Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 5674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5674 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 696/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA iscritta al n. 696/2021 R.Gen.Aff.Cont, assegnata in decisione in data
14.2.2025
TRA
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via S.
Barnaba n.30, presso lo studio degli avvocati Monica Fazio, c.f.
e Ivano Fazio, c.f. , che la C.F._1 C.F._2 rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione;
-attrice
E
c.f. , in persona dell'avvocato Valeria Controparte_1 P.IVA_2
Capolino c.f. , Responsabile dell'Avvocatura C.F._3
Comunale con sede in alla Via Lungolago, 8 avente la rappresentanza CP_1 legale dell'Ente, giusta Statuto Comunale in atti;
-convenuto
Conclusioni: all'udienza del 20.1.2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti, con le note di trattazione, si riportavano a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni, da ritenere parte integrante della presente sentenza, anche se non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 Part
anche denominata conveniva in giudizio il in
[...] Controparte_1 qualità di cessionaria di crediti originariamente vantati nei confronti di quest'ultimo, da parte delle società ed Controparte_2 CP_3 [...]
Controparte_4
Alla data del 28.12.2020, risultavano maturati interessi moratori, ex
[...] artt. 2 e 5 D.lgs. n. 231/2002, per un importo pari ad € 99.271,61; inoltre, € 9.350,51 per il mancato pagamento delle note di debito per interessi (NDI); ed infine, € 7.240,00 a titolo di risarcimento forfettario ai sensi dell'art. 6, comma 2, del medesimo decreto di € 40,00 dovuto per ciascuna delle n. 181 fatture non pagate o pagate tardivamente. Le fatture in oggetto erano state emesse a fronte di forniture regolarmente effettuate, la cui esecuzione non era stata contestata dal così come non era stato contestato l'importo dei CP_1 relativi crediti, né successivamente all'intimazione di pagamento trasmessa e rimasta priva di esito. Part Sicché, citava il al fine di sentirsi accertare: “in via Controparte_1 principale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare il in Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di
[...] delle seguenti somme: € 247.825,32 per sorte capitale, Parte_1 di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturandi e/o maturati, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 28/12/20, ad € 99.271,61 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n.
192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€ 9.350,51 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alla NDI, prodotta sub doc. 4 e riepilogata nell'elenco prodotto sub doc. 5, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− € 7240 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale. In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”. Il Giudice, con ordinanza del 27.9.2021, dichiarava la nullità della citazione, carente del requisito di cui all'art.163 n.4 cpc e, attesa la mancata costituzione
- 2 - del convenuto, fissava il termine perentorio per rinnovare la citazione entro il 30.1.2022 e la nuova udienza di trattazione del 16.5.2022. Rinnovato l'atto di citazione dalla società attrice, si costituiva nel giudizio il Controparte_1 eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda attorea, rilevando che i crediti azionati da parte attrice si riferivano a forniture effettuate nel periodo 2014-2017, e che, pertanto, rientravano nella competenza esclusiva dell'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL), istituito a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente. A tal fine, il richiamava la Delibera del Commissario Straordinario n. 12 CP_1 del 19.6.2018, con la quale era stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, nonché il D.P.R. del 29.8.2018, con cui era stato nominato l'OSL incaricato della gestione dell'indebitamento pregresso, ai sensi dell'art. 252, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL). Tale organismo era competente per la rilevazione, la gestione e la liquidazione della massa passiva relativa a fatti di gestione anteriori al 31.12.2017. Inoltre, evidenziava che la Commissione Straordinaria di Liquidazione aveva adottato criteri e modalità semplificate per la liquidazione della massa passiva con deliberazione n. 131 del 28.1.2021, ai sensi dell'art. 258 TUEL, prevedenti la preclusione all'instaurazione o prosecuzione di azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'OSL, nonché che tali debiti non avrebbero prodotto interessi, né rivalutazione monetaria dalla data della dichiarazione di dissesto fino all'approvazione del rendiconto finale. Pertanto, il Comune notiziava che risultava, peraltro, già pendente avanti all'OSL Part istanza di ammissione alla massa passiva di e concludeva per il rigetto dalla domanda. All'udienza del 16.5.2022, il Giudice, ritenuto che la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario costituisce una situazione che non preclude il giudizio ordinario di cognizione, ma, eventualmente, solo le conseguenti azioni esecutive dalla data della dichiarazione di dissesto, assegnava i termini ex art.183 c.6 c.p.c. come richiesto dalle parti. Con la memoria secondo termine ex art.183 c.6 c.p.c., l'attrice chiedeva prova per testi e interrogatorio formale del Sindaco di parte convenuta non CP_1 depositava alcuna memoria. Con ordinanza del 20.12.2022, veniva ritenuto opportuno nominare un consulente tecnico contabile per l'eventuale quantificazione delle somme reclamate dalla parte attrice. In data 14.2.2025 la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art.190 c.p.c..
Tanto premesso, si osserva quanto segue. Posto che, “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico- sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello
- 3 - dell'ordine delle questioni da trattare una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio.” (Cassazione civile sez. trib., 9.9.2022, n.26634) Si rileva che, con la memoria di replica dell'8.5.2025, parte attrice ha rappresentato di voler ridurre la propria pretesa creditoria, anche rispetto alle somme indicate in sede di precisazione delle conclusioni, già notevolmente ridotte rispetto a quelle reclamate con l'atto di citazione, dichiarando di avere ridotto la domanda, in quanto il restante credito è già stato ingiunto con il decreto n. 4280/19 emesso dal Tribunale di Napoli, non opposto e passato in giudicato. Secondo tale precisazione, l'attuale residuo credito sarebbe costituito dalle sole somme di €209,05 per il mancato pagamento della NDI n. 90001766 del 21.1.2019; ed €5.840,00 a titolo di interessi moratori per il mancato pagamento di 146 fatture.
Orbene, tali pretese risultano integralmente riferibili al medesimo credito per cui parte attrice ha già ottenuto un titolo esecutivo. Sicché, la domanda attorea, così come riformulata è inammissibile per violazione del principio di unicità dell'azione e dell'efficacia preclusiva del giudicato ex art. 2909 c.c..
Parte attrice ha dichiarato di aver già azionato parte del medesimo credito oggetto del presente giudizio mediante decreto ingiuntivo n. 4280/19, non opposto e ormai divenuto esecutivo. Ciononostante, nel presente giudizio insiste nel domandare il pagamento di importi (capitale e accessori) riconducibili al medesimo rapporto obbligatorio e alle medesime fatture già oggetto del procedimento monitorio.
Tale condotta viola il principio, affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 23726/2007), secondo cui è inammissibile il frazionamento giudiziale del credito originato da un unico rapporto obbligatorio, salvo espresso consenso del debitore. Inoltre, la pretesa oggi riproposta risulta coperta dal giudicato sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 c.c., che preclude la riproposizione, anche parziale o per accessori, della stessa domanda già decisa con sentenza o decreto definitivi. Infatti, l'integrale riconducibilità degli importi richiesti nel presente giudizio a quelli già azionati nel procedimento monitorio comporta l'inammissibilità della domanda, in quanto volta a conseguire una duplicazione della tutela giurisdizionale per un credito già definitivamente accertato. La giurisprudenza di legittimità è stata più volte chiara sul punto, affermando che “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un « unico rapporto obbligatorio », di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto
- 4 - ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento”. (Cassazione civile sez. II, 30.6.2021, n.18562). Come noto, infatti, gli articoli 1175 e 1375 c.c. sanciscono l'obbligo per le parti di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione delle obbligazioni e dei contratti. Inoltre, la certezza del diritto è un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, volto a garantire la stabilità e la prevedibilità delle situazioni giuridiche e implica che le decisioni giudiziarie definitive non possano essere rimesse in discussione, al fine di tutelare l'affidamento delle parti e la sicurezza dei rapporti giuridici;
pertanto, nel caso di specie e in generale, ciò si traduce nell'esigenza di fatto che situazioni giuridiche consolidate, come quelle derivanti da decisioni passate in giudicato, non possano essere rimesse in discussione attraverso nuove azioni giudiziarie aventi il medesimo oggetto e tra le stesse parti. Peraltro, tutta l'attività processuale del giudizio che ci occupa, che ha portato anche alla nomina di un CTU per l'accertamento dei crediti reclamati nell'atto introduttivo, è frutto di un errore della società attrice, che aveva richiesto ed ottenuto nel 2019 (due anni prima della iscrizione a ruolo del presente procedimento) un decreto ingiuntivo, non opposto e divenuto esecutivo.
Pertanto, alla luce delle suesposte motivazioni, le domande di parte attrice vanno integralmente rigettate. Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, come le spese di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.696/2021 R.G.A.C., pendente tra
[...]
e ogni contraria istanza disattesa e Parte_1 Controparte_1 questione assorbita, così provvede: 1)Rigetta le domande attoree;
2)Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore del in € 19.375,00 per compensi, oltre spese generali Controparte_1
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta;
3) Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente e interamente a carico della società attrice Parte_1
Così deciso in Napoli il 7.6.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa
Chiara Rotunno.
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