Art. 6.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1963-64, le variazioni compensative conesse con l'inquadramento nel ruolo dei collocatori comunali dei corrispondenti di cui all' articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , ai termini dell' articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 .
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1963-64, le variazioni compensative conesse con l'inquadramento nel ruolo dei collocatori comunali dei corrispondenti di cui all' articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , ai termini dell' articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 .