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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/09/2025, n. 8398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8398 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16902/2020, avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 48378/19 del Giudice di Pace di
Napoli, nell'ambito del giudizio di cui al R.G. n. 70107/18, resa in data 22/11/2019 e depositata in data 25/11/2019 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' Avv. Guglielmo Esposito
Appellante
P.I. ) e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_3
Daniele Cutolo
Appellata
CONCLUSIONI
Per appellante:
1) Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 48378/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Napoli per i motivi esposti nell'atto introduttivo dal presente giudizio Accertare e dichiarare illegittimi e privi di valido titolo giustificativo gli addebiti e i conseguenti prelievi effettuati dalla appellata e pari alla complessiva somma di € 158,96 (oltre iva) relativa ai costi di cui ai contenuti a pagamento e servizi in abbonamento (cd. aggiuntivi - extrasoglia - a sovraprezzo - premium), come specificato nella premessa dell'atto di citazione e quindi accertare e dichiarare non dovuto il pagamento della suddetta somma effettuato dall'appellante (i.e. anche mediante addebito diretto su c/c) sulla scorta delle relative fatture anch'esse indicate nella premessa del richiamato atto di citazione del giudizio di I grado e per l'effetto condannare la alla ripetizione ex art. 2033 c.c. in Controparte_1 favore dell'appellante della complessiva somma pari ad €
158,96 OLTRE IVA, oltre interessi di legge dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria;
2) Condannare l'appellata al pagamento delle spese sia per il giudizio di primo grado che del presente giudizio di appello, oltre oneri di legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte appellante per fattone anticipo ex art. 93 c.p.c.;
per l'appellata:
1) In via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2) Sempre in via principale, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, qualora venga rilevata l'assenza di prova circa la corrispondenza oggettiva tra la fase stragiudiziale e giudiziale del presente giudizio;
3) Nel merito, rigettare tutte le domande proposte perché del tutto infondate in fatto ed in diritto ed inammissibili;
4) Accertare e dichiarare l'inesistenza dei danni lamentati ed in ogni caso rigettare la domanda così come quantificata ritenendo la stessa eccessiva rispetto al danno se ed eventualmente subito;
5) Condannare altresì l'odierno attore al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio;
6) Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 48378/19 del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli resa nel giudizio di cui al R.G. n.
70107/18.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto: che nel mese di luglio 2013 aveva stipulato con l'operatore H3G S.p.A. due contratti telefonici per le utenze con i numeri 3341340421 e
3348557237; che aveva scelto il piano tariffario “Top 400” a canone fisso;
che le fatture emesse da H3G S.p.A. (oggi CP_1
) per il periodo luglio 2013 - febbraio 2016 (fatta
[...] eccezione per la sola fattura emessa il 08/03/14) avevano riportato, oltre al dovuto, anche l'addebito della complessiva somma di € 158,96 (oltre iva) imputata a vari contenuti a pagamento e servizi telefonici in abbonamento indesiderati;
che non aveva dato il consenso per l'attivazione di tali servizi aggiuntivi;
che non aveva ricevuto nessun avviso che annunciasse l'acquisto e/o attivazione o che fornisse le necessarie informazioni;
che non aveva usufruito degli stessi né aveva autorizzato l'addebito sul proprio conto telefonico;
che i contenuti e servizi erano stati così denominati: aggiuntivi, sovrapprezzo, a pagamento, premium e extrasoglia;
che tali servizi aggiuntivi consisterebbero in suonerie, loghi, musica, wallpaper, sms animati, video, oroscopi, meteo, quotidiani di informazioni, oltre a servizi di intrattenimento vari;
che tali servizi erano aggiuntivi rispetto all'obbligazione principale dei contratti sottoscritti e non erano inclusi nei rispettivi piani tariffari;
che nella fattispecie in esame era ammissibile l'appello a critica libera;
che la natura accessoria, l'attivazione e l'addebito dei costi degli stessi, come il raporto contrattuale e i relativi elementi negoziali, erano documentati nelle fatture prodotte in atti;
che l'appellata aveva attuato una pratica commerciale scorretta sia per la violazione del codice del consumo che per aver implementato una procedura automatica di attivazione del servizio e di addebito dei costi mediante trasferimento del numero di telefono del cliente (cd. “Enrichment”) dal Gestore ai fornitori;
che l'onere della prova della debenza degli importi fatturati era a carico dell'operatore telefonico;
che l'appellata non aveva provato la fonte dell'obbligo di pagamento degli importi aggiuntivi fatturati;
che la pronuncia del giudice di pace era errata perché aveva affermato che non era stata data la prova della illegittimità degli addebiti mentre era onere dell'appellata di dimostrare la fonte degli stessi.
ha resistito al gravamene sostenendo: che Controparte_1
l'appello era inammissibile perché aveva Parte_1 indicato solo le parti della sentenza che dovevano essere riformate senza indicare come avrebbero dovuto essere modificate;
che era prevista una procedura di blocco e sblocco dei servizi aggiuntivi per rendere pienamente consapevole il consumatore delle sue scelte anche da un punto di vista tariffario;
che l'appellante aveva consapevolmente scelto i servizi aggiuntivi acquistati;
che in fattura le voci aggiuntive indicate dall'appellante erano illustrate in maniera dettagliata e che comunque per maggiori informazioni sugli addebiti dei contenuti a pagamento e dei servizi in abbonamento il cliente era invitato a consultare il dettaglio traffico sull'Area Clienti del sito Tre.it, alla sezione
“Servizi – Mobile Content”; che non aveva nessun rapporto contrattuale con i provider che forniscono i servizi a sovrapprezzo;
che non era tenuta alla comunicazione informativa del superamento della soglia mensile in quanto la soglia extra traffico non era stata mai superata.
Ciò premesso, l'appello è ammissibile ex art. 339 e 113 cpc vertendo su contratti conclusi mediante formulari e per adesione inerenti il servizio di utenza telefonica. Costituisce un dato di comune esperienza che tali contratti sono conclusi mediante formulari predisposti dal soggetto erogatore.
L'appello è anche ammissibile ex art. 342 c.p.c. essendo state indicate le parti della sentenza del GdP da riformare, le ragioni di censura e le modifiche richieste.
Passando al merito, l'appello è fondato.
Il giudice di pace ha respinto la domanda affermando che il non aveva dato prova della illegittimità degli Parte_1 addebiti mentre l'appellata aveva analiticamente giustificato i costi addebitati.
La conclusione alla quale è giunto il giudice di prime cure non è corretta.
Nei contratti sottoscritti non erano ricompresi i costi aggiuntivi addebitati all'appellante.
In presenza della contestazione dell'appellante di non avere richiesto l'attivazione dei servizi aggiunti era onere dell'appellata di dimostrare che i servizi erano stati richiesti.
Non è stata provata la tesi secondo la quale l'attivazione si sarebbe perfezionata con un messaggio telematico (anche un click) dell'utente, e d'altra parte non risultano allegati tabulati di riscontro.
Nemmeno è stato dimostrato che i servizi ulteriori sono stati resi da soggetti terzi e soprattutto estranei all'operatore, soggetti cui poi riversare i corrispettivi percepiti.
Al contrario da quanto indicato nelle fatture emerge che l'operatore si avvaleva di propri partners per fornire i servizi aggiuntivi rispetto al piano tariffario prescelto.
In ogni caso l'appellata prima di procedere all'addebito doveva avere certezza che il proprio cliente avesse acquistato i servizi dai terzi. Il comportamento dell'operatore, dunque, effettivamente è in contrasto con quanto previsto dall'art. 23 Cod.Consum. D.Lvo
206/2005, dall'art. 1325 c.c. e 1175 c.c. e pertanto, anche a mente dell'art. 2033 c.c. e 67 quinquiesdecies Cod.Consum. D.Lvo
206/2005, il ha diritto alla ripetizione di quanto Parte_1 indebitamente addebitatogli;
tale importo, come emerge dalla sommatoria degli importi riportati nelle fatture allegate sotto la voce “Altri Servizi – Contenuti e Servizi di 3 Italia e suoi partner” ammonta ad € 158,96 oltre iva, somma sulla quale vanno computati gli interessi legali di ora dalla domanda giudiziale al saldo.
Viene in rilievo un debito di valuta soggetto al principio nominalistico cosicchè non compete la rivalutazione in difetto di prova di un maggior danno non coperto dagli interessi legali.
Le spese di ambo i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ne va disposta ex art. 93 cpc l'attribuzione all'avv. Guglielmo
Esposito dichiaratosi anticipatario .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
48378/2019 del giudice di pace proposta da Parte_1 nei confronti di , ogni diversa istanza, difesa ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1)in accoglimento dell'appello annulla la sentenza impugnata sentenza;
2) dichiara la illegittimità degli addebiti effettuati da H3G senza il consenso e l'autorizzazione di Parte_1
3)condanna alla restituzione in favore di CP_1 [...]
della somma di € 158,96 oltre iva e con interessi Parte_1 legali dal 22.7.2020 al saldo effettivo;
4)condanna al pagamento delle spese del doppio grado CP_1 di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in € 43,00 per esborsi ed € 265,00 per compensi e per il giudizio di secondo grado in € 64,50 per esborsi ed € 462,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario cpa ed iva con attribuzione all'Avv.
Guglielmo Esposito.
Napoli, 28.9.2025 Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 16902/2020, avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 48378/19 del Giudice di Pace di
Napoli, nell'ambito del giudizio di cui al R.G. n. 70107/18, resa in data 22/11/2019 e depositata in data 25/11/2019 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' Avv. Guglielmo Esposito
Appellante
P.I. ) e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_3
Daniele Cutolo
Appellata
CONCLUSIONI
Per appellante:
1) Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 48378/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Napoli per i motivi esposti nell'atto introduttivo dal presente giudizio Accertare e dichiarare illegittimi e privi di valido titolo giustificativo gli addebiti e i conseguenti prelievi effettuati dalla appellata e pari alla complessiva somma di € 158,96 (oltre iva) relativa ai costi di cui ai contenuti a pagamento e servizi in abbonamento (cd. aggiuntivi - extrasoglia - a sovraprezzo - premium), come specificato nella premessa dell'atto di citazione e quindi accertare e dichiarare non dovuto il pagamento della suddetta somma effettuato dall'appellante (i.e. anche mediante addebito diretto su c/c) sulla scorta delle relative fatture anch'esse indicate nella premessa del richiamato atto di citazione del giudizio di I grado e per l'effetto condannare la alla ripetizione ex art. 2033 c.c. in Controparte_1 favore dell'appellante della complessiva somma pari ad €
158,96 OLTRE IVA, oltre interessi di legge dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria;
2) Condannare l'appellata al pagamento delle spese sia per il giudizio di primo grado che del presente giudizio di appello, oltre oneri di legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte appellante per fattone anticipo ex art. 93 c.p.c.;
per l'appellata:
1) In via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
2) Sempre in via principale, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, qualora venga rilevata l'assenza di prova circa la corrispondenza oggettiva tra la fase stragiudiziale e giudiziale del presente giudizio;
3) Nel merito, rigettare tutte le domande proposte perché del tutto infondate in fatto ed in diritto ed inammissibili;
4) Accertare e dichiarare l'inesistenza dei danni lamentati ed in ogni caso rigettare la domanda così come quantificata ritenendo la stessa eccessiva rispetto al danno se ed eventualmente subito;
5) Condannare altresì l'odierno attore al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio;
6) Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 48378/19 del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli resa nel giudizio di cui al R.G. n.
70107/18.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto: che nel mese di luglio 2013 aveva stipulato con l'operatore H3G S.p.A. due contratti telefonici per le utenze con i numeri 3341340421 e
3348557237; che aveva scelto il piano tariffario “Top 400” a canone fisso;
che le fatture emesse da H3G S.p.A. (oggi CP_1
) per il periodo luglio 2013 - febbraio 2016 (fatta
[...] eccezione per la sola fattura emessa il 08/03/14) avevano riportato, oltre al dovuto, anche l'addebito della complessiva somma di € 158,96 (oltre iva) imputata a vari contenuti a pagamento e servizi telefonici in abbonamento indesiderati;
che non aveva dato il consenso per l'attivazione di tali servizi aggiuntivi;
che non aveva ricevuto nessun avviso che annunciasse l'acquisto e/o attivazione o che fornisse le necessarie informazioni;
che non aveva usufruito degli stessi né aveva autorizzato l'addebito sul proprio conto telefonico;
che i contenuti e servizi erano stati così denominati: aggiuntivi, sovrapprezzo, a pagamento, premium e extrasoglia;
che tali servizi aggiuntivi consisterebbero in suonerie, loghi, musica, wallpaper, sms animati, video, oroscopi, meteo, quotidiani di informazioni, oltre a servizi di intrattenimento vari;
che tali servizi erano aggiuntivi rispetto all'obbligazione principale dei contratti sottoscritti e non erano inclusi nei rispettivi piani tariffari;
che nella fattispecie in esame era ammissibile l'appello a critica libera;
che la natura accessoria, l'attivazione e l'addebito dei costi degli stessi, come il raporto contrattuale e i relativi elementi negoziali, erano documentati nelle fatture prodotte in atti;
che l'appellata aveva attuato una pratica commerciale scorretta sia per la violazione del codice del consumo che per aver implementato una procedura automatica di attivazione del servizio e di addebito dei costi mediante trasferimento del numero di telefono del cliente (cd. “Enrichment”) dal Gestore ai fornitori;
che l'onere della prova della debenza degli importi fatturati era a carico dell'operatore telefonico;
che l'appellata non aveva provato la fonte dell'obbligo di pagamento degli importi aggiuntivi fatturati;
che la pronuncia del giudice di pace era errata perché aveva affermato che non era stata data la prova della illegittimità degli addebiti mentre era onere dell'appellata di dimostrare la fonte degli stessi.
ha resistito al gravamene sostenendo: che Controparte_1
l'appello era inammissibile perché aveva Parte_1 indicato solo le parti della sentenza che dovevano essere riformate senza indicare come avrebbero dovuto essere modificate;
che era prevista una procedura di blocco e sblocco dei servizi aggiuntivi per rendere pienamente consapevole il consumatore delle sue scelte anche da un punto di vista tariffario;
che l'appellante aveva consapevolmente scelto i servizi aggiuntivi acquistati;
che in fattura le voci aggiuntive indicate dall'appellante erano illustrate in maniera dettagliata e che comunque per maggiori informazioni sugli addebiti dei contenuti a pagamento e dei servizi in abbonamento il cliente era invitato a consultare il dettaglio traffico sull'Area Clienti del sito Tre.it, alla sezione
“Servizi – Mobile Content”; che non aveva nessun rapporto contrattuale con i provider che forniscono i servizi a sovrapprezzo;
che non era tenuta alla comunicazione informativa del superamento della soglia mensile in quanto la soglia extra traffico non era stata mai superata.
Ciò premesso, l'appello è ammissibile ex art. 339 e 113 cpc vertendo su contratti conclusi mediante formulari e per adesione inerenti il servizio di utenza telefonica. Costituisce un dato di comune esperienza che tali contratti sono conclusi mediante formulari predisposti dal soggetto erogatore.
L'appello è anche ammissibile ex art. 342 c.p.c. essendo state indicate le parti della sentenza del GdP da riformare, le ragioni di censura e le modifiche richieste.
Passando al merito, l'appello è fondato.
Il giudice di pace ha respinto la domanda affermando che il non aveva dato prova della illegittimità degli Parte_1 addebiti mentre l'appellata aveva analiticamente giustificato i costi addebitati.
La conclusione alla quale è giunto il giudice di prime cure non è corretta.
Nei contratti sottoscritti non erano ricompresi i costi aggiuntivi addebitati all'appellante.
In presenza della contestazione dell'appellante di non avere richiesto l'attivazione dei servizi aggiunti era onere dell'appellata di dimostrare che i servizi erano stati richiesti.
Non è stata provata la tesi secondo la quale l'attivazione si sarebbe perfezionata con un messaggio telematico (anche un click) dell'utente, e d'altra parte non risultano allegati tabulati di riscontro.
Nemmeno è stato dimostrato che i servizi ulteriori sono stati resi da soggetti terzi e soprattutto estranei all'operatore, soggetti cui poi riversare i corrispettivi percepiti.
Al contrario da quanto indicato nelle fatture emerge che l'operatore si avvaleva di propri partners per fornire i servizi aggiuntivi rispetto al piano tariffario prescelto.
In ogni caso l'appellata prima di procedere all'addebito doveva avere certezza che il proprio cliente avesse acquistato i servizi dai terzi. Il comportamento dell'operatore, dunque, effettivamente è in contrasto con quanto previsto dall'art. 23 Cod.Consum. D.Lvo
206/2005, dall'art. 1325 c.c. e 1175 c.c. e pertanto, anche a mente dell'art. 2033 c.c. e 67 quinquiesdecies Cod.Consum. D.Lvo
206/2005, il ha diritto alla ripetizione di quanto Parte_1 indebitamente addebitatogli;
tale importo, come emerge dalla sommatoria degli importi riportati nelle fatture allegate sotto la voce “Altri Servizi – Contenuti e Servizi di 3 Italia e suoi partner” ammonta ad € 158,96 oltre iva, somma sulla quale vanno computati gli interessi legali di ora dalla domanda giudiziale al saldo.
Viene in rilievo un debito di valuta soggetto al principio nominalistico cosicchè non compete la rivalutazione in difetto di prova di un maggior danno non coperto dagli interessi legali.
Le spese di ambo i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ne va disposta ex art. 93 cpc l'attribuzione all'avv. Guglielmo
Esposito dichiaratosi anticipatario .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
48378/2019 del giudice di pace proposta da Parte_1 nei confronti di , ogni diversa istanza, difesa ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
1)in accoglimento dell'appello annulla la sentenza impugnata sentenza;
2) dichiara la illegittimità degli addebiti effettuati da H3G senza il consenso e l'autorizzazione di Parte_1
3)condanna alla restituzione in favore di CP_1 [...]
della somma di € 158,96 oltre iva e con interessi Parte_1 legali dal 22.7.2020 al saldo effettivo;
4)condanna al pagamento delle spese del doppio grado CP_1 di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in € 43,00 per esborsi ed € 265,00 per compensi e per il giudizio di secondo grado in € 64,50 per esborsi ed € 462,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario cpa ed iva con attribuzione all'Avv.
Guglielmo Esposito.
Napoli, 28.9.2025 Il Giudice
dott. Mauro Impresa