TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) SI.ra Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], attualmente domiciliata in Mombretto di
Mediglia (MI), via Caravaggio n. 7 con l'Avv. Lorenzo FERRARI presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) SI. Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], attualmente domiciliato in Mombretto di
Mediglia (MI), via Caravaggio n. 7 con l'Avv. Lorenzo FERRARI presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
1) , nata a [...], il [...], cod. fisc. Parte_3 C.F._3 cittadina italiana;
2) , nato a [...], il [...], cod. fisc. . Parte_4 C.F._4
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I figli e sono affidati ad entrambi i genitori, con loro collocamento Pt_3 Pt_4 prevalente presso la madre SI.ra , ove manterranno la residenza Parte_1 anagrafica;
2) La SI.ra si trasferirà con i figli nella casa di sua proprietà, sita in Parte_1
Pantigliate (MI) via Oberdan n. 5, entro il 20/03/2025;
3) Sino a che il nucleo resterà a vivere nell'abitazione del SI. , gli odierni Parte_2 ricorrenti contribuiranno in maniera paritaria al ménage familiare;
4) Dalla data effettiva del trasferimento:
A. Il SI. terrà con sé i figli nel suo giorno di riposo settimanale dal lavoro,
Parte_2 andandoli a prendere a fine turno di lavoro (h.19,00) del giorno precedente e tenendoli con sé sino alla sera stessa del giorno di riposo. Resta inteso che, se il giorno di riposo sarà giorno di scuola, il padre SI. porterà i figli a scuola al mattino e
Parte_2 li riprenderà a fine scuola e farà loro frequentare le eventuali attività extrascolastiche cui saranno iscritti. Il SI. garantisce che potrà ottenere il turno di riposo
Parte_2 in due domeniche al mese. I turni di riposo verranno comunicati con almeno una settimana di anticipo dal SI. alla SI.ra ;
Parte_2 Parte_1
B. I figli passeranno con il padre SI. i primi 15 giorni di agosto e con la Parte_2 madre SI.ra i successivi quindici giorni;
Parte_1
C. Durante questi periodi di vacanza verranno sospesi gli ordinari diritti di visita: i fine settimana alternati e i giorni infrasettimanali;
D. Il padre SI. terrà i figli la sera tra Natale e Santo Stefano;
Parte_2
E. I figli passeranno l'ultimo giorno dell'anno ad anni alterni con uno dei genitori;
F. Il SI. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli versando in favore Parte_2 della SI.ra la somma mensile di € 225,00 per ogni figlio, e dunque € Parte_1
450,00 complessivi al mese, entro e non oltre il 11 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
La somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, prima rivalutazione
Marzo 2026;
beneficerà per intero dell'assegno unico e universale per i figli a Parte_5 carico;
H. Le spese straordinarie, descritte e regolamentate nella necessità o meno di essere autorizzate da quanto previsto in base alle linee guida del Tribunale di Milano, verranno suddivise in modo paritario tra i ricorrenti con rimborso in favore del genitore che le avesse anticipate entro il 11 del mese successivo a quando le ha anticipate, eventualmente
a mezzo di compensazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c. ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis.12 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 8.01.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato