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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5772 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel. ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2019/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro l'ordinanza ex art. 702 ter, V
comma, n. 2038/2021 emessa dal Tribunale di Avellino in data 14.3.2021, pubblicata in data 2.4.2021, pendente
TRA
l'AVV. (C.F. ), nella qualità Parte_1 C.F._1
di procuratore speciale di (C.F. ), Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
e (C.F. (eredi di C.F._4 Parte_5 C.F._5
) (giusta procura del 5 maggio 2012 dell'avv. Persona_1
notaio , rappresentato e difeso da sé medesimo Persona_2
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._6
e difesa dall' avv. Pasquale Salvo, in virtù della procura in atti
APPELLANTI
E
la (C.F: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro–tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Savino, in virtù della procura in atti -APPELLATA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1. Con ricorso del 25.7.2019, proposto si sensi dell'art. 702 bis c.p.c., e pedissequo decreto, l'avv. (nella qualità di procuratore Parte_1
speciale di , , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
eredi di ) e evocavano Persona_1 Controparte_1
in giudizio la e, sulla premessa di essere eredi, Controparte_2
rispettivamente, di e (originarie Persona_1 Controparte_3
intestatarie, insieme ad , dei buoni postali fruttiferi di Controparte_1
cui infra), nonché sulla base del verbale di conciliazione versato in actis, stipulato in data 11.06.2012 dinanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei AR (AV), all'esito del giudizio di divisione ereditaria iscritto al n. di R.G. 72/2003, chiedevano al Tribunale di Avellino di accogliere le seguenti conclusioni:
“I-) accertare e dichiarare il diritto degli istanti ad ottenere il pagamento e
rimborso dell'intero importo dei buoni per cui è causa, comprensivo degli interessi maturati, nella misura come risultanti a tergo dei medesimi e per
l'effetto condanni , come sopra generalizzata, a pagare in loro Controparte_2
favore le seguenti somme:
- € 9.669,18 (SEO), rispetto al buono fruttifero postale P - n. 000417, dell'importo di £ 1.000.000, emesso in data 30.10.1986;
- € 9.669,18 (SEO), rispetto al buono fruttifero postale P - n. 000419, dell'importo di £ 1.000.000, emesso in data 30.10.1986;
- € 11.412,06 (SEO), rispetto al buono fruttifero postale Q- n. 000.295, dell'importo di £ 2.000.000, emesso in data 6.10.1989;
- euro 11.412,06 (SEO), rispetto al buono fruttifero postale Q- n. 000.296, dell'importo di lire 2.000.000, emesso in data 6.10.1989;
- euro 7.746,85 (SEO), equivalente di lire 15.000.000, rispetto al buono postale fruttifero dell'importo di lire 5.000.000 serie AD 01.979.942, emesso dall'Ufficio
Postale di Andretta il 29.8.1994;
- euro 7.746,85 (SEO), equivalente di lire 15.000.000, rispetto al buono postale fruttifero dell'importo di lire 5.000.000 serie AD 01.979.943, emesso dall'Ufficio
Postale di Andretta il 29.8.1994; - euro 7.746,85 (SEO), equivalente di lire 15.000.000, rispetto al buono postale fruttifero dell'importo di lire 5.000.000 serie AD 01.979.944, emesso dall'Ufficio
Postale di Andretta il 29.8.1994;
- euro 7.746,85 (SEO), equivalente di lire 15.000.000, rispetto al buono postale
fruttifero dell'importo di lire 5.000.000 serie AD 01.979.945, emesso dall'Ufficio
Postale di Andretta il 29.8.1994; il tutto per complessivi € 73.149,88, oltre legali interessi ed a lordo di eventuali ritenute;
II-) In virtù delle pattuizioni, tra l'avv. , nella qualità, e Parte_1
, di cui al menzionato verbale di conciliazione, Controparte_1
autorizzare/condannare a corrispondere, in pagamento dei detti CP_2
buoni, all'avv. , nella qualità, il 50% del valore dei buoni, Parte_1
come sopra determinata o nella diversa misura che sarà indicata dal Giudice, più euro 19.175,28 e ad la restante somma;
Controparte_1
III-) in ogni caso con vittoria delle spese, anche generali, e compenso difensivo, oltre iva e cap con attribuzione a ciascuno dei difensori costituiti che a tal fine dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
I.2. Con decreto ex art. 702 bis c.p.c., co. III, del 10.9.2019, il Tribunale di Avellino fissava l'udienza del 27.11.2019; i ricorrenti procedevano quindi alla rituale notifica del ricorso e del citato decreto in data 7.10.2019.
I.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
25.11.2019, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva: Controparte_2
a) la necessità, al fine di ottenere la riscossione dei buoni come quelli oggetto di causa, di una quietanza congiunta da parte di tutti gli aventi diritto;
b) la prescrizione dei buoni a termine della serie AD;
c) la debenza delle somme dei restanti buoni delle serie Q/P e Q come determinate in considerazione del fatto che l'art. 173 DPR 156/73 avrebbe consentito a di variare i tassi CP_2
di rendimento dei buoni postali, consentendo di estendere tale variazione anche ai buoni già collocati, ragion per cui, alla stregua del DM 13.06.1986, la tabella a tergo degli stessi buoni sarebbe integrata con quella a disposizione dei rispettivi titolari presso gli Uffici postali.
I.4. Con ordinanza ex art. 702 ter, V comma, n. 2038/2021, emessa in data 14.3.2021, pubblicata in data 2.4.2021, il Tribunale di Avellino così provvedeva: “- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite”.
II.1. Avverso detta ordinanza- con atto di citazione notificato il 30.4.2021-
proponevano appello l'avv. (quale procuratore speciale di Parte_1 [...]
, , e , quali eredi di Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
) e sulla base dei Persona_1 Controparte_1
quattro motivi infra specificati, chiedendo: “- di accertare e dichiarare il diritto degli istanti, odierni appellanti, ad ottenere il pagamento e rimborso dell'intero importo dei buoni per cui è causa, comprensivo degli interessi maturati, nella
misura come risultanti a tergo dei medesimi, e condannare , Controparte_2
come sopra generalizzata, a pagare in loro favore le somme corrispondenti come indicate in primo grado o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- in virtù delle pattuizioni, tra l'avv. , nella qualità, e Parte_1 Controparte_1
, di cui al menzionato verbale di conciliazione, autorizzare/condannare
[...]
a corrispondere, in pagamento dei detti buoni, all'avv. CP_2 [...]
, nella qualità, il 50% del valore dei buoni, come sopra determinata Parte_1
o nella diversa misura che sarà indicata dal Giudice, più euro 19.175,28 e ad la restante somma;
- in ogni caso con vittoria delle Controparte_1
spese, anche generali, e compenso difensivo, oltre iva e cap, del doppio grado, con attribuzione a ciascuno dei difensori costituiti che a tal fine dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
II.2. Si costituiva in giudizio, con comparsa del 14.9.2021, la
[...]
contestando le ragioni poste a base dell'appello e chiedendo il Controparte_2
rigetto dello stesso, con vittoria delle spese processuali.
II.3. All'udienza del 22.05.2025, l'adita Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini (60 + 20) di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello -rubricato “sulla quietanza congiunta”- parte appellante impugna la suddetta ordinanza nella parte in cui, alle pagine 3
e 4, si sostiene che “i BFP emessi prima del 28 dicembre 2000, come quelli
oggetto del presente giudizio, se intestati o cointestati a persona deceduta, possono essere rimborsati solo a fronte della quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto” e che “i ricorrenti non hanno fornito prova di aver adempiuto a tali incombenti”, sostenendo, al contrario, che “la richiesta di liquidazione, così come la domanda in primo grado, è stata azionata da tutti gli eredi della , e CP_3
dunque da tutti gli aventi diritto alla riscossione” (atto d'appello, p. 8).
Il motivo è fondato e deve essere accolto. Come evidenziato dagli appellanti, non vi è mai stata contestazione, da parte di , circa la qualità di eredi degli appellanti medesimi delle originarie CP_2
intestatarie dei buoni per cui è causa (ossia , Controparte_3 Controparte_1
e ), che dunque deve ritenersi pacifica ex
[...] Persona_1
art. 115 c.p.c..
Inoltre, e in via assorbente, il Collegio evidenzia che i buoni postali fruttiferi de quibus prevedono pacificamente la clausola «Pfr», cioè la facoltà di pari rimborso, sicché ciascuno dei cointestatari ha piena facoltà di compiere operazioni e, quindi, di riscuotere il titolo per intero «a vista» e senza l'espletamento di alcuna formalità, anche in caso di decesso dell'altro cointestatario. La pretesa della di richiedere, in tal caso, Controparte_2
una quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto e l'espletamento delle pratiche successorie è del tutto destituita di fondamento, posto che gli eredi subentrano nella posizione del de cuius senza per questo che tale successione possa impedire od escludere i diritti dei terzi, ovvero del contitolare superstite. In tal senso, è ormai consolidato l'orientamento della S.C. – dal quale non vi è motivo di discostarsi – secondo il quale “Gli eredi del cointestatario defunto subentrano in un rapporto regolato da un contratto che conferisce a un altro soggetto la pari facoltà di rimborso, ossia il diritto di esigere l'intera prestazione dall'emittente del Buono postale, con il che si deve ritenere che, in difetto di una esplicita previsione in senso opposto, permanga il diritto del cointestatario vivente - e il
correlativo obbligo delle - all'esercizio della pari facoltà di rimborso” (Cass. CP_2
18/02/2022, n. 5426; ordinanze n. 4280 del 10.02.2022, n. 40107 del
15.12.2021; n. 24639 del 13.09.2021). Pertanto, la statuizione del Giudice di prime cure, laddove asserisce che “nel caso di BFP intestati o cointestati a persona deceduta, non è sufficiente la presenza della clausola della pari facoltà di rimborso perché gli eredi del defunto possano ottenere il rimborso” (ord. impugnata, p. 5) è errata e deve essere riformata.
2. Con il secondo motivo d'appello - rubricato “sulla prescrizione”- parte appellante si duole dell'erroneità dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato prescritto, in data 29.08.2015, il diritto degli istanti al rimborso dei 4 buoni fruttiferi a termine serie AD 01.979.942, serie AD 01.979.943, serie AD
01.979.944 e serie AD 01.979.945, tutti da lire 5.000.000 ciascuno, emessi dall'Ufficio Postale di Andretta in data il 29.08.1994.
Anche il secondo motivo è fondato.
Risulta incontestata, anche nel presente grado di giudizio, la circostanza per cui la si sia costituita tardivamente nel corso del Controparte_2
processo di primo grado, con comparsa depositata il 25.11.2019, soltanto due giorni prima dell'udienza del 27.11.2019; pertanto, ai sensi dell'art. 702 bis
c.p.c., commi III e IV, vigente ratione temporis, essendosi la convenuta costituita ben oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza ivi previsto, è incorsa nella decadenza dalla facoltà di proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (c.d. in senso stretto).
Orbene, costituendo la prescrizione, com'è noto, eccezione di merito in senso stretto (cfr., di recente, Cass. nn. 5413 e 12182/2021), la medesima non poteva essere eccepita tardivamente (cfr., in tal senso, Cass. n. 5666/2025;
Cass., n. 22205/2023), né tantomeno essere rilevata d'ufficio dal Giudice, sicché la statuizione di prime cure sul punto deve essere riformata. 3. Con il terzo motivo d'appello, rubricato “sul quantum”, gli appellanti censurano la decisione del Tribunale in quanto, errando, il Giudice avrebbe affermato che i due buoni serie Q/P nn. 000.417 e 000.419 di lire 1.000.000 ciascuno, emessi in data 30.10.1986, nonché i due buoni serie Q nn. 000.295 e
000.296 di lire 2.000.000 ciascuno, emessi in data 6.10.1989, “benché emessi dopo l'entrata in vigore del DM 13.6.1986, andrebbero rimborsati non secondo le previsioni di cui a tergo dei buoni, ma secondo le disposizioni di quel DM” (atto di citazione in appello, p. 12). A detta di parte appellante, in sostanza, “è ovvio
e pacifico che i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge,
(del resto proprio sui i buoni è riportata una tale dicitura), ma nel caso di specie
non si tratta di variazione successive ma di buoni emessi successivamente al DM
13.10.1986 con dei rendimenti maggiori del medesimo DM già in vigore: trattasi, dunque, di fattispecie identica a quella esaminata da Cass. Sez. Un. 15/06/2007,
n. 13979 e totalmente differente da quella esaminata da Cass. Sez. Un. n.
3963/2019, menzionata a sproposito dal primo giudice” (atto d'appello, p. 13).
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
3.1. Con riferimento ai buoni della serie Q/P nn. 000.417 e 000.419, come già rilevato in casi analoghi da questa Corte, la fattispecie presa in esame dalla
Cassazione nella citata sentenza n. 13979 del 2007 è diversa da quella che viene in rilievo nel presente giudizio in quanto, nel caso scrutinato dal giudice di legittimità, la non aveva provveduto ad apporre sul titolo Controparte_2
alcuna stampigliatura corrispondente alla misura dei tassi di interesse applicabili.
Nel caso di specie, invece, la società convenuta ha legittimamente apposto sui due buoni serie Q/P, in ottemperanza del disposto del DM 13.06.1986, una doppia stampigliatura, quella sulla parte anteriore del titolo, recante l'indicazione dell'appartenenza del buono postale alla serie di nuova emissione “Q/P”, e quella sul retro con l'indicazione dei tassi di interesse applicati.
La circostanza che la abbia apposto sul retro la Controparte_2
timbratura relativa al rendimento dei titoli dal primo al ventesimo anno, e nulla abbia stabilito con riguardo alla terza decade (dal 21° al 30° anno) non contrasta con l'art. 5 del D.M. 13.06.1986.
Invero, la norma sopra richiamata non impone all'ufficio emittente l'obbligo di indicare sul documento il differente regime di interessi applicabile per tutto il periodo di vigenza del Buono Postale. La disposizione de qua, al comma
2, si limita piuttosto a imporre l'apposizione sulla parte posteriore del titolo della
“misura dei nuovi interessi”.
Del resto, quanto all'interpretazione degli artt. 4 e 5 del DM 13.06.1986, la Suprema Corte ha di recente affermato che: “In tema di buoni postali fruttiferi,
l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che
indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione
dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (Cass. n.
4384/2022).
Peraltro va soggiunto che, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez.
Un. n. 3963/2019), le disposizioni legislative in esame hanno natura imperativa, sicché è da ritenersi operante il meccanismo di sostituzione automatica sancito dall'art. 1339 c.c., sia nell'ipotesi in cui i patti conclusi tra i contraenti sugli interessi da corrispondere si pongano in contrasto con tali norme, sia nel caso
Cont in cui i tassi d'interesse inerenti a una determinata serie di così come stabiliti dal decreto ministeriale che ne prevede l'istituzione e fissa le relative condizioni economiche, siano riportati nel titolo in maniera inesatta o incompleta.
Del resto, nemmeno nel caso oggetto di giudizio, la mancata indicazione del rendimento bimestrale spettante dal 21° al 30° anno può essere da sola sufficiente ad affermare l'incompletezza delle indicazioni risultanti dal timbro apposto a tergo del titolo.
Invero, l'apposizione sul frontespizio del timbro recante l'indicazione dell'appartenenza del buono alla serie “Q/P” deve escludere che la predetta omessa specificazione potesse ingenerare nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa l'operatività dei tassi di interessi originariamente presenti sui titoli (e relativo alla precedente serie P).
Tale circostanza piuttosto è da ritenersi sufficiente a rendere edotto il titolare del fatto che il rendimento dell'ultimo decennio è quello previsto dalla tabella allegata al D.M. 30.06.1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e messa a disposizione dei titolari presso gli uffici postali, tenuto conto che trattasi di Buoni Postali emessi dopo l'entrata in vigore di detto DM del 1986 ed in applicazione ed esecuzione del medesimo (cfr. Corte d'Appello
Napoli nn. 4393/2023, 4492/2022 e 1966/2022).
Non può dunque richiamarsi, in senso contrario, il disposto dell'art. 173, co. 3, d.P.R. 156/1973, nella parte in cui esso afferma che “gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei titoli”, posto che detta tabella, alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, deve intendersi integralmente sostituita da quella allegata al citato DM 13.06.1986.
D'altronde, sotto il profilo dell'interpretazione del testo negoziale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie 'Q', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie 'Q/P', con la disciplina prevista per i buoni della serie 'P', non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica
nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie 'Q', e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie 'Q', si applica anche alla serie 'Q/P', di modo che sul documento viene apposta la sigla 'Q/P', ciò sta
a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie 'P'
è palesemente esclusa” (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n.
4763, in motivazione).
Da ultimo, la Corte ha altresì aggiunto che, “poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla
dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una
modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni” (Cass. n. 22619/2023).
Pertanto, per i BFP n. 000.417 e 000.419 della serie ordinaria Q/P emessi in data 30.10.1986, il valore di rimborso non è quello desumibile dalle tabelle a tergo, ma quello desumibile dal D.M. del 13 giugno 1986, in base al quale i detti titoli producono interessi per trent'anni nel modo seguente:
- interesse variabile e crescente durante i primi venti anni (in regime di capitalizzazione composta);
- interesse al tasso massimo raggiunto in regime di capitalizzazione semplice, per gli anni compresi tra il ventunesimo ed il trentesimo.
3.2. I medesimi criteri di calcolo degli interessi devono essere applicati, per le ragioni appena esposte, per i due buoni serie Q nn. 000.295 e 000.296 di lire 2.000.000 ciascuno, emessi in data 6.10.1989. Sul punto, peraltro, il Collegio rileva come nessuna censura sia stata mossa dagli appellanti, i quali, a p. 12 dell'atto di citazione in appello, hanno contestato esclusivamente l'ordinanza di prime cure in relazione a quanto statuito in merito ai soli buoni postali n. 000.417
e 000.419 della serie ordinaria Q/P emessi in data 30.10.1986.
Di conseguenza, anche per i due buoni serie Q nn. 000.295 e 000.296 di lire 2.000.000 ciascuno, emessi in data 6.10.1989, come affermato dal
Tribunale, il valore di rimborso non è quello desumibile dalle tabelle a tergo, ma quello desumibile dal D.M. del 13 giugno 1986, in base al quale i detti titoli producono interessi per trent'anni nel modo seguente:
- interesse variabile e crescente durante i primi venti anni (in regime di capitalizzazione composta);
- interesse al tasso massimo raggiunto in regime di capitalizzazione semplice, per gli anni compresi tra il ventunesimo ed il trentesimo.
4. Il quarto motivo d'appello, rubricato “sulle ritenute fiscali”, a ben vedere, non costituisce un vero e proprio motivo d'impugnazione.
Con esso, infatti, gli appellanti censurano l'ordinanza impugnata in quanto si sarebbe inutilmente dilungata su considerazioni relative alle ritenute fiscali da applicare ai buoni per cui è causa, laddove i medesimi appellanti nulla avrebbero mai eccepito sul punto, avendo piuttosto, sin dall'atto introduttivo, formulato la domanda richiedendo la condanna al pagamento delle somme dovute "a lordo di eventuali ritenute", a dimostrazione della piena consapevolezza che l'importo netto da corrispondere sarebbe stato determinato in base alla normativa fiscale vigente (cfr. atto d'appello, pp. 14-15). Pertanto, è pacifico e incontestato tra le parti che gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, mentre quelli emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%, poi soppressa con il D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio
1996) e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50% (cfr. atto di citazione in appello, p. 14, e comparsa di costituzione e risposta in appello, p. 5).
Di tali ritenute dovrà dunque tenersi conto nella liquidazione delle somme dovute agli appellanti. Nello specifico, gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21.09.1986 al 31.08.1997 (appartenenti alle serie
Q, R e S), per i primi venti anni di vita del titolo, vanno capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
Solo a partire dai BFP emessi dal 1° luglio 1997 in poi, in ossequio a quanto stabilito dal DM Tesoro 23 giugno 1997 (pubblicato su GU 145/97) istitutivo della serie ordinaria “T” e a termine “AG” all'art 7, gli interessi per i primi venti anni di vita del titolo vanno capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.
5. In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello proposto va accolto per quanto di ragione e per l'effetto dev'essere riformata l'ordinanza impugnata, nel senso che la dev'essere condannata al pagamento delle Controparte_2
somme portate dai buoni di seguito elencati, con gli interessi che dovranno calcolarsi, per ciascun buono fruttifero postale, applicando i criteri surriferiti, al netto delle ritenute fiscali applicabili ratione temporis, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo:
1- buono postale fruttifero serie Q/P - n. 000.417, dell'importo di £ 1.000.000, emesso in data 30.10.1986;
2- buono postale fruttifero serie Q/P - n. 000.419, dell'importo di £ 1.000.000, emesso in data 30.10.1986;
3- buono postale fruttifero serie Q - n. 000.295, dell'importo di £ 2.000.000, emesso in data 6.10.1989;
4- buono postale fruttifero serie Q - n. 000.296, dell'importo di £ 2.000.000, emesso in data 6.10.1989;
5- buono postale fruttifero dell'importo di £ 5.000.000 serie AD 01.979.942, emesso in data 29.8.1994;
6- buono postale fruttifero dell'importo di £ 5.000.000 serie AD 01.979.943, emesso in data 29.8.1994;
7- buono postale fruttifero dell'importo di £ 5.000.000 serie AD 01.979.944, emesso in data 29.8.1994;
8- buono postale fruttifero dell'importo di £ 5.000.000 serie AD 01.979.945, emesso in data 29.8.1994.
L'importo di detti buoni postali fruttiferi come sopra calcolato andrà corrisposto, pro quota ereditaria, nella misura della metà, in favore dell'avv.
, quale procuratore speciale degli eredi di Parte_1 [...]
, e nella misura della restante metà in favore di Persona_1 CP_1
.
[...]
Va invece respinta la domanda di condanna proposta congiuntamente dall'avv. nella spiegata qualità, e da Parte_1 Controparte_1
, nei confronti della volta ad ottenerne il pagamento
[...] Controparte_2 della somma di € 19.175,28, sulla base del verbale di conciliazione versato in actis, stipulato in data 11.06.2012 dinanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei
AR (AV) all'esito del giudizio di divisione ereditaria, “quale prezzo della vendita” ovvero del trasferimento da parte degli eredi di Persona_1
in favore di dei diritti da essi vantati sulla
[...] Controparte_1
eredità della defunta madre, e “quale quota parte delle spese funerarie” della defunta madre sostenute in via esclusiva da , Persona_1
trattandosi di pretesa che non può essere fatta valere nel presente giudizio instaurato contro la per il rimborso dei buoni de quibus. Controparte_2
Per quanto concerne, infine, la regolamentazione delle spese processuali,
attesa la reciproca soccombenza delle parti all'esito complessivo del giudizio e considerati altresì i perduranti contrasti e mutamenti di indirizzo ancora esistenti soprattutto nella giurisprudenza di merito rispetto alle complesse questioni dirimenti affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. e Corte Cost. sent. n.
77/2018.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. , nella qualità Parte_1
di procuratore speciale di , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter, Parte_5 Controparte_1 V comma, n. 2038/2021, emessa dal Tribunale di Avellino in data 14.3.2021, pubblicata in data 2.4.2021, così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna la al pagamento, nella misura della Controparte_2
metà, in favore di , nella spiegata qualità, e della restante Parte_1
metà in favore , delle somme portate dai buoni di Controparte_1
seguito elencati, con gli interessi che dovranno calcolarsi, per ciascun buono fruttifero, applicando i criteri di cui in motivazione, al netto delle ritenute fiscali applicabili ratione temporis, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo:
1- buono postale fruttifero serie Q/P - n. 000.417, dell'importo di £ 1.000.000,
emesso in data 30.10.1986;
2- buono postale fruttifero serie Q/P - n. 000.419, dell'importo di £ 1.000.000, emesso in data 30.10.1986;
3- buono postale fruttifero serie Q - n. 000.295, dell'importo di £ 2.000.000, emesso in data 6.10.1989;
4- buono postale fruttifero serie Q - n. 000.296, dell'importo di £ 2.000.000,
emesso in data 6.10.1989;
5- buono postale fruttifero dell'importo di £ 5.000.000 serie AD 01.979.942, emesso in data 29.8.1994;
6- buono postale fruttifero dell'importo di £ 5.000.000 serie AD 01.979.943, emesso in data 29.8.1994;
7- buono postale fruttifero dell'importo di £ 5.000.000 serie AD 01.979.944, emesso in data 29.8.1994; 8- buono postale fruttifero dell'importo di £ 5.000.000 serie AD 01.979.945, emesso in data 29.8.1994;
B) compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio