TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/05/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2266/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2266/2018 promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella D'Annibale ed elettivamente domiciliata in Latina, Via
Adua n. 34, giusta delega in atti;
OPPONENTE
Contro
(p.i. ). in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Fabio Cirilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina, Via Dei Piceni n. 59, giusta delega in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1
società proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
974/2018, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 36.881,32, oltre interessi e pagina 1 di 18 spese della procedura, a titolo di corrispettivo per l'acquisto di merce da parte della società opposta.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la sussistenza di vizi e difetti della merce consegnata di cui alla fattura N. 217 del 24.07.2017, tali da renderla totalmente inidonea all'uso.
In particolare, la società opponente evidenziava che la suddetta fattura corrispondeva ad un impianto per la revisione dei mezzi pesanti, che la acquistava dalla Parte_1 Parte_2
a fronte della quale aveva nel tempo versato vari acconti per un complessivo ammontare di €
56.120,60, come ammesso dalla controparte, lasciando impagato un residuo di € 19.031,40, oggetto della presente ingiunzione.
Rappresentava, quindi, che tale impianto manifestava, sin dal primo utilizzo, vizi e difetti che lo rendevano inidoneo all'uso per cui era destinato.
Precisamente, la prima anomalia atteneva ai “rulli” della casa produttrice modello Bde Pt_3
4604 G. 20t-1 mat. 0417.T2000622336.1150, elementi importanti per la sicurezza dell'autista e degli altri utenti della strada. Difatti, durante lo svolgimento delle revisioni dei mezzi pesanti, in special modo delle frenature, era emerso sin da subito che il programma elaborava una serie di errori della schermata di comando sempre diversi tra loro, dai quali si evinceva che non c'era alcun problema di errato utilizzo da parte dell'operatore, ma la schermata stessa del computer invitava a contattare l'assistenza. Il difetto consisteva nella evidente mancanza di dialogo tra il sistema software e la parte “rulli” che, probabilmente, o non presentavano un giusto posizionamento e allineamento o rimandavano al cervellone dei valori totalmente errati. Questa situazione si ripeteva più volte, fino a quando dopo innumerevoli spegnimenti e riaccensioni si riusciva ad eseguire una prova corretta, dilatando in maniera esagerata i tempi dell'intervento, con relativa perdita di tempo per l'operatore e per l'utenza stessa.
La seconda problematica riscontrata riguardava la prova sulle emissioni dei gas di scarico, effettuato con uno strumento della BRAIN Bee mod. Opa-300 s.n. 170512000113.
Il detto strumento, denominato anche Opacimetro, aveva il compito di valutare le emissioni di gas nocivi emessi dai tubi di scarico, mediante una sonda infilata nella marmitta, riportando poi tali dati sul monitor della postazione di controllo dell'operatore. Per permettere questa comunicazione, era necessario che tra lo strumento ed il computer ci fosse un collegamento
Bluetooth. Tuttavia, nella merce fornita dalla opposta, questa operazione semplicissima diventava notevolmente dispendiosa in termini di tempo, in quanto il computer riportava un errore pagina 2 di 18 ricorrente, frutto di un mancato dialogo tra le due apparecchiature. Anche in questo caso, per ovviare al “problema”, l'operatore era costretto a spegnere e riaccendere più volte la parte software dell'opacimetro, fino a quando non si instaurava il collegamento e si potevano caricare i dati necessari al proseguimento delle operazioni di revisione.
Infine, quanto alla terza problematica ed il terzo vizio riscontrato dalla società opponente, la stessa precisava che era propriamente “strutturale”, in quanto riguardava le dimensioni della postazione del banco revisioni, composto dal banco rulli e dalle piastre mobili e rotanti del banco
“Prova Giochi” della società costruttrice OMCN 950 OM con serie n. 359, che svolgeva il compito di verifica dei giochi delle testine in fase di revisione. Il funzionamento delle piastre in questo caso non presentava anomalie dal punto di vista software, ma il posizionamento delle stesse provocava delle gravi problematiche nel posizionamento degli autotreni, in quanto i rimorchi degli stessi dovevano effettuare delle prove di frenature sui rulli, che necessitavano della perfetta posizione orizzontale della motrice e del rimorchio.
La società opponente, quindi, deduceva di aver sin dai primi tentativi di utilizzo contestato per le vie brevi alla opposta i vizi ed i malfunzionamenti dell'intero impianto fornito, ricevendo ampie assicurazioni sulla eliminazione dei malfunzionamenti. Ed invero, la stessa opposta, riconoscendo all'evidenza i lamentati e riscontrati difetti, provvedeva a far effettuare in data 16.01.2018 un
“intervento in garanzia” da propria società di fiducia, la Tuttavia, l'opponente Controparte_2
rappresentava che tale intervento, non solo non risolveva alcuna delle problematiche riscontrate e sopra descritte, bensì peggiorava l'operatività dell'intero sistema, che era quasi inutilizzabile.
Pertanto, l'opponente rappresentava che, per le problematiche riscontrate, per i gravi vizi e difetti che connotavano l'impianto commissionato sin dal primo utilizzo, appariva evidente come la pretesa di pagamento del saldo ex adverso avanzata fosse del tutto sfornita di fondamento, attesa la quasi totale inidoneità dell'impianto per l'uso cui è destinato. Inoltre, specificava che il costo necessario per l'adeguamento e la messa in regola dell'intero impianto nonché la diminuzione di valore dell'impianto venduto, superava di gran lunga la cifra ingiunta ex adverso.
In aggiunta, l'opponente eccepiva l'errata consegna della merce di cui alla fattura n. 368 di €
17.849,92 messa a disposizione per il ritiro da parte della opposta in quanto non richiesta, rimasta imballata ed inutilizzata.
In particolare, quanto alla predetta fattura, l'opponente premetteva che riguardava un impianto di smontagomme ed equilibratrice in realtà mai commissionato alla società opposta. Ed invero, nelle pagina 3 di 18 iniziali trattative si era discusso di detta apparecchiatura e si era, tuttavia, convenuto che la società opponente non aveva al momento necessità di detto impianto e che eventualmente lo avrebbe commissionato ed acquistato in seguito.
La società opposta, al contrario, consegnava detta apparecchiatura (oggetto della fattura n. 368 del 2017) unitamente a quella di cui alla fattura n. 217 del 24.07.2017 e, viste le contestazioni al momento della consegna, decideva di posizionarla all'interno dello stabilimento della
[...]
soltanto per motivi di opportunità, non potendo essere riportata indietro. Parte_1
L'opponente rappresentava che tale materiale, imballato e posizionato all'interno di un magazzino, non veniva mai utilizzato, in quanto non richiesto e, difatti, contestava di averlo mai ordinato e specificava la messa a disposizione, integralmente, alla opposta, ai fini del suo ritiro.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso: - ritenere infondata la pretesa di pagamento tutta avanzata dalla SOC. UTENSIL 85 in p.l.r.p.t. nei confronti dell'odierna opponente per i motivi su espressi;
- conseguentemente e per l'effetto, revocare il d.i. opposto n.
974/2018 in quanto nullo, illegittimo ed inefficace. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio la società opposta impugnando tutte le avverse eccezioni, deduzioni e richieste. Preliminarmente, l'opposta eccepiva la prescrizione e la decadenza dall'azione e, in ogni caso, la sua assoluta infondatezza sia in fatto che in diritto.
Nel merito, in ordine al primo motivo di opposizione, relativo ai vizi e ai difetti della merce consegnata di cui alla fattura n. 217 del 24.07.2017 di € 75.152,00, la contestava CP_1
integralmente l'esistenza dei vizi ex adverso lamentati.
In particolare, l'opposta deduceva che il Banco Prova Freni di cui alla fattura n. 217/17, in data
29.06.2017, data della sua installazione, era perfettamente funzionante, come risultava sia dal Con rapporto di installazione redatto dalla società autorizzata dalla società produttrice Snap On ad installare ed a tarare il Banco Prova Freni in oggetto, che dal libretto metrologico in possesso sia del cliente che della Motorizzazione Civile. In seguito, in data 16.01.2018 veniva richiesto da ad un intervento - in quanto veniva lamentato un arresto dei rulli del Parte_1 CP_1
Banco Prova Freni non corretto - e lo stesso 16.01.2018 incaricava di CP_1 CP_3
effettuare una verifica sul Banco Prova Freni installato presso l'officina Sempre in Parte_1
data 16.01.2018 si recava presso l'officina di Services Point, ove operava la CP_3
verifica del Banco Prova Freni richiesta. Eseguita la verifica, accertava la CP_3
pagina 4 di 18 “staratura” dei valori di una scheda elettronica del Banco Prova Freni, che veniva immediatamente ritarata eliminando così la causa del rallentamento nell'uso del Banco Prova
Freni stesso. Di tale attività, da catalogare come attività di manutenzione ordinaria, durata circa tre ore di lavoro, predisponeva “relazione d'intervento”. Circa 5 mesi dopo il CP_3
suddetto intervento, in data 30.05.2018, chiedeva nuovamente un intervento di Parte_1
85, in quanto lamentava il non funzionamento del Banco Prova Freni. CP_1
Pertanto, incaricava immediatamente di effettuare la verifica, la quale CP_1 CP_3
informava che il giorno successivo, il 31.5.2018, si sarebbe recata pressa la loro Parte_1
officina per effettuare la verifica.
In data 31.05.2018 dunque, effettuava la verifica sul più volte indicato Banco CP_3
Prova Freni ed accertava che, a causa di un forte sbalzo di tensione sulla linea elettrica, all'interno della centralina operativa si era bruciato un componente di comunicazione tra il PC ed i rulli. Di tale accadimento dava immediata comunicazione ad , la quale, CP_2 CP_1
essendo il Banco Prova Freni in garanzia, in data 31.05.2018, richiedeva l'intervento della casa costruttrice Snap On Equipment S.r.l. che, in data 07.06.2018, lo effettuava con l'assistenza di
In tale occasione veniva gratuitamente sostituito il componente bruciato, veniva CP_3
aggiornato il software con l'installazione della versione più̀ aggiornata e veniva, per mero scrupolo, riverificata la taratura della scheda elettronica del Banco Prova Freni, oggetto dell'intervento del 16.01.2018. Nell'occasione venivano, altresì, redatte le relazioni dell'intervento sia da che da Snap On Equipment S.r.l. CP_3
Al termine della verifica di cui sopra, il Banco Prova Freni veniva utilizzato per effettuare una prova freni all'autocarro Tg. AC11291 ed all'autocarro Tg. EK257KY e, eseguita la “prova freni”, la stessa aveva esito positivo, in quanto il Banco Prova Freni risultava perfettamente funzionante, come da referti di prova freni. Tale operazione veniva riconosciuta anche da Pt_1
che sottoscriveva, per accettazione, il rapporto attestante l'esito positivo dell'intervento
[...]
eseguito da Snap On Equipment S.r.l. e ed il corretto funzionamento del Banco CP_3
Prova Freni.
In data 11.07.2018, stipulava con un contratto di manutenzione in Parte_1 CP_3
forza del quale avrebbe annualmente verificato tutta la strumentazione fornita da CP_3
85 con la fattura n.217/17, nonché́ la taratura obbligatoria annuale prevista dalla CP_1
Motorizzazione Civile. In data 20.07.2018 in forza del predetto contratto, redigeva CP_3
pagina 5 di 18 il verbale della verifica annuale e della taratura con esito finale “tutto risulta funzionante”, verbale che veniva sottoscritto per accettazione anche da la quale si dichiarava Parte_1
integralmente soddisfatta.
Dunque, l'opposta evidenziava che l'aver richiesto per due volte in un anno l'intervento manutentivo di , prestato immediatamente e gratuitamente, essendo il Banco Prova CP_1
Freni in garanzia, non dava diritto alla di non pagare il saldo della fattura n. 217/17. Parte_1
Relativamente al secondo motivo di opposizione, consistente in asseriti vizi dell' , CP_4
l'opposta rappresentava che la in data 14.12.17 segnalava alla il mal Parte_1 CP_1
funzionamento del sistema di comunicazione in bluetooth tra PC ed . Quindi, la CP_4
incaricava la di intervenire, intervento che veniva effettuato CP_1 CP_3
immediatamente. Difatti, l'operatore di agiva il 14.12.2017 da remoto sul software CP_3
e risolveva la problematica eseguendo il “reset” dell' . Inoltre, anche di tale intervento CP_4
veniva redatto apposito verbale.
Tuttavia, in data 07.06.2018,in occasione dell'accesso congiunto di e Snap On CP_3
veniva segnalato da a che, a volte, vi erano ancora difficoltà di Parte_1 CP_3
comunicazione in bluetooth tra PC ed . CP_4
pertanto, anzitutto collegava via cavo il PC con l'opacimetro, per evitare ogni CP_3
eventuale problematica di comunicazione in bluetooth, redigeva verbale di tale intervento e contestualmente segnalava la problematica ad , che a sua volta chiedeva l'intervento Parte_4
della casa costruttrice (già che, a seguito di verifica, Controparte_5 Controparte_6
in data 10.07.2018, gratuitamente in quanto in garanzia, sostituiva la componentistica di comunicazione in bluetooth dell' , come da verbale redatto, ed il materiale sostituito CP_4
veniva reso ad come da DDT n. 98 del 10.07.2018. Il 10.07.2018 venivano effettuate CP_1
le prove di funzionamento dell' sull'autocarro Tg. EC608RB, prove che avevano CP_4
esito positivo. Il verbale attestante il risultato positivo della verifica del funzionamento dell'Opacimetro veniva sottoscritto per accettazione anche dalla che da allora più Parte_1
nulla lamentava.
Relativamente al motivo di opposizione indicato con la lettera “C”, consistente nella asserita errata progettazione eseguita da della fossa di ispezione e del posizionamento del CP_1
Banco Prova Freni e del Banco Prova Giochi che non avrebbe consentito l'effettuazione della
“prova giochi”, l'opposta evidenziava che l'opponente assumeva che il progetto, prodromico alla pagina 6 di 18 realizzazione delle opere murarie che avrebbero consentito l'installazione del Banco Prova Freni
e del Banco Prova Giochi, fosse errato e che, pertanto, sarebbe stato fornito da . CP_1
Tuttavia, specificava che i disegni venivano inviati, a richiesta di unicamente per Parte_1
avere le dimensioni e la conformazione della fossa di ispezione con l'indicazione degli esatti punti di installazione del Banco Prova Freni e del Banco Prova Giochi.
, infatti, inviava tale progetto in data 27.09.2016. CP_1
In particolare, il primo disegno in alto si riferiva ad un macchinario diverso rispetto a quello acquistato da infatti, il macchinario indicato rappresentava il Banco Prova Freni Parte_1
IW7, mentre quello acquistato da era il Banco Prova Freni BDE4604G20T-1, ed il Parte_1
Banco Prova Giochi indicato era il LMS20 mentre quello acquistato da era il 950I. Parte_1
Pertanto, risultava evidente a sin da quando riceveva il disegno, che la parte del Parte_1
progetto da utilizzare era solo quella indicata con “Sezione A-A senza rappresentazione tubi corrugati”. Era, infatti, quest'ultima la corretta progettazione fornita da che CP_1 Pt_1
avrebbe dovuto utilizzare per realizzare la fossa di ispezione e per istallare su di essa il
[...]
Banco Prova Freni ed il Banco Prova Giochi.
Dunque, l'opposta specificava che se avesse realizzato la fossa di ispezione di cui Parte_1
al progetto inviatele, predisponendo le opere murarie per l'installazione del Banco Prova Freni e del Banco Prova Giochi nei punti indicati dal progetto, alcuna problematica sarebbe sorta in ordine all'utilizzo dei due macchinari.
Al contrario, poiché aveva già una fossa di ispezione all'interno della propria Parte_1
officina, decideva di utilizzare la fossa di ispezione già esistente, e per tale ragione realizzava le opere murarie per l'installazione del Banco Prova Freni e del Banco Prova Giochi in maniera difforme dal progetto ricevuto da 85. Dunque, tale difforme realizzazione veniva eseguita CP_1
da La , infatti, nell'incaricare di istallare il Banco Prova Parte_1 CP_1 CP_3
Freni ed il Banco Prova Giochi specificava: “il Banco Prova Giochi dovrà essere istallato sopra pavimento come da buche realizzate dal cliente per impossibilità dovuta alla conformazione della fossa di ispezione già esistente”.
Inoltre, l'opposta precisava che l'installazione eseguita era comunque perfettamente rispondente alla normativa di settore prevista e perfettamente funzionante (con i limiti dovuti alla distanza tra i due come da rapporto di installazione del 26.06.2017, e che strumentalmente la Parte_5
opponeva il D.I. attribuendo all'errata progettazione i problemi da essa lamentati, Parte_1
pagina 7 di 18 quando, in realtà, si trattava di una modifica alla progettazione inviata da a CP_1 Pt_1
operata in autonomia da quest'ultima.
[...]
Solo dopo aver rappresentato a la difformità delle opere realizzate da Parte_1 Parte_1
rispetto al progetto alla stessa inviato, ed aver ricevuto da quest'ultima la richiesta di istallare ugualmente il Banco Prova Freni ed il Banco Prova Giochi ad una distanza di circa 10 -11 metri tra loro, comunicava alla di procedere all'installazione dei due CP_1 CP_3 Pt_5
[...]
Relativamente al secondo motivo di opposizione, concernente l'errata consegna della merce di cui alla fattura N. 368 del 10.11.2017, deduceva che la in data 16.10.2017 aveva Parte_1
richiesto a di installare nella propria officina lo smontagomme e la equilibratrice, cosa CP_1
che commissionava a la quale eseguiva l'installazione in data CP_1 CP_3
18.10.2017.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - preliminarmente: - Dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la provvisoria esecutività della parte del decreto ingiuntivo opposto riferita alla fatture 368/17 di € 17.859,92; - dichiarare la decadenza dall'azione ed in ogni caso la prescrizione dell'azione stessa e comunque la sua infondatezza;
nel merito: - rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n.974/2018 in quanto completamente destituita di fondamento sia in fatto che in diritto e comunque non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso nella denegata ipotesi in cui dovesse essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertare l'esatto dare – avere tra le parti con condanna dell'opponente al pagamento della somma che verrà accertata come dovuta ad Parte_1
85”. CP_1
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, prova per interpello e per testi, nonché mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata per discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13.5.2025.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è solo parzialmente fondata, e merita di trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La società opposta ha ingiunto il pagamento della somma di € 36.881,32, di cui € 19.031,40 quale importo residuo dovuto della fattura n. 217/2017, avente ad oggetto l'acquisto di un pagina 8 di 18 impianto per la revisione dei mezzi pesanti, ed € 17.849,00 a titolo di saldo della fattura n.
368/2017, avente ad oggetto l'acquisto di una smontagomme ed equilibratrice.
In diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n.
25584).
Procedendo con ordine, le contestazioni svolte dall'opponente circa la fattura n. 217/2017 attengono all'asserita presenza di vizi e difetti tali da rendere l'impianto acquistato inidoneo all'uso.
Sul punto, dunque, non è contestato tra le parti che l'ordine sia stato effettuato e l'impianto consegnato, controvertendosi esclusivamente in merito all'esistenza dei vizi denunciati dalla
Parte_1
Quindi, vertendosi in materia di vizi delle cose vendute, trova applicazione la disciplina dettata dagli artt. 1490 c.c. e ss. Come noto, infatti, l'art. 1490 c.c. sancisce che il venditore è tenuto a garantire il compratore dai vizi c.d. redibitori, comunemente intendendosi le imperfezioni che siano tali da rendere la cosa venduta inidonea all'uso cui è destinata ovvero a diminuirne in modo apprezzabile il valore. A norma dell'art. 1497 c.c., poi, quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi e a condizione che sia rispettato il duplice termine di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. Infine, le fattispecie contemplate dall'art. 1490 c.c. e dall'art. 1497 c.c. si differenziano a loro volta dall'ipotesi della c.d. vendita di aliud pro alio, figura di elaborazione giurisprudenziale riscontrabile ogni qualvolta la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le pagina 9 di 18 impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti. Giova, quindi, osservare che l'ipotesi della consegna di aliud pro alio si differenzia nettamente dalle fattispecie contemplate dall'art. 1490 e 1497 c.c., dacché tanto il vizio redibitorio che la mancanza di qualità promesse o essenziali presuppongono che la cosa consegnata appartenga al genere merceologico dedotto nel contratto di compravendita.
A loro volta, poi, le fattispecie di cui agli artt. 1490 e 1497 c.c. si differenziano in quanto il vizio redibitorio riguarda le imperfezioni inerenti il processo di produzione, di fabbricazione, di formazione o di conservazione della res tradita, mentre la mancanza di qualità concerne la natura della merce e riguarda le differenze di sostanza, di razza, di materia, di tessuto, di colore, di origine et similia, riferendosi genericamente a tutti quegli elementi sostanziali che, nell'ambito dello stesso genere, influiscono sulla classificazione della cosa in un tipo o in una specie piuttosto che in un'altra (Cass. Civ., Sez. II, 5.4.2016, n.6596).
Tanto premesso, ritiene il giudicante che nel caso di specie i difetti contestati siano qualificabili come vizi redibitori, atteso che la condotta imputata alla società opposta consiste nella fornitura di un impianto affetto da vizi di tipo meccanico e strutturale, tale da renderlo inidoneo all'uso e da diminuirne in misura apprezzabile il valore.
Va altresì precisato che, secondo quanto chiarito dalla S.C., la dedotta presenza di vizi nella merce compravenduta, al pari della mancanza di qualità, può essere posta a fondamento dal compratore, oltre che delle c.d. azioni edilizie, anche di un'eccezione di inadempimento, in forza del principio per cui “la parte citata in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato (ad esempio, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nella compravendita), ma anche eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 cod. civ. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 7.7.2022, n.21576). Ed ancora, è stato affermato che “Il compratore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460
c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi l'inidoneità della cosa
pagina 10 di 18 venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (Cass. Civ., sez. II, 28.5.2021, n.14986).
Ricostruita la disciplina dettata in materia, occorre soffermarsi sulla fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione tempestivamente sollevate dalla società convenuta.
In particolare, ai sensi dell'art. 1495 c.c., comma 1, il compratore decade dal diritto di garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo che non sia stato convenzionalmente stabilito un termine diverso, ovvero che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o lo abbia occultato, nel qual caso la denuncia non è necessaria. L'art. 1495
c.c., comma 3, prevede, poi, un breve termine di prescrizione disponendo che l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna, con la precisazione per cui il compratore che sia convenuto in giudizio per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio sia stato denunciato entro il termine di decadenza e prima che sia decorso un anno dalla consegna.
Ebbene, ritiene il giudicante che dette eccezioni non meritino di trovare accoglimento.
In particolare, traendo le mosse dall'eccepita decadenza, giova evidenziare che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, la denuncia da parte del compratore al venditore dei vizi della cosa acquistata non richiede speciali formalità, né una specifica istanza di verifica dei vizi stessi, essendo sufficiente che contenga una generica indicazione dell'esistenza di essi, che valga a mettere sull'avviso il venditore, e potendo essere effettuata anche verbalmente o per telefono.
Nel caso di specie, le risultanze della prova testimoniale espletata consentono di ritenere tempestivamente assolto l'onere di denuncia in capo alla società opponente. Infatti, i testi e , sentiti all'udienza dell'11.2.2022, hanno concordemente Testimone_1 Testimone_2
riferito come, durante l'esecuzione delle attività di montaggio da parte degli incaricati della la società opponente abbia sempre fatto presente la sussistenza dei vizi e, in Parte_1
particolare, dell'erroneo funzionamento dei macchinari. Precisamente, sentito Testimone_1 sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 VI co. N. 2 c.p.c. di parte opponente dichiarava: “Cap.
11 E' vero che la ha più volte contestato al per la e alla Parte_1 Parte_6 CP_1
CP_ amministratrice signora alla quale sono state inviate delle pec aziendali e mail il verificarsi di questi malfunzionamenti ed è vero che la ha dichiarato che sarebbe intervenuta. Una CP_1
pagina 11 di 18 volta sono venuti in garanzia e forse qualche altra volta ma senza risolvere.”. Ancora, il teste
, sentito sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 VI co. N. 2 c.p.c. di parte Testimone_2 opponente riferiva “Cap:11 Posso confermare che la ha fatto più volte Parte_1
contestazioni alla , non so in persona di chi, circa i malfunzionamenti dell'impianto”. CP_1
Risulta altresì comprovato come la società opposta abbia riconosciuto i vizi lamentati da parte attrice. Ciò appare dimostrato dalla dichiarazione resa dal teste , il quale Testimone_3
affermava che in data 16.01.2018 la Soc. Utensil 85, su richiesta di incaricava Parte_1
la soc. di effettuare una verifica sul banco prova freni istallato presso l'officina della CP_2
in particolare, il teste specificava che “quel giorno stesso andai io Parte_1
personalmente a verificare il funzionamento del banco prova. Io sono il tecnico riparatore ed installatore alle dipendenze della . Nell'occasione ho verificato una anomalia nel CP_2
funzionamento del banco prova. L'anomalia dava una schermata di errore rossa sui sensori di slittamento perché erano starati”.
Gli interventi di riparazione eseguiti dalla , peraltro, risultano documentalmente provati CP_1
alla luce della documentazione versata in atti dalla stessa società opposta.
Nello stesso senso, la CTU espletata ha confermato come alcuni dei vizi lamentati dalla società opponente fossero stati risolti proprio in conseguenza degli interventi eseguiti dalla venditrice.
Sotto questo profilo, quindi, vale richiamare il principio sancito dalla Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, secondo comma, cod. civ., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa” (Cass. Civ., sez.
II, 22/10/2013, n. 23970). Il riconoscimento, pertanto, non richiede alcuna formula sacramentale e può estrinsecarsi sia attraverso una dichiarazione espressa del venditore, sia tacitamente, per fatti concludenti, ad esempio mediante intervento sul bene affetto dal vizio, senza che sia necessario che il venditore indichi la causa o ammetta la propria responsabilità. È altresì pacifico che il riconoscimento dei vizi da parte del venditore impedisce la decadenza pur se successivo al termine stabilito dall'art. 1495 c.c. per la omologa denuncia di essi da parte del compratore, valendo alla stregua di una rinuncia, da parte del venditore, alla possibilità di avvalersi della relativa eccezione. Nel caso concreto, dunque, è di tutta evidenza come non possa reputarsi pagina 12 di 18 maturata alcuna decadenza, stante la denuncia effettuata dal compratore e il correlativo riconoscimento da parte del venditore.
Per quanto concerne la prescrizione, è sufficiente rilevare che la consegna dei macchinari è avvenuta in data 26.5.2017, e che l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo risulta notificato in data 12.04.2018, nel rispetto del termine di un anno dalla consegna di cui all'art. 1495 co. 3 c.c. In ogni caso, ai sensi dell'art. 1495 co. 3 c.c., “il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
Dunque, è di tutta evidenza come non possa reputarsi neppure decorso il termine di prescrizione poiché, oltre ad essere rispettato il termine di un anno di cui all'art. 1495 c.c., laddove sia il venditore ad agire (come nel caso di specie, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo) il convenuto compratore può sempre far valere la garanzia.
Tanto chiarito, superate le eccezioni di decadenza e prescrizione, al fine di valutare l'effettiva sussistenza dei vizi lamentati da parte opponente occorre fare riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.
Il perito incaricato, infatti, in esito ad un'attenta, compiuta ed approfondita analisi, ha in parte riscontrato la sussistenza dei vizi e dei difetti oggetto di contestazione da parte della Pt_1
[...]
In particolare, richiamando gli esiti degli accertamenti effettuati dal CTU, i vizi lamentati da parte opponente possono essere sintetizzati nei seguenti punti: a. in riferimento ai rulli della casa produttrice modello Bde 4604 G. 20t-1 mat. 0417.T2000622336.1150, durante lo Pt_3
svolgimento delle prove di frenatura, sulla schermata del software di gestione compaiono messaggi di errore che impediscono il proseguimento della prova;
b. rispetto all'opacimetro della casa produttrice BRAIN Bee mod. Opa-300 s.n. 170512000113, che ha il compito di misurare le emissioni dei gas di scarico mediante una sonda collegata ad un PC connessa con sistema
Bluetooth, è emerso che tale connessione non è sempre disponibile, causando l'interruzione delle operazioni in corso;
c. infine, quanto alla distanza tra il banco rulli ed il banco “prova giochi”, della società costruttrice OMCN 950 OM con serie n. 359, è risultata incoerente con gli interassi dei veicoli da sottoporre a revisione.
pagina 13 di 18 Tuttavia, il CTU ha appurato che i vizi riscontrati non costituiscono motivo di perdita di valore dell'impianto, in quanto non permanenti ma eliminabili, ed ha conseguentemente provveduto a individuare gli interventi ed i costi necessari per la rimozione degli stessi..
In particolare, in relazione al punto a, è necessario effettuare la verifica periodica annuale
(prevista dalla circ. MIT n. 26248 del 19.09.2011), per cui il perito ha stimato un costo di €
2.000,00. Quanto al punto b, il vizio risulta eliminato, poiché risolto con la sostituzione del dispositivo non funzionante, da parte della casa costruttrice, in data 10.07.2018. Infine, quanto al punto c, appare necessario spostare il banco prova giochi alla distanza di 7,30 m, come riportato sulle tavole di progetto, ed il costo per tale intervento è di € 3.500,00 per la parte edile, di €
1.500,00 per la parte impiantistica e di € 1.000,00 per i lavori carpenteria metallica.
In conclusione, il tecnico ha quantificato i costi per gli interventi necessari alla rimozione dei vizi accertati nell'importo complessivo di € 8.000,00.
Ebbene, ritiene il giudicante, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Quanto alle osservazioni sollevate dai CTP nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
Alla stregua di quanto esposto, quindi, il rifiuto della di procedere al pagamento del Parte_1
saldo della fattura n. 217/2017 può reputarsi giustificato e non contrario a buona fede non già per l'intera somma oggetto di ingiunzione, bensì limitatamente all'importo stimato dal CTU come necessario per l'eliminazione dei difetti riscontrati. Sul punto, pertanto, in adesione alle difese pagina 14 di 18 svolte da parte opposta, la somma residua dovuta a tale titolo dall'odierna opponente – detratto, dall'importo di € 19.031,40 quanto occorrente per l'eliminazione dei vizi – ammonta ad €
11.031,40.
Ritiene, invece, il Tribunale che non meritino di trovare accoglimento le contestazioni attinenti alla merce di cui alla fattura n. 368/2017, che la assume di non aver mai Parte_1
commissionato alla controparte, stante l'assenza di prova certa.
In diritto, va rammentato che il contratto di compravendita di un bene mobile non è soggetto ai requisiti di forma né sul versante della validità né sotto il profilo probatorio, potendo essere validamente concluso anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso: “il contratto di compravendita di un bene mobile non è soggetto ai requisiti di forma né sul versante della validità né sotto il profilo probatorio, potendo essere validamente concluso anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso, con la conseguenza che l'effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all'atto dell'incontro del consensus in idem placitum legittimamente manifestato dai contraenti. Ne consegue che, in caso di vendita verbale di veicolo, la relativa prova ben può essere fornita con ogni mezzo e non necessariamente in via documentale” (Cass. Civ., sez. VI , 30.08.2022, n.
25524).
Ebbene, nel caso di specie il complesso delle risultanze probatorie acquisite consente di reputare effettivamente intercorso, tra le parti, il contratto avente ad oggetto la compravendita degli impianti (smontagomme ed equilibratrice) di cui alla fattura in contestazione, di cui la Pt_1
lamenta l'errata consegna, in quanto asseritamente effettuata in mancanza di alcun ordine in
[...]
tal senso.
Sul punto, viene in rilievo, in primo luogo, la documentazione depositata da parte opposta, che attesta il compimento delle operazioni di installazione dei macchinari presso lo stabilimento della
In particolare, risulta che in data 16.10.2017 (doc. 29 allegato alla comparsa Parte_1
di costituzione e risposta), la odierna opposta richiedeva alla l'installazione presso CP_3
la sede della di uno smontagomme per pneumatici da autocarro e da autobus Parte_1
(codice articolo 6023578) e un'equilibratrice a motore per ruote di autocarri (codice articolo
6027601), e che detti impianti venivano regolarmente installati in data 18.10.2017 (docc. nn. 30 e
31)
pagina 15 di 18 In tal senso depongono, inoltre, le risultanze della prova testimoniale espletata. Invero, i testimoni di parte opposta hanno confermato la circostanza, riferendo che i macchinari oggetto della fattura in parola venivano consegnati e installati su richiesta dell'odierna opponente. In particolare, il teste , sentito all'udienza del 6.2.2020 rispondeva Testimone_4
affermativamente al capitolo di prova n. 11 di parte opposta, dichiarando di riconoscere la documentazione (il già citato doc. 29 – richiesta di installazione degli articoli) a lui esibita.
Soprattutto, poi, il teste confermava di aver provveduto all'installazione anche alla presenza del titolare della riferendo: “si è vero, noi provvedemmo alla loro installazione. Era Parte_1
presente anche il titolare della il quale ci indicò dove installare i macchinari. Parte_1
ADR: Ho visto funzionare i due macchinari anche quando mi sono recato lì per fare l'intervento del banco prova freni.” Nello stesso senso si è espresso il teste all'udienza del Testimone_3
18.12.2019, confermando a sua volta di aver provveduto ad effettuare l'installazione dei macchinari presso la Parte_1
Di contro, i testimoni di parte opponente ( e , Testimone_5 Testimone_2 Testimone_6
non hanno saputo confermare che lo smontagomme non era mai stato commissionato, dichiarando di non essere a conoscenza della circostanza e limitandosi a riferire che lo stesso era di fatto inutilizzato.
Solo il teste ha dichiarato che i macchinari non erano stati ordinati, precisando Testimone_1
che al momento della consegna fu richiesto alla controparte di ritirare la merce, e che non venne mai effettuata la prima installazione, ma tale circostanza risulta smentita dalla documentazione in atti, che comprova come l'installazione sia avvenuta in data 18.10.2017 (docc. nn. 30 e 31), oltre che dalle testimonianze di e . Testimone_4 Testimone_3
Deve quindi conclusivamente ritenersi che la nell'acconsentire a che si procedesse Parte_1
alla consegna e all'installazione dei macchinari, procedendo altresì ad impartire istruzioni sul punto ai tecnici della ditta incaricata del montaggio (cfr. testimonianza di ), Testimone_4
abbia manifestato il proprio consenso all'acquisto della merce.
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, il credito azionato da parte opposta risulta comprovato nella misura di € 28.881,22, di cui € 11.031,40 in relazione alla fattura n. 217/2017, ottenuti detraendo dalla somma originaria di € 19.031,40 i costi per la rimozione dei vizi quantificati dal
CTU in € 8.000,00, ed € 17.849,82 in relazione alla fattura n. 368/2017.
pagina 16 di 18 Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, e la deve Parte_1
essere condannata al pagamento nei confronti della della minor somma di € 28.881,22. CP_1
L'opposizione a decreto ingiuntivo origina, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che anche solo in parte la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, salvo pronunziare condanna al pagamento di una minor somma (cfr. Cass., Sez. III, n. 5074 del 25.05.1999).
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, va rammentato che nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
Pertanto, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali. Nel caso in esame, dunque, il parziale accoglimento dell'opposizione, dovuto alla riscontrata sussistenza di alcuni dei difetti lamentati dall'opponente con riguardo alla merce di cui alla fattura n. 214/2017, consente di ravvisare i presupposti della soccombenza parziale reciproca, tale da giustificarne la compensazione nella misura di 1/3. I restanti 2/3 seguono la prevalente soccombenza dell'opponente e sono liquidati in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 974/2018, emesso dal Tribunale Civile di Latina il 26.02.2018;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore della ., della somma di € 28.881,22 Controparte_1
(€11.031,40, relativi alla fattura n. 217/2017 ed € 17.849,82, relativi alla fattura n.
368/2017), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 17 di 18 - compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore della , dei 2/3 delle spese della fase Controparte_1
monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo, e dei 2/3 delle spese del presente giudizio, che liquida per l'intero in € 7.616,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 16 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2266/2018 promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella D'Annibale ed elettivamente domiciliata in Latina, Via
Adua n. 34, giusta delega in atti;
OPPONENTE
Contro
(p.i. ). in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Fabio Cirilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina, Via Dei Piceni n. 59, giusta delega in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1
società proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
974/2018, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 36.881,32, oltre interessi e pagina 1 di 18 spese della procedura, a titolo di corrispettivo per l'acquisto di merce da parte della società opposta.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la sussistenza di vizi e difetti della merce consegnata di cui alla fattura N. 217 del 24.07.2017, tali da renderla totalmente inidonea all'uso.
In particolare, la società opponente evidenziava che la suddetta fattura corrispondeva ad un impianto per la revisione dei mezzi pesanti, che la acquistava dalla Parte_1 Parte_2
a fronte della quale aveva nel tempo versato vari acconti per un complessivo ammontare di €
56.120,60, come ammesso dalla controparte, lasciando impagato un residuo di € 19.031,40, oggetto della presente ingiunzione.
Rappresentava, quindi, che tale impianto manifestava, sin dal primo utilizzo, vizi e difetti che lo rendevano inidoneo all'uso per cui era destinato.
Precisamente, la prima anomalia atteneva ai “rulli” della casa produttrice modello Bde Pt_3
4604 G. 20t-1 mat. 0417.T2000622336.1150, elementi importanti per la sicurezza dell'autista e degli altri utenti della strada. Difatti, durante lo svolgimento delle revisioni dei mezzi pesanti, in special modo delle frenature, era emerso sin da subito che il programma elaborava una serie di errori della schermata di comando sempre diversi tra loro, dai quali si evinceva che non c'era alcun problema di errato utilizzo da parte dell'operatore, ma la schermata stessa del computer invitava a contattare l'assistenza. Il difetto consisteva nella evidente mancanza di dialogo tra il sistema software e la parte “rulli” che, probabilmente, o non presentavano un giusto posizionamento e allineamento o rimandavano al cervellone dei valori totalmente errati. Questa situazione si ripeteva più volte, fino a quando dopo innumerevoli spegnimenti e riaccensioni si riusciva ad eseguire una prova corretta, dilatando in maniera esagerata i tempi dell'intervento, con relativa perdita di tempo per l'operatore e per l'utenza stessa.
La seconda problematica riscontrata riguardava la prova sulle emissioni dei gas di scarico, effettuato con uno strumento della BRAIN Bee mod. Opa-300 s.n. 170512000113.
Il detto strumento, denominato anche Opacimetro, aveva il compito di valutare le emissioni di gas nocivi emessi dai tubi di scarico, mediante una sonda infilata nella marmitta, riportando poi tali dati sul monitor della postazione di controllo dell'operatore. Per permettere questa comunicazione, era necessario che tra lo strumento ed il computer ci fosse un collegamento
Bluetooth. Tuttavia, nella merce fornita dalla opposta, questa operazione semplicissima diventava notevolmente dispendiosa in termini di tempo, in quanto il computer riportava un errore pagina 2 di 18 ricorrente, frutto di un mancato dialogo tra le due apparecchiature. Anche in questo caso, per ovviare al “problema”, l'operatore era costretto a spegnere e riaccendere più volte la parte software dell'opacimetro, fino a quando non si instaurava il collegamento e si potevano caricare i dati necessari al proseguimento delle operazioni di revisione.
Infine, quanto alla terza problematica ed il terzo vizio riscontrato dalla società opponente, la stessa precisava che era propriamente “strutturale”, in quanto riguardava le dimensioni della postazione del banco revisioni, composto dal banco rulli e dalle piastre mobili e rotanti del banco
“Prova Giochi” della società costruttrice OMCN 950 OM con serie n. 359, che svolgeva il compito di verifica dei giochi delle testine in fase di revisione. Il funzionamento delle piastre in questo caso non presentava anomalie dal punto di vista software, ma il posizionamento delle stesse provocava delle gravi problematiche nel posizionamento degli autotreni, in quanto i rimorchi degli stessi dovevano effettuare delle prove di frenature sui rulli, che necessitavano della perfetta posizione orizzontale della motrice e del rimorchio.
La società opponente, quindi, deduceva di aver sin dai primi tentativi di utilizzo contestato per le vie brevi alla opposta i vizi ed i malfunzionamenti dell'intero impianto fornito, ricevendo ampie assicurazioni sulla eliminazione dei malfunzionamenti. Ed invero, la stessa opposta, riconoscendo all'evidenza i lamentati e riscontrati difetti, provvedeva a far effettuare in data 16.01.2018 un
“intervento in garanzia” da propria società di fiducia, la Tuttavia, l'opponente Controparte_2
rappresentava che tale intervento, non solo non risolveva alcuna delle problematiche riscontrate e sopra descritte, bensì peggiorava l'operatività dell'intero sistema, che era quasi inutilizzabile.
Pertanto, l'opponente rappresentava che, per le problematiche riscontrate, per i gravi vizi e difetti che connotavano l'impianto commissionato sin dal primo utilizzo, appariva evidente come la pretesa di pagamento del saldo ex adverso avanzata fosse del tutto sfornita di fondamento, attesa la quasi totale inidoneità dell'impianto per l'uso cui è destinato. Inoltre, specificava che il costo necessario per l'adeguamento e la messa in regola dell'intero impianto nonché la diminuzione di valore dell'impianto venduto, superava di gran lunga la cifra ingiunta ex adverso.
In aggiunta, l'opponente eccepiva l'errata consegna della merce di cui alla fattura n. 368 di €
17.849,92 messa a disposizione per il ritiro da parte della opposta in quanto non richiesta, rimasta imballata ed inutilizzata.
In particolare, quanto alla predetta fattura, l'opponente premetteva che riguardava un impianto di smontagomme ed equilibratrice in realtà mai commissionato alla società opposta. Ed invero, nelle pagina 3 di 18 iniziali trattative si era discusso di detta apparecchiatura e si era, tuttavia, convenuto che la società opponente non aveva al momento necessità di detto impianto e che eventualmente lo avrebbe commissionato ed acquistato in seguito.
La società opposta, al contrario, consegnava detta apparecchiatura (oggetto della fattura n. 368 del 2017) unitamente a quella di cui alla fattura n. 217 del 24.07.2017 e, viste le contestazioni al momento della consegna, decideva di posizionarla all'interno dello stabilimento della
[...]
soltanto per motivi di opportunità, non potendo essere riportata indietro. Parte_1
L'opponente rappresentava che tale materiale, imballato e posizionato all'interno di un magazzino, non veniva mai utilizzato, in quanto non richiesto e, difatti, contestava di averlo mai ordinato e specificava la messa a disposizione, integralmente, alla opposta, ai fini del suo ritiro.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso: - ritenere infondata la pretesa di pagamento tutta avanzata dalla SOC. UTENSIL 85 in p.l.r.p.t. nei confronti dell'odierna opponente per i motivi su espressi;
- conseguentemente e per l'effetto, revocare il d.i. opposto n.
974/2018 in quanto nullo, illegittimo ed inefficace. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Si costituiva in giudizio la società opposta impugnando tutte le avverse eccezioni, deduzioni e richieste. Preliminarmente, l'opposta eccepiva la prescrizione e la decadenza dall'azione e, in ogni caso, la sua assoluta infondatezza sia in fatto che in diritto.
Nel merito, in ordine al primo motivo di opposizione, relativo ai vizi e ai difetti della merce consegnata di cui alla fattura n. 217 del 24.07.2017 di € 75.152,00, la contestava CP_1
integralmente l'esistenza dei vizi ex adverso lamentati.
In particolare, l'opposta deduceva che il Banco Prova Freni di cui alla fattura n. 217/17, in data
29.06.2017, data della sua installazione, era perfettamente funzionante, come risultava sia dal Con rapporto di installazione redatto dalla società autorizzata dalla società produttrice Snap On ad installare ed a tarare il Banco Prova Freni in oggetto, che dal libretto metrologico in possesso sia del cliente che della Motorizzazione Civile. In seguito, in data 16.01.2018 veniva richiesto da ad un intervento - in quanto veniva lamentato un arresto dei rulli del Parte_1 CP_1
Banco Prova Freni non corretto - e lo stesso 16.01.2018 incaricava di CP_1 CP_3
effettuare una verifica sul Banco Prova Freni installato presso l'officina Sempre in Parte_1
data 16.01.2018 si recava presso l'officina di Services Point, ove operava la CP_3
verifica del Banco Prova Freni richiesta. Eseguita la verifica, accertava la CP_3
pagina 4 di 18 “staratura” dei valori di una scheda elettronica del Banco Prova Freni, che veniva immediatamente ritarata eliminando così la causa del rallentamento nell'uso del Banco Prova
Freni stesso. Di tale attività, da catalogare come attività di manutenzione ordinaria, durata circa tre ore di lavoro, predisponeva “relazione d'intervento”. Circa 5 mesi dopo il CP_3
suddetto intervento, in data 30.05.2018, chiedeva nuovamente un intervento di Parte_1
85, in quanto lamentava il non funzionamento del Banco Prova Freni. CP_1
Pertanto, incaricava immediatamente di effettuare la verifica, la quale CP_1 CP_3
informava che il giorno successivo, il 31.5.2018, si sarebbe recata pressa la loro Parte_1
officina per effettuare la verifica.
In data 31.05.2018 dunque, effettuava la verifica sul più volte indicato Banco CP_3
Prova Freni ed accertava che, a causa di un forte sbalzo di tensione sulla linea elettrica, all'interno della centralina operativa si era bruciato un componente di comunicazione tra il PC ed i rulli. Di tale accadimento dava immediata comunicazione ad , la quale, CP_2 CP_1
essendo il Banco Prova Freni in garanzia, in data 31.05.2018, richiedeva l'intervento della casa costruttrice Snap On Equipment S.r.l. che, in data 07.06.2018, lo effettuava con l'assistenza di
In tale occasione veniva gratuitamente sostituito il componente bruciato, veniva CP_3
aggiornato il software con l'installazione della versione più̀ aggiornata e veniva, per mero scrupolo, riverificata la taratura della scheda elettronica del Banco Prova Freni, oggetto dell'intervento del 16.01.2018. Nell'occasione venivano, altresì, redatte le relazioni dell'intervento sia da che da Snap On Equipment S.r.l. CP_3
Al termine della verifica di cui sopra, il Banco Prova Freni veniva utilizzato per effettuare una prova freni all'autocarro Tg. AC11291 ed all'autocarro Tg. EK257KY e, eseguita la “prova freni”, la stessa aveva esito positivo, in quanto il Banco Prova Freni risultava perfettamente funzionante, come da referti di prova freni. Tale operazione veniva riconosciuta anche da Pt_1
che sottoscriveva, per accettazione, il rapporto attestante l'esito positivo dell'intervento
[...]
eseguito da Snap On Equipment S.r.l. e ed il corretto funzionamento del Banco CP_3
Prova Freni.
In data 11.07.2018, stipulava con un contratto di manutenzione in Parte_1 CP_3
forza del quale avrebbe annualmente verificato tutta la strumentazione fornita da CP_3
85 con la fattura n.217/17, nonché́ la taratura obbligatoria annuale prevista dalla CP_1
Motorizzazione Civile. In data 20.07.2018 in forza del predetto contratto, redigeva CP_3
pagina 5 di 18 il verbale della verifica annuale e della taratura con esito finale “tutto risulta funzionante”, verbale che veniva sottoscritto per accettazione anche da la quale si dichiarava Parte_1
integralmente soddisfatta.
Dunque, l'opposta evidenziava che l'aver richiesto per due volte in un anno l'intervento manutentivo di , prestato immediatamente e gratuitamente, essendo il Banco Prova CP_1
Freni in garanzia, non dava diritto alla di non pagare il saldo della fattura n. 217/17. Parte_1
Relativamente al secondo motivo di opposizione, consistente in asseriti vizi dell' , CP_4
l'opposta rappresentava che la in data 14.12.17 segnalava alla il mal Parte_1 CP_1
funzionamento del sistema di comunicazione in bluetooth tra PC ed . Quindi, la CP_4
incaricava la di intervenire, intervento che veniva effettuato CP_1 CP_3
immediatamente. Difatti, l'operatore di agiva il 14.12.2017 da remoto sul software CP_3
e risolveva la problematica eseguendo il “reset” dell' . Inoltre, anche di tale intervento CP_4
veniva redatto apposito verbale.
Tuttavia, in data 07.06.2018,in occasione dell'accesso congiunto di e Snap On CP_3
veniva segnalato da a che, a volte, vi erano ancora difficoltà di Parte_1 CP_3
comunicazione in bluetooth tra PC ed . CP_4
pertanto, anzitutto collegava via cavo il PC con l'opacimetro, per evitare ogni CP_3
eventuale problematica di comunicazione in bluetooth, redigeva verbale di tale intervento e contestualmente segnalava la problematica ad , che a sua volta chiedeva l'intervento Parte_4
della casa costruttrice (già che, a seguito di verifica, Controparte_5 Controparte_6
in data 10.07.2018, gratuitamente in quanto in garanzia, sostituiva la componentistica di comunicazione in bluetooth dell' , come da verbale redatto, ed il materiale sostituito CP_4
veniva reso ad come da DDT n. 98 del 10.07.2018. Il 10.07.2018 venivano effettuate CP_1
le prove di funzionamento dell' sull'autocarro Tg. EC608RB, prove che avevano CP_4
esito positivo. Il verbale attestante il risultato positivo della verifica del funzionamento dell'Opacimetro veniva sottoscritto per accettazione anche dalla che da allora più Parte_1
nulla lamentava.
Relativamente al motivo di opposizione indicato con la lettera “C”, consistente nella asserita errata progettazione eseguita da della fossa di ispezione e del posizionamento del CP_1
Banco Prova Freni e del Banco Prova Giochi che non avrebbe consentito l'effettuazione della
“prova giochi”, l'opposta evidenziava che l'opponente assumeva che il progetto, prodromico alla pagina 6 di 18 realizzazione delle opere murarie che avrebbero consentito l'installazione del Banco Prova Freni
e del Banco Prova Giochi, fosse errato e che, pertanto, sarebbe stato fornito da . CP_1
Tuttavia, specificava che i disegni venivano inviati, a richiesta di unicamente per Parte_1
avere le dimensioni e la conformazione della fossa di ispezione con l'indicazione degli esatti punti di installazione del Banco Prova Freni e del Banco Prova Giochi.
, infatti, inviava tale progetto in data 27.09.2016. CP_1
In particolare, il primo disegno in alto si riferiva ad un macchinario diverso rispetto a quello acquistato da infatti, il macchinario indicato rappresentava il Banco Prova Freni Parte_1
IW7, mentre quello acquistato da era il Banco Prova Freni BDE4604G20T-1, ed il Parte_1
Banco Prova Giochi indicato era il LMS20 mentre quello acquistato da era il 950I. Parte_1
Pertanto, risultava evidente a sin da quando riceveva il disegno, che la parte del Parte_1
progetto da utilizzare era solo quella indicata con “Sezione A-A senza rappresentazione tubi corrugati”. Era, infatti, quest'ultima la corretta progettazione fornita da che CP_1 Pt_1
avrebbe dovuto utilizzare per realizzare la fossa di ispezione e per istallare su di essa il
[...]
Banco Prova Freni ed il Banco Prova Giochi.
Dunque, l'opposta specificava che se avesse realizzato la fossa di ispezione di cui Parte_1
al progetto inviatele, predisponendo le opere murarie per l'installazione del Banco Prova Freni e del Banco Prova Giochi nei punti indicati dal progetto, alcuna problematica sarebbe sorta in ordine all'utilizzo dei due macchinari.
Al contrario, poiché aveva già una fossa di ispezione all'interno della propria Parte_1
officina, decideva di utilizzare la fossa di ispezione già esistente, e per tale ragione realizzava le opere murarie per l'installazione del Banco Prova Freni e del Banco Prova Giochi in maniera difforme dal progetto ricevuto da 85. Dunque, tale difforme realizzazione veniva eseguita CP_1
da La , infatti, nell'incaricare di istallare il Banco Prova Parte_1 CP_1 CP_3
Freni ed il Banco Prova Giochi specificava: “il Banco Prova Giochi dovrà essere istallato sopra pavimento come da buche realizzate dal cliente per impossibilità dovuta alla conformazione della fossa di ispezione già esistente”.
Inoltre, l'opposta precisava che l'installazione eseguita era comunque perfettamente rispondente alla normativa di settore prevista e perfettamente funzionante (con i limiti dovuti alla distanza tra i due come da rapporto di installazione del 26.06.2017, e che strumentalmente la Parte_5
opponeva il D.I. attribuendo all'errata progettazione i problemi da essa lamentati, Parte_1
pagina 7 di 18 quando, in realtà, si trattava di una modifica alla progettazione inviata da a CP_1 Pt_1
operata in autonomia da quest'ultima.
[...]
Solo dopo aver rappresentato a la difformità delle opere realizzate da Parte_1 Parte_1
rispetto al progetto alla stessa inviato, ed aver ricevuto da quest'ultima la richiesta di istallare ugualmente il Banco Prova Freni ed il Banco Prova Giochi ad una distanza di circa 10 -11 metri tra loro, comunicava alla di procedere all'installazione dei due CP_1 CP_3 Pt_5
[...]
Relativamente al secondo motivo di opposizione, concernente l'errata consegna della merce di cui alla fattura N. 368 del 10.11.2017, deduceva che la in data 16.10.2017 aveva Parte_1
richiesto a di installare nella propria officina lo smontagomme e la equilibratrice, cosa CP_1
che commissionava a la quale eseguiva l'installazione in data CP_1 CP_3
18.10.2017.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - preliminarmente: - Dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la provvisoria esecutività della parte del decreto ingiuntivo opposto riferita alla fatture 368/17 di € 17.859,92; - dichiarare la decadenza dall'azione ed in ogni caso la prescrizione dell'azione stessa e comunque la sua infondatezza;
nel merito: - rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n.974/2018 in quanto completamente destituita di fondamento sia in fatto che in diritto e comunque non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso nella denegata ipotesi in cui dovesse essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertare l'esatto dare – avere tra le parti con condanna dell'opponente al pagamento della somma che verrà accertata come dovuta ad Parte_1
85”. CP_1
Concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, prova per interpello e per testi, nonché mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata per discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13.5.2025.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è solo parzialmente fondata, e merita di trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La società opposta ha ingiunto il pagamento della somma di € 36.881,32, di cui € 19.031,40 quale importo residuo dovuto della fattura n. 217/2017, avente ad oggetto l'acquisto di un pagina 8 di 18 impianto per la revisione dei mezzi pesanti, ed € 17.849,00 a titolo di saldo della fattura n.
368/2017, avente ad oggetto l'acquisto di una smontagomme ed equilibratrice.
In diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n.
25584).
Procedendo con ordine, le contestazioni svolte dall'opponente circa la fattura n. 217/2017 attengono all'asserita presenza di vizi e difetti tali da rendere l'impianto acquistato inidoneo all'uso.
Sul punto, dunque, non è contestato tra le parti che l'ordine sia stato effettuato e l'impianto consegnato, controvertendosi esclusivamente in merito all'esistenza dei vizi denunciati dalla
Parte_1
Quindi, vertendosi in materia di vizi delle cose vendute, trova applicazione la disciplina dettata dagli artt. 1490 c.c. e ss. Come noto, infatti, l'art. 1490 c.c. sancisce che il venditore è tenuto a garantire il compratore dai vizi c.d. redibitori, comunemente intendendosi le imperfezioni che siano tali da rendere la cosa venduta inidonea all'uso cui è destinata ovvero a diminuirne in modo apprezzabile il valore. A norma dell'art. 1497 c.c., poi, quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi e a condizione che sia rispettato il duplice termine di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. Infine, le fattispecie contemplate dall'art. 1490 c.c. e dall'art. 1497 c.c. si differenziano a loro volta dall'ipotesi della c.d. vendita di aliud pro alio, figura di elaborazione giurisprudenziale riscontrabile ogni qualvolta la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le pagina 9 di 18 impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti. Giova, quindi, osservare che l'ipotesi della consegna di aliud pro alio si differenzia nettamente dalle fattispecie contemplate dall'art. 1490 e 1497 c.c., dacché tanto il vizio redibitorio che la mancanza di qualità promesse o essenziali presuppongono che la cosa consegnata appartenga al genere merceologico dedotto nel contratto di compravendita.
A loro volta, poi, le fattispecie di cui agli artt. 1490 e 1497 c.c. si differenziano in quanto il vizio redibitorio riguarda le imperfezioni inerenti il processo di produzione, di fabbricazione, di formazione o di conservazione della res tradita, mentre la mancanza di qualità concerne la natura della merce e riguarda le differenze di sostanza, di razza, di materia, di tessuto, di colore, di origine et similia, riferendosi genericamente a tutti quegli elementi sostanziali che, nell'ambito dello stesso genere, influiscono sulla classificazione della cosa in un tipo o in una specie piuttosto che in un'altra (Cass. Civ., Sez. II, 5.4.2016, n.6596).
Tanto premesso, ritiene il giudicante che nel caso di specie i difetti contestati siano qualificabili come vizi redibitori, atteso che la condotta imputata alla società opposta consiste nella fornitura di un impianto affetto da vizi di tipo meccanico e strutturale, tale da renderlo inidoneo all'uso e da diminuirne in misura apprezzabile il valore.
Va altresì precisato che, secondo quanto chiarito dalla S.C., la dedotta presenza di vizi nella merce compravenduta, al pari della mancanza di qualità, può essere posta a fondamento dal compratore, oltre che delle c.d. azioni edilizie, anche di un'eccezione di inadempimento, in forza del principio per cui “la parte citata in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato (ad esempio, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo nella compravendita), ma anche eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 cod. civ. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 7.7.2022, n.21576). Ed ancora, è stato affermato che “Il compratore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460
c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del venditore derivi l'inidoneità della cosa
pagina 10 di 18 venduta all'uso cui è destinata, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (Cass. Civ., sez. II, 28.5.2021, n.14986).
Ricostruita la disciplina dettata in materia, occorre soffermarsi sulla fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione tempestivamente sollevate dalla società convenuta.
In particolare, ai sensi dell'art. 1495 c.c., comma 1, il compratore decade dal diritto di garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo che non sia stato convenzionalmente stabilito un termine diverso, ovvero che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o lo abbia occultato, nel qual caso la denuncia non è necessaria. L'art. 1495
c.c., comma 3, prevede, poi, un breve termine di prescrizione disponendo che l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna, con la precisazione per cui il compratore che sia convenuto in giudizio per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio sia stato denunciato entro il termine di decadenza e prima che sia decorso un anno dalla consegna.
Ebbene, ritiene il giudicante che dette eccezioni non meritino di trovare accoglimento.
In particolare, traendo le mosse dall'eccepita decadenza, giova evidenziare che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, la denuncia da parte del compratore al venditore dei vizi della cosa acquistata non richiede speciali formalità, né una specifica istanza di verifica dei vizi stessi, essendo sufficiente che contenga una generica indicazione dell'esistenza di essi, che valga a mettere sull'avviso il venditore, e potendo essere effettuata anche verbalmente o per telefono.
Nel caso di specie, le risultanze della prova testimoniale espletata consentono di ritenere tempestivamente assolto l'onere di denuncia in capo alla società opponente. Infatti, i testi e , sentiti all'udienza dell'11.2.2022, hanno concordemente Testimone_1 Testimone_2
riferito come, durante l'esecuzione delle attività di montaggio da parte degli incaricati della la società opponente abbia sempre fatto presente la sussistenza dei vizi e, in Parte_1
particolare, dell'erroneo funzionamento dei macchinari. Precisamente, sentito Testimone_1 sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 VI co. N. 2 c.p.c. di parte opponente dichiarava: “Cap.
11 E' vero che la ha più volte contestato al per la e alla Parte_1 Parte_6 CP_1
CP_ amministratrice signora alla quale sono state inviate delle pec aziendali e mail il verificarsi di questi malfunzionamenti ed è vero che la ha dichiarato che sarebbe intervenuta. Una CP_1
pagina 11 di 18 volta sono venuti in garanzia e forse qualche altra volta ma senza risolvere.”. Ancora, il teste
, sentito sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 VI co. N. 2 c.p.c. di parte Testimone_2 opponente riferiva “Cap:11 Posso confermare che la ha fatto più volte Parte_1
contestazioni alla , non so in persona di chi, circa i malfunzionamenti dell'impianto”. CP_1
Risulta altresì comprovato come la società opposta abbia riconosciuto i vizi lamentati da parte attrice. Ciò appare dimostrato dalla dichiarazione resa dal teste , il quale Testimone_3
affermava che in data 16.01.2018 la Soc. Utensil 85, su richiesta di incaricava Parte_1
la soc. di effettuare una verifica sul banco prova freni istallato presso l'officina della CP_2
in particolare, il teste specificava che “quel giorno stesso andai io Parte_1
personalmente a verificare il funzionamento del banco prova. Io sono il tecnico riparatore ed installatore alle dipendenze della . Nell'occasione ho verificato una anomalia nel CP_2
funzionamento del banco prova. L'anomalia dava una schermata di errore rossa sui sensori di slittamento perché erano starati”.
Gli interventi di riparazione eseguiti dalla , peraltro, risultano documentalmente provati CP_1
alla luce della documentazione versata in atti dalla stessa società opposta.
Nello stesso senso, la CTU espletata ha confermato come alcuni dei vizi lamentati dalla società opponente fossero stati risolti proprio in conseguenza degli interventi eseguiti dalla venditrice.
Sotto questo profilo, quindi, vale richiamare il principio sancito dalla Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, secondo comma, cod. civ., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa” (Cass. Civ., sez.
II, 22/10/2013, n. 23970). Il riconoscimento, pertanto, non richiede alcuna formula sacramentale e può estrinsecarsi sia attraverso una dichiarazione espressa del venditore, sia tacitamente, per fatti concludenti, ad esempio mediante intervento sul bene affetto dal vizio, senza che sia necessario che il venditore indichi la causa o ammetta la propria responsabilità. È altresì pacifico che il riconoscimento dei vizi da parte del venditore impedisce la decadenza pur se successivo al termine stabilito dall'art. 1495 c.c. per la omologa denuncia di essi da parte del compratore, valendo alla stregua di una rinuncia, da parte del venditore, alla possibilità di avvalersi della relativa eccezione. Nel caso concreto, dunque, è di tutta evidenza come non possa reputarsi pagina 12 di 18 maturata alcuna decadenza, stante la denuncia effettuata dal compratore e il correlativo riconoscimento da parte del venditore.
Per quanto concerne la prescrizione, è sufficiente rilevare che la consegna dei macchinari è avvenuta in data 26.5.2017, e che l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo risulta notificato in data 12.04.2018, nel rispetto del termine di un anno dalla consegna di cui all'art. 1495 co. 3 c.c. In ogni caso, ai sensi dell'art. 1495 co. 3 c.c., “il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna”.
Dunque, è di tutta evidenza come non possa reputarsi neppure decorso il termine di prescrizione poiché, oltre ad essere rispettato il termine di un anno di cui all'art. 1495 c.c., laddove sia il venditore ad agire (come nel caso di specie, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo) il convenuto compratore può sempre far valere la garanzia.
Tanto chiarito, superate le eccezioni di decadenza e prescrizione, al fine di valutare l'effettiva sussistenza dei vizi lamentati da parte opponente occorre fare riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.
Il perito incaricato, infatti, in esito ad un'attenta, compiuta ed approfondita analisi, ha in parte riscontrato la sussistenza dei vizi e dei difetti oggetto di contestazione da parte della Pt_1
[...]
In particolare, richiamando gli esiti degli accertamenti effettuati dal CTU, i vizi lamentati da parte opponente possono essere sintetizzati nei seguenti punti: a. in riferimento ai rulli della casa produttrice modello Bde 4604 G. 20t-1 mat. 0417.T2000622336.1150, durante lo Pt_3
svolgimento delle prove di frenatura, sulla schermata del software di gestione compaiono messaggi di errore che impediscono il proseguimento della prova;
b. rispetto all'opacimetro della casa produttrice BRAIN Bee mod. Opa-300 s.n. 170512000113, che ha il compito di misurare le emissioni dei gas di scarico mediante una sonda collegata ad un PC connessa con sistema
Bluetooth, è emerso che tale connessione non è sempre disponibile, causando l'interruzione delle operazioni in corso;
c. infine, quanto alla distanza tra il banco rulli ed il banco “prova giochi”, della società costruttrice OMCN 950 OM con serie n. 359, è risultata incoerente con gli interassi dei veicoli da sottoporre a revisione.
pagina 13 di 18 Tuttavia, il CTU ha appurato che i vizi riscontrati non costituiscono motivo di perdita di valore dell'impianto, in quanto non permanenti ma eliminabili, ed ha conseguentemente provveduto a individuare gli interventi ed i costi necessari per la rimozione degli stessi..
In particolare, in relazione al punto a, è necessario effettuare la verifica periodica annuale
(prevista dalla circ. MIT n. 26248 del 19.09.2011), per cui il perito ha stimato un costo di €
2.000,00. Quanto al punto b, il vizio risulta eliminato, poiché risolto con la sostituzione del dispositivo non funzionante, da parte della casa costruttrice, in data 10.07.2018. Infine, quanto al punto c, appare necessario spostare il banco prova giochi alla distanza di 7,30 m, come riportato sulle tavole di progetto, ed il costo per tale intervento è di € 3.500,00 per la parte edile, di €
1.500,00 per la parte impiantistica e di € 1.000,00 per i lavori carpenteria metallica.
In conclusione, il tecnico ha quantificato i costi per gli interventi necessari alla rimozione dei vizi accertati nell'importo complessivo di € 8.000,00.
Ebbene, ritiene il giudicante, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Quanto alle osservazioni sollevate dai CTP nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva.
Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
Alla stregua di quanto esposto, quindi, il rifiuto della di procedere al pagamento del Parte_1
saldo della fattura n. 217/2017 può reputarsi giustificato e non contrario a buona fede non già per l'intera somma oggetto di ingiunzione, bensì limitatamente all'importo stimato dal CTU come necessario per l'eliminazione dei difetti riscontrati. Sul punto, pertanto, in adesione alle difese pagina 14 di 18 svolte da parte opposta, la somma residua dovuta a tale titolo dall'odierna opponente – detratto, dall'importo di € 19.031,40 quanto occorrente per l'eliminazione dei vizi – ammonta ad €
11.031,40.
Ritiene, invece, il Tribunale che non meritino di trovare accoglimento le contestazioni attinenti alla merce di cui alla fattura n. 368/2017, che la assume di non aver mai Parte_1
commissionato alla controparte, stante l'assenza di prova certa.
In diritto, va rammentato che il contratto di compravendita di un bene mobile non è soggetto ai requisiti di forma né sul versante della validità né sotto il profilo probatorio, potendo essere validamente concluso anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso: “il contratto di compravendita di un bene mobile non è soggetto ai requisiti di forma né sul versante della validità né sotto il profilo probatorio, potendo essere validamente concluso anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso, con la conseguenza che l'effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all'atto dell'incontro del consensus in idem placitum legittimamente manifestato dai contraenti. Ne consegue che, in caso di vendita verbale di veicolo, la relativa prova ben può essere fornita con ogni mezzo e non necessariamente in via documentale” (Cass. Civ., sez. VI , 30.08.2022, n.
25524).
Ebbene, nel caso di specie il complesso delle risultanze probatorie acquisite consente di reputare effettivamente intercorso, tra le parti, il contratto avente ad oggetto la compravendita degli impianti (smontagomme ed equilibratrice) di cui alla fattura in contestazione, di cui la Pt_1
lamenta l'errata consegna, in quanto asseritamente effettuata in mancanza di alcun ordine in
[...]
tal senso.
Sul punto, viene in rilievo, in primo luogo, la documentazione depositata da parte opposta, che attesta il compimento delle operazioni di installazione dei macchinari presso lo stabilimento della
In particolare, risulta che in data 16.10.2017 (doc. 29 allegato alla comparsa Parte_1
di costituzione e risposta), la odierna opposta richiedeva alla l'installazione presso CP_3
la sede della di uno smontagomme per pneumatici da autocarro e da autobus Parte_1
(codice articolo 6023578) e un'equilibratrice a motore per ruote di autocarri (codice articolo
6027601), e che detti impianti venivano regolarmente installati in data 18.10.2017 (docc. nn. 30 e
31)
pagina 15 di 18 In tal senso depongono, inoltre, le risultanze della prova testimoniale espletata. Invero, i testimoni di parte opposta hanno confermato la circostanza, riferendo che i macchinari oggetto della fattura in parola venivano consegnati e installati su richiesta dell'odierna opponente. In particolare, il teste , sentito all'udienza del 6.2.2020 rispondeva Testimone_4
affermativamente al capitolo di prova n. 11 di parte opposta, dichiarando di riconoscere la documentazione (il già citato doc. 29 – richiesta di installazione degli articoli) a lui esibita.
Soprattutto, poi, il teste confermava di aver provveduto all'installazione anche alla presenza del titolare della riferendo: “si è vero, noi provvedemmo alla loro installazione. Era Parte_1
presente anche il titolare della il quale ci indicò dove installare i macchinari. Parte_1
ADR: Ho visto funzionare i due macchinari anche quando mi sono recato lì per fare l'intervento del banco prova freni.” Nello stesso senso si è espresso il teste all'udienza del Testimone_3
18.12.2019, confermando a sua volta di aver provveduto ad effettuare l'installazione dei macchinari presso la Parte_1
Di contro, i testimoni di parte opponente ( e , Testimone_5 Testimone_2 Testimone_6
non hanno saputo confermare che lo smontagomme non era mai stato commissionato, dichiarando di non essere a conoscenza della circostanza e limitandosi a riferire che lo stesso era di fatto inutilizzato.
Solo il teste ha dichiarato che i macchinari non erano stati ordinati, precisando Testimone_1
che al momento della consegna fu richiesto alla controparte di ritirare la merce, e che non venne mai effettuata la prima installazione, ma tale circostanza risulta smentita dalla documentazione in atti, che comprova come l'installazione sia avvenuta in data 18.10.2017 (docc. nn. 30 e 31), oltre che dalle testimonianze di e . Testimone_4 Testimone_3
Deve quindi conclusivamente ritenersi che la nell'acconsentire a che si procedesse Parte_1
alla consegna e all'installazione dei macchinari, procedendo altresì ad impartire istruzioni sul punto ai tecnici della ditta incaricata del montaggio (cfr. testimonianza di ), Testimone_4
abbia manifestato il proprio consenso all'acquisto della merce.
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, il credito azionato da parte opposta risulta comprovato nella misura di € 28.881,22, di cui € 11.031,40 in relazione alla fattura n. 217/2017, ottenuti detraendo dalla somma originaria di € 19.031,40 i costi per la rimozione dei vizi quantificati dal
CTU in € 8.000,00, ed € 17.849,82 in relazione alla fattura n. 368/2017.
pagina 16 di 18 Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, e la deve Parte_1
essere condannata al pagamento nei confronti della della minor somma di € 28.881,22. CP_1
L'opposizione a decreto ingiuntivo origina, infatti, un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che anche solo in parte la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, salvo pronunziare condanna al pagamento di una minor somma (cfr. Cass., Sez. III, n. 5074 del 25.05.1999).
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, va rammentato che nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
Pertanto, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali. Nel caso in esame, dunque, il parziale accoglimento dell'opposizione, dovuto alla riscontrata sussistenza di alcuni dei difetti lamentati dall'opponente con riguardo alla merce di cui alla fattura n. 214/2017, consente di ravvisare i presupposti della soccombenza parziale reciproca, tale da giustificarne la compensazione nella misura di 1/3. I restanti 2/3 seguono la prevalente soccombenza dell'opponente e sono liquidati in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 974/2018, emesso dal Tribunale Civile di Latina il 26.02.2018;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore della ., della somma di € 28.881,22 Controparte_1
(€11.031,40, relativi alla fattura n. 217/2017 ed € 17.849,82, relativi alla fattura n.
368/2017), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
pagina 17 di 18 - compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore della , dei 2/3 delle spese della fase Controparte_1
monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo, e dei 2/3 delle spese del presente giudizio, che liquida per l'intero in € 7.616,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 16 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 18 di 18