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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/06/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Civile Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, composto dai sig.ri Magistrati:
- Dott. Marcello Buscema Presidente rel. est.
- Dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice
- Dott.ssa Roberta Bisogno Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2082/2024, proposta da:
- Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Girolami, presso il cui studio in Fiuggi, via
Fonte Anticolana n°8 è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
- Controparte_1
contumace
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: Ricorso ex art. 473 bis.15 e ss. e art.337 ter e quinquies ss. c.c..
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 07/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso del 03/10/2024, il sig. ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, di cui al Decreto, emesso nel procedimento R.G. n. 1767/2016, cronol. n. 1500/2017 del
09/05/2017 dell'intestato Tribunale.
In particolare, il ricorrente allegava che il figlio minore era stato affidato ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento presso la madre, ma che la stessa aveva completamente rinunciato ad esercitare il proprio ruolo genitoriale, abbandonando il figlio nell'abitazione dove viveva insieme ai nonni materni, trasferendosi presso il nuovo compagno. Inoltre, successivamente al decesso del nonno materno, il minore era accudito esclusivamente dalla nonna materna, la quale attraversava un momento di difficoltà economica ed emotiva. Pertanto, il ricorrente ne chiedeva l'affidamento e collocamento esclusivo, con assegno di mantenimento in suo favore, spese straordinarie al 50% e disciplina del diritto di visita della madre.
2 - La resistente, regolarmente notiziata del Ricorso, non si è costituita in giudizio, né si
è presentata in udienza e, pertanto, va dichiarata contumace.
3 - All'udienza del 30/10/2024 si è proceduto all'ascolto del minore ed, in quella del
20/11/2024, sono state assunte sommarie informazioni da sorella del Persona_2 nonno materno di . Per_1
Pertanto, in data 21/11/2024, venivano pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti ed, all'udienza del 07/05/2025, il ricorrente concludeva con la richiesta di conferma degli stessi.
Rimessa la causa al Collegio dal relatore Presidente, il Tribunale ritiene che possano essere confermate le condizioni di cui all'Ordinanza del 21/11/2024.
4 –Si osserva, al riguardo, come il generale disinteresse della dimostrato nei CP_1 confronti della propria prole risulti dai provvedimenti delle diverse autorità giurisdizionali che si sono dovute occupare dei suoi rapporti con gli altri figli. In particolare, questo Tribunale, con Ordinanza del 04\0\5\2016, ha disposto l'affidamento esclusivo al padre del figlio che la ha avuto dallo Persona_3 Per_4 CP_1 stesso dopo e ciò sempre in ragione del comportamento di assoluto Per_1 disinteresse verso il figlio posto in essere dalla madre. Così come anche le ultime due figlie avute dalla convenuta dal successivo compagno sarebbero state collocate in una casa famiglia dal Tribunale per i minorenni di Roma.
Tale quadro, invero, trova riscontro anche dalla condotta processuale della sig.ra la quale, regolarmente notiziata del Ricorso, non si è costituita in giudizio, CP_1 né si è presentata in udienza, e ciò costituisce comportamento valutabile in senso favorevole alle richieste del ricorrente.
Inoltre, non sussistono ragioni per nutrire dubbi circa l'idoneità del padre a ricoprire il ruolo di genitore collocatario ed affidatario in via esclusiva, il quale, allo stato attuale, già si occupa costantemente delle esigenze del minore, tutelando, in tal modo, l'interesse di con l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell'unico genitore Per_1 effettivamente presente nella sua vita. Risulta, comunque, necessario adottare ogni misura necessaria per favorire l'esercizio del potere \ dovere della madre di vedere ed incontrare il figlio. In particolare, il Collegio reputa necessario, al fine di coinvolgere la figura della madre nei rapporti relazionali ed affettivi con il figlio, confermare allo stato le modalità di visita nei giorni prestabiliti, che, però, dovranno avvenire sotto la direzione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, demandando agli stessi la possibilità di modificare le suddette modalità, mediante la predisposizione di un percorso di sostegno alla genitorialità, volto a maturare nella sig.ra la capacità di comprendere l'essenziale importanza CP_1 della figura materna nel percorso di crescita del figlio e le reali necessità del minore nel rispetto delle sue attitudini ed inclinazioni, funzionale ad un graduale recupero del rapporto genitoriale.
La inoltre, dovrà versare al sig. entro il giorno 10 di ogni mese la CP_1 Pt_1 somma di €100,00, quale contributo minimo per il mantenimento del figlio, mentre le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese del presente procedimento gravano sulla resistente, incluso il versamento di
€27,00 per diritti di cancelleria, non essendo dovuto il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, in modifica alle condizioni di cui al Decreto, emesso nel procedimento R.G. n. 1767/2016, cronol. n. 1500/2017 del 09/05/2017 dell'intestato Tribunale, così provvede:
1 affida in via esclusiva al padre e revoca l'assegno Controparte_2 Parte_1 mensile posto a suo carico per il mantenimento ordinario del figlio;
2 dispone il collocamento del minore presso il padre nella Per_1 Parte_1 sua casa di Acuto, Piazza del Collegio n°24;
3 dispone che la madre potrà vedere e incontrare il figlio due volte alla settimana il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione del padre, demandando ai Servizi Sociali di Acuto l'elaborazione di un piano di sostegno come da motivazione;
4 dispone che la sig.ra versi al sig. ntro il giorno 10 di ogni mese CP_1 Pt_1 la somma di €100,00, quale contributo minimo per il mantenimento del figlio, mentre le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5 pone a carico della resistente le spese del presente procedimento, che liquida in complessivi €1.200,00 per compensi ed €27,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A.. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente ed ai Servizi Sociali di
Acuto.
Così deciso in Frosinone, il 4 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dott. Marcello Buscema