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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3973/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3973\2023 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 13/2/2025, ai sensi dell'art.281 sexies, 3 co, cpc, e vertente
T R A
( ), rappresentato e difeso dall' avv. Natashia Gardi Parte_1 CodiceFiscale_1
- PARTE OPPONENTE-
E
, (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Controparte_1 P.IVA_1
Martignetti
(C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
PARTE OPPOSTA-
OGGETTO : opposizione a fermo amministrativo
CONCLUSIONI : come da atto introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio e il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) A. accertare e dichiarare che la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. 03480202300006429000 e le cartelle esattoriali sottese non sono mai state notificate e, per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione pagina 1 di 10 forzata, per inesistenza del titolo e per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione e,
conseguentemente dichiarare prescritto il credito dell'Ente DI . Controparte_2
A sostegno dell'opposizione esponeva di avere appreso, a seguito di richiesta di finanziamento presso istituto di credito, dell'esistenza di una procedura di fermo amministrativo adottata nei suoi confronti sulla autovettura di sua proprietà targata ER848PX e dell'esistenza di numerose cartelle esattoriali non pagate e giammai notificate per un importo complessivo di € 46.020,00; che era sua intenzione impugnare le cartelle esattoriali avente ad oggetto i ruoli emessi dal Controparte_2
, ufficio campioni e recupero crediti, per spese di giustizia per i seguenti motivi:
[...]
1) inesistenza e nullità del procedimento di notifica delle cartelle esattoriali sottese al provvedimento impugnato, di seguito indicate:
-03420080035787448000 asseritamente notificata il 21.1.2009, ente impositore Tribunale Ordinario
di Cosenza -ufficio recupero credito- causale multe e ammende, anno 1999 importo 4.543,68;
-03420100043873558000 asseritamente notificata il 4.10.2010, ente impositore Corte D'Appello di
Catanzaro, ufficio campione civile e penale, anno 2010 importo 20.291,65;
-03420120037666073000 asseritamente notificata il 21.5.2014 ente impositore Tribunale di
Cosenza, ufficio recupero, crediti anno 2008 importo 1.495,32;
- 03420130038103863000 asseritamente notificata il 20.5.2014 ente impostore Corte D'Appello
Catanzaro, ufficio campione civile e penale, anno 2013 importo euro 1.415,23;
-03420140039435362000 asseritamente notificata il 11.02.2015 ente impostore Corte D'Appello
Salerno ufficio campione penale anno 2014 importo euro 2.510,38;
-03420150030333069000 asseritamente notificata il 29.02.2016 ente impostore Casa Circondariale
di Cosenza, anno 2014 importo euro 5.630,02;
-034201800000571091000 asseritamente notificata il 11.03.2019 ente Controparte_4
ufficio recupero crediti anno 2010 importo euro 2.682,60;
[...]
-03420190016640868000 asseritamente notificata il 10.02.2022 ente impostore Corte D'Appello
Salerno ufficio recupero crediti anno 2017 importo euro 6.787,02;
pagina 2 di 10 2) prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle esattoriali, evidenziando che anche ove venisse provata la notifica delle cartelle, la prescrizione era comunque maturata per decorso del termine tra la data di notifica delle cartelle e quella della comunicazione di preavviso fermo amministrativo.
ed il si sono costituiti ed hanno resistito Controparte_5 Controparte_2
all'opposizione, eccependone l'infondatezza. preliminarmente ha eccepito anche CP_6
l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo e la tardività dell'opposizione, in quanto la comunicazione preventiva del fermo amministrativo non è stata impugnata nei termini.
A fronte della prima eccezione preliminare, va chiarito che l'opponente ha impugnato la comunicazione preventiva del fermo amministrativo e non anche l'estratto di ruolo attraverso cui è
venuto a conoscenza dei carichi pendenti.
Di conseguenza, l'eccezione di inammissibilità in tal senso sollevata da non appare fondata. CP_6
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi anche l'infondatezza della eccezione di tardività
dell'opposizione.
Al riguardo, occorre rilevare che la Suprema Corte con orientamento oramai consolidato (cass.
2015/15354, 2016/9797, 2022/28509) ha statuito che il fermo (come anche l'ipoteca),
estrinsecandosi in una misura estranea all'espropriazione forzata, non va contestato con i rimedi delle opposizioni esecutive, con la conseguenza che l'iniziativa giudiziaria diretta ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca o del fermo, deve essere qualificata come "azione di accertamento negativo della pretesa dello esattore di eseguire il fermo", ovvero “azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di iscrivere l'ipoteca”, non soggetta ad alcun termine decadenziale.
Ritenuta dunque l'ammissibilità dell'opposizione, deve procedersi con l'esame dei motivi con cui l'opponente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto impugnato nonché l'omessa notifica delle carelle sottostanti e la conseguenziale prescrizione.
Con riferimento all'atto impugnato, deve rilevarsi che l'eccezione di omessa notifica è infondata,
atteso che ha dimostrato che la comunicazione di preavviso in esame è stata notificata in data CP_6
25.10.2023 mediante consegna del plico a persona di famiglia.
pagina 3 di 10 Le censure al riguardo sollevate dall'opponente nella memoria integrativa ex art 171 ter, comma 1, n.
2 cpc, non sono condivisibili.
Infatti, quanto al dedotto trasferimento di residenza, deve rilevarsi che la circostanza è rimasta indimostrata, atteso che non risultano versati in atti lo stato di famiglia ed il certificato residenza storico richiamati nella predetta memoria a riprova dell'allegato trasferimento alla data della notifica dell'atto impugnato.
Quanto alla mancata attestazione dell'assenza del destinatario ed alla mancata qualifica di chi lo ritira, (Cfr Cass. 28093/2023), va rilevato che tale adempimento opera nei soli casi di notifica al portiere o al vicino (art. 139, comma 4, c.p.c.) e non laddove la consegna sia effettuata a persona di famiglia ai sensi dell'art.139, co 2, c.p.c. 11 (cass. 2404/2025, 53/2024). In tal caso, infatti, la qualità
di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume
"iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità
suindicate.
Quanto invece alla dedotta necessità, in caso di notifica degli atti impositivi a soggetto diverso dal destinatario, dell'invio della raccomandata informativa prevista dall'art 60, comma 1, lettera 1/ bis -
Dpr 600/73, va detto che l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 consente all'agente della riscossione di provvedere alla notifica diretta dell'atto impositivo, a mezzo del servizio postale, attraverso una procedura semplificata che prevede che, alla spedizione dell'atto, si applichino le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992. Sicchè in tali casi, come quello in esame ove l'atto impugnato è stato notificato direttamente da a mezzo posta, in caso di notifica CP_6
del provvedimento esattoriale al portiere o a persona di famiglia la stessa deve considerarsi avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento, senza che sia necessario altro adempimento quale, ad esempio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 co. 1 lett. b) bis del
D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 7 della L. n. 890 del 1992.
Per tali ragioni, l'atto impugnato deve ritenersi regolarmente notificato.
pagina 4 di 10 Tanto premesso, si procede all'esame dei predetti motivi con riferimento ad ogni singola cartella.
Cartella 03420080035787448000
non ha dato prova della notifica, omettendo ogni produzione documentale. CP_6
Sicchè, deve ritenersi che la pretesa da essa portata, concernente multe e ammende, anno 1999,
alla data di notifica del preavviso di fermo, effettuata in data 25.10.2023, si sia prescritta, per decorso del termine decennale pacificamente operante per tale ripresa.
Conseguenzialmente, con riferimento a tale cartella l'atto impugnato deve essere annullato.
Cartella 03420100043873558000
ha dimostrato mediante l'avviso di ricevimento versato in atti che la cartella è stata notificata il CP_6
4.10.2010 mediante consegna del plico a mani proprie. Tuttavia, la pretesa risulta prescritta, atteso che alla data di notifica del preavviso di fermo, effettuata in data 25.10.2023, il termine decennale decorrente dalla notifica della cartella (4.10.2010) era decorso, così come era decorso al momento della notifica dell'avviso di intimazione n…. effettuata in data 10.6.2023, pur tenuto conto della sospensione dei termini disposta per l'emergenza sanitaria di complessivi giorni 541.
Conseguenzialmente, con riferimento a tale cartella l'atto impugnato deve essere annullato.
Cartella 03420120037666073000
Dalla documentazione prodotta da risulta che la notifica è stata eseguita ai sensi dall'art.60, CP_6
comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che il messo notificatore, dopo avere constatato mediante informazioni assunte che il destinatario risultava irreperibile all'indirizzo, che non vi era il suo nominativo al citofono ed acquisita esito visura rilasciato da LI, ha dato atto nella relata di notifica di avere notificato l'atto mediante procedura di deposito in busta chiusa sigillata, sulla quale è
trascritto il numero cronologico della notificazione, presso la casa comunale di ed Per_1
affissione di avviso di deposito, in busta sigillata, nel relativo albo, poiché nello stesso comune non vi
è abitazione, ufficio o azienda del contribuente.
Al riguardo, va detto che in tema di notificazione dell'avviso di accertamento (così come della cartella di pagamento, ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973) occorre distinguere l'ipotesi della irreperibilità relativa,
che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia pagina 5 di 10 stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto. La
Suprema Corte (Cass.8823/2024, n.28858/2024 ,2024/28044), affrontando il tema delle modalità
che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatolo di cui all'art. 60, comma primo, lett. e) cit., ha affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatolo;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, ne ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire allo accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né
l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multis, Cass.
n. 2877/2018). Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, l'attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile,
che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove;
in tal caso,
proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, la Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse pagina 6 di 10 avvenuto all'interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici (Cass. 08/03/2019, n.6765). Infine, recentemente (Cass. 24/05/2024, n.14658) è stato affermato il seguente principio di diritto: nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore,
accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente
territoriale; la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato;
in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso.
In forza di tali principi, deve ritenersi l'illegittimità del procedimento notificatorio seguito per la cartella in oggetto, non risultando da nessun atto (e, in particolare, dalla relata di notifica) l'effettuazione, da parte del messo notificatore, delle attività di ricerca anche anagrafica presso gli uffici comunali volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, evidenziando che alcun rilievo svolge a tal fine la visura prodotta in atti in quanto risulta essere stata rilasciata dalla stessa LI (ovvero dall'agente della riscossione) e non dagli uffici comunali (cass.2023/33985).
Di conseguenza l'atto impugnato deve essere con riferimento a tale cartella annullato e la pretesa portata dalla cartella, concernente recupero, crediti anno 2008, alla data di notifica del preavviso di fermo, effettuata in data 25.10.2023, deve essere dichiarata prescritta, per decorso del termine decennale pacificamente operante per tale ripresa.
Cartella 03420130038103863000
Dalla documentazione prodotta da risulta che la notifica è stata eseguita ai sensi dall'art.60, CP_6
comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973.
Tale notificazione per le ragioni sopra esposte deve ritenersi nulla, non essendo state compiute anche in questo caso le indagini anagrafiche presso l'ufficio comunale.
pagina 7 di 10 Di conseguenza il preavviso di fermo deve essere con riferimento a tale cartella annullato.
Tuttavia, la pretesa tributaria (ufficio campione civile e penale, anno 2013) non si è prescritta, atteso che al momento della notifica dell'atto impugnato (25/10/2023), il termine di prescrizione decennale operante per tale tributo non era decorso.
Cartella 03420140039435362000
Dalla documentazione prodotta da risulta che la notifica è stata eseguita ai sensi dall'art.60, CP_6
comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973.
Tale notificazione per le ragioni sopra esposte deve ritenersi nulla, non essendo state compiute anche in questo caso le indagini anagrafiche presso l'ufficio comunale.
Di conseguenza il preavviso di fermo deve essere con riferimento a tale cartella annullato.
Tuttavia, la pretesa tributaria (ufficio campione penale, anno 2014) non si è prescritta, atteso che al momento della notifica dell'atto impugnato (25/10/2023), il termine di prescrizione decennale operante per tale tributo non era decorso.
Cartella 03420150030333069000
Dalla documentazione prodotta da risulta che la notifica della cartella è stata eseguita in data CP_6
29.02.2016 dal messo notificatore, stante l'assenza temporanea del contribuente, ai sensi dell'art.140 cpc., mediante deposito al comune ed affissione alla porta dell'avviso di deposito e successivo invio della lettera raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
In forza di tali principi, deve ritenersi la legittimità del procedimento notificatorio seguito per l'atto in oggetto, tenuto conto anche del fatto che il ricorrente non ha sollevato al riguardo alcuna contestazione.
Da ciò consegue, con riferimento all'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, che la pretesa tributaria al momento della notifica dell'atto impugnato non si è
prescritta, atteso che tra la notifica della cartella, eseguita il 29.02.2016, e la notifica dell'atto impugnato (25/10/2023), non è decorso il termine di prescrizione decennale pacificamente operante per il tributo in esame.
Cartella 034201800000571091000
pagina 8 di 10 Dalla documentazione prodotta da risulta che la notifica della cartella è stata eseguita in data CP_6
11.03.2019 dal messo notificatore, stante l'assenza temporanea del contribuente, ai sensi dell'art.140 cpc., mediante deposito al comune ed affissione alla porta dell'avviso di deposito e successivo invio della lettera raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
In forza di tali principi, deve ritenersi la legittimità del procedimento notificatorio seguito per l'atto in oggetto, tenuto conto anche del fatto che il ricorrente non ha sollevato al riguardo alcuna contestazione.
Da ciò consegue, con riferimento all'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, che la pretesa tributaria al momento della notifica dell'atto impugnato non si è
prescritta, atteso che tra la notifica della cartella, eseguita il 11.03.2019, e la notifica dell'atto impugnato (25/10/2023), non è decorso il termine di prescrizione decennale pacificamente operante per il tributo in esame.
Cartella 03420190016640868000
Dalla documentazione prodotta da risulta che la notifica della cartella è stata eseguita in data CP_6
10.02.2022 dal messo notificatore, stante l'assenza temporanea del contribuente, ai sensi dell'art.140 cpc., mediante deposito al comune ed affissione alla porta dell'avviso di deposito e successivo invio della lettera raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
In forza di tali principi, deve ritenersi la legittimità del procedimento notificatorio seguito per l'atto in oggetto, tenuto conto anche del fatto che il ricorrente non ha sollevato al riguardo alcuna contestazione.
Da ciò consegue, con riferimento all'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, che la pretesa tributaria al momento della notifica dell'atto impugnato non si è
prescritta, atteso che tra la notifica della cartella, eseguita il 10.2.2022, e la notifica dell'atto impugnato (25/10/2023), non è decorso il termine di prescrizione decennale pacificamente operante per il tributo in esame.
Atteso l'esito del giudizio, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
annulla la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo con riferimento alle cartelle
03420130038103863000 e 03420140039435362000;
annulla la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo con riferimento alle cartelle
03420080035787448000, 03420100043873558000 e 03420120037666073000 e dichiara altresì
prescritte le sottostanti pretese;
rigetta il ricorso con riferimento alle cartelle 03420150030333069000, 034201800000571091000 e
03420190016640868000;
dichiara le spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 1 marzo 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3973\2023 R.G.A.C./A, posta in deliberazione all'udienza del 13/2/2025, ai sensi dell'art.281 sexies, 3 co, cpc, e vertente
T R A
( ), rappresentato e difeso dall' avv. Natashia Gardi Parte_1 CodiceFiscale_1
- PARTE OPPONENTE-
E
, (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Controparte_1 P.IVA_1
Martignetti
(C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
PARTE OPPOSTA-
OGGETTO : opposizione a fermo amministrativo
CONCLUSIONI : come da atto introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio e il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) A. accertare e dichiarare che la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. 03480202300006429000 e le cartelle esattoriali sottese non sono mai state notificate e, per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione pagina 1 di 10 forzata, per inesistenza del titolo e per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione e,
conseguentemente dichiarare prescritto il credito dell'Ente DI . Controparte_2
A sostegno dell'opposizione esponeva di avere appreso, a seguito di richiesta di finanziamento presso istituto di credito, dell'esistenza di una procedura di fermo amministrativo adottata nei suoi confronti sulla autovettura di sua proprietà targata ER848PX e dell'esistenza di numerose cartelle esattoriali non pagate e giammai notificate per un importo complessivo di € 46.020,00; che era sua intenzione impugnare le cartelle esattoriali avente ad oggetto i ruoli emessi dal Controparte_2
, ufficio campioni e recupero crediti, per spese di giustizia per i seguenti motivi:
[...]
1) inesistenza e nullità del procedimento di notifica delle cartelle esattoriali sottese al provvedimento impugnato, di seguito indicate:
-03420080035787448000 asseritamente notificata il 21.1.2009, ente impositore Tribunale Ordinario
di Cosenza -ufficio recupero credito- causale multe e ammende, anno 1999 importo 4.543,68;
-03420100043873558000 asseritamente notificata il 4.10.2010, ente impositore Corte D'Appello di
Catanzaro, ufficio campione civile e penale, anno 2010 importo 20.291,65;
-03420120037666073000 asseritamente notificata il 21.5.2014 ente impositore Tribunale di
Cosenza, ufficio recupero, crediti anno 2008 importo 1.495,32;
- 03420130038103863000 asseritamente notificata il 20.5.2014 ente impostore Corte D'Appello
Catanzaro, ufficio campione civile e penale, anno 2013 importo euro 1.415,23;
-03420140039435362000 asseritamente notificata il 11.02.2015 ente impostore Corte D'Appello
Salerno ufficio campione penale anno 2014 importo euro 2.510,38;
-03420150030333069000 asseritamente notificata il 29.02.2016 ente impostore Casa Circondariale
di Cosenza, anno 2014 importo euro 5.630,02;
-034201800000571091000 asseritamente notificata il 11.03.2019 ente Controparte_4
ufficio recupero crediti anno 2010 importo euro 2.682,60;
[...]
-03420190016640868000 asseritamente notificata il 10.02.2022 ente impostore Corte D'Appello
Salerno ufficio recupero crediti anno 2017 importo euro 6.787,02;
pagina 2 di 10 2) prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle esattoriali, evidenziando che anche ove venisse provata la notifica delle cartelle, la prescrizione era comunque maturata per decorso del termine tra la data di notifica delle cartelle e quella della comunicazione di preavviso fermo amministrativo.
ed il si sono costituiti ed hanno resistito Controparte_5 Controparte_2
all'opposizione, eccependone l'infondatezza. preliminarmente ha eccepito anche CP_6
l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo e la tardività dell'opposizione, in quanto la comunicazione preventiva del fermo amministrativo non è stata impugnata nei termini.
A fronte della prima eccezione preliminare, va chiarito che l'opponente ha impugnato la comunicazione preventiva del fermo amministrativo e non anche l'estratto di ruolo attraverso cui è
venuto a conoscenza dei carichi pendenti.
Di conseguenza, l'eccezione di inammissibilità in tal senso sollevata da non appare fondata. CP_6
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi anche l'infondatezza della eccezione di tardività
dell'opposizione.
Al riguardo, occorre rilevare che la Suprema Corte con orientamento oramai consolidato (cass.
2015/15354, 2016/9797, 2022/28509) ha statuito che il fermo (come anche l'ipoteca),
estrinsecandosi in una misura estranea all'espropriazione forzata, non va contestato con i rimedi delle opposizioni esecutive, con la conseguenza che l'iniziativa giudiziaria diretta ad ottenere la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca o del fermo, deve essere qualificata come "azione di accertamento negativo della pretesa dello esattore di eseguire il fermo", ovvero “azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di iscrivere l'ipoteca”, non soggetta ad alcun termine decadenziale.
Ritenuta dunque l'ammissibilità dell'opposizione, deve procedersi con l'esame dei motivi con cui l'opponente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto impugnato nonché l'omessa notifica delle carelle sottostanti e la conseguenziale prescrizione.
Con riferimento all'atto impugnato, deve rilevarsi che l'eccezione di omessa notifica è infondata,
atteso che ha dimostrato che la comunicazione di preavviso in esame è stata notificata in data CP_6
25.10.2023 mediante consegna del plico a persona di famiglia.
pagina 3 di 10 Le censure al riguardo sollevate dall'opponente nella memoria integrativa ex art 171 ter, comma 1, n.
2 cpc, non sono condivisibili.
Infatti, quanto al dedotto trasferimento di residenza, deve rilevarsi che la circostanza è rimasta indimostrata, atteso che non risultano versati in atti lo stato di famiglia ed il certificato residenza storico richiamati nella predetta memoria a riprova dell'allegato trasferimento alla data della notifica dell'atto impugnato.
Quanto alla mancata attestazione dell'assenza del destinatario ed alla mancata qualifica di chi lo ritira, (Cfr Cass. 28093/2023), va rilevato che tale adempimento opera nei soli casi di notifica al portiere o al vicino (art. 139, comma 4, c.p.c.) e non laddove la consegna sia effettuata a persona di famiglia ai sensi dell'art.139, co 2, c.p.c. 11 (cass. 2404/2025, 53/2024). In tal caso, infatti, la qualità
di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume
"iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità
suindicate.
Quanto invece alla dedotta necessità, in caso di notifica degli atti impositivi a soggetto diverso dal destinatario, dell'invio della raccomandata informativa prevista dall'art 60, comma 1, lettera 1/ bis -
Dpr 600/73, va detto che l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 consente all'agente della riscossione di provvedere alla notifica diretta dell'atto impositivo, a mezzo del servizio postale, attraverso una procedura semplificata che prevede che, alla spedizione dell'atto, si applichino le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992. Sicchè in tali casi, come quello in esame ove l'atto impugnato è stato notificato direttamente da a mezzo posta, in caso di notifica CP_6
del provvedimento esattoriale al portiere o a persona di famiglia la stessa deve considerarsi avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento, senza che sia necessario altro adempimento quale, ad esempio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 co. 1 lett. b) bis del
D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 7 della L. n. 890 del 1992.
Per tali ragioni, l'atto impugnato deve ritenersi regolarmente notificato.
pagina 4 di 10 Tanto premesso, si procede all'esame dei predetti motivi con riferimento ad ogni singola cartella.
Cartella 03420080035787448000
non ha dato prova della notifica, omettendo ogni produzione documentale. CP_6
Sicchè, deve ritenersi che la pretesa da essa portata, concernente multe e ammende, anno 1999,
alla data di notifica del preavviso di fermo, effettuata in data 25.10.2023, si sia prescritta, per decorso del termine decennale pacificamente operante per tale ripresa.
Conseguenzialmente, con riferimento a tale cartella l'atto impugnato deve essere annullato.
Cartella 03420100043873558000
ha dimostrato mediante l'avviso di ricevimento versato in atti che la cartella è stata notificata il CP_6
4.10.2010 mediante consegna del plico a mani proprie. Tuttavia, la pretesa risulta prescritta, atteso che alla data di notifica del preavviso di fermo, effettuata in data 25.10.2023, il termine decennale decorrente dalla notifica della cartella (4.10.2010) era decorso, così come era decorso al momento della notifica dell'avviso di intimazione n…. effettuata in data 10.6.2023, pur tenuto conto della sospensione dei termini disposta per l'emergenza sanitaria di complessivi giorni 541.
Conseguenzialmente, con riferimento a tale cartella l'atto impugnato deve essere annullato.
Cartella 03420120037666073000
Dalla documentazione prodotta da risulta che la notifica è stata eseguita ai sensi dall'art.60, CP_6
comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che il messo notificatore, dopo avere constatato mediante informazioni assunte che il destinatario risultava irreperibile all'indirizzo, che non vi era il suo nominativo al citofono ed acquisita esito visura rilasciato da LI, ha dato atto nella relata di notifica di avere notificato l'atto mediante procedura di deposito in busta chiusa sigillata, sulla quale è
trascritto il numero cronologico della notificazione, presso la casa comunale di ed Per_1
affissione di avviso di deposito, in busta sigillata, nel relativo albo, poiché nello stesso comune non vi
è abitazione, ufficio o azienda del contribuente.
Al riguardo, va detto che in tema di notificazione dell'avviso di accertamento (così come della cartella di pagamento, ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973) occorre distinguere l'ipotesi della irreperibilità relativa,
che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia pagina 5 di 10 stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, dall'ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto. La
Suprema Corte (Cass.8823/2024, n.28858/2024 ,2024/28044), affrontando il tema delle modalità
che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatolo di cui all'art. 60, comma primo, lett. e) cit., ha affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatolo;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, ne ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire allo accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né
l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multis, Cass.
n. 2877/2018). Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, l'attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile,
che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove;
in tal caso,
proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, la Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse pagina 6 di 10 avvenuto all'interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici (Cass. 08/03/2019, n.6765). Infine, recentemente (Cass. 24/05/2024, n.14658) è stato affermato il seguente principio di diritto: nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore,
accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente
territoriale; la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato;
in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso.
In forza di tali principi, deve ritenersi l'illegittimità del procedimento notificatorio seguito per la cartella in oggetto, non risultando da nessun atto (e, in particolare, dalla relata di notifica) l'effettuazione, da parte del messo notificatore, delle attività di ricerca anche anagrafica presso gli uffici comunali volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, evidenziando che alcun rilievo svolge a tal fine la visura prodotta in atti in quanto risulta essere stata rilasciata dalla stessa LI (ovvero dall'agente della riscossione) e non dagli uffici comunali (cass.2023/33985).
Di conseguenza l'atto impugnato deve essere con riferimento a tale cartella annullato e la pretesa portata dalla cartella, concernente recupero, crediti anno 2008, alla data di notifica del preavviso di fermo, effettuata in data 25.10.2023, deve essere dichiarata prescritta, per decorso del termine decennale pacificamente operante per tale ripresa.
Cartella 03420130038103863000
Dalla documentazione prodotta da risulta che la notifica è stata eseguita ai sensi dall'art.60, CP_6
comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973.
Tale notificazione per le ragioni sopra esposte deve ritenersi nulla, non essendo state compiute anche in questo caso le indagini anagrafiche presso l'ufficio comunale.
pagina 7 di 10 Di conseguenza il preavviso di fermo deve essere con riferimento a tale cartella annullato.
Tuttavia, la pretesa tributaria (ufficio campione civile e penale, anno 2013) non si è prescritta, atteso che al momento della notifica dell'atto impugnato (25/10/2023), il termine di prescrizione decennale operante per tale tributo non era decorso.
Cartella 03420140039435362000
Dalla documentazione prodotta da risulta che la notifica è stata eseguita ai sensi dall'art.60, CP_6
comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973.
Tale notificazione per le ragioni sopra esposte deve ritenersi nulla, non essendo state compiute anche in questo caso le indagini anagrafiche presso l'ufficio comunale.
Di conseguenza il preavviso di fermo deve essere con riferimento a tale cartella annullato.
Tuttavia, la pretesa tributaria (ufficio campione penale, anno 2014) non si è prescritta, atteso che al momento della notifica dell'atto impugnato (25/10/2023), il termine di prescrizione decennale operante per tale tributo non era decorso.
Cartella 03420150030333069000
Dalla documentazione prodotta da risulta che la notifica della cartella è stata eseguita in data CP_6
29.02.2016 dal messo notificatore, stante l'assenza temporanea del contribuente, ai sensi dell'art.140 cpc., mediante deposito al comune ed affissione alla porta dell'avviso di deposito e successivo invio della lettera raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
In forza di tali principi, deve ritenersi la legittimità del procedimento notificatorio seguito per l'atto in oggetto, tenuto conto anche del fatto che il ricorrente non ha sollevato al riguardo alcuna contestazione.
Da ciò consegue, con riferimento all'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, che la pretesa tributaria al momento della notifica dell'atto impugnato non si è
prescritta, atteso che tra la notifica della cartella, eseguita il 29.02.2016, e la notifica dell'atto impugnato (25/10/2023), non è decorso il termine di prescrizione decennale pacificamente operante per il tributo in esame.
Cartella 034201800000571091000
pagina 8 di 10 Dalla documentazione prodotta da risulta che la notifica della cartella è stata eseguita in data CP_6
11.03.2019 dal messo notificatore, stante l'assenza temporanea del contribuente, ai sensi dell'art.140 cpc., mediante deposito al comune ed affissione alla porta dell'avviso di deposito e successivo invio della lettera raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
In forza di tali principi, deve ritenersi la legittimità del procedimento notificatorio seguito per l'atto in oggetto, tenuto conto anche del fatto che il ricorrente non ha sollevato al riguardo alcuna contestazione.
Da ciò consegue, con riferimento all'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, che la pretesa tributaria al momento della notifica dell'atto impugnato non si è
prescritta, atteso che tra la notifica della cartella, eseguita il 11.03.2019, e la notifica dell'atto impugnato (25/10/2023), non è decorso il termine di prescrizione decennale pacificamente operante per il tributo in esame.
Cartella 03420190016640868000
Dalla documentazione prodotta da risulta che la notifica della cartella è stata eseguita in data CP_6
10.02.2022 dal messo notificatore, stante l'assenza temporanea del contribuente, ai sensi dell'art.140 cpc., mediante deposito al comune ed affissione alla porta dell'avviso di deposito e successivo invio della lettera raccomandata informativa con avviso di ricevimento.
In forza di tali principi, deve ritenersi la legittimità del procedimento notificatorio seguito per l'atto in oggetto, tenuto conto anche del fatto che il ricorrente non ha sollevato al riguardo alcuna contestazione.
Da ciò consegue, con riferimento all'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, che la pretesa tributaria al momento della notifica dell'atto impugnato non si è
prescritta, atteso che tra la notifica della cartella, eseguita il 10.2.2022, e la notifica dell'atto impugnato (25/10/2023), non è decorso il termine di prescrizione decennale pacificamente operante per il tributo in esame.
Atteso l'esito del giudizio, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
annulla la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo con riferimento alle cartelle
03420130038103863000 e 03420140039435362000;
annulla la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo con riferimento alle cartelle
03420080035787448000, 03420100043873558000 e 03420120037666073000 e dichiara altresì
prescritte le sottostanti pretese;
rigetta il ricorso con riferimento alle cartelle 03420150030333069000, 034201800000571091000 e
03420190016640868000;
dichiara le spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 1 marzo 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
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