Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa iscritta al n. 2691/2024 R.G. promossa da
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Emanuele Planelli e Paolo Pappalardo
APPELLANTE
nei confronti di p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo CP_1 P.IVA_1
Castioni
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come da note di trattazione scritta in data 6.03.2025: “Piaccia
all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in
parziale riforma della sentenza n. 495/2024 emessa in data 30/05/2024 e
pubblicata in pari data dal Giudice di Pace di Treviso previa declaratoria
dell'inadempimento contrattuale della convenuta, condannarla al pagamento
degli interessi legali maturati sulla compensazione pecuniaria dal 11/12/2023 al
20/03/2024 ai sensi e per gli effetti del comma I dell'art. 1284 c.c. nonché
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 2691/2024 r.g. 1
fino al soddisfo, oltre alla somma di € 200,00 a titolo di pagamento delle spese
dell'attività stragiudiziale, sulla quale si chiede l'applicazione della rivalutazione
monetaria. Con integrale refusione di spese ed onorari del doppio grado di
giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge”.
Per l'appellata, come da note di trattazione scritta in data 6.03.2025: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via
preliminare: Dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348bis
c.p.c. proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, confermare Parte_1
la sentenza di primo grado n. 495/2024 emessa dal Giudice di Pace di Treviso;
Nel merito: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado
n. 495/2024 emessa dal Giudice di Pace di Treviso e, in ogni caso, dichiarare che
nulla è dovuto da In via subordinata: nella denegata e non creduta CP_1
ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello avversario, espressamente
qualificare gli interessi ex art. 1284, primo comma, c.p.c. e riconoscerli fino a
giorno dell'offerta formulata dalla Compagnia aerea;
In punto spese:
Condannare le appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di
giudizio, oltre accessori come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
aveva citato in giudizio dinanzi al Parte_1 CP_1
Giudice di Pace di Treviso, chiedendone la condanna al pagamento della compensazione pecuniaria spettante ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE
261/04 per il ritardo nella partenza di un volo nonché alla rifusione del costo di
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 2691/2024 r.g. 2 euro 200,00 sostenuto per l'assistenza stragiudiziale fornita da Il Controparte_2
tutto oltre interessi e rivalutazione.
Il Giudice di pace, con sentenza n. 495/2024, aveva condannato al CP_1
pagamento della somma di euro 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria e rigettato la domanda di ristoro delle spese per assistenza: aveva sul punto ritenuto che l'intervento di fosse inutile e improduttivo di effetti e che il Controparte_2
relativo costo risultasse non fatturato né pagato.
L'attrice ha proposto appello e domandato che, previa parziale riforma della sentenza di primo grado, siano liquidati gli interessi ex art. 1284 c.c. sulla somma di euro 400,00 e sia rimborsato il costo dell'assistenza stragiudiziale.
L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e contestato diffusamente le deduzioni attoree.
Le parti hanno precisato le conclusioni per l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 6
marzo 2025, trattata con modalità cartolari ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'appello proposto merita accoglimento quanto al motivo sub II, mentre è
rigettato quanto ai motivi sub I e III.
Quanto al primo aspetto, si osserva che il giudice di pace ha omesso di riconoscere sull'importo della compensazione pecuniaria spettante all'attrice gli interessi legali, che la aveva espressamente domandato (v. pag. 3 del Parte_1
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Tale omissione è censurabile.
Come argomentato dall'appellante, l'obbligazione del vettore aereo avente ad oggetto il pagamento della compensazione ex art. 7 del Regolamento CE n.
261/2004 è un'obbligazione di valuta, poiché investe una prestazione pecuniaria
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 2691/2024 r.g. 3 già determinata, che è divenuta esigibile dal giorno del verificarsi del sinistro
(consistito nel caso di specie nel ritardo di oltre tre ore del volo prenotato dalla
. Parte_1
Sulla somma anzidetta devono essere riconosciuti gli interessi ex art. 1282 c.c.
con applicazione del tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. dall'11.12.2023 al
17.03.2024 (giorno precedente il deposito del ricorso di primo grado) ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 18.03.2024 (data della domanda) al saldo.
In parte qua la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Quanto al resto invece essa merita condivisione e conferma.
È sufficiente osservare, alla luce della giurisprudenza citata dalla stessa appellante, che il danno prospettato – costituito dalle spese di assistenza stragiudiziale – non può ritenersi dimostrato.
È noto che la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 cod. civ. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche
“l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale
l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del
patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con
diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (così Cass. ord. n.
17670/2024; n. 27129/2021; n. 4718/2016).
Nel caso di specie, l'esborso dedotto non è stato materialmente sostenuto dalla
Parte_1
Soprattutto, ella non vi era tenuta, perché, secondo le condizioni generali del contratto di “assistenza legale” da lei stipulato (allegato 2), la società di CP_2
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 2691/2024 r.g. 4 era impegnata inter alia a non richiedere “alcun compenso, commissione o
rimborso spese in caso di reclamo infruttuoso” (art. 4 lettera f), nell'accordo che l'assistenza offerta fosse “gratuita” e che, per lo svolgimento della stessa, la cliente non fosse tenuta a “corrispondere alcun tipo di compenso in favore di
o di altri professionisti di cui si avvale” (art. 5). Parte_2 Parte_2
Dunque in capo all'attrice non era configurabile nessuna obbligazione di pagamento traducentesi in un danno nei termini declinati dalla giurisprudenza di legittimità.
A fronte delle richiamate previsioni negoziali, la fattura in atti non può valere di per sé a dimostrare il pregiudizio economico dedotto, perché contrastante con il titolo oppure emessa sulla base di altro titolo non allegato nè documentato.
Le spese processuali del primo grado di giudizio e del presente appello sono compensate in ragione dei 2/3 e per la residua proporzione seguono la soccombenza dell'appellata e sono liquidate, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimo per la fase decisoria (scaglione di riferimento: valore fino a 1.100,00 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 495/2024 del Giudice di Pace di Parte_1
Treviso nei confronti di , così provvede: CP_1
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, previa riforma sul punto della sentenza appellata, condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
degli interessi sulla somma di euro 400,00 al tasso ex art. Parte_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 2691/2024 r.g. 5 1284, comma 1, c.c. dall'11.12.2023 al 17.03.2024 ed al tasso ex art. 1284,
comma 4, c.c. dal 18.03.2024 al saldo;
condanna al pagamento, in favore di , di CP_1 Parte_1
1/3 delle spese processuali che, in questa proporzione, liquida in euro 21,50 per anticipazioni ed in euro 189,66 (di cui euro 69,00 per il giudizio di primo grado ed euro 120,66 per l'appello) per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa;
compensa le spese per la residua proporzione.
Treviso, 7 marzo 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 2691/2024 r.g. 6