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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2025, n. 4597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4597 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 28.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 11825 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti Corrado de Cesare e Gianluca de Cesare;
Ricorrente
E
Controparte_1
-, in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Margherita De Pasquale;
Resistente
*******
Con ricorso depositato il 30.9.2024 esponeva di essere Parte_1 rimasta vittima di tre infortuni sul lavoro (per i quali era stato riconosciuto un danno biologico complessivo del 15%) e lamentava che l' a seguito di CP_1 istanza amministrativa di revisione (passiva), aveva tuttavia confermato il precedente giudizio.
Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari al fine di sentir condannare parte convenuta alla liquidazione, in suo favore, della rendita per danno biologico nella misura del 20%, con accessori e con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' deduceva la assoluta infondatezza dell'avversa CP_1 domanda, ribadendo la correttezza del proprio operato.
Disposta una consulenza medico-legale, la causa è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e delle motivazioni della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' doveroso rimarcare, in via di premessa, che le prestazioni assicurative che l' fornisce a seguito di infortunio sul lavoro riguardano tutti i casi di CP_1 infortunio avvenuti per causa violenta ed in occasione di lavoro.
Ciò posto, nella fattispecie l'unico profilo controverso riguarda la misura delle menomazioni riportate dall'odierna istante.
A questo proposito, per il tramite delle verifiche operate dal c.t.u. (ivi comprese le ampie, argomentate ed approfondite considerazioni espresse a seguito delle osservazioni del consulente tecnico di parte ricorrente), è emerso come:
- la ricorrente presenta un complesso invalidante extralavorativo;
- il danno biologico correlato al primo infortunio lavorativo è ormai consolidato, poiché ultradecennale, nella misura del 12%;
- non vi sono circostanze che possano in qualche modo giustificare un peggioramento degli esiti algico-disfunzionali già ascritti dall' in CP_1 relazione al secondo infortunio lavorativo;
- per il terzo infortunio, un aggravamento risulta ingiustificato, sia per il danno da craniotrauma che per il danno dorso-lombare.
In definitiva, il ricorso va rigettato, poiché il danno biologico accertato (15%) in giudizio corrisponde alla misura già indennizzata dall' CP_1
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.: risulta, infatti, depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che, nell'anno precedente a quello della pronuncia, la parte ricorrente è stata titolare di un
Pag. 2 di 3 reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n.113.
Per le medesime ragioni, vanno poste a carico dell' le spese di CP_1 consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 11825 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l' Parte_1 [...]
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
3) pone a definitivo carico dell' convenuto le spese della consulenza CP_1 tecnica d'ufficio espletata, che liquida come da separato decreto.
Bari, 28.11.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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