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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/12/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 529/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 529/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Guardiagrele il 30.10.1971 – CF , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Renzo Latorre
E
n. a Casoli il 18.10.1975– CF , difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Renzo Latorre
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 10.11.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 02.12.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto;
b) in considerazione dell'età e dell'indipendenza economica dei figli, nessuna disposizione dovrà essere assunta nei loro riguardi, che comunque continueranno ad abitare con la madre presso la residenza in Sant'Eusanio del Sangro (CH) alla Fraz. Santa Lucia n. 83 per quanto riguarda , mentre si è trasferita a Cinisello Per_1 Per_2
Balsamo;
c) in considerazione altresì del persistente squilibrio economico tra i coniugi, il sig. contribuirà al mantenimento della moglie mediante corresponsione di un Parte_1 assegno divorzile dell'importo pari ad euro 200,00 (duecento/00) mensili, che sarà tuttavia regolato nei termini seguenti: preso atto che la sig.ra ha acceso CP_1 finanziamento presso la con la società Prestipay Spa nr. N° Controparte_2
0182181 (doc. 5), in regolare corso di ammortamento, il sig. si impegna a Pt_1 versare in favore della medesima ed a parziale estinzione anticipata di detto finanziamento, la somma omnicomprensiva di € 11.000,00 in un'unica soluzione in favore dell'Istituto di credito a parziale deconto del prestito, così da considerarsi quale versamento in anticipo ed in un'unica soluzione di nr. 55 mensilità di assegno divorzile, quindi fino al mese di giugno 2030 compreso e null'altro sarà dovuto, per averle versate in anticipo, fino a detta mensilità; la parte residua del finanziamento sarà pagata dalla stessa . Successivamente, a decorrere dal mese di luglio 2030, il sig. CP_1 Pt_1 verserà alla moglie, questa volta con cadenza periodica mensile, la somma di € 200,00, sempre a titolo di assegno divorzile, con scadenza al giorno 5 di ogni mese, rivalutabili periodicamente secondo gli indici Istat;
la somma di cui sopra, a parziale estinzione del finanziamento, sarà versata al seguente Iban della società: [...] – beneficiario Prestipay S.p.A.
d) i coniugi avranno sempre l'obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza e/o di recapito;
e) i ricorrenti autorizzano le Autorità competenti al rilascio dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, esprimendo sin d'ora il proprio assenso.
f) i coniugi non hanno beni in comune da dividere tra loro in quanto ogni altra questione è stata comunque già risolta e convenuta in separata sede;
g) con riguardo alle rispettive disponibilità patrimoniali, i coniugi dichiarano espressamente di averle già condivise ed averne avuto reciproca visione, rinunciando alla loro allegazione.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 12.08.1995 in Lanciano alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lanciano, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 1995, n. 61, parte II, serie A.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.12.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 529/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Guardiagrele il 30.10.1971 – CF , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Renzo Latorre
E
n. a Casoli il 18.10.1975– CF , difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Renzo Latorre
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 10.11.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 02.12.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto;
b) in considerazione dell'età e dell'indipendenza economica dei figli, nessuna disposizione dovrà essere assunta nei loro riguardi, che comunque continueranno ad abitare con la madre presso la residenza in Sant'Eusanio del Sangro (CH) alla Fraz. Santa Lucia n. 83 per quanto riguarda , mentre si è trasferita a Cinisello Per_1 Per_2
Balsamo;
c) in considerazione altresì del persistente squilibrio economico tra i coniugi, il sig. contribuirà al mantenimento della moglie mediante corresponsione di un Parte_1 assegno divorzile dell'importo pari ad euro 200,00 (duecento/00) mensili, che sarà tuttavia regolato nei termini seguenti: preso atto che la sig.ra ha acceso CP_1 finanziamento presso la con la società Prestipay Spa nr. N° Controparte_2
0182181 (doc. 5), in regolare corso di ammortamento, il sig. si impegna a Pt_1 versare in favore della medesima ed a parziale estinzione anticipata di detto finanziamento, la somma omnicomprensiva di € 11.000,00 in un'unica soluzione in favore dell'Istituto di credito a parziale deconto del prestito, così da considerarsi quale versamento in anticipo ed in un'unica soluzione di nr. 55 mensilità di assegno divorzile, quindi fino al mese di giugno 2030 compreso e null'altro sarà dovuto, per averle versate in anticipo, fino a detta mensilità; la parte residua del finanziamento sarà pagata dalla stessa . Successivamente, a decorrere dal mese di luglio 2030, il sig. CP_1 Pt_1 verserà alla moglie, questa volta con cadenza periodica mensile, la somma di € 200,00, sempre a titolo di assegno divorzile, con scadenza al giorno 5 di ogni mese, rivalutabili periodicamente secondo gli indici Istat;
la somma di cui sopra, a parziale estinzione del finanziamento, sarà versata al seguente Iban della società: [...] – beneficiario Prestipay S.p.A.
d) i coniugi avranno sempre l'obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza e/o di recapito;
e) i ricorrenti autorizzano le Autorità competenti al rilascio dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, esprimendo sin d'ora il proprio assenso.
f) i coniugi non hanno beni in comune da dividere tra loro in quanto ogni altra questione è stata comunque già risolta e convenuta in separata sede;
g) con riguardo alle rispettive disponibilità patrimoniali, i coniugi dichiarano espressamente di averle già condivise ed averne avuto reciproca visione, rinunciando alla loro allegazione.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 12.08.1995 in Lanciano alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lanciano, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 1995, n. 61, parte II, serie A.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.12.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo