Ordinanza cautelare 19 ottobre 2023
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 30/05/2025, n. 4157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4157 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04157/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04177/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4177 del 2023, proposto da
AT De AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Starace e Antonio Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 22237 del 9.8.2023 del Responsabile Funzionario del Settore Lavori ed Edilizia del Comune di Piano di Sorrento (recante in oggetto “ Autorizzazione paesaggistica secondo le procedure dell’art. 146 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ”), con il quale viene dichiarata l’improcedibilità dell’istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 e ss. del D.lgs. 42/2004 relativa alle opere autorizzate con permesso di costruire n. 50/2014 di ristrutturazione edilizia dell’immobile sito alla via Ponte Orazio n. 6, e viene, contestualmente dichiarato concluso il procedimento;
- del parere negativo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, prot. n. 13234-p del 7.7.2023;
- per quanto possa occorrere, del parere istruttorio della Commissione Locale per il Paesaggio del 9.2.2023, comunicato con nota prot. n. 6581 del 2.3.2023 sull’istanza di autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione dei lavori di via Ponte Orazio n. 6;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 18/09/2023 e depositato in giudizio il 26/09/2023, impugna il provvedimento prot. n. 22237 del 9.8.2023 del Responsabile Funzionario del Settore Lavori ed Edilizia del Comune di Piano di Sorrento, con il quale viene dichiarata l’improcedibilità dell’istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 e ss. del D.lgs. 42/2004 relativa alle opere autorizzate con permesso di costruire n. 50/2014 di ristrutturazione edilizia dell’immobile sito alla via Ponte Orazio n. 6, e viene, contestualmente, dichiarato concluso il procedimento; il parere negativo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, prot. n. 13234-p del 7.7.2023; per quanto possa occorrere, il parere istruttorio della Commissione Locale per il Paesaggio del 9.2.2023, comunicato con nota prot. n. 6581 del 2.3.2023 sull’istanza di autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione dei lavori di via Ponte Orazio n. 6; nonché tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e conseguenti.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 e ss. del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. Violazione del DPR 31/2017. Eccesso di potere sotto molteplici aspetti. Violazione del giudicato di cui alle sentenze TAR Campania Napoli n. 8088/2021 e n. 6535/2022.
2) Segue.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del T.U. 42/2004 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione del vigente P.R.G. e della L.R. 27.6.87 n. 35. Violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 8088/2021. Eccesso di potere.
4) Violazione del DPR 31/2017. Violazione delle art. 17 bis , 21 quinquies e ss. L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.
Il 04/10/2023, si è costituito in giudizio il Comune di Piano di Sorrento, eccependo che il ricorso è inammissibile, improponibile e, nel merito, infondato e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il 06/10/2023, si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 13/10/2023, il Comune di Piano di Sorrento ha depositato in giudizio una memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso e della relativa istanza cautelare.
Il 17/10/2023, l’Avvocatura erariale ha depositato in giudizio una memoria difensiva per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, riportandosi alla nota dell’Amministrazione patrocinata del 17/10/2023 prot. n. 0020337-P, corredata di documentazione, insistendo per il rigetto del ricorso, sia con riguardo all’istanza cautelare avanzata, sia nel merito, attesa la sua infondatezza in fatto ed in diritto.
Ad esito della pubblica udienza del 18/10/2023, con ordinanza cautelare n. 1781 del 19/10/2023, questa Sezione, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la data della discussione del merito del ricorso all’udienza pubblica dell’8 maggio 2024, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dal ricorrente possono, nel particolare caso di specie, essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., e che le questioni oggetto di causa necessitano di essere scrutinate in sede di cognizione piena ”.
Il 04/04/2024, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, ribadendo, in particolare, la fondatezza del primo, del terzo e del secondo motivo di gravame, concludendo per l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, per l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Il 06/05/2024, il Comune di Piano di Sorrento ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione del ricorso, senza discussione orale, riportandosi alla memoria difensiva depositata.
Nella pubblica udienza dell’08/05/2024, la causa è stata rinviata alla seconda udienza pubblica di marzo 2025.
Il 25/02/2025, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha evidenziato l’erroneità e l’illegittimità dei due motivi ostativi posti alla base del provvedimento comunale impugnato, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
Il 24/03/2025, il Comune di Piano di Sorrento ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, senza discussione orale, riportandosi alla memoria difensiva depositata.
Nella pubblica udienza del 27/03/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, deve essere accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A.
1. - Occorre, anzitutto, premettere che il provvedimento comunale prot. n. 22237 del 9.8.2023, con cui il Comune di Piano di Sorrento ha disposto “ l'improcedibilità dell'istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 per l'esecuzione delle opere autorizzate con P.d.C. n.50/2014, per ristrutturazione edilizia a parità di volume, superficie, sagoma, della proprietà sita alla Via Ponte Orazio n. 6, identificato al catasto al foglio 6, p.11a 2207 ”, ritenendo concluso il relativo procedimento, è basato sul parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con prot. 13234-P del 07/07/2023, acclarato al protocollo comunale in pari data al n. 19791, per le motivazioni già espresse nella “ comunicazione di avviso di procedimento negativo ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ” di cui alla nota della Soprintendenza prot. 8905-12 del 09/05/2023, come di seguito riportate nel provvedimento comunale impugnato:
“ VISTA la relazione istruttoria trasmessa dal Responsabile Comunale del Paesaggio del Comune di Piano di Sorrento attestante la non conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nel P.U.T. vigente;
VISTO il parere negativo espresso della Commissione locale del Paesaggio nella seduta del 9.02.2023;
RILEVATO che, in ottemperanza al giudicato del T.A.R. Campania n. 8088/2021, la proposta consiste: nell'acquisizione dell'Autorizzazione paesaggistica relativa al P.d.C. n. 50/2014 rilasciato in data 6 novembre 2014, per la ristrutturazione edilizia di un fabbricato mediante la demolizione e la ricostruzione dei volumi fuori terra, nonché la realizzazione di un locale totalmente interrato da adibire a deposito, contornato da un'intercapedine di isolamento, al di sotto dell'intera sagoma del fabbricato;
CONSIDERATO che allo stato attuale il manufatto preesistente è stato demolito in forza del P.d.C. n. 50/2014 e che, a seguito di sopralluogo del personale dell'Ufficio Tecnico del Comune, i lavori sono stati sospesi con Ordinanza n. 174/2015;
CONSIDERATO che la demolizione e la ricostruzione di un manufatto e la realizzazione di un piano interrato non si configurano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 149 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
SI RITIENE che la richiesta di valutazione paesaggistica ex post, non si configura tra i possibili casi di applicabilità dell'istituto dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, in deroga al divieto sancito dall'art. 146, comma 4 del 13.1gs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto l'intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato di remota costruzione ricade in area vincolata con provvedimenti amministrativi la cui perimetrazione risulta chiaramente individuata e non pone, pertanto, particolari problemi applicativi;
CONSIDERATO che l'insieme delle opere da realizzarsi comportano una serie di interventi il cui risultato finale, di fatto, modifica il contesto territoriale salvaguardato dalle apposite norme di tutela alterando in maniera sostanziale le caratteristiche morfologiche del luogo e introducendo elementi che modificano l'integrità del territorio tutelato;
RITENUTO, pertanto, che il suddetto intervento, così come progettato, può produrre pregiudizio e compromissione degli elementi specifici del paesaggio tutelato così come individuati nel P.U.T. in quanto ne altera le caratteristiche intrinseche producendo, di fatto, una diminuzione della qualità paesaggistica del sito protetto ;”; nel mentre, il richiamato parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio del 9.2.2023, comunicato con nota prot. n. 6581 del 2.3.2023, è così motivato: " La commissione vista l'istanza, vista la pratica, letta la relazione istruttoria urbanistica, viste le sentenze del Tribunale Amministrativo in merito al progetto di ristrutturazione edilizia esprime parere contrario in quanto l'intervento di ristrutturazione edilizia, così conte configurato nel P.d.C. n.50 del 2014 non è consentito dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T. "
1.1. - Ciò premesso, con il primo motivo di gravame, il ricorrente contesta il primo motivo ostativo opposto dalle Amministrazioni resistenti alla richiesta della autorizzazione paesaggistica, fondato sull’assunto che “ la richiesta di valutazione paesaggistica ex post, non si configura tra i possibili casi di applicabilità dell’istituto dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, in deroga al divieto sancito dall’art. 146, comma 4 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto l’intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato di remota costruzione ricade in area vincolata con provvedimenti amministrativi la cui perimetrazione risulta chiaramente individuata e non pone, pertanto, particolari problemi applicativi ”, lamentando, da un lato, i) la violazione del giudicato di cui alle sentenze del T.A.R. Campania - Napoli n. 8088/2021 (resa nel giudizio R.G. 2512/2016 promosso dall’odierno ricorrente contro il Comune di Piano di Sorrento), che ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Piano di Sorrento aveva annullato il permesso di costruire n. 50 del 6.11.2014, relativo alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato sito alla via Ponte Orazio, rilasciato in favore di OL AS e successivamente volturato in favore dell’odierno ricorrente, e del T.A.R. Campania - Napoli n. 6535/2022, che ha respinto il ricorso promosso dall’odierno ricorrente per l’ottemperanza alla predetta sentenza del T.A.R. Campania - Napoli n. 8088/2021; e, dall’altro lato, ii) la violazione e falsa applicazione dell’art. 146 e ss. del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.
Le predette censure sono fondate nei termini di seguito precisati.
Osserva, infatti, il Collegio, che questo Tribunale, nella sentenza n. 8088/2021, ha affermato che “ Anche il riferimento alla carenza dell’autorizzazione paesaggistica è illegittimo; anche ammesso che il deposito interrato possa avere rilevanza paesaggistica, l’autorizzazione paesaggistica era stata chiesta, come si evince dalla domanda di permesso di costruire presentata dal sig. OL, ed è stata l’Amministrazione a ritenerla non necessaria; ed in ogni caso, il mutamento di opinione sul punto avrebbe potuto, e dovuto, portare a conseguenze diverse dall’annullamento del titolo edilizio rilasciato (ad es., attivazione del procedimento volto al conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica, tanto più sulla considerazione del realizzarsi della sola fase demolitoria del preesistente ”, e, nella successiva sentenza di ottemperanza n. 6535/2022, ha precisato, quanto all’argomento in questione, che “ in sede di esame del provvedimento di annullamento di detto permesso di costruire, è stato escluso che la mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica potesse determinare l’illegittimità del titolo edilizio (argomento invece utilizzato per giustificare il suo ritiro in autotutela dal Comune di Piano di Sorrento), posto che nella domanda di permesso di costruire il richiedente aveva espressamente ab initio chiesto che l’autorizzazione paesaggistica fosse acquisita direttamente dallo Sportello Unico per l’edilizia, e che era stato invece il Comune, in sede di valutazione dell’istanza, ad escludere che nella specie fosse necessario il titolo paesaggistico (ragion per cui aveva rilasciato il permesso in assenza di valutazioni paesaggistiche): quindi, il TAR, in assenza di colpe e/o omissioni del richiedente, ha escluso che l’eventuale mutamento di opinione degli organi comunali circa la necessità della valutazione paesaggistica potesse andare a detrimento del privato beneficiario del permesso di costruire già rilasciato; e, valorizzando la circostanza dell’essere il titolo paesaggistico distinto rispetto a quello edilizio (sebbene ex lege ne costituisca il presupposto), ha chiarito, dando indicazioni conformative, che ben avrebbe potuto il Comune mutare avviso, ritenendo necessaria l’autorizzazione paesaggistica per eseguire l’intervento, ma ciò avrebbe dovuto portare “a conseguenze diverse dall’annullamento del titolo edilizio rilasciato (ad es., attivazione del procedimento volto al conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica, tanto più sulla considerazione del realizzarsi della sola fase demolitoria del preesistente.)”. Dunque il Comune di Piano di Sorrento, con l’atto qui in discussione, ha appunto, per un verso opinato circa la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica per potersi eseguire l’intervento in parola; e, per altro verso, ha, conseguentemente, dato avvio al relativo procedimento.
Né, peraltro risulta fondato, alla luce della effettiva portata dell’intervento proposto, l’assunto di parte ricorrente secondo cui in concreto nessuna valutazione paesaggistica sarebbe occorrente . Invero, anche a voler prescindere dalla circostanza che era stato lo stesso presentatore dell’originaria istanza edilizia, OL AS, a chiederne l’acquisizione per il tramite dello Sportello Unico per l’Edilizia (dunque mostrandosi consapevole della sua occorrenza), comunque tale titolo sarebbe davvero occorso, trattandosi di demo-ricostruzione con realizzazione di ulteriori volumi interrati, e attesa la rilevanza ai fini paesaggistici di ogni nuovo volume, senza possibilità di distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno (cfr. Cons. di Stato sez. I n. 875 dell’8.5.2020; Cons. di Stato sez. VI, n. 3289 del 2.7.2015) ”; sicché, nella concreta fattispecie di causa, alla stregua delle peculiarità fattuali della vicenda (in quanto originariamente era stato lo stesso presentatore dell’originaria istanza edilizia, dante causa dell’odierno ricorrente, a chiedere l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica per il tramite dello Sportello Unico per l’Edilizia, mentre era stata l’Amministrazione Comunale a ritenerla non necessaria) e del tenore conformativo delle sentenze del T.A.R. Napoli sopra richiamate, deve ritenersi illegittimo il motivo ostativo fondato sul mero assunto per cui la richiesta di valutazione paesaggistica, che l’odierno ricorrente presentava in esecuzione di quanto sancito dalla sentenza n. 6535/2022 di questo Tribunale, fosse “ ex post ” e non si configurasse “ tra i possibili casi di applicabilità dell'istituto dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, in deroga al divieto sancito dall'art. 146, comma 4 del 13.1gs. n. 42/2004 e s.m.i. ”, dovendo, invece l’A.C. resistente entrare nel merito della chiesta valutazione paesaggistica, come, del resto, poi, ha fatto, sia pure con motivazione inadeguata (come meglio precisato nel paragrafo successivo).
Inoltre, come rilevato da parte ricorrente, è inconferente il richiamo al “ divieto sancito dall’art. 146, comma 4 del D.lgs. n. 42/2004 ” (secondo il quale “ Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi ”), anche perché, nella specie, la chiesta autorizzazione paesaggistica attiene alla ricostruzione che non è mai iniziata, con la conseguenza che non può applicarsi la disciplina della autorizzazione in sanatoria.
1.2. - Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente contesta il secondo motivo ostativo opposto dalle Amministrazioni resistenti alla richiesta della autorizzazione paesaggistica, fondato sulla ritenuta incompatibilità paesaggistica dell’intervento in questione in quanto “ l'insieme delle opere da realizzarsi comportano una serie di interventi il cui risultato finale, di fatto, modifica il contesto territoriale salvaguardato dalle apposite norme di tutela alterando in maniera sostanziale le caratteristiche morfologiche del luogo e introducendo elementi che modificano l'integrità del territorio tutelato; …, pertanto, … il suddetto intervento, così come progettato, può produrre pregiudizio e compromissione degli elementi specifici del paesaggio tutelato così come individuati nel P.U.T. in quanto ne altera le caratteristiche intrinseche producendo, di fatto, una diminuzione della qualità paesaggistica del sito protetto ;” , lamentando l’apoditticità di tale assunto, che si risolve in una “ formula di mero stile per nulla declinata con riferimento alla specificità della fattispecie ”.
Il predetto motivo di ricorso è meritevole di accoglimento sotto il profilo del difetto di adeguata motivazione dei provvedimenti impugnati.
A tale proposito, « Giova, in primo luogo, ribadire che nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “il giudizio affidato all’Amministrazione preposta è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell’arte e dell’architettura, caratterizzati da ampi margini di opinabilità; l’apprezzamento così compiuto è quindi sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, sent. 4176 del 10.07.2024; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 4096 del 2021) » (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione III, 02/01/2025, n. 6).
In linea di diritto, va poi ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui « in tema di determinazioni paesaggistiche l’amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l'avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall'altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto.
Conseguentemente, il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, dovendo specificare le ragioni del rigetto dell'istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto), ovvero - previo l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare - esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi (…) e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo mediante l’esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell’ambiente circostante » (Consiglio di Stato, Sezione VI, 14 febbraio 2024, n. 1504).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, non vengono esplicitati adeguatamente – nel diniego opposto – né la descrizione dello stato dei luoghi e dei relativi caratteri di pregio, che si intende preservare, né i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi (“ ricostruzione dei volumi fuori terra, nonché la realizzazione di un locale totalmente interrato da adibire a deposito, contornato da un'intercapedine di isolamento, al di sotto dell'intera sagoma del fabbricato ”) e le ragioni di tutela dell'area interessata.
1.3. - Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente contesta il parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Piano di Sorrento del 9/2/2023, laddove richiamato nel diniego della Soprintendenza, fondato sull’assunto che “ l’intervento di ristrutturazione edilizia, così come configurato nel P.d.C. n. 50 del 2014 non è consentito dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T. ”, lamentando, da un lato, che “ sulla legittimità urbanistica dell’intervento è calato il giudicato di cui alla sentenza n. 8088/2021 ” e, dall’altro lato, che “ il diniego dell’autorizzazione paesaggistica non può fondarsi esclusivamente su considerazione di carattere urbanistico ed edilizio, come è avvenuto nel caso di specie (presunto contrasto con le Norme di Attuazione?) ”.
Anche il predetto motivo di ricorso è meritevole di accoglimento sotto il profilo preliminare ed assorbente del difetto di adeguata motivazione del gravato parere negativo del 9/2/2023 della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Piano di Sorrento, che ha omesso di valutare specificamente l’incidenza dell’intervento progettato dal richiedente sul paesaggio in senso lato, esprimendo esclusivamente considerazione di carattere urbanistico ed edilizio (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 24/03/2023, n. 3006), incentrate su un asserito contrasto tra l’intervento di ristrutturazione edilizia in questione e le Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T., senza precisare, però, né quali fossero le N.T.A. del P.U.T. asseritamente violate, né le ragioni del ravvisato contrasto.
1.4. - Deve, invece, essere disatteso il quarto motivo di gravame, con il quale parte ricorrente lamenta che “ a fronte di documentazione trasmessa in data 17/3/2023, il parere negativo della Soprintendenza è stato emesso in data 7/7/2023, ben oltre il termine di cui all’art 11, comma 5 [del D.P.R. 31/2017] . Ne consegue che, allorquando è stato adottato il parere negativo, la Soprintendenza aveva in realtà già consumato il proprio potere, residuando soltanto la possibilità di un atto di autotutela, per nulla configurabile nella fattispecie, difettandone qualsivoglia presupposto. Con l’ulteriore conseguenza che il Comune di Piano di Sorrento non avrebbe potuto meramente recepire il predetto parere negativo, ma avrebbe piuttosto, in applicazione dell’art 17 bis L. 241/1990, ritenere acquisito l’assenso e provvedere coerentemente ” .
Infatti, premesso che, nella specie, si applica la procedura di cui all'art. 146 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004 (come indicato nella stessa richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata dall’odierno ricorrente, oltreché nel gravato provvedimento comunale prot. n. 22237 del 9.8.2023, con il quale viene dichiarata l’improcedibilità dell’istanza di autorizzazione paesaggistica), la Sezione ha già affermato in proposito “ che la violazione del termine ex lege contemplato per l'apporto consultivo della Soprintendenza non integra una fattispecie di silenzio significativo. E ciò, anzitutto, in ragione della natura speciale della disciplina forgiata all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, frutto della peculiare significanza e pregnanza che la tutela dell'interesse ambientale e paesaggistico riveste nel nostro ordinamento, in ossequio alla quale l'inutile decorso dello spatium temporis che connota la scansione del procedimento non assume (tacita) significanza provvedimentale e costituisce fatto devolutivo della competenza (cd. "silenzio devolutivo"), non arrestando il procedimento (cfr. T.A.R. Napoli, Sezione VI, 26/08/2020, n. 3651; T.A.R. Napoli, Sezione VII, 05/10/2021, n. 6255) e , tanto più, nella fattispecie per cui è causa, in ragione del fatto che la Soprintendenza ha, comunque, comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., un preavviso di parere negativo per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in questione ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 01/08/2023, n. 4662) in data 09/05/2023 (e, quindi, nel termine di cui al comma 9 dell’art. 146 del Decreto Legislativo n. 42/2004), emettendo, poi, in data 07/07/2023, il parere negativo definitivo.
Sicché, nella concreta fattispecie di causa, il Comune resistente, nel riscontrare espressamente (con un provvedimento finale) l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di che trattasi, non essendo vincolata da alcun silenzio assenso (mai intervenuto) della Soprintendenza, ben poteva tenere conto dei rilievi ostativi della Soprintendenza medesima, nella specie, però, non adeguatamente motivati per tutto quanto sopra detto.
2. - Per tutto quanto innanzi illustrato, il ricorso deve essere accolto nei sensi sopra indicati per difetto di adeguata motivazione e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A.
3. - Sussistono, tuttavia, i presupposti per disporre la compensazione integrale tra le parti del presente giudizio, essendo fatto salvo il riesercizio del potere della P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO