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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 07/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 893/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione civile
Il Giudice, dott.ssa Concetta Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 893/2013 R.G. avente ad oggetto “Usucapione” promosso da
, nato a [...], il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Salvatore Longo e Liberato Longo ed
[...] elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Catania (CT), in via Torre Alessi n. 5, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
, nata a [...] il [...] cod. fisc. , Controparte_2 CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_3 C.F._4
, rappresentati e difesi dall'avv. Alfio Antonio Corsaro ed elettivamente domiciliati presso il
[...] suo studio sito in Catania, via Napoli n. 107, giusta procura in atti.
CONVENUTI
contro
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , , CP_4 CodiceFiscale_5 CP_5 nata a [...] il [...], cod. fisc. , , CodiceFiscale_6 Controparte_6 nato a [...] il [...], cod. fisc. , , nata a CodiceFiscale_7 Controparte_7
Paternò il 26/4/1994, cod. fisc. . CodiceFiscale_8
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/12/2024 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_8
e per sentire accertare l'avvenuto acquisto per usucapione, in ragione
[...] Controparte_9 del possesso uti dominus ultraventennale, della proprietà dell'immobile sito in RO, viale
Regina Elena n. 55, censito al Catasto Fabbricati del Comune di RO (CT) al foglio 87, particella 912 sub. 6.
Esponeva, in particolare, che l'immobile de quo era stato acquistato iure successionis per la quota di
½ dall'attore (succeduto ai genitori fu e deceduti Controparte_8 Pt_1 Persona_1 rispettivamente in data 29/7/1953 e 14/4/1971) e per la restante quota di ½ da e Controparte_8 Controparte
(succeduti a e , quest'ultimo erede di Controparte_9 CP_10 Per_1
).
[...]
A sostegno della domanda, deduceva che sin dalla morte della madre Parte_1 Per_1
(14/4/1971) “è rimasto nel possesso del bene ereditario”, di avervi abitato con la propria
[...] famiglia dal 16/7/1981 “occupando interamente i due piani dell'unità immobiliare godendo del bene in modo inconciliabile con la possibilità di utilizzazione degli altri due partecipanti alla comunione
(…) e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non uti condominus”, nonché di aver provveduto alla ristrutturazione dell'immobile nel 1981 (opere di consolidamento) e nel 2003 /2006 (ristrutturazione facciata) “ in assoluta autonomia decisionale”.
Instava, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/12/2013 si costituivano in giudizio CP_8
e i quali in via preliminare eccepivano l'improcedibilità della
[...] Controparte_9 domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Nel merito contestavano tutto quanto ex adverso dedotto, facendo rilevare di non aver “mai abdicato al loro diritto di proprietà in favore dell'attore” e che mai l'attore “ha (…) goduto di potere assoluto ed esclusivo sul bene”, né lo stesso “si è mai qualificato con i convenuti o con i terzi quale proprietario del bene medesimo”.
Instavano, pertanto, per il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio, anche ex art. 96 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale di e delle Parte_1 prove testimoniali articolate dalle parti all'esito delle quali il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso del convenuto . Controparte_8
Con ricorso depositato in data 9/4/2018 il giudizio veniva riassunto da nei confronti Parte_1 Controparte di e di , , e Controparte_9 Controparte_11 Controparte_2 , eredi di i quali insistevano nell'accoglimento delle Controparte_3 Controparte_8 conclusioni rassegnate in seno agli atti e verbali di causa. Controparte_ Successivamente il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso della convenuta
[...]
Con ricorso depositato in data 1/4/2024 il giudizio veniva riassunto da nei confronti Parte_1 Controparte_
, , , eredi di CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte e nei confronti di , e ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 eredi di , essendo deceduta il 14/5/2023. Controparte_8 Controparte_11
All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , , , CP_4 CP_5 Controparte_6 non costituiti nel presente giudizio, ancorché regolarmente citati. Controparte_7
Invero, a seguito dell'interruzione del giudizio (cfr. ordinanza del 16/5/2024) e della regolare notifica del ricorso in riassunzione (cfr. allegato depositato in data 1/10/2024), non risulta depositata in atti alcuna comparsa di costituzione e risposta degli stessi, né la procura alle liti rilasciata al difensore.
Tanto premesso, nel merito la domanda proposta da è infondata e va rigettata. Parte_1
In punto di diritto, giova rammentare che l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., rappresenta un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale.
Presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie acquisitiva sono dunque, da un lato, il possesso pacifico, continuato ed ultraventennale, del bene (cd. “corpus possessionis”) e, dall'altro, l'intento da parte del soggetto attivo di detenere la cosa quale proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale
(cd. “animus rem sibi habendi”).
Affinché si abbia possesso ad usucapionem è, pertanto, necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario - o del titolare di uno jus in re aliena - e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che in relazione al corpus.
Nel caso, che qui viene in rilievo, in cui l'acquisto per usucapione sia invocato da uno dei comproprietari del bene nei confronti degli altri, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, è necessario che questi, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, fornisca la prova di aver esteso tale possesso “in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, 08/04/2021, n. 9359; cfr. Cassazione civile sez. II,
25/03/2009, n.7221; tra le pronunce di merito, si veda ex multis Tribunale Vicenza, 28/10/2021, n.
1974). In particolare, “il mero protrarsi del godimento del bene da parte del comunista, con
l'astensione degli altri, non trasforma il compossesso in possesso esclusivo, in assenza di condotte che denotino in maniera aperta e inoppugnabile l'intento di possedere con modalità incompatibili con il compossesso altrui” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 18/04/2018, n. 9556), “sussistendo la presunzione iuris tantum che” il comunista “abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri” (Cassazione civile, sez. II, 04/05/2018, n. 10734). A tal proposito, si è affermato che la predetta inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus “non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario, provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione, sussistendo al riguardo la presunzione “juris tantum” che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi;
pertanto il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il
rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario”
(cfr. Cassazione civile sez. II, 18/04/2018, n. 9556).
In applicazione di tali generali principi la giurisprudenza ha, quindi, precisato che, nell'ipotesi in cui sul bene insista una comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari alla stregua dell'art. 1164 c.c., ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva (Cass. civ., sez. II, 09/06/2015, n. 11903; Cass. civ., sez. II, 28/09/2006, n.21068; Cass. civ., sez. II, 22/07/2003, n. 11419).
Dai principi enunciati, che sono espressione della costante interpretazione giurisprudenziale delle norme in tema di usucapione nel caso di bene comune, deriva, dunque, che l'accoglimento della domanda formulata da presuppone non solo la prova da parte dello stesso di aver Parte_1 posseduto l'immobile in via esclusiva per oltre un ventennio, ma anche di aver esteso il possesso esercitato sull'immobile nella qualità di comproprietario in modo da escludere in toto l'analoga fruizione da parte degli altri comunisti, a tal fine provando che la relazione con il bene non solo sia stata esclusiva ma anche inconciliabile (dal punto di vista logico, oltre che fattuale) con la possibilità del godimento altrui, tale da far apparire all'esterno che esso abbia preso, e continuato, per il tempo previsto, a comportarsi come proprietario del tutto, con l'intento di escludere gli altri.
In mancanza di tale prova, la mera tolleranza altrui, la mera inerzia, la pura e semplice astensione degli altri dall'uso della cosa, ovvero la mera circostanza che gli altri comproprietari risiedano altrove, non possono valere quale mancata opposizione.
Tale prova non può dirsi raggiunta nel caso di specie.
Anzitutto va precisato che la mancata presentazione di e di Controparte_8 Controparte_9 per rendere l'interrogatorio formale, risultando giustificata in considerazione dello stesso di salute degli stessi, non può essere valutata come conferma dei fatti allegati nei capitoli di prova articolati da parte attrice.
Inoltre, sebbene i testimoni escussi su richiesta dell'attore, e , Testimone_1 Testimone_2 abbiano confermato l'uso dell'immobile da parte di per oltre un ventennio, tuttavia Parte_1 dalle dichiarazioni rese non è emerso che il potere di fatto sulla res si sia estrinsecato in forme tali da escludere il pari godimento da parte di terzi e, in particolare, degli altri comproprietari del bene.
Ed infatti, alla luce delle coordinate ermeneutiche appena riportate, la circostanza che Pt_1
abbia effettuato dei lavori di ristrutturazione non è in sé idonea a integrare i presupposti per
[...] la configurazione di un possesso utile ai fini dell'usucapione nei termini sopra prospettati (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 27/07/2009, n. 17462). A tale ultimo proposito deve, peraltro, osservarsi che non ogni intervento sul bene costituisce atto idoneo ad escludere gli altri comproprietari dal godimento del bene e, quindi, a mutare il possesso uti condominus in possesso uti dominus, essendo necessaria a tal fine la prova, assente nella fattispecie, che le predette opere abbiano irreversibilmente asservito l'immobile ai bisogni e alle esigenze di chi ne invoca l'acquisto per usucapione, rendendolo, quindi, incompatibile con l'uso altrui.
Orbene, nella fattispecie, dalla documentazione in atti (cfr. allegato n. B5 all'atto di citazione), risulta che l'attore ha chiesto al Comune di RO (per i lavori eseguiti nel 2003) l'autorizzazione al
“recupero facciate con concessione di contributo comunale” dell'immobile di via Regina Elena n.
55. Segnatamente, i lavori per cui è stata chiesta la predetta autorizzazione consistono nel
“rifacimento dell'intonaco del prospetto dell'edificio”: si tratta, dunque, di opere funzionali alla conservazione e al miglioramento dello stato dell'immobile, senza mutarne la struttura e la destinazione.
Allo stesso modo dall'estratto contabile relativo ai lavori eseguiti nel 2006 (cfr. allegato n. B7 all'atto di citazione), risulta che i lavori hanno interessato il “rifacimento facciate, copertura, terrazza e ballatoi” dell'immobile de quo: anche queste opere funzionali alla conservazione e al miglioramento dello stato dell'immobile. Non è stato, invece, provato – né invero allegato – che le modifiche apportate sono state tali da rendere il predetto bene del tutto diverso rispetto a quando avuto in godimento o, comunque, che esso sia stato adibito irreversibilmente a una destinazione diversa rispetto a quella originaria e sia per l'effetto divenuto non utilizzabile da parte degli altri comproprietari e, quindi, a monte non più restituibile.
Ciò non è emerso nemmeno in sede di prova testimoniale.
In particolare, sentita all'udienza dell'11/5/2017 ha confermato l'esecuzione da Testimone_1 parte dell'attore di opere di rifacimento della terrazza (lavori del 2003) “a causa di infiltrazioni che avevano danneggiato un altro appartamento” riferendo, quanto ai lavori del 2005/2006, di aver rifatto “le facciate perché avevamo l'esproprio delle case e i lavori potevano evitarlo”.
, sentito all'udienza dell'11/5/2017, ha unicamente confermato di aver eseguito i Testimone_2 lavori del 2006 precisando che “si trattava del rifacimento delle facciate oltre i pavimenti di due terrazzini” e aggiungendo di non sapere nulla di altri lavori.
Peraltro, dalle dichiarazioni rese dai testimoni si evince che gli unici lavori di manutenzione sull'immobile, in tesi dell'attore idonei a configurare un possesso idoneo ad usucapionem, risalgono a meno di un ventennio prima della proposizione della domanda (2003 -2005/2006).
In definitiva, la condotta dell'attore, per quanto provato, non ha assunto il carattere di esclusività, tale da legittimare la maturazione dell'usucapione, in assenza della puntuale indicazione di atti che univocamente siano idonei a denotare l'intento di godere del bene in maniera esclusiva (dovendosi ribadire l'impossibilità di attribuire tale valenza al godimento accompagnato dalla mera astensione dal godimento del bene da parte degli altri comproprietari, ovvero all'avvenuta ristrutturazione dell'immobile medio tempore).
Non è stata, in altre parole, provata la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, essendo unicamente emerso dalle prove orali espletate il godimento protratto nel tempo del bene da parte dell'attore, con l'astensione degli altri comproprietari, elementi questi che, alla luce dei principi richiamati in premessa, appaiono del tutto compatibili con il permanere della proprietà in capo a coloro che non hanno nelle more fatto uso del bene comune (cfr. in tal senso Cassazione civile sez.
II, 18/04/2018, n.9556 citata). Deve, peraltro, considerarsi l'irrilevanza delle dichiarazioni rese sul punto dallo stesso in sede di interrogatorio formale, potendo queste ultime rilevare solo ove Pt_1 rese contra se.
Di contro, la riconducibilità dell'uso prolungato dei beni da parte dell'attore alla cortesia o tolleranza degli altri comproprietari, è emersa dalla testimonianza resa da . Testimone_3
Quest'ultimo, infatti, sentito all'udienza dell'11/5/2017 ha dichiarato: “si è vero, in diverse occasioni, ricorrenze, cerimonie ho sentito che le parti erano d'accordo che avrebbero diviso la proprietà in seguito e che nel frattempo uno era in possesso del terreno e l'altro dell'abitazione. Ricordo che c'era mia cugina , prima che morisse il marito, poi c'era il fratello , CP_10 Parte_1 la moglie, e , l'ultima volta che ho sentito discutere dell'argomento Controparte_8 CP_9
è stato quando è morta mia cugina, credo non meno di cinque anni fa”.
Orbene, le circostanze riferite dal testimone della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, in assenza di prove contrarie, consentono, dunque, di presumere che il possesso dell'immobile de quo da parte dell'attore sia avvenuto per cortesia e tolleranza degli altri comproprietari, proprio nella prospettiva di una futura divisione dei beni ereditari, circostanza quest'ultima confermata dalla richiesta indirizzata ai convenuti in data 25/7/2008 ai fini dello “scioglimento della comunione dell'intero asse ereditario afferente il patrimonio dei defunti e ”. Controparte_8 Persona_2
Per tutto quanto esposto la domanda di usucapione dell'immobile proposta da non Parte_1 può trovare accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attore nei confronti dei convenuti e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore del giudizio e alle fasi espletate (valori minimi per tutte le fasi stante la non complessità del giudizio).
Va, in proposito, rilevato che il difensore di parte convenuta ha dapprima richiesto, in sede di costituzione, la liquidazione dei compensi a carico dell'Erario, salvo poi richiedere in sede di comparsa conclusionale la condanna alle spese dell'attore con distrazione a suo favore.
Orbene, recentemente le Sezioni Unite hanno chiarito “che, essendo il patrocinio a spese dello Stato diretto ad assicurare l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito, la parte assistita
– formulando la richiesta di ammissione - esercita un diritto proprio che resta nella sua esclusiva disponibilità e che non è condizionato dalle scelte processuali dell'avvocato (Cass. s.u. 8561/2021;
Cass. 17461/2014). Il beneficiario del provvedimento di ammissione non è il difensore ma la parte
non abbiente, che proprio perciò deve proporre personalmente la richiesta e non è tenuto a reiterarla in caso di revoca del mandato. Il difensore, privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, non può rinunciare al diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo:
tale rinuncia può provenire solo dal titolare del beneficio e non è mai conseguenza della mera richiesta di distrazione (Cass. 26089/2014; Cass. 13516/2017). Quest'ultima non produce neppure la revoca dell'ammissione, che è consentita nelle sole ipotesi tassativamente individuate dall'art. 136
D.P.R. 115/2002 - norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente - tra cui non è compresa la richiesta di distrazione delle spese” (cfr. Cass. n. 29746/2022).
In virtù del suesposto principio la richiesta di distrazione non può, pertanto, essere accolta dovendosi liquidare le spese in favore dell'Erario.
Nella liquidazione del relativo importo dovrà essere presa in considerazione la circostanza che il procuratore ha difeso più di una parte comportando la maggiorazione del 20% del compenso Nulla sulle spese nei confronti di , , , CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
stante la contumacia di questi ultimi.
[...]
Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La disposizione richiamata, invero, presuppone non solo la prova che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ma anche che sia individuabile un danno in capo alla parte vittoriosa da liquidarsi in via equitativa, pur sempre sulla base di elementi allegati e provati dalla parte istante. Nella fattispecie, parte convenuta non ha allegato e provato di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello connesso alla difesa giudiziale, già remunerato dalla condanna dell'attore ex art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 893/2013
R.G., così statuisce:
- RIGETTA la domanda proposta da per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_1
- CONDANNA al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di Parte_1
, , pari Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 complessivamente a € 4.570,80 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge. Dispone che il pagamento della somma sia eseguito a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, stante l'ammissione di Controparte_8 [...] Controparte
, e al CP_9 Controparte_2 Controparte_3
Patrocinio a spese dello Stato;
- Nulla sulle spese nei confronti di , , , CP_4 CP_5 Controparte_6 stante la contumacia di questi ultimi. Controparte_7
Così deciso in RO, il 3/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Concetta Grillo
Commentato [JR1]: Questi erano i convenuti principali, poi deceduti, anche loro ammessi al gratuito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione civile
Il Giudice, dott.ssa Concetta Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 893/2013 R.G. avente ad oggetto “Usucapione” promosso da
, nato a [...], il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Salvatore Longo e Liberato Longo ed
[...] elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Catania (CT), in via Torre Alessi n. 5, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
, nata a [...] il [...] cod. fisc. , Controparte_2 CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_3 C.F._4
, rappresentati e difesi dall'avv. Alfio Antonio Corsaro ed elettivamente domiciliati presso il
[...] suo studio sito in Catania, via Napoli n. 107, giusta procura in atti.
CONVENUTI
contro
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , , CP_4 CodiceFiscale_5 CP_5 nata a [...] il [...], cod. fisc. , , CodiceFiscale_6 Controparte_6 nato a [...] il [...], cod. fisc. , , nata a CodiceFiscale_7 Controparte_7
Paternò il 26/4/1994, cod. fisc. . CodiceFiscale_8
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/12/2024 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_8
e per sentire accertare l'avvenuto acquisto per usucapione, in ragione
[...] Controparte_9 del possesso uti dominus ultraventennale, della proprietà dell'immobile sito in RO, viale
Regina Elena n. 55, censito al Catasto Fabbricati del Comune di RO (CT) al foglio 87, particella 912 sub. 6.
Esponeva, in particolare, che l'immobile de quo era stato acquistato iure successionis per la quota di
½ dall'attore (succeduto ai genitori fu e deceduti Controparte_8 Pt_1 Persona_1 rispettivamente in data 29/7/1953 e 14/4/1971) e per la restante quota di ½ da e Controparte_8 Controparte
(succeduti a e , quest'ultimo erede di Controparte_9 CP_10 Per_1
).
[...]
A sostegno della domanda, deduceva che sin dalla morte della madre Parte_1 Per_1
(14/4/1971) “è rimasto nel possesso del bene ereditario”, di avervi abitato con la propria
[...] famiglia dal 16/7/1981 “occupando interamente i due piani dell'unità immobiliare godendo del bene in modo inconciliabile con la possibilità di utilizzazione degli altri due partecipanti alla comunione
(…) e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non uti condominus”, nonché di aver provveduto alla ristrutturazione dell'immobile nel 1981 (opere di consolidamento) e nel 2003 /2006 (ristrutturazione facciata) “ in assoluta autonomia decisionale”.
Instava, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni di cui in premessa, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/12/2013 si costituivano in giudizio CP_8
e i quali in via preliminare eccepivano l'improcedibilità della
[...] Controparte_9 domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Nel merito contestavano tutto quanto ex adverso dedotto, facendo rilevare di non aver “mai abdicato al loro diritto di proprietà in favore dell'attore” e che mai l'attore “ha (…) goduto di potere assoluto ed esclusivo sul bene”, né lo stesso “si è mai qualificato con i convenuti o con i terzi quale proprietario del bene medesimo”.
Instavano, pertanto, per il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio, anche ex art. 96 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale di e delle Parte_1 prove testimoniali articolate dalle parti all'esito delle quali il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso del convenuto . Controparte_8
Con ricorso depositato in data 9/4/2018 il giudizio veniva riassunto da nei confronti Parte_1 Controparte di e di , , e Controparte_9 Controparte_11 Controparte_2 , eredi di i quali insistevano nell'accoglimento delle Controparte_3 Controparte_8 conclusioni rassegnate in seno agli atti e verbali di causa. Controparte_ Successivamente il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso della convenuta
[...]
Con ricorso depositato in data 1/4/2024 il giudizio veniva riassunto da nei confronti Parte_1 Controparte_
, , , eredi di CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte e nei confronti di , e ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 eredi di , essendo deceduta il 14/5/2023. Controparte_8 Controparte_11
All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , , , CP_4 CP_5 Controparte_6 non costituiti nel presente giudizio, ancorché regolarmente citati. Controparte_7
Invero, a seguito dell'interruzione del giudizio (cfr. ordinanza del 16/5/2024) e della regolare notifica del ricorso in riassunzione (cfr. allegato depositato in data 1/10/2024), non risulta depositata in atti alcuna comparsa di costituzione e risposta degli stessi, né la procura alle liti rilasciata al difensore.
Tanto premesso, nel merito la domanda proposta da è infondata e va rigettata. Parte_1
In punto di diritto, giova rammentare che l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., rappresenta un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili che si perfeziona attraverso il protrarsi del possesso sul bene per un periodo ultraventennale.
Presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie acquisitiva sono dunque, da un lato, il possesso pacifico, continuato ed ultraventennale, del bene (cd. “corpus possessionis”) e, dall'altro, l'intento da parte del soggetto attivo di detenere la cosa quale proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale
(cd. “animus rem sibi habendi”).
Affinché si abbia possesso ad usucapionem è, pertanto, necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario - o del titolare di uno jus in re aliena - e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che in relazione al corpus.
Nel caso, che qui viene in rilievo, in cui l'acquisto per usucapione sia invocato da uno dei comproprietari del bene nei confronti degli altri, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, è necessario che questi, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, fornisca la prova di aver esteso tale possesso “in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, 08/04/2021, n. 9359; cfr. Cassazione civile sez. II,
25/03/2009, n.7221; tra le pronunce di merito, si veda ex multis Tribunale Vicenza, 28/10/2021, n.
1974). In particolare, “il mero protrarsi del godimento del bene da parte del comunista, con
l'astensione degli altri, non trasforma il compossesso in possesso esclusivo, in assenza di condotte che denotino in maniera aperta e inoppugnabile l'intento di possedere con modalità incompatibili con il compossesso altrui” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 18/04/2018, n. 9556), “sussistendo la presunzione iuris tantum che” il comunista “abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri” (Cassazione civile, sez. II, 04/05/2018, n. 10734). A tal proposito, si è affermato che la predetta inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus “non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario, provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione, sussistendo al riguardo la presunzione “juris tantum” che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi;
pertanto il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il
rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario”
(cfr. Cassazione civile sez. II, 18/04/2018, n. 9556).
In applicazione di tali generali principi la giurisprudenza ha, quindi, precisato che, nell'ipotesi in cui sul bene insista una comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari alla stregua dell'art. 1164 c.c., ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva (Cass. civ., sez. II, 09/06/2015, n. 11903; Cass. civ., sez. II, 28/09/2006, n.21068; Cass. civ., sez. II, 22/07/2003, n. 11419).
Dai principi enunciati, che sono espressione della costante interpretazione giurisprudenziale delle norme in tema di usucapione nel caso di bene comune, deriva, dunque, che l'accoglimento della domanda formulata da presuppone non solo la prova da parte dello stesso di aver Parte_1 posseduto l'immobile in via esclusiva per oltre un ventennio, ma anche di aver esteso il possesso esercitato sull'immobile nella qualità di comproprietario in modo da escludere in toto l'analoga fruizione da parte degli altri comunisti, a tal fine provando che la relazione con il bene non solo sia stata esclusiva ma anche inconciliabile (dal punto di vista logico, oltre che fattuale) con la possibilità del godimento altrui, tale da far apparire all'esterno che esso abbia preso, e continuato, per il tempo previsto, a comportarsi come proprietario del tutto, con l'intento di escludere gli altri.
In mancanza di tale prova, la mera tolleranza altrui, la mera inerzia, la pura e semplice astensione degli altri dall'uso della cosa, ovvero la mera circostanza che gli altri comproprietari risiedano altrove, non possono valere quale mancata opposizione.
Tale prova non può dirsi raggiunta nel caso di specie.
Anzitutto va precisato che la mancata presentazione di e di Controparte_8 Controparte_9 per rendere l'interrogatorio formale, risultando giustificata in considerazione dello stesso di salute degli stessi, non può essere valutata come conferma dei fatti allegati nei capitoli di prova articolati da parte attrice.
Inoltre, sebbene i testimoni escussi su richiesta dell'attore, e , Testimone_1 Testimone_2 abbiano confermato l'uso dell'immobile da parte di per oltre un ventennio, tuttavia Parte_1 dalle dichiarazioni rese non è emerso che il potere di fatto sulla res si sia estrinsecato in forme tali da escludere il pari godimento da parte di terzi e, in particolare, degli altri comproprietari del bene.
Ed infatti, alla luce delle coordinate ermeneutiche appena riportate, la circostanza che Pt_1
abbia effettuato dei lavori di ristrutturazione non è in sé idonea a integrare i presupposti per
[...] la configurazione di un possesso utile ai fini dell'usucapione nei termini sopra prospettati (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 27/07/2009, n. 17462). A tale ultimo proposito deve, peraltro, osservarsi che non ogni intervento sul bene costituisce atto idoneo ad escludere gli altri comproprietari dal godimento del bene e, quindi, a mutare il possesso uti condominus in possesso uti dominus, essendo necessaria a tal fine la prova, assente nella fattispecie, che le predette opere abbiano irreversibilmente asservito l'immobile ai bisogni e alle esigenze di chi ne invoca l'acquisto per usucapione, rendendolo, quindi, incompatibile con l'uso altrui.
Orbene, nella fattispecie, dalla documentazione in atti (cfr. allegato n. B5 all'atto di citazione), risulta che l'attore ha chiesto al Comune di RO (per i lavori eseguiti nel 2003) l'autorizzazione al
“recupero facciate con concessione di contributo comunale” dell'immobile di via Regina Elena n.
55. Segnatamente, i lavori per cui è stata chiesta la predetta autorizzazione consistono nel
“rifacimento dell'intonaco del prospetto dell'edificio”: si tratta, dunque, di opere funzionali alla conservazione e al miglioramento dello stato dell'immobile, senza mutarne la struttura e la destinazione.
Allo stesso modo dall'estratto contabile relativo ai lavori eseguiti nel 2006 (cfr. allegato n. B7 all'atto di citazione), risulta che i lavori hanno interessato il “rifacimento facciate, copertura, terrazza e ballatoi” dell'immobile de quo: anche queste opere funzionali alla conservazione e al miglioramento dello stato dell'immobile. Non è stato, invece, provato – né invero allegato – che le modifiche apportate sono state tali da rendere il predetto bene del tutto diverso rispetto a quando avuto in godimento o, comunque, che esso sia stato adibito irreversibilmente a una destinazione diversa rispetto a quella originaria e sia per l'effetto divenuto non utilizzabile da parte degli altri comproprietari e, quindi, a monte non più restituibile.
Ciò non è emerso nemmeno in sede di prova testimoniale.
In particolare, sentita all'udienza dell'11/5/2017 ha confermato l'esecuzione da Testimone_1 parte dell'attore di opere di rifacimento della terrazza (lavori del 2003) “a causa di infiltrazioni che avevano danneggiato un altro appartamento” riferendo, quanto ai lavori del 2005/2006, di aver rifatto “le facciate perché avevamo l'esproprio delle case e i lavori potevano evitarlo”.
, sentito all'udienza dell'11/5/2017, ha unicamente confermato di aver eseguito i Testimone_2 lavori del 2006 precisando che “si trattava del rifacimento delle facciate oltre i pavimenti di due terrazzini” e aggiungendo di non sapere nulla di altri lavori.
Peraltro, dalle dichiarazioni rese dai testimoni si evince che gli unici lavori di manutenzione sull'immobile, in tesi dell'attore idonei a configurare un possesso idoneo ad usucapionem, risalgono a meno di un ventennio prima della proposizione della domanda (2003 -2005/2006).
In definitiva, la condotta dell'attore, per quanto provato, non ha assunto il carattere di esclusività, tale da legittimare la maturazione dell'usucapione, in assenza della puntuale indicazione di atti che univocamente siano idonei a denotare l'intento di godere del bene in maniera esclusiva (dovendosi ribadire l'impossibilità di attribuire tale valenza al godimento accompagnato dalla mera astensione dal godimento del bene da parte degli altri comproprietari, ovvero all'avvenuta ristrutturazione dell'immobile medio tempore).
Non è stata, in altre parole, provata la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo, essendo unicamente emerso dalle prove orali espletate il godimento protratto nel tempo del bene da parte dell'attore, con l'astensione degli altri comproprietari, elementi questi che, alla luce dei principi richiamati in premessa, appaiono del tutto compatibili con il permanere della proprietà in capo a coloro che non hanno nelle more fatto uso del bene comune (cfr. in tal senso Cassazione civile sez.
II, 18/04/2018, n.9556 citata). Deve, peraltro, considerarsi l'irrilevanza delle dichiarazioni rese sul punto dallo stesso in sede di interrogatorio formale, potendo queste ultime rilevare solo ove Pt_1 rese contra se.
Di contro, la riconducibilità dell'uso prolungato dei beni da parte dell'attore alla cortesia o tolleranza degli altri comproprietari, è emersa dalla testimonianza resa da . Testimone_3
Quest'ultimo, infatti, sentito all'udienza dell'11/5/2017 ha dichiarato: “si è vero, in diverse occasioni, ricorrenze, cerimonie ho sentito che le parti erano d'accordo che avrebbero diviso la proprietà in seguito e che nel frattempo uno era in possesso del terreno e l'altro dell'abitazione. Ricordo che c'era mia cugina , prima che morisse il marito, poi c'era il fratello , CP_10 Parte_1 la moglie, e , l'ultima volta che ho sentito discutere dell'argomento Controparte_8 CP_9
è stato quando è morta mia cugina, credo non meno di cinque anni fa”.
Orbene, le circostanze riferite dal testimone della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, in assenza di prove contrarie, consentono, dunque, di presumere che il possesso dell'immobile de quo da parte dell'attore sia avvenuto per cortesia e tolleranza degli altri comproprietari, proprio nella prospettiva di una futura divisione dei beni ereditari, circostanza quest'ultima confermata dalla richiesta indirizzata ai convenuti in data 25/7/2008 ai fini dello “scioglimento della comunione dell'intero asse ereditario afferente il patrimonio dei defunti e ”. Controparte_8 Persona_2
Per tutto quanto esposto la domanda di usucapione dell'immobile proposta da non Parte_1 può trovare accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'attore nei confronti dei convenuti e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore del giudizio e alle fasi espletate (valori minimi per tutte le fasi stante la non complessità del giudizio).
Va, in proposito, rilevato che il difensore di parte convenuta ha dapprima richiesto, in sede di costituzione, la liquidazione dei compensi a carico dell'Erario, salvo poi richiedere in sede di comparsa conclusionale la condanna alle spese dell'attore con distrazione a suo favore.
Orbene, recentemente le Sezioni Unite hanno chiarito “che, essendo il patrocinio a spese dello Stato diretto ad assicurare l'effettività del diritto di difesa costituzionalmente garantito, la parte assistita
– formulando la richiesta di ammissione - esercita un diritto proprio che resta nella sua esclusiva disponibilità e che non è condizionato dalle scelte processuali dell'avvocato (Cass. s.u. 8561/2021;
Cass. 17461/2014). Il beneficiario del provvedimento di ammissione non è il difensore ma la parte
non abbiente, che proprio perciò deve proporre personalmente la richiesta e non è tenuto a reiterarla in caso di revoca del mandato. Il difensore, privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, non può rinunciare al diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo:
tale rinuncia può provenire solo dal titolare del beneficio e non è mai conseguenza della mera richiesta di distrazione (Cass. 26089/2014; Cass. 13516/2017). Quest'ultima non produce neppure la revoca dell'ammissione, che è consentita nelle sole ipotesi tassativamente individuate dall'art. 136
D.P.R. 115/2002 - norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente - tra cui non è compresa la richiesta di distrazione delle spese” (cfr. Cass. n. 29746/2022).
In virtù del suesposto principio la richiesta di distrazione non può, pertanto, essere accolta dovendosi liquidare le spese in favore dell'Erario.
Nella liquidazione del relativo importo dovrà essere presa in considerazione la circostanza che il procuratore ha difeso più di una parte comportando la maggiorazione del 20% del compenso Nulla sulle spese nei confronti di , , , CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
stante la contumacia di questi ultimi.
[...]
Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La disposizione richiamata, invero, presuppone non solo la prova che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ma anche che sia individuabile un danno in capo alla parte vittoriosa da liquidarsi in via equitativa, pur sempre sulla base di elementi allegati e provati dalla parte istante. Nella fattispecie, parte convenuta non ha allegato e provato di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello connesso alla difesa giudiziale, già remunerato dalla condanna dell'attore ex art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 893/2013
R.G., così statuisce:
- RIGETTA la domanda proposta da per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_1
- CONDANNA al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di Parte_1
, , pari Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 complessivamente a € 4.570,80 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge. Dispone che il pagamento della somma sia eseguito a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, stante l'ammissione di Controparte_8 [...] Controparte
, e al CP_9 Controparte_2 Controparte_3
Patrocinio a spese dello Stato;
- Nulla sulle spese nei confronti di , , , CP_4 CP_5 Controparte_6 stante la contumacia di questi ultimi. Controparte_7
Così deciso in RO, il 3/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Concetta Grillo
Commentato [JR1]: Questi erano i convenuti principali, poi deceduti, anche loro ammessi al gratuito