Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1231 del Ruolo Generale degli Affari civili conten-
ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, residente in [...] e C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
residente in [...]; ambedue rappre-
[...]
sentati e difesi dall'Avv. Filippo Barba presso il cui studio in Aragona, via
XII Gennaio n° 28/A, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
– attori –
CONTRO
con sede in Roma alla via Monzambano n. 10 Controparte_2
iscritta al registro delle imprese di Roma C.F. P. IVA P.IVA_1
, in persona del suo Responsabile della Direzione Legale di P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Alcamo (TP), via A. Diaz, 78 presso CP_3
lo studio dell'Avv. Lidia De Blasi che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 cc.
Tribunale di Agrigento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_2 CP_4
CP_ chè chiedevano la condanna di , ex artt. 2051 o 2043 c.c., CP_3
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nella complessiva somma di € 47.009,86 oltre interessi legali dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo - subiti in conseguenza del sinistro verifi-
catosi in data 19/11/2021 lungo la SS 189, in direzione Aragona nel tratto stradale intercorrente tra la chilometrica 63.00 e la chilometrica 62.800.
Esponevano che in tale data si trovava a percorrere SS Persona_1
189, alla guida del motociclo Honda SH125I di proprietà di Persona_2
allorquando, a causa di una buca presente sul cavalcavia tra la chi-
[...]
lometrica 63+000 e la chilometrica 62+800 in direzione Aragona, non se-
gnalata e ribassata rispetto al manto stradale, cadeva rovinosamente per terra procurandosi delle lesioni;
chiamati i soccorsi veniva, quindi, traspor-
tato all'ospedale San Giovanni di Dio, ove veniva diagnosticato un “poli-
trauma della strada” evidenti tumefazioni, escoriazioni varie e ferite lacero
– contuse, con prognosi di giorni dieci s.c.; quindi a causa della rovinosa caduta, il ciclomotore Honda SH 125I, di proprietà dell'odierno attore
[...]
riportava ingenti danni preventivati e quantificati in com- Parte_3
plessivi € 1.695,02.
Gli attori imputavano la responsabilità della causazione del sinistro ad per omesso e negligente esercizio del potere di vigilanza e di CP_3
custodia quale proprietario e custode della strada statale.
Con comparsa di risposta depositata il 24.6.2023 si costituiva , CP_3
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile la quale rilevava che l'incidente era da attribuire all'esclusiva negligenza ed imprudenza nella condotta di guida del conducente del ciclomotore, in quanto nel tratto di strada menzionato da parte attrice erano stati adegua-
tamente apposti dei segnali temporanei di pericolo “strada deformata”, im-
ponendo a chi la percorreva di prestare attenzione e moderare la velocità.
Chiedeva quindi nel merito di rigettare la domanda attrice perché infondata ed in via subordinata il riconoscimento di un concorso di colpa del danneg-
giato nella causazione del sinistro, nonché il ridimensionamento delle pre-
tese risarcitorie, ritenute eccessive, con vittoria di spese di giudizio.
Ammessa la prova testimoniale (con i testi e Testimone_1 Testimone_2
[..
) e la C.T.U. medico-legale, la causa veniva rinviata per l'udienza di di-
scussione e decisione ex art 281 sexies cpc al 26.2.2025, con termine per note conclusive a ritroso, svolta con le forme della trattazione scritta.
*
Tanto premesso, in punto di diritto è opportuno premettere che “in caso
di incidente avvenuto su strada statale, la p.a. (o, come nel caso, l'ente ge-
store risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni conseguenti ad CP_3
omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui è proprietaria (art.
14 c. strad.) o custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il
concessionario), in ragione del particolare rapporto con la cosa che le deriva
dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima” (Cass. civ. n.
3651/2006).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051
c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr.,
tra le tante, Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 ove si legge che
“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non pre-
sunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da
parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno,
mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rap-
presentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato
da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della rego-
larità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno
del custode”).
Sotto quest'ultimo profilo occorre, in particolare, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condi-
zione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successiva-
mente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cass. civ. n.
858/2008, n. 7062/2005 e n. 2075/2002), che deve quindi presentarsi come “causa” dell'incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr.
Cass. civ. n. 584/2001 e n. 7276/1997).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass.
civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
In altri termini, la giurisprudenza ritiene che non sussiste responsabilità
ai sensi dell'art. 2051, qualora il danneggiato si astenga dal fornire
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè
diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria desti-
nazione (C. 8106/2006). Infatti, il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente ap-
prezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché
l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione esclude il nesso di causalità per gli effetti di cui all'art. 2051 (C. 20359/2005) soprattutto quando il danneggiato abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (C.
21727/2012).
Ne discende che se il contatto con la cosa è tale da provocare un danno dipendente dal comportamento abnorme del danneggiato, difetta il presup-
posto per l'operatività della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051, atteggiandosi in tal caso, la cosa come mera occasione e non come causa del danno (C. 23919/2013).
Deve ritenersi integrato il caso fortuito, dunque, ai sensi dell'art. 2051
cc, ogniqualvolta la situazione di pericolo sarebbe stata superabile me-
diante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato (C. 12895/2016).
Nel caso specifico, in merito alla dinamica dell'infortunio occorso a
[...]
può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto in- Parte_4
troduttivo del giudizio, alla luce delle deposizioni testimoniali rese
[...]
soggetto privo di rapporti di parentela o dipendenza con le parti Tes_3
Tribunale di Agrigento
- 5 - Sezione Civile ed estranei ai fatti di causa, che appare dunque pienamente attendibile.
E' emerso che si trovava a percorrere SS 189, alla guida Persona_1
del motociclo Honda SH125I di proprietà di in pieno Parte_2
giorno e con una buona visibilità, allorquando sul cavalcavia tra la chilo-
metrica 63+000 e la chilometrica 62+800 in direzione Aragona cadeva ro-
vinosamente per terra procurandosi delle lesioni.
All'incidente non ha assistito materialmente il detto teste Tes_1
il quale è intervenuto in un secondo momento, e tuttavia lo stesso
[...]
ha confermato la presenza di una buca non segnalata e ribassata rispetto al manto stradale “proprio al centro della carreggiata sulla giuntura del
ponte e il motorino era proprio lì per terra” (cfr. deposizione resa all'udienza del 24.1.2024), riconoscendo il tratto di strada, la buca e il motorino sh in tutte le foto mostrategli.
La posizione di quiete del ciclomotore proprio in corrispondenza della buca profonda, in uno al report fotografico versato agli atti dalle parti attrici
(cfr. foto 1 e ss) attestano la sussistenza di una insidia stradale non debi-
tamente segnalata che ha causato il sinistro in oggetto.
Non depone in senso contrario la testimonianza di , teste Testimone_4
di parte convenuta, il quale nella qualità di dipendente dell ha riferito CP_3
delle crepe e dei lavori di ristrutturazione dell'intero cavalcavia, dichia-
rando “di non ricordare della presenza di una buca profonda come quella
delle foto mostratemi”, bensì di un rigonfiamento e delle crepe dei giunti, e al contempo “di non essersi recato sui luoghi in occasione del sinistro né
subito dopo perché l' non ha avuto notizia del sinistro” (cfr. deposi- CP_3
zione).
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile È stata, duqnue, raggiunta la prova dell'evento di danno, della sua ricon-
ducibilità causale ad un bene di pertinenza di parte convenuta e della con-
dizione potenzialmente lesiva rivestita, al momento del fatto, dal bene in questione (che si presentava occulto, sottomesso rispetto al manto stra-
dale).
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
E tuttavia, deve riconoscersi un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30% nella causazione del sinistro, poiché, come riferito dal teste di parte convenuta e come evincibile dalle foto in atti, lungo il tratto di strada interessato dall'incidente vi era una generica segnaletica stradale di pericolo e un segnale di riduzione del limite di velocità a 50 kmh in luogo di 80 kmh.
Dunque, l'avere perso il controllo del mezzo in pieno giorno con una buona visibilità, è indice sintomatico di una condotta di guida del mezzo non prudente rispetto alle segnalate condizioni di precarietà del tratto in attraversamento.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an debeatur, la domanda risarcitoria spiegata nei confronti dell che deve CP_3
pertanto essere condannato a risarcire agli attori i danni sofferti in conse-
guenza dell'infortunio per cui è causa.
Tribunale di Agrigento
- 7 - Sezione Civile Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione del sinistro del 19/11/2021 hanno pro-
vocato a un danno biologico permanente pari al 5% (cinque Persona_1
per cento); -Inabilità Temporanea Assoluta pari a giorni zero;
-Inabilità
temporanea parziale al 75% pari a giorni 20 (venti); - Inabilità temporanea parziale al 50% pari a giorni 30 (trenta); - Inabilità temporanea parziale al
25% pari a giorni 30 (trenta), come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U., le cui argomentazioni questo giudice ritiene di condividere, sia con riferimento alle conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati, che non risultano in alcun modo intaccate dalle (alquanto ge-
neriche) osservazioni formulate da parte attrice (cfr. risposta alle osserva-
zioni, consulenza del 19.8.2024).
Nella liquidazione del danno, avente natura essenzialmente equitativa,
questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'am-
montare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, con riferimento alle Tabelle di Milano del 2025.
Orbene, spetta a , a titolo di danno non patrimoniale di Persona_1
carattere permanente, tenuto conto della invalidità dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (18 anni), la somma complessiva di € 18.256,50, com-
prensivo dei periodi di inabilità temporanea, con il riconoscimento della personalizzazione massima.
L'ammontare dei danni liquidati all'attore quali conseguenza dell'infor-
tunio per cui è causa, come sopra complessivamente determinato, devalu-
tato e rivalutato è pari ad euro 19.887,76, comprensivo degli interessi
Tribunale di Agrigento
- 8 - Sezione Civile compensativi sulla somma via via rivalutata;
a ciò deve aggiungersi l'im-
porto di euro 1126,84 per le spese mediche documentate (cfr. fatture in atti, alleg. 7), per un totale di euro 21.014,6
L'importo sopra indicato deve essere decurtato del 30% in ragione del riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, pervenendo, dun-
que, alla somma di euro 14.710,22.
Sulla somma appena indicata sono poi dovuti interessi, al tasso legale,
dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valore di-
venta debito di valuta) e fino al soddisfo.
Deve essere riconosciuto altresì il ristoro del danno al mezzo di proprietà
di per un ammontare di 1.186,514 (importo già decur- Parte_2
tato del 30%), ritenendo congruo il preventivo versato al fascicolo di causa
(doc. 9), in relazione ai danni come emergenti dalle foto in atti, giacché
proveniente da una officina specializzata.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta e vengono liquidate come in dispositivo.
Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono porsi definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza:
condanna l al pagamento in favore di della com- CP_3 Persona_1
plessiva somma di € 14.710,22, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
Tribunale di Agrigento
- 9 - Sezione Civile condanna l' al pagamento in favore di della CP_3 Parte_2
complessiva somma di € 1.186,51, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo condanna l al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti CP_3
attrici, liquidate in complessivi € 5.077,00 ed € 545,00 per spese, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Agrigento, il 31.3.2025
Il Giudice
Dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 10 - Sezione Civile