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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2296/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Maria Elena Catalano ConSIliere rel.
dr. Manuela Andretta ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2296/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NINO MARCO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE MARIA e dell'avv. LA FRANCESCHINA MAURO AMEDEO ( ) C.F._2
CORSO MONFORTE 45 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 45
MILANO presso il difensore avv. NINO MARCO GIUSEPPE MARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NINO MARCO CP_1 C.F._3
GIUSEPPE MARIA e dell'avv. LA FRANCESCHINA MAURO AMEDEO ( ) C.F._2
CORSO MONFORTE 45 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 45
MILANO presso il difensore avv. NINO MARCO GIUSEPPE MARIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NINO MARCO Parte_2 C.F._4
GIUSEPPE MARIA e dell'avv. LA FRANCESCHINA MAURO AMEDEO ( ) C.F._2
pagina 1 di 18 CORSO MONFORTE 45 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 45
MILANO presso il difensore avv. NINO MARCO GIUSEPPE MARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NINO MARCO CP_2 C.F._5
GIUSEPPE MARIA e dell'avv. LA FRANCESCHINA MAURO AMEDEO ( ) C.F._2
CORSO MONFORTE 45 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 45
MILANO presso il difensore avv. NINO MARCO GIUSEPPE MARIA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_3
), elettivamente domiciliato in via provinciale PER LECCO 838 LIPOMO P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. MUNAFO' DIEGO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per , , , Parte_1 CP_1 Parte_2 CP_2
[...]
Nel merito: accerta e dichiara il nesso di causalità e/o concausalità tra la responsabilità dei sanitari e dei parasanitari della nella determinazione dei gravissimi danni riportati CP_3
dalla SInora e del decesso conseguente, e per l'effetto: Persona_1
pagina 2 di 18 a) condannare la al risarcimento integrale del danno morale subito dal Controparte_3
SInor a seguito del decesso della moglie, SInora nella Parte_2 Persona_1
misura di € 290.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
b) condannare la al pagamento in favore del SInor per Controparte_3 CP_2
danno morale subito a seguito del decesso della madre, SInora della Persona_1
misura di € 270.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
c) condannare la al pagamento in favore dei SInori e Controparte_3 CP_1
per danno morale subito a seguito del decesso della madre, SInora Parte_1 [...]
della somma di € 250.000,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione;
Per_1
d)condannare la al versamento in favore del SInor CP_3 Parte_2
dell'importo di € 5.700,00 per spese funerarie;
e) condannare la al pagamento in favore del SI. della Controparte_3 Parte_2
somma di € 10.000 a saldo dei compensi professionali del prof. per Persona_2
l'attività svolta nel giudizio di primo grado;
f)porre le spese della ctu espletata nel giudizio di primo grado a carico della CP_3
Il tutto nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche in
[...]
relazione alla eventuale percentuale di concausalità.
In ogni caso: condannare la società appellata alla rifusione delle spese, dei compensi, del 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA del presente grado del giudizio ponendo a carico della le eventuali spese di ctu e ctp della espletanda consulenza. CP_3
In via istruttoria:
Disporre, occorrendo, la rinnovazione della ctu o, in via subordinata, la riconvocazione del ctu a chiarimenti.
Per Controparte_3
Nel merito pagina 3 di 18 In via preliminare, dichiarare manifestamente infondato, ex art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto dai SI.ri . Con vittoria di spese e competenza di lite. Pt_2
In via principale, respingere l'appello proposto dai SI.ri , poiché infondato in fatto Pt_2
e in diritto, confermando l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e competenza di lite.
In via subordinata, limitare il risarcimento dovuto ai SI.ri a quanto ritenuto di Pt_2
giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA
Per la denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria: ordinarsi agli attori la produzione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di tutta la documentazione clinica relativa alla SI.ra Persona_1
successiva agli accertamenti compiuti nel
[...]
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. già celebratosi, nel cui ambito l'ultima cartella analizzata è quella relativa al suo ricovero presso l'Istituto Frisia dell'8.7.15, mentre nel presente giudizio viene prodotta solo quella del ricovero a Vimercate del 21.1.20, per cui sussiste un vuoto documentale di quasi cinque anni. Invero, controparte nella memoria ex art. 183, VI co. n. 1 c.p.c., contesta le nostre deduzioni circa l'assenza di nesso causale tra gli esiti delle complicanze infettive del 2013 ed il decesso della paziente, sostenendo che sia “da escludere che la SInora sia Per_1
deceduta a causa di un tumore metastatico solo sospettato e mai diagnosticato”, salvo sottrarre al presente giudizio ben cinque anni di documentazione medica necessaria a verificare quale sia stato lo sviluppo clinico occorso, pretendendo di supplire a tale carenza documentale con una semplice relazione di parte;
pagina 4 di 18 ci si oppone alla richiesta degli appellanti di rinnovazione della
CTU, o di convocazione dei periti a chiarimenti, considerata la completezza ed esaustività della perizia agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, i SInori Persona_1
e convenivano in giudizio la di per Parte_2 CP_2 CP_3 CP_3
ottenere il risarcimento dei danni causati alla SInora dai gravi Persona_1
errori commessi dai sanitari dipendenti del Presidio Ospedaliero di Merate “San
Leopoldo Mandic” e patiti di riflesso dai familiari conviventi della stessa, il coniuge
, ed il figlio . Parte_2 CP_2
Gli attori allegavano che in data 25 marzo 2013 la SInora affetta da Persona_1
lombalgia cronica e claudicatio neurogena, veniva ricoverata presso il Presidio
Ospedaliero di Merate “San Leopoldo Mandic” e il 26 marzo successivo veniva sottoposta presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale ad intervento di correzione della scoliosi dorso–lombare con ernie discali e artrodesi strumentata per via posteriore (cfr. doc.
2 - fascicolo ATP - sub. doc. 1 prodotto).
La causa n. RG 2670/19 promossa da dal marito Persona_1 Parte_2
e dal figlio , al fine di ottenere il risarcimento dei danni, diretti e
[...] CP_2
riflessi, derivati agli attori in ragione della condotta di malpractice medica a seguito dell'infezione subita da secondo tesi, era ricollegabile Persona_1
all'intervento chirurgico del 26.3.2013 non gestito adeguatamente nel successivo decorso post operatorio e per tale ragione aggravata dall'innesto di altra infezione anch'essa di origine nosocomiale.
Gli attori prima di intraprendere il giudizio di merito esperivano procedimento per ATP iscritto al n. RG 1228/18, all'esito del quale i c.t.u. nominati dott. e dott. Persona_3
accertavano la riferibilità della prima infezione, appartenente al ceppo E. Persona_4 pagina 5 di 18 all'intervento chirurgico di correzione della scoliosi dorso-lombare del 26.3.2013 Pt_3
per la difettosa e carente asepsi del sito chirurgico;
parimenti accertavano la natura nosocomiale della sovrainfezione del sito chirurgico ad opera del ceppo S. epidermidis oxallino, persistente anche al momento delle dimissioni del 7.9.2013 e al momento del successivo ricovero del giugno 2014, evidenziando la non corretta gestione del processo infettivo e della terapia antibiotica non soltanto nel primo ricovero ma anche in quelli successivi.
chiedeva il risarcimento del danno biologico, sia temporaneo Persona_5
che permanente, così come quantificato in sede di ATP: 10 mesi al 100%, 10 mesi al
75%, 30% da intendersi in forma differenziale dal 35 al 65%. Il marito e il figlio di chiedevano il risarcimento del danno da lesione del rapporto Persona_1
parentale quale danno riflesso in ragione delle macrolesioni derivate al prossimo congiunto a causa delle condotte di malpractice medica, quantificati in € 70.000 per il marito ed in € 35.000 per il figlio. Gli attori chiedevano anche il risarcimento del danno patrimoniale.
A seguito del decesso di in data 23.1.2020 e di interruzione del Persona_1
processo, , , , , in proprio e in Parte_2 CP_2 CP_1 Parte_1
qualità di eredi di incardinavano un nuovo giudizio (RG Persona_5
1072/20), successivamente riunito al primo, al fine di far accertare e dichiarare il nesso di causalità tra le predette lesioni e il decesso di chiedendo il Persona_1
risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, quantificato rispettivamente in
€ 290.000,00 per il marito, € 270.000 per il figlio convivente ed in € CP_2
250.000 per ciascun figlio non convivente, oltre al risarcimento del danno patrimoniale.
si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo CP_3
il rigetto delle domande avversarie.
pagina 6 di 18 La causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali ed espletando c.t.u. medico- legale.
Le parti precisavano le conclusioni
Il Tribunale di Lecco decideva la controversia con la sentenza impugnata, con la quale, ritenuta sussistente la responsabilità della rispetto alle infezioni contratte dalla CP_3
SI.ra a seguito dell'intervento del 26.3.13 escludeva il nesso di causalità tra Per_1
le infezioni contratte da a seguito di condotte di malpractice medica ed Persona_1
il decesso della stessa, respingendo pertanto la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni jure proprio per la perdita della congiunta.
La sentenza impugnata così statuiva:
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulle cause riunite di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta nella causazione delle infezioni derivate alla SInora a seguito dell'intervento chirurgico del 26.3.2013; Per_1
-accerta e dichiara l'assenza di nesso di causalità tra detto fatto illecito e il decesso intervenuto il 23.1.2020;
- condanna al pagamento in favore degli attori delle seguenti somme: CP_3
€ 152.922 in moneta attuale a titolo di danno iure hereditatis, per il danno biologico permanente subito dalla SInora nella specifica accezione del danno cd. da Per_1
premorienza;
€ 60.375 in moneta attuale a titolo di danno iure hereditatis, per il danno biologico temporaneo subito dalla SInora Per_1
pagina 7 di 18 € 34.020 in moneta attuale a favore del marito a titolo di danno iure Parte_2
proprio derivatogli dalla lesione del rapporto parentale, maturato fintanto che era in vita la SInora Per_1
€ 37.800 in moneta attuale a favore del figlio a titolo di danno iure CP_2
proprio derivatogli dalla lesione del rapporto parentale, maturato fintanto che era in vita la SInora Per_1
€ 9.179 a favore di a titolo di danno patrimoniale;
Parte_2
€ 1.220 per la redazione della perizia di parte prodromica all'instaurazione del presente giudizio;
trattandosi di credito di valore, su tali importi sono dovuti gli interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo devalutato alla data del fatto (marzo 2013) e rivalutato anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo capitale liquidato;
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna a rifondere agli attori, in solido tra loro, le spese di lite del CP_3
procedimento per ATP n. 1228/18, che liquida in € 464,66 per anticipazioni ed € 5.358 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge ed € 3.000 oltre accessori di legge per rimborso spese c.t.p.;
-pone le spese di c.t.u. liquidate in sede di ATP definitivamente a carico di parte convenuta;
-condanna a rifondere agli attori, in solido tra loro, le spese di lite dei CP_3
presenti giudizi RG 2670/19 e 1072/20, che liquida in € 1.713 per anticipazioni, € 1.918 per mediazione ed € 24.000, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
pagina 8 di 18 -pone le spese di c.t.u. liquidate nel presente giudizio definitivamente a carico solidale delle parti.
-condanna a rifondere agli attori, in solido tra loro, le spese di lite dei CP_3
presenti giudizi RG 2670/19 e 1072/20, che liquida in € 1.713 per anticipazioni, € 1.918 per mediazione ed € 24.000, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di c.t.u. liquidate nel presente giudizio definitivamente a carico solidale delle parti.
Avverso tale sentenza propongono appello , , Parte_1 CP_1
, con i seguenti argomentati motivi: Parte_2 CP_2
A) Il nesso di causalità tra gli errori commessi dai sanitari ed il decesso della de cuius
B) Il danno diretto subito dagli attori a seguito del decesso della de cuius
C) Compensi professionali del prof. per l'attività di ctp nel giudizio di primo Per_2
grado e spese funerarie
Si costituisce l chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'appello.
La causa viene decisa ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 25.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si ricorda che in data 21.1.2020 la SInora è giunta in PS Per_1
per “dispnea ingravescente ed edema braccio dx da una settimana circa”, ed è stata ricoverata con diagnosi di “severa astenia e dispnea in paziente polipatologica”. In anamnesi era riportato che la donna era “nota per insufficienza respiratoria cronica in terapia con osSIeno gassoso”; la radiografia del torace rivelava: “Versamento pleurico
a sinistra con atelettasia compressiva del parenchima limitrofo”. Nel corso del breve pagina 9 di 18 ricovero la SInora appariva “in condizioni generali scadute”, presentava una Per_1
“deiscenza a livello dorsale”, “macerazione in plica cutanea a livello sovrapubico,
“sclerosi cutanea diffusa a arti inferiori e tronco. Ulcere digitali in fase necrotica alle mani”, “Cute a buccia di arancia alla mammella di sinistra, dura al tatto…Importanti edemi declivi maggiori agli arti superiori che inferiori”, “stato anasarcatico generalizzato”. In data 22.01.20 gli esami ematici mostravano un ulteriore peggioramento dei principali parametri;
due marcatori tumorali risultavano positivi;
l'urinocoltura positiva per E. coli pansensibile, l'esame colturale di “materiale purulento-essudato” (di cui tuttavia si ignora la sede del prelievo) positivo per
Pseudomonas aeruginosa e P. mirabilis. In data 23.01 sopraggiungeva l'exitus, con diagnosi di “Insufficienza respiratoria acuta. Insufficienza epatica e renale acuta in sospetta npl mammaria”.
Con il primo motivo di gravame, la parte appellante sostiene che l'impugnata sentenza sarebbe viziata, poiché il Giudice - aderendo acriticamente alle conclusioni dei consulenti - avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del nesso causale tra il decesso della SI.ra e le infezioni da lei contratte a seguito dell'intervento del 29.3.13. Per_1
I c.t.u. nominati hanno individuato la principale causa del decesso in una condizione di sepsi – definita come una disfunzione d'organo potenzialmente fatale causata da una sregolata risposta dell'ospite a un'infezione – quale causa del decesso della SI.ra precisando tuttavia che “sulla base dei risultati delle indagini diagnostiche Per_1
effettuate è impossibile stabilire se l'infezione abbia avuto origine dal polmone (la polmonite e il versamento pleurico possono anche essere stati consequenziali alla sepsi), dalle vie urinarie, dalle lesioni cutanee o da un altro organo/apparato, data la mancata esecuzione delle emocolture, l'assenza di un riscontro autoptico e di una documentazione medica relativa alle condizioni di salute della SI.ra negli Per_1
ultimi due anni di vita (alla visita medico-legale del 10.01.18 la donna non era
pagina 10 di 18 certamente allettata) che certamente penalizzano la definizione dell'esatto profilo microbiologico dei batteri responsabili della sepsi in questione e, dunque, la riconducibilità della morte alle censure relative ai fatti del 2013”.
Invero, i periti hanno accertato che “secondo il criterio del “più probabile che non”, non sussiste alcuna correlazione tra le infezioni nosocomiali contratte dalla donna durante i ricoveri del marzo-luglio 2013 e del giugno 2014-febbraio 2015 presso
l'ospedale di Merate e il decesso sopraggiunto il 23.01.2020”, ritenendo che i. sulla base dei dati clinici a disposizione, l'exitus fu conseguenza di “un processo infettivo sostenuto da problematiche polmonari (alla TAC torace del 22.1, “Addensamento compatto con parziale broncogramma aereo come da disventilazione cronica interessa la piramide basale sinistra”) e/o urinarie, che per sedi anatomiche coinvolte e caratteristiche colturali dei patogeni identificati sono prive di alcuna continuità microbiologica - e quindi infettivologica - rispetto ai processi infettivi del 2013 - 2014 ... come peraltro suggerito dal notevole tempo intercorso tra la conclusione del percorso di cura ascrivibile alle complicanze dell'intervento chirurgico del 26.3.2013 e il decesso
(23.1.2020)”, ii. “il processo infettivo in ultimo responsabile della morte sia, come spesso accade, l'epifenomeno terminale di processi oncologici in fase di avanzato sviluppo, nel caso della SI.ra definito da una probabile neoplasia Per_1
mammaria, come delineato dall'esame obiettivo delle mammelle, dal riscontro – alla
TAC torace – di plurime linfadenopatie ascellari bilaterali e dalla positività del CA-125, marcatore tumorale” e pertanto iii. “La correlazione causale che parte attrice identifica tra le conseguenze infettive dell'intervento chirurgico del 26.03.2013 e il decesso del
23.01.2020 non è, dunque, sostenibile alla luce dei criteri di giudizio in concreto disponibili” (pag. 46, integr. CTU).
Non solo, i CTU - in replica alle osservazioni critiche dei CTP degli attori - hanno sottolineato come “dalla documentazione clinica esaminata non emerga alcuna
pagina 11 di 18 condizione di defedamento, inteso come grave deperimento organico, quale sequela delle pregresse infezioni ospedaliere oggetto di censura”, ribadendo come “non si possa in maniera motivata riconoscere alcun ruolo anche solo concausale tra il decesso
e le sequele dei fatti morbosi del 2013-2015”, evidenziando invece come - a favore della causa neoplastica mammaria - deponessero “i riscontri clinico - strumentali eseguiti nel corso del ricovero ospedaliero ... in ragione sia dell'esame obbiettivo loco-regionale
(“ispezione mammelle: bilateralmente cute lignea”, come a suggerire la presenza di una mastite carcinomatosa?) sia della TAC del torace, che mostrava “Plurime linfoadenopatie ... a carico del cavo ascellare sinistro” (a suggerire il riscontro di metastasi linfonodali), sia della positività dei marcatori tumorali CA-125...che possono risultare aumentati nel carcinoma della mammella”, fermo restando che “le neoplasie sono note per condizionare l'insorgenza di una condizione di deperimento organico”
(vd. integraz. CTU, pag. 52).
Considerate tali evidenze, il Tribunale ha quindi correttamente concluso per
“l'interruzione del nesso causale e l'intervenuto decesso di per Persona_1
cause diverse rispetto alle infezioni ricollegabili a malpractice medica”, respingendo le domanda degli odierni appellanti a titolo di perdita del rapporto parentale.
CRITERIO
In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione.
pagina 12 di 18 Questa Corte rileva in primo luogo che i CTU si sono attenuti strettamente a tale criterio sulla base della documentazione prodotta dagli appellanti.
In secondo luogo, in tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili (Cass. n. 21511/2024). Questa Corte evidenzia che -per scelta processuale- gli attori in primo grado hanno ritenuto di produrre la cartella relativa al ricovero della de cuius presso l'Istituto Frisia dell'8.7.15 e quella del ricovero a
Vimercate del 21.1.20, con un assoluto vuoto documentale di quasi cinque anni.
In una situazione critica, come quella delineata dagli attori in primo grado, non appare verosimile che non vi siano stati negli ultimi cinque anni accertamenti, esami o visite a cui la SInora sia stata sottoposta. Tali riscontri medici, forse, Persona_1
avrebbero potuto ulteriormente chiarire la situazione della paziente.
In ogni caso, sottolineando che nella fattispecie i CTU hanno escluso -senza alcun dubbio- il nesso causale tra le infezioni nosocomiali e la morte intervenuta a distanza di circa sette anni dalle prime, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. Tale onere non risulta soddisfatto dalle parti appellanti, neppure sotto il profilo probatorio documentale.
pagina 13 di 18 VALENZA DELLA CTU
Per quanto concerne la C.T.U.,
a) rappresenta ormai un principio consolidato (tra le altre Cass. 2018 n. 21504) quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poichè l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate;
b) il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le conclusioni tratte;
c) di conseguenza, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione.
In tal senso si richiama il consolidato orientamento della Corte Suprema di Cassazione, secondo cui “Il Giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono
a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso”(Cass. Civ. III Sez., sent. 30.07.2004 n. 14638). Ancora, con la Sentenza n. 10688 del 24.04.2008, la Cassazione è tornata in materia, statuendo che è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte pagina 14 di 18 dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico (i suddetti orientamenti trovano peraltro conferma anche nella più recente Sentenza della Suprema Corte - I^ Sezione n. 15147 del
11.06.2018).
E ciò è proprio quanto accaduto nel caso in esame, posto che i CTU nominati, nel rispetto delle cadenze previste dall'art. 195 c.p.c. (come riformato dalla L. 69/2009, che aveva quale ratio proprio di evitare le lungaggini processuali conseguenti alle richieste di chiarimenti delle parti al CTU), hanno replicato alle note critiche dei CTP di parte attrice in primo grado, peraltro con motivazioni del tutto chiare ed esaurienti;
dichiarazioni che risultano ampiamente esaustive, senza ulteriori approfondimenti.
Secondo la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, Ord. 17/04/2019, n. 10747 e Cass. Civ.,
Sez. VI, 07/06/2019, n. 15521) la CTU, pur non rappresentando un mezzo di prova, è comunque un mezzo istruttorio, ed è resa necessaria (in quanto fonte oggettiva di prova) laddove occorra accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche competenze e strumentazioni tecniche senza che ciò incida sulla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti (art. 2697 c.c.). In tali casi la CTU non avrà solamente una funzione valutativa (o quantificativa) di quanto già acquisito al processo, ma anche di precipuo strumento asseverativo dei fatti allegati dalle parti.
Nel caso specifico la verifica del nesso causale tra i fatti allegati (il trattamento sanitario post-intervento) e le conseguenze salutari subite dall'attrice costituisce proprio una
“ipotesi in cui è indispensabile il conforto specialistico”, dovendo necessariamente il giudice affidarsi alle competenze tecniche-valutative di specialisti (medico-legale nonché infettivologo).
pagina 15 di 18 Non vi è dubbio, d'altra parte, che nella fattispecie la CTU medico legale e lo specialista di malattie infettive dovevano accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dei medici lamentata dagli attori in primo grado e il danno da morte allegato.
Da questo punto di vista, vi è l'identificazione, di fatto, della CTU come mezzo di prova atipico e si parla di CTU “percipiente” (Sentenza Cass. n. 9249 del 7 maggio 2015).
Essa ha ad oggetto non la interpretazione di un fatto, ma l'esistenza stessa del fatto, che altrimenti risulterebbe indimostrabile per la parte.
Alla luce dei rilievi che precedono, il motivo d'appello concernente la allegata sussistenza del nesso di causalità tra le infezioni nosocomiali della SInora Persona_1
contratte a seguito dell'intervento subito in data 26.3.2013- e il suo decesso in data
23.1.2020, deve essere rigettato.
Con argomentazioni logiche e coerenti sulla base della documentazione medica versata in atti, i consulenti tecnici nominati, dott. (già nominato in sede di ATP) e Persona_3
dott. , hanno escluso il nesso di causalità tra le infezioni derivate a Persona_6
a seguito di condotte di malpractice medica e il decesso della Persona_1
stessa.
Il secondo motivo di impugnazione risulta assorbito dal rigetto del primo motivo.
Con il terzo motivo, l'appellante impugna il capo della sentenza relativo alla refusione delle spese di CTP avendo il Giudice ritenuto congruo “limitare la ripetibilità delle spese richieste per i c.t.p. di parte (€ 10.000) entro l'importo liquidato dal Presidente del Tribunale in favore dei c.t.u. nominati, riducendo pertanto l'importo richiesto ad €
3.000”.
Il Tribunale ha riconosciuto al CTP il medesimo importo (E 3.000,00) liquidato ai periti dell'ufficio.
pagina 16 di 18 Premesso che le parti attrici in primo grado hanno prodotto una semplice nota pro- forma, nulla provando rispetto all'effettivo esborso, la liquidazione da parte del
Tribunale appare congrua, rapportata al tipo di prestazione resa. D'altra parte,
l'indicazione contenuta nella pro-forma non può (di per sé) considerarsi prova di un esborso;
tantomeno risultano esplicitati i criteri per valutare diversamente la richiesta risarcitoria.
Del tutto prive di fondamento sono, infine, le doglianze in merito al mancato rimborso delle spese funerarie, posto che - come detto - il decesso della SI.ra non è Per_1
riconducibile a colpa della . Controparte_3
Parimenti, la decisione del Tribunale di porre a carico solidale delle parti le spese di
CTU relative al giudizio di merito (mentre la è stata condannata a rifondere agli CP_3
attori quelle dell'Atp) non merita di essere riformata, considerato che gli esiti peritali hanno dimostrato l'assoluta infondatezza della tesi della parte attrice circa la sussistenza di nesso causale tra il decesso della SI.ra e le contestate inadempienze, oltre Per_1
al fatto che l'appellante non ha fornito alcuna motivazione a sostegno di tale censura, limitandosi a formulare la domanda nelle conclusioni (“f) porre le spese della ctu espletata nel giudizio di primo grado a carico dell ”) . Controparte_3
SPESE
Le spese seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate in favore di parte appellata, ex DM 147/2022, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria (non espletata), tenuto conto del valore della lite come indicato dalla parte appellante pari ad Euro
1075700,00.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza pagina 17 di 18 spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 465/2024 del Parte_2 CP_2
Tribunale di Lecco, depositata il 12 giugno 2024, che per l'effetto conferma;
2. condanna , , , Parte_1 CP_1 Parte_2
al pagamento in favore di CP_2 [...]
del presente grado, liquidate in Euro Controparte_3
18.511,00, oltre IVA, CAP e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Così deciso in Milano il 25.2.2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Maria Caterina Chiulli
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Maria Elena Catalano ConSIliere rel.
dr. Manuela Andretta ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2296/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NINO MARCO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE MARIA e dell'avv. LA FRANCESCHINA MAURO AMEDEO ( ) C.F._2
CORSO MONFORTE 45 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 45
MILANO presso il difensore avv. NINO MARCO GIUSEPPE MARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NINO MARCO CP_1 C.F._3
GIUSEPPE MARIA e dell'avv. LA FRANCESCHINA MAURO AMEDEO ( ) C.F._2
CORSO MONFORTE 45 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 45
MILANO presso il difensore avv. NINO MARCO GIUSEPPE MARIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NINO MARCO Parte_2 C.F._4
GIUSEPPE MARIA e dell'avv. LA FRANCESCHINA MAURO AMEDEO ( ) C.F._2
pagina 1 di 18 CORSO MONFORTE 45 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 45
MILANO presso il difensore avv. NINO MARCO GIUSEPPE MARIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NINO MARCO CP_2 C.F._5
GIUSEPPE MARIA e dell'avv. LA FRANCESCHINA MAURO AMEDEO ( ) C.F._2
CORSO MONFORTE 45 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 45
MILANO presso il difensore avv. NINO MARCO GIUSEPPE MARIA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_3
), elettivamente domiciliato in via provinciale PER LECCO 838 LIPOMO P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. MUNAFO' DIEGO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per , , , Parte_1 CP_1 Parte_2 CP_2
[...]
Nel merito: accerta e dichiara il nesso di causalità e/o concausalità tra la responsabilità dei sanitari e dei parasanitari della nella determinazione dei gravissimi danni riportati CP_3
dalla SInora e del decesso conseguente, e per l'effetto: Persona_1
pagina 2 di 18 a) condannare la al risarcimento integrale del danno morale subito dal Controparte_3
SInor a seguito del decesso della moglie, SInora nella Parte_2 Persona_1
misura di € 290.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
b) condannare la al pagamento in favore del SInor per Controparte_3 CP_2
danno morale subito a seguito del decesso della madre, SInora della Persona_1
misura di € 270.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
c) condannare la al pagamento in favore dei SInori e Controparte_3 CP_1
per danno morale subito a seguito del decesso della madre, SInora Parte_1 [...]
della somma di € 250.000,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione;
Per_1
d)condannare la al versamento in favore del SInor CP_3 Parte_2
dell'importo di € 5.700,00 per spese funerarie;
e) condannare la al pagamento in favore del SI. della Controparte_3 Parte_2
somma di € 10.000 a saldo dei compensi professionali del prof. per Persona_2
l'attività svolta nel giudizio di primo grado;
f)porre le spese della ctu espletata nel giudizio di primo grado a carico della CP_3
Il tutto nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche in
[...]
relazione alla eventuale percentuale di concausalità.
In ogni caso: condannare la società appellata alla rifusione delle spese, dei compensi, del 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA del presente grado del giudizio ponendo a carico della le eventuali spese di ctu e ctp della espletanda consulenza. CP_3
In via istruttoria:
Disporre, occorrendo, la rinnovazione della ctu o, in via subordinata, la riconvocazione del ctu a chiarimenti.
Per Controparte_3
Nel merito pagina 3 di 18 In via preliminare, dichiarare manifestamente infondato, ex art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto dai SI.ri . Con vittoria di spese e competenza di lite. Pt_2
In via principale, respingere l'appello proposto dai SI.ri , poiché infondato in fatto Pt_2
e in diritto, confermando l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e competenza di lite.
In via subordinata, limitare il risarcimento dovuto ai SI.ri a quanto ritenuto di Pt_2
giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA
Per la denegata ipotesi di rimessione della causa in istruttoria: ordinarsi agli attori la produzione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di tutta la documentazione clinica relativa alla SI.ra Persona_1
successiva agli accertamenti compiuti nel
[...]
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. già celebratosi, nel cui ambito l'ultima cartella analizzata è quella relativa al suo ricovero presso l'Istituto Frisia dell'8.7.15, mentre nel presente giudizio viene prodotta solo quella del ricovero a Vimercate del 21.1.20, per cui sussiste un vuoto documentale di quasi cinque anni. Invero, controparte nella memoria ex art. 183, VI co. n. 1 c.p.c., contesta le nostre deduzioni circa l'assenza di nesso causale tra gli esiti delle complicanze infettive del 2013 ed il decesso della paziente, sostenendo che sia “da escludere che la SInora sia Per_1
deceduta a causa di un tumore metastatico solo sospettato e mai diagnosticato”, salvo sottrarre al presente giudizio ben cinque anni di documentazione medica necessaria a verificare quale sia stato lo sviluppo clinico occorso, pretendendo di supplire a tale carenza documentale con una semplice relazione di parte;
pagina 4 di 18 ci si oppone alla richiesta degli appellanti di rinnovazione della
CTU, o di convocazione dei periti a chiarimenti, considerata la completezza ed esaustività della perizia agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, i SInori Persona_1
e convenivano in giudizio la di per Parte_2 CP_2 CP_3 CP_3
ottenere il risarcimento dei danni causati alla SInora dai gravi Persona_1
errori commessi dai sanitari dipendenti del Presidio Ospedaliero di Merate “San
Leopoldo Mandic” e patiti di riflesso dai familiari conviventi della stessa, il coniuge
, ed il figlio . Parte_2 CP_2
Gli attori allegavano che in data 25 marzo 2013 la SInora affetta da Persona_1
lombalgia cronica e claudicatio neurogena, veniva ricoverata presso il Presidio
Ospedaliero di Merate “San Leopoldo Mandic” e il 26 marzo successivo veniva sottoposta presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale ad intervento di correzione della scoliosi dorso–lombare con ernie discali e artrodesi strumentata per via posteriore (cfr. doc.
2 - fascicolo ATP - sub. doc. 1 prodotto).
La causa n. RG 2670/19 promossa da dal marito Persona_1 Parte_2
e dal figlio , al fine di ottenere il risarcimento dei danni, diretti e
[...] CP_2
riflessi, derivati agli attori in ragione della condotta di malpractice medica a seguito dell'infezione subita da secondo tesi, era ricollegabile Persona_1
all'intervento chirurgico del 26.3.2013 non gestito adeguatamente nel successivo decorso post operatorio e per tale ragione aggravata dall'innesto di altra infezione anch'essa di origine nosocomiale.
Gli attori prima di intraprendere il giudizio di merito esperivano procedimento per ATP iscritto al n. RG 1228/18, all'esito del quale i c.t.u. nominati dott. e dott. Persona_3
accertavano la riferibilità della prima infezione, appartenente al ceppo E. Persona_4 pagina 5 di 18 all'intervento chirurgico di correzione della scoliosi dorso-lombare del 26.3.2013 Pt_3
per la difettosa e carente asepsi del sito chirurgico;
parimenti accertavano la natura nosocomiale della sovrainfezione del sito chirurgico ad opera del ceppo S. epidermidis oxallino, persistente anche al momento delle dimissioni del 7.9.2013 e al momento del successivo ricovero del giugno 2014, evidenziando la non corretta gestione del processo infettivo e della terapia antibiotica non soltanto nel primo ricovero ma anche in quelli successivi.
chiedeva il risarcimento del danno biologico, sia temporaneo Persona_5
che permanente, così come quantificato in sede di ATP: 10 mesi al 100%, 10 mesi al
75%, 30% da intendersi in forma differenziale dal 35 al 65%. Il marito e il figlio di chiedevano il risarcimento del danno da lesione del rapporto Persona_1
parentale quale danno riflesso in ragione delle macrolesioni derivate al prossimo congiunto a causa delle condotte di malpractice medica, quantificati in € 70.000 per il marito ed in € 35.000 per il figlio. Gli attori chiedevano anche il risarcimento del danno patrimoniale.
A seguito del decesso di in data 23.1.2020 e di interruzione del Persona_1
processo, , , , , in proprio e in Parte_2 CP_2 CP_1 Parte_1
qualità di eredi di incardinavano un nuovo giudizio (RG Persona_5
1072/20), successivamente riunito al primo, al fine di far accertare e dichiarare il nesso di causalità tra le predette lesioni e il decesso di chiedendo il Persona_1
risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, quantificato rispettivamente in
€ 290.000,00 per il marito, € 270.000 per il figlio convivente ed in € CP_2
250.000 per ciascun figlio non convivente, oltre al risarcimento del danno patrimoniale.
si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo CP_3
il rigetto delle domande avversarie.
pagina 6 di 18 La causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali ed espletando c.t.u. medico- legale.
Le parti precisavano le conclusioni
Il Tribunale di Lecco decideva la controversia con la sentenza impugnata, con la quale, ritenuta sussistente la responsabilità della rispetto alle infezioni contratte dalla CP_3
SI.ra a seguito dell'intervento del 26.3.13 escludeva il nesso di causalità tra Per_1
le infezioni contratte da a seguito di condotte di malpractice medica ed Persona_1
il decesso della stessa, respingendo pertanto la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni jure proprio per la perdita della congiunta.
La sentenza impugnata così statuiva:
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulle cause riunite di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta nella causazione delle infezioni derivate alla SInora a seguito dell'intervento chirurgico del 26.3.2013; Per_1
-accerta e dichiara l'assenza di nesso di causalità tra detto fatto illecito e il decesso intervenuto il 23.1.2020;
- condanna al pagamento in favore degli attori delle seguenti somme: CP_3
€ 152.922 in moneta attuale a titolo di danno iure hereditatis, per il danno biologico permanente subito dalla SInora nella specifica accezione del danno cd. da Per_1
premorienza;
€ 60.375 in moneta attuale a titolo di danno iure hereditatis, per il danno biologico temporaneo subito dalla SInora Per_1
pagina 7 di 18 € 34.020 in moneta attuale a favore del marito a titolo di danno iure Parte_2
proprio derivatogli dalla lesione del rapporto parentale, maturato fintanto che era in vita la SInora Per_1
€ 37.800 in moneta attuale a favore del figlio a titolo di danno iure CP_2
proprio derivatogli dalla lesione del rapporto parentale, maturato fintanto che era in vita la SInora Per_1
€ 9.179 a favore di a titolo di danno patrimoniale;
Parte_2
€ 1.220 per la redazione della perizia di parte prodromica all'instaurazione del presente giudizio;
trattandosi di credito di valore, su tali importi sono dovuti gli interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo devalutato alla data del fatto (marzo 2013) e rivalutato anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo capitale liquidato;
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna a rifondere agli attori, in solido tra loro, le spese di lite del CP_3
procedimento per ATP n. 1228/18, che liquida in € 464,66 per anticipazioni ed € 5.358 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge ed € 3.000 oltre accessori di legge per rimborso spese c.t.p.;
-pone le spese di c.t.u. liquidate in sede di ATP definitivamente a carico di parte convenuta;
-condanna a rifondere agli attori, in solido tra loro, le spese di lite dei CP_3
presenti giudizi RG 2670/19 e 1072/20, che liquida in € 1.713 per anticipazioni, € 1.918 per mediazione ed € 24.000, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
pagina 8 di 18 -pone le spese di c.t.u. liquidate nel presente giudizio definitivamente a carico solidale delle parti.
-condanna a rifondere agli attori, in solido tra loro, le spese di lite dei CP_3
presenti giudizi RG 2670/19 e 1072/20, che liquida in € 1.713 per anticipazioni, € 1.918 per mediazione ed € 24.000, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di c.t.u. liquidate nel presente giudizio definitivamente a carico solidale delle parti.
Avverso tale sentenza propongono appello , , Parte_1 CP_1
, con i seguenti argomentati motivi: Parte_2 CP_2
A) Il nesso di causalità tra gli errori commessi dai sanitari ed il decesso della de cuius
B) Il danno diretto subito dagli attori a seguito del decesso della de cuius
C) Compensi professionali del prof. per l'attività di ctp nel giudizio di primo Per_2
grado e spese funerarie
Si costituisce l chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'appello.
La causa viene decisa ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 25.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si ricorda che in data 21.1.2020 la SInora è giunta in PS Per_1
per “dispnea ingravescente ed edema braccio dx da una settimana circa”, ed è stata ricoverata con diagnosi di “severa astenia e dispnea in paziente polipatologica”. In anamnesi era riportato che la donna era “nota per insufficienza respiratoria cronica in terapia con osSIeno gassoso”; la radiografia del torace rivelava: “Versamento pleurico
a sinistra con atelettasia compressiva del parenchima limitrofo”. Nel corso del breve pagina 9 di 18 ricovero la SInora appariva “in condizioni generali scadute”, presentava una Per_1
“deiscenza a livello dorsale”, “macerazione in plica cutanea a livello sovrapubico,
“sclerosi cutanea diffusa a arti inferiori e tronco. Ulcere digitali in fase necrotica alle mani”, “Cute a buccia di arancia alla mammella di sinistra, dura al tatto…Importanti edemi declivi maggiori agli arti superiori che inferiori”, “stato anasarcatico generalizzato”. In data 22.01.20 gli esami ematici mostravano un ulteriore peggioramento dei principali parametri;
due marcatori tumorali risultavano positivi;
l'urinocoltura positiva per E. coli pansensibile, l'esame colturale di “materiale purulento-essudato” (di cui tuttavia si ignora la sede del prelievo) positivo per
Pseudomonas aeruginosa e P. mirabilis. In data 23.01 sopraggiungeva l'exitus, con diagnosi di “Insufficienza respiratoria acuta. Insufficienza epatica e renale acuta in sospetta npl mammaria”.
Con il primo motivo di gravame, la parte appellante sostiene che l'impugnata sentenza sarebbe viziata, poiché il Giudice - aderendo acriticamente alle conclusioni dei consulenti - avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del nesso causale tra il decesso della SI.ra e le infezioni da lei contratte a seguito dell'intervento del 29.3.13. Per_1
I c.t.u. nominati hanno individuato la principale causa del decesso in una condizione di sepsi – definita come una disfunzione d'organo potenzialmente fatale causata da una sregolata risposta dell'ospite a un'infezione – quale causa del decesso della SI.ra precisando tuttavia che “sulla base dei risultati delle indagini diagnostiche Per_1
effettuate è impossibile stabilire se l'infezione abbia avuto origine dal polmone (la polmonite e il versamento pleurico possono anche essere stati consequenziali alla sepsi), dalle vie urinarie, dalle lesioni cutanee o da un altro organo/apparato, data la mancata esecuzione delle emocolture, l'assenza di un riscontro autoptico e di una documentazione medica relativa alle condizioni di salute della SI.ra negli Per_1
ultimi due anni di vita (alla visita medico-legale del 10.01.18 la donna non era
pagina 10 di 18 certamente allettata) che certamente penalizzano la definizione dell'esatto profilo microbiologico dei batteri responsabili della sepsi in questione e, dunque, la riconducibilità della morte alle censure relative ai fatti del 2013”.
Invero, i periti hanno accertato che “secondo il criterio del “più probabile che non”, non sussiste alcuna correlazione tra le infezioni nosocomiali contratte dalla donna durante i ricoveri del marzo-luglio 2013 e del giugno 2014-febbraio 2015 presso
l'ospedale di Merate e il decesso sopraggiunto il 23.01.2020”, ritenendo che i. sulla base dei dati clinici a disposizione, l'exitus fu conseguenza di “un processo infettivo sostenuto da problematiche polmonari (alla TAC torace del 22.1, “Addensamento compatto con parziale broncogramma aereo come da disventilazione cronica interessa la piramide basale sinistra”) e/o urinarie, che per sedi anatomiche coinvolte e caratteristiche colturali dei patogeni identificati sono prive di alcuna continuità microbiologica - e quindi infettivologica - rispetto ai processi infettivi del 2013 - 2014 ... come peraltro suggerito dal notevole tempo intercorso tra la conclusione del percorso di cura ascrivibile alle complicanze dell'intervento chirurgico del 26.3.2013 e il decesso
(23.1.2020)”, ii. “il processo infettivo in ultimo responsabile della morte sia, come spesso accade, l'epifenomeno terminale di processi oncologici in fase di avanzato sviluppo, nel caso della SI.ra definito da una probabile neoplasia Per_1
mammaria, come delineato dall'esame obiettivo delle mammelle, dal riscontro – alla
TAC torace – di plurime linfadenopatie ascellari bilaterali e dalla positività del CA-125, marcatore tumorale” e pertanto iii. “La correlazione causale che parte attrice identifica tra le conseguenze infettive dell'intervento chirurgico del 26.03.2013 e il decesso del
23.01.2020 non è, dunque, sostenibile alla luce dei criteri di giudizio in concreto disponibili” (pag. 46, integr. CTU).
Non solo, i CTU - in replica alle osservazioni critiche dei CTP degli attori - hanno sottolineato come “dalla documentazione clinica esaminata non emerga alcuna
pagina 11 di 18 condizione di defedamento, inteso come grave deperimento organico, quale sequela delle pregresse infezioni ospedaliere oggetto di censura”, ribadendo come “non si possa in maniera motivata riconoscere alcun ruolo anche solo concausale tra il decesso
e le sequele dei fatti morbosi del 2013-2015”, evidenziando invece come - a favore della causa neoplastica mammaria - deponessero “i riscontri clinico - strumentali eseguiti nel corso del ricovero ospedaliero ... in ragione sia dell'esame obbiettivo loco-regionale
(“ispezione mammelle: bilateralmente cute lignea”, come a suggerire la presenza di una mastite carcinomatosa?) sia della TAC del torace, che mostrava “Plurime linfoadenopatie ... a carico del cavo ascellare sinistro” (a suggerire il riscontro di metastasi linfonodali), sia della positività dei marcatori tumorali CA-125...che possono risultare aumentati nel carcinoma della mammella”, fermo restando che “le neoplasie sono note per condizionare l'insorgenza di una condizione di deperimento organico”
(vd. integraz. CTU, pag. 52).
Considerate tali evidenze, il Tribunale ha quindi correttamente concluso per
“l'interruzione del nesso causale e l'intervenuto decesso di per Persona_1
cause diverse rispetto alle infezioni ricollegabili a malpractice medica”, respingendo le domanda degli odierni appellanti a titolo di perdita del rapporto parentale.
CRITERIO
In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione.
pagina 12 di 18 Questa Corte rileva in primo luogo che i CTU si sono attenuti strettamente a tale criterio sulla base della documentazione prodotta dagli appellanti.
In secondo luogo, in tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili (Cass. n. 21511/2024). Questa Corte evidenzia che -per scelta processuale- gli attori in primo grado hanno ritenuto di produrre la cartella relativa al ricovero della de cuius presso l'Istituto Frisia dell'8.7.15 e quella del ricovero a
Vimercate del 21.1.20, con un assoluto vuoto documentale di quasi cinque anni.
In una situazione critica, come quella delineata dagli attori in primo grado, non appare verosimile che non vi siano stati negli ultimi cinque anni accertamenti, esami o visite a cui la SInora sia stata sottoposta. Tali riscontri medici, forse, Persona_1
avrebbero potuto ulteriormente chiarire la situazione della paziente.
In ogni caso, sottolineando che nella fattispecie i CTU hanno escluso -senza alcun dubbio- il nesso causale tra le infezioni nosocomiali e la morte intervenuta a distanza di circa sette anni dalle prime, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. Tale onere non risulta soddisfatto dalle parti appellanti, neppure sotto il profilo probatorio documentale.
pagina 13 di 18 VALENZA DELLA CTU
Per quanto concerne la C.T.U.,
a) rappresenta ormai un principio consolidato (tra le altre Cass. 2018 n. 21504) quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poichè l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate;
b) il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le conclusioni tratte;
c) di conseguenza, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione.
In tal senso si richiama il consolidato orientamento della Corte Suprema di Cassazione, secondo cui “Il Giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono
a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso”(Cass. Civ. III Sez., sent. 30.07.2004 n. 14638). Ancora, con la Sentenza n. 10688 del 24.04.2008, la Cassazione è tornata in materia, statuendo che è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte pagina 14 di 18 dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico (i suddetti orientamenti trovano peraltro conferma anche nella più recente Sentenza della Suprema Corte - I^ Sezione n. 15147 del
11.06.2018).
E ciò è proprio quanto accaduto nel caso in esame, posto che i CTU nominati, nel rispetto delle cadenze previste dall'art. 195 c.p.c. (come riformato dalla L. 69/2009, che aveva quale ratio proprio di evitare le lungaggini processuali conseguenti alle richieste di chiarimenti delle parti al CTU), hanno replicato alle note critiche dei CTP di parte attrice in primo grado, peraltro con motivazioni del tutto chiare ed esaurienti;
dichiarazioni che risultano ampiamente esaustive, senza ulteriori approfondimenti.
Secondo la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, Ord. 17/04/2019, n. 10747 e Cass. Civ.,
Sez. VI, 07/06/2019, n. 15521) la CTU, pur non rappresentando un mezzo di prova, è comunque un mezzo istruttorio, ed è resa necessaria (in quanto fonte oggettiva di prova) laddove occorra accertare fatti rilevabili solo attraverso specifiche competenze e strumentazioni tecniche senza che ciò incida sulla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti (art. 2697 c.c.). In tali casi la CTU non avrà solamente una funzione valutativa (o quantificativa) di quanto già acquisito al processo, ma anche di precipuo strumento asseverativo dei fatti allegati dalle parti.
Nel caso specifico la verifica del nesso causale tra i fatti allegati (il trattamento sanitario post-intervento) e le conseguenze salutari subite dall'attrice costituisce proprio una
“ipotesi in cui è indispensabile il conforto specialistico”, dovendo necessariamente il giudice affidarsi alle competenze tecniche-valutative di specialisti (medico-legale nonché infettivologo).
pagina 15 di 18 Non vi è dubbio, d'altra parte, che nella fattispecie la CTU medico legale e lo specialista di malattie infettive dovevano accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dei medici lamentata dagli attori in primo grado e il danno da morte allegato.
Da questo punto di vista, vi è l'identificazione, di fatto, della CTU come mezzo di prova atipico e si parla di CTU “percipiente” (Sentenza Cass. n. 9249 del 7 maggio 2015).
Essa ha ad oggetto non la interpretazione di un fatto, ma l'esistenza stessa del fatto, che altrimenti risulterebbe indimostrabile per la parte.
Alla luce dei rilievi che precedono, il motivo d'appello concernente la allegata sussistenza del nesso di causalità tra le infezioni nosocomiali della SInora Persona_1
contratte a seguito dell'intervento subito in data 26.3.2013- e il suo decesso in data
23.1.2020, deve essere rigettato.
Con argomentazioni logiche e coerenti sulla base della documentazione medica versata in atti, i consulenti tecnici nominati, dott. (già nominato in sede di ATP) e Persona_3
dott. , hanno escluso il nesso di causalità tra le infezioni derivate a Persona_6
a seguito di condotte di malpractice medica e il decesso della Persona_1
stessa.
Il secondo motivo di impugnazione risulta assorbito dal rigetto del primo motivo.
Con il terzo motivo, l'appellante impugna il capo della sentenza relativo alla refusione delle spese di CTP avendo il Giudice ritenuto congruo “limitare la ripetibilità delle spese richieste per i c.t.p. di parte (€ 10.000) entro l'importo liquidato dal Presidente del Tribunale in favore dei c.t.u. nominati, riducendo pertanto l'importo richiesto ad €
3.000”.
Il Tribunale ha riconosciuto al CTP il medesimo importo (E 3.000,00) liquidato ai periti dell'ufficio.
pagina 16 di 18 Premesso che le parti attrici in primo grado hanno prodotto una semplice nota pro- forma, nulla provando rispetto all'effettivo esborso, la liquidazione da parte del
Tribunale appare congrua, rapportata al tipo di prestazione resa. D'altra parte,
l'indicazione contenuta nella pro-forma non può (di per sé) considerarsi prova di un esborso;
tantomeno risultano esplicitati i criteri per valutare diversamente la richiesta risarcitoria.
Del tutto prive di fondamento sono, infine, le doglianze in merito al mancato rimborso delle spese funerarie, posto che - come detto - il decesso della SI.ra non è Per_1
riconducibile a colpa della . Controparte_3
Parimenti, la decisione del Tribunale di porre a carico solidale delle parti le spese di
CTU relative al giudizio di merito (mentre la è stata condannata a rifondere agli CP_3
attori quelle dell'Atp) non merita di essere riformata, considerato che gli esiti peritali hanno dimostrato l'assoluta infondatezza della tesi della parte attrice circa la sussistenza di nesso causale tra il decesso della SI.ra e le contestate inadempienze, oltre Per_1
al fatto che l'appellante non ha fornito alcuna motivazione a sostegno di tale censura, limitandosi a formulare la domanda nelle conclusioni (“f) porre le spese della ctu espletata nel giudizio di primo grado a carico dell ”) . Controparte_3
SPESE
Le spese seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate in favore di parte appellata, ex DM 147/2022, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria (non espletata), tenuto conto del valore della lite come indicato dalla parte appellante pari ad Euro
1075700,00.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza pagina 17 di 18 spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da , , Parte_1 CP_1
, avverso la sentenza n. 465/2024 del Parte_2 CP_2
Tribunale di Lecco, depositata il 12 giugno 2024, che per l'effetto conferma;
2. condanna , , , Parte_1 CP_1 Parte_2
al pagamento in favore di CP_2 [...]
del presente grado, liquidate in Euro Controparte_3
18.511,00, oltre IVA, CAP e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Così deciso in Milano il 25.2.2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Maria Caterina Chiulli
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