TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17938 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT ZI Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
FA IA UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53764/2024 , vertente
TRA
ROMA (RM), 02/11/1977), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. TIZIANA DONNINI;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 10/03/1979), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ANDREA RIZZELLI e dell'avv. VALERIA LANNA resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22/09/2008 con;
ha riferito che tra i coniugi era intervenuta Controparte_1 separazione personale, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/70.
nel costituirsi ha formulato richieste Controparte_1
contrapposte al ricorrente con riguardo ai provvedimenti accessori e relativi all'affidamento dei figli e ma aderito alla domanda relativa al Per_1 Per_2 2 vincolo matrimoniale.
La causa è stata dunque rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Può essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 22/09/2008, giacché è effettivamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio, che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53764/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
22/09/2008 tra (ROMA (RM), 02/11/1977) Parte_1
e (ROMA (RM), 10/03/1979) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 340, Parte I,
Anno 2008.
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 cpc
Roma, 10/12/2025
la giudice est
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT ZI Presidente
Cecilia Pratesi UD rel.
FA IA UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53764/2024 , vertente
TRA
ROMA (RM), 02/11/1977), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. TIZIANA DONNINI;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 10/03/1979), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ANDREA RIZZELLI e dell'avv. VALERIA LANNA resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di Roma di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22/09/2008 con;
ha riferito che tra i coniugi era intervenuta Controparte_1 separazione personale, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/70.
nel costituirsi ha formulato richieste Controparte_1
contrapposte al ricorrente con riguardo ai provvedimenti accessori e relativi all'affidamento dei figli e ma aderito alla domanda relativa al Per_1 Per_2 2 vincolo matrimoniale.
La causa è stata dunque rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Può essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 22/09/2008, giacché è effettivamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio, che deve essere rimesso sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53764/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
22/09/2008 tra (ROMA (RM), 02/11/1977) Parte_1
e (ROMA (RM), 10/03/1979) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 340, Parte I,
Anno 2008.
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 cpc
Roma, 10/12/2025
la giudice est
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT ZI