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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 06/06/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2009/2024 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Impaglione, presso il cui studio sito in C.F._1
Caltanissetta Viale Sicilia 106 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
e
, nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
n. 13 C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Alfano, presso il cui studio sito C.F._2 in Caltanissetta via Nino Savarese 47 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “I difensori dei ricorrenti, con le note depositate per l'udienza del 30.4.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nell'omologa delle condizioni di separazione consensuale come modificate in virtù del provvedimento del Tribunale in data 4.4.2025”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1 Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno celebrato matrimonio concordatario in Caltanissetta il
29.12.2008, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2008, parte 2, serie A, n. 311, volume
1; che dal matrimonio sono nati tre figli, il 3.9.2010, il 10.1.2013 e il 26.6.2014; Per_1 Per_2 Per_3 che i difensori, con le note scritte depositate per l'udienza del 30.4.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nell'accoglimento del ricorso e nell'omologa delle condizioni della separazione come stabilite, dopo l'ordinanza del Tribunale del'8.4.2025, con l'accordo di cui all'atto dell'11.4.2025, depositato il 28.4.2025, avendo le parti, rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza e dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative, all'affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, appaiono conformi alla legge e all'interesse dei predetti figli minorenni, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli minori, con il collocamento prevalente presso la madre, a cui viene assegnata la casa familiare, e con facoltà per il padre di incontrarli secondo la indicazioni contenute in ricorso, e ponendo a carico del l'obbligo di versare ogni mese alla Parte_1
a titolo di mantenimento dei figli minori la somma di € 200,00, oltre rivalutazione monetaria Parte_2 annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, e con assegno unico, ammontante ad € 790,00 circa interamente a favore della madre, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso dell'11.4.2025, depositato il 28.4.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2009/2024 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Impaglione, presso il cui studio sito in C.F._1
Caltanissetta Viale Sicilia 106 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
e
, nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
n. 13 C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Alfano, presso il cui studio sito C.F._2 in Caltanissetta via Nino Savarese 47 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “I difensori dei ricorrenti, con le note depositate per l'udienza del 30.4.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nell'omologa delle condizioni di separazione consensuale come modificate in virtù del provvedimento del Tribunale in data 4.4.2025”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1 Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno celebrato matrimonio concordatario in Caltanissetta il
29.12.2008, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2008, parte 2, serie A, n. 311, volume
1; che dal matrimonio sono nati tre figli, il 3.9.2010, il 10.1.2013 e il 26.6.2014; Per_1 Per_2 Per_3 che i difensori, con le note scritte depositate per l'udienza del 30.4.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nell'accoglimento del ricorso e nell'omologa delle condizioni della separazione come stabilite, dopo l'ordinanza del Tribunale del'8.4.2025, con l'accordo di cui all'atto dell'11.4.2025, depositato il 28.4.2025, avendo le parti, rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza e dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative, all'affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, appaiono conformi alla legge e all'interesse dei predetti figli minorenni, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori dei figli minori, con il collocamento prevalente presso la madre, a cui viene assegnata la casa familiare, e con facoltà per il padre di incontrarli secondo la indicazioni contenute in ricorso, e ponendo a carico del l'obbligo di versare ogni mese alla Parte_1
a titolo di mantenimento dei figli minori la somma di € 200,00, oltre rivalutazione monetaria Parte_2 annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, e con assegno unico, ammontante ad € 790,00 circa interamente a favore della madre, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso dell'11.4.2025, depositato il 28.4.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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