Articolo 16 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 15Articolo 17
Versione
27 marzo 1968
Art. 16. Vigilanza e tutela

La vigilanza e la tutela sugli enti ospedalieri e' esercitata dalla Regione a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo del titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , intendendosi sostituito al prefetto o prefettura il medico provinciale.
Il comitato previsto dall'articolo 55 e le speciali sezioni di esso previste all'articolo 56 della citata legge sono integrati dal medico provinciale, rispettivamente, del capoluogo di Regione e della provincia.
Sono sottoposte al controllo di merito del comitato le deliberazioni dello statuto, quelle previste alle lettere a), b), c), d), e), g) ed i) del precedente articolo 10 e nell'ultimo comma dell'articolo 40, nonche' le deliberazioni relative a contratti di locazione di durata superiore a nove anni.
Entrata in vigore il 27 marzo 1968
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