Versione
27 marzo 1968
27 marzo 1968
Art. 16. Vigilanza e tutela
La vigilanza e la tutela sugli enti ospedalieri e' esercitata dalla Regione a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo del titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , intendendosi sostituito al prefetto o prefettura il medico provinciale.
Il comitato previsto dall'articolo 55 e le speciali sezioni di esso previste all'articolo 56 della citata legge sono integrati dal medico provinciale, rispettivamente, del capoluogo di Regione e della provincia.
Sono sottoposte al controllo di merito del comitato le deliberazioni dello statuto, quelle previste alle lettere a), b), c), d), e), g) ed i) del precedente articolo 10 e nell'ultimo comma dell'articolo 40, nonche' le deliberazioni relative a contratti di locazione di durata superiore a nove anni.
La vigilanza e la tutela sugli enti ospedalieri e' esercitata dalla Regione a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo del titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , intendendosi sostituito al prefetto o prefettura il medico provinciale.
Il comitato previsto dall'articolo 55 e le speciali sezioni di esso previste all'articolo 56 della citata legge sono integrati dal medico provinciale, rispettivamente, del capoluogo di Regione e della provincia.
Sono sottoposte al controllo di merito del comitato le deliberazioni dello statuto, quelle previste alle lettere a), b), c), d), e), g) ed i) del precedente articolo 10 e nell'ultimo comma dell'articolo 40, nonche' le deliberazioni relative a contratti di locazione di durata superiore a nove anni.
Commentario • 1
- 1. I controlli sugli atti degli enti locali ed il confronto europeoFranco Balli · https://www.filodiritto.com/ · 22 ottobre 2006 · 0.7073108
da "I CONTROLLI SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI E IL CONFRONTO EUROPEO" edito da Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni delle Regioni d'Europa, 1992 "LA RIFORMA DEI CONTROLLI SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI" 1) Premessa - I limiti dell'attuale sistema dei controlli L'esperienza ultradecennale ha evidenziato i limiti dell'attuale sistema dei controlli e, quindi, l'esigenza di profonfi aggiustamenti che superino l'assetto dettato dalla legge 10/2/1953 n. 62. Quest'ultima, con una soluzione a prima vista semplice e lineare, ha attuato l'art. 130 della Costituzione, attribuendo sostanzialmente al nuovo Comitato ed alle sue sezioni, il controllo di legittimità prima attribuito al …
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Giurisprudenza • 7
- 1. Corte Cost., sentenza 20/12/1976, n. 244Provvedimento: […] 1. - L'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sugli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera stabilisce che la vigilanza e la tutela nei confronti di tali enti spettano alla Regione, che le esercita a mezzo del Comitato per il controllo sulle provincie previsto dagli artt. 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.Leggi di più...
- sent. 244/76 b. giudizio di legittimita' costituzionale in via principale·
- violazione dell'art. 117 cost.·
- indennita' ai componenti dei disciolti comitati per l'assistenza ospedaliera·
- illegittimita' costituzionale.·
- fattispecie·
- assistenza ospedaliera (d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4).·
- regione calabria·
- disciplina di organi tuttora statali·
- competenza della regione·
- sent. 244/76 a. regioni a statuto comune·
- legge approvata il 29 aprile 1975·
- controlli nelle materie riservate alla regione dall'art. 117 della costituzione