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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 503/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7018/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023748912000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a mezzo pec il 4.11.2024 ed iscritto il 7.11.2024, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 034 2024 00237489 12 000 notificatagli dall'Agenzia delle entrate-
Riscossione a mezzo raccomandata in data 24/10/2024 per la complessiva somma di € 178,78 asseritamente dovuta per tase automobilitiche anno 2021. Premetteva il ricorrente che il ruolo n. 2024/002942 - emesso dalla Regione Calabria Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, era relativo al presunto omesso pagamento della Tassa Automobilistica, periodo MAGGIO 2021/APRILE 2022, in riferimento alla Targa
Targa 1 afferente un'autovettura che esso ricorrente, in data 05/05/2021, ovvero nel pieno rispetto del termine di 30 giorni dalla scadenza del pagamento come previsto dalla normativa in vigore, aveva provveduto.
Deduceva, altresì, la mancata notifica dell'atto prodromico alla impugnata cartella con conseguente illegittimità di quest'ultima. Concludeva per l'annullamento della cartela impugnata e condanna alle spese di lite con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva ADER eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per tutto ciò che riguardava il merito del tributo iscritto a ruolo. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Si costituiva la la Regione Calabria evidenziando di aver provveduto a sgravare la cartella di pagamento oggetto di opposizione, allegando il provvedimento di discarico regolarmente comunicato all'avvocato del ricorrente con pec del 08/11/2024. Concludeva per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'estinzione del procedimento per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, deve premettersi che quello proposto doveva essere un ricorso contenente istanza di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis D Lgs 546/92 e quindi diventare procedibile solo dopo la scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha provveduto ad iscrivere il ricorso dopo 3 giorni dalla notifica ed 1 giorno prima della comunicazione dell'annullamento del ruolo da parte della Regione.
Ne consegue che nulla è dovuto a titolo di spese di lite, in esse comprese il rimborso delle spese vive di pagamento del contributo unificato, neanche in forza del principio della soccombenza virtuale perché il ricorso è stato iscritto a ruolo prima della scadenza del termine di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica.
Da qui la compensazione totale delle stesse.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: URBANO MASSIMO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7018/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023748912000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato a mezzo pec il 4.11.2024 ed iscritto il 7.11.2024, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 034 2024 00237489 12 000 notificatagli dall'Agenzia delle entrate-
Riscossione a mezzo raccomandata in data 24/10/2024 per la complessiva somma di € 178,78 asseritamente dovuta per tase automobilitiche anno 2021. Premetteva il ricorrente che il ruolo n. 2024/002942 - emesso dalla Regione Calabria Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche, era relativo al presunto omesso pagamento della Tassa Automobilistica, periodo MAGGIO 2021/APRILE 2022, in riferimento alla Targa
Targa 1 afferente un'autovettura che esso ricorrente, in data 05/05/2021, ovvero nel pieno rispetto del termine di 30 giorni dalla scadenza del pagamento come previsto dalla normativa in vigore, aveva provveduto.
Deduceva, altresì, la mancata notifica dell'atto prodromico alla impugnata cartella con conseguente illegittimità di quest'ultima. Concludeva per l'annullamento della cartela impugnata e condanna alle spese di lite con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva ADER eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per tutto ciò che riguardava il merito del tributo iscritto a ruolo. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Si costituiva la la Regione Calabria evidenziando di aver provveduto a sgravare la cartella di pagamento oggetto di opposizione, allegando il provvedimento di discarico regolarmente comunicato all'avvocato del ricorrente con pec del 08/11/2024. Concludeva per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'estinzione del procedimento per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, deve premettersi che quello proposto doveva essere un ricorso contenente istanza di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis D Lgs 546/92 e quindi diventare procedibile solo dopo la scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha provveduto ad iscrivere il ricorso dopo 3 giorni dalla notifica ed 1 giorno prima della comunicazione dell'annullamento del ruolo da parte della Regione.
Ne consegue che nulla è dovuto a titolo di spese di lite, in esse comprese il rimborso delle spese vive di pagamento del contributo unificato, neanche in forza del principio della soccombenza virtuale perché il ricorso è stato iscritto a ruolo prima della scadenza del termine di 90 giorni decorrenti dalla data di notifica.
Da qui la compensazione totale delle stesse.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.