Sentenza 21 gennaio 2015
Massime • 1
Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'adibizione dell'agente, divenuto inabile al lavoro, a mansioni inferiori rispetto a quelle in precedenza svolte, comporta l'applicabilità del principio di irriducibilità della retribuzione a condizione che l'inabilità sia a carattere permanente nonché dipesa da infortunio sul lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2015, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29764/2011 proposto da:
DI LV GE C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARGANA N 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO BARLETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato GAGLIANO Fabio, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.M.T. AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A. C.F. 04912390871, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato LUDINI Elio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO BONGIARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. 01165400589), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO e EMILIA FAVATA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 482/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25/07/2011 r.g.n. 816/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito l'Avvocato BARLETTA ANTONINO per delega GAGLIANO FABIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di VO EL, premesso essere stato dichiarato inidoneo alle mansioni di conducente di linea in precedenza svolte a causa di patologie riconducibili all'attività lavorativa eseguita, chiese al giudice del lavoro del Tribunale di Catania il riconoscimento del diritto al mantenimento del precedente trattamento retributivo e, di conseguenza, formulò domanda di condanna dell'Azienda Municipale dei Trasporti di Catania (A.M.T) al risarcimento del danno, pari a L. 15 milioni, oltre che alle differenze retributive per aver ricevuto il trattamento proprio del dipendente di 9^ livello piuttosto che quello di 6^ livello. Invero, il medesimo aveva dedotto che avrebbe dovuto essere nuovamente inquadrato nel settimo livello essendo stato dichiarato inidoneo alle mansioni di conducente di linea per infortunio o malattia professionale e non nel nono livello;
in ogni caso, in base agli accordi aziendali egli poteva essere nuovamente inquadrato solo all'esito del mancato superamento della prova di idoneità fisica prevista dall'ordine di servizio n. 123/1997. Il giudice adito accolse parzialmente la domanda, nel senso che rigettò la richiesta risarcitoria e riconobbe al Di VO solo le differenze retributive a decorrere dal mese di gennaio del 1994, dopo aver rilevato che l'eventuale assegnazione a mansioni inferiori non poteva intaccare la garanzia della irriducibilità della retribuzione precedentemente goduta.
Con sentenza del 5/5 - 25/7/2011, la Corte d'appello di Catania, investita dall'impugnazione principale della A.M.T. ed incidentale del lavoratore, ha accolto l'appello dell'Azienda ed ha rigettato la domanda del Di VO, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
La Corte ha spiegato che l'esito della consulenza tecnica d'ufficio aveva consentito di accertare che le malattie dalle quali era affetto il lavoratore non erano riconducibili a causa di servizio, che non era, pertanto, applicabile la L. n. 889 del 1971, art. 37, su diritto al mantenimento dello stipendio connesso alla qualifica rivestita prima dell'infortunio. Inoltre, la stessa Corte ha rilevato che la contrattazione aziendale richiamata dal dipendente si riferiva ad ipotesi di inidoneità temporanea al lavoro, che non era stata proposta entro il previsto termine del 10/5/1997 la domanda di inquadramento nel 7^ livello e che era inammissibile, in quanto nuova, la domanda tesa al conseguimento delle differenze retributive spettanti tra il 10/2/1994 e il 4/6/1998, data di modifica della qualifica di inquadramento.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Di VO con tre motivi.
Resiste con controricorso la società A.M.T Azienda Metropolitana Trasporti s.p.a. Catania. Rimane solo intimato l'Inail. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 41 c.p., nonché quello di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello non aveva richiamato il consulente d'ufficio affinché specificasse se l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della controparte avesse inciso anche solo in maniera remota a titolo di concausa sulla sua malattia, non facendosi, quindi, carico, a suo giudizio, di valutare la questione in esame alla luce dei principi ricavabili dalla suddetta norma penale in materia di equivalenza causale. Il motivo è infondato.
Invero, con motivazione adeguata ed immune da rilievi di carattere logico-giuridico, la Corte d'appello ha condiviso il giudizio del consulente d'ufficio sul fatto che le patologie dalle quali era affetto il Di VO non erano riconducibili a causa di servizio, bensì ad uno stato di malattia caratterizzato da andamento evolutivo, testimoniato dalla progressione delle lesioni coronariche correlate alla presenza di fattori di rischio e dalla circostanza che anche dopo la modifica delle mansioni non mutò il decorso della malattia, che andò estendendosi a tutti e tre i rami coronarici. La Corte ha anche precisato che le conclusioni del perito d'ufficio erano logiche e coerenti con la documentazione sanitaria in atti, al punto da non risentire della genericità delle osservazioni della difesa dei lavoratore.
In effetti, allorquando il giudice di merito fondi, come nel caso in esame, la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, perché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza di merito, censurabile in sede di legittimità, è necessario che essi siano la conseguenza di errori dovuti alla documentata devianza dai canoni della scienza medica o di omissione degli accertamenti strumentali e diagnostiche dai quali non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.
Oltretutto, nemmeno è censurabile in sede di legittimità il mancato esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, quale poteva essere nel caso in esame il richiamo del consulente d'ufficio per chiarimenti.
In definitiva la doglianza incentrata sulla mancata applicazione dei principi in materia di equivalenza causale si basa su una considerazione difensiva connessa ad una mera rivisitazione della "ratio decidendi" dell'impugnata decisione che riposa, invece, sull'accertata esclusione, congruamente motivata alla stregua di dati oggettivi, della riconducibilità delle patologie dell'appellato ad una causa di servizio.
2. Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 3, all. A e la falsa applicazione della L. n. 270 del 1988, art. 3.
Attraverso tale motivo i ricorrente investe la parte della decisione con la quale gli è stata rigettata in appello la richiesta di condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive tra il sesto livello di inquadramento posseduto prima della retrocessione, dovuta alla sua inidoneità lavorativa all'espletamento delle mansioni in precedenza svolte, ed il nono livello attribuitogli a seguito di tale accertata inidoneità. In pratica, secondo il ricorrente, il rigetto della suddetta domanda avrebbe comportato la violazione del divieto di irriducibilità della retribuzione del personale autoferrotranviario dichiarato inidoneo alle mansioni di inquadramento.
Il motivo è infondato.
Invero, proprio nella sentenza n. 153 del 1993, della Corte Costituzionale richiamata dal ricorrente, è posto in rilievo che ai fini di definire il quadro legislativo nel quale si colloca la L. n. 270 del 1988, ed in particolare il suo art. 3 si deve ricordare che l'art. 27 del Regolamento Allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, che regola il rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, prevede, tra i casi in cui l'azienda può far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili, anche l'ipotesi della "inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni, in posti disponibili" nonché quella della "palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabile a colpa dell'agente, quando questi non accetti il grado inferiore che gli può essere assegnato".
Precisano, però, i giudici delle leggi che la norma non prevede che l'agente divenuto inabile al servizio possa mantenere la stessa retribuzione percepita prima del mutamento di mansioni e tanto meno quella collegata alla qualifica prima rivestita ed alle relative variazioni, mentre una tale previsione è espressamente contemplata per il personale divenuto inabile in modo permanente a causa di infortunio sul lavoro, dapprima - con il citato Regolamento Allegato A al R.D. n. 148 del 1931, art. 28 - come mera possibilità, e poi come vero e proprio diritto per effetto della L. 28 marzo 1968, n. 376, art. 7 e della L. 29 ottobre 1971, n. 889 , art. 37.
Infatti, quest'ultima norma dispone in particolare che "all'agente inabile permanentemente per infortunio sul lavoro occorso successivamente al 30 giugno 1969, che rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni, spetta lo stipendio o paga relativo alla qualifica che rivestiva prima dell'infortunio".
Orbene, quest'ultima condizione non ricorre nella fattispecie in quanto, come si è visto, la Corte d'appello ha accertato che il Di VO era divenuto inidoneo alle mansioni in precedenza svolte per ragioni di salute che non erano riconducibili a causa di servizio, per cui non è configurabile in radice la lamentata violazione del divieto di irriducibilità della retribuzione invocato infondatamente dal ricorrente.
3. Col terzo motivo il ricorrente sì duole della violazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 27, lett. B), sostenendo che dalla documentazione versata in atti dalla controparte nel giudizio di primo grado emergeva la disponibilità di posti di 7^ livello, per cui la convenuta avrebbe potuto, comunque, inquadrarlo in tale livello al fine di non pregiudicargli la retribuzione precedentemente goduta. Aggiunge il Di VO che anche l'ordine di servizio prevedeva l'inquadramento nel 9^ livello solo in caso di mancato superamento della visita di idoneità relativa al 6^ livello, per cui essendo risultata attestata la disponibilità di posti al 7^ livello, appariva irragionevole e non conforme al predetto ordine di servizio il suo inquadramento al livello aziendale più basso, inferiore di ben tre livelli rispetto a quello rivestito prima della sua inidoneità.
Il motivo è infondato.
invero, il ricorrente si limita a porre in discussione il mancato esercizio di un potere datoriale correlato ad una diversa possibilità di inquadramento in conseguenza della sua inidoneità lavorativa senza investire direttamente la "ratio decidendi" dell'impugnata sentenza che è incentrata, a tal riguardo, sulla rilevata scadenza del termine del 10.5.1997, di cui all'ordine di servizio n. 123/1997, entro il quale l'interessato avrebbe dovuto proporre apposita domanda di inquadramento nel 6^ livello, oltre che sulla conseguente ritenuta irrilevanza dell'eccezione basata sull'opposizione avverso il giudizio di inidoneità definitiva che il medesimo lavoratore aveva proposto all'epoca in cui aveva ritenuto di non presentare la suddetta domanda.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo in favore dell'Azienda Metropolitana Trasporti S.p.A. Catania.
Va, invece, dichiarato non luogo a provvedere nei confronti dell'Inail che è rimasto solo intimato nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2015