Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.18686/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.18686/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. COMINOTTI GABRIELE, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Sabotino, n. 18/A
e
(c.f. ), con l'avv. COMINOTTI GABRIELE, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Sabotino, n. 18/A
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 16.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE:
«1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, Per_1 nutrendo rispetto e fiducia nelle rispettive capacità genitoriali, si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale con residenza presso la madre
2) I ricorrenti concordano che il figlio minore manterrà la propria residenza presso la madre.
3) La casa familiare sita a Travagliato Via Padre Dionisio Troncana n.41 di proprietà del sig. Parte_1 viene assegnata alla sig.ra Parte_2
4) I ricorrenti concordano, altresì, di collaborare nello svolgimento delle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, impegnandosi a consultarsi sulle decisioni importanti di natura ordinaria e straordinaria.
5) Poiché la collocazione del minore è equamente suddivisa, il sig. e la sig.ra concordano Per_1 T_ Pt_2 di provvedere in modo diretto alle spese che serviranno al mantenimento del figlio minore. I ricorrenti, inoltre, provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie non comprese nel mantenimento del figlio, di natura medica, scolastica e sportiva/ludica in quanto necessarie, così come disposto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia ad oggi in uso che si allega e da intendersi qui integralmente ritrascritto.
6) In base al suddetto protocollo quindi le spese straordinarie andranno così suddivise:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Il sig. si accollerà per il tutto il periodo scolastico integralmente le spese relative alla mensa del figlio T_
. Per_1 8) I ricorrenti concordano che il cane di famiglia razza RE LI rimarrà con la sig.ra nella Pt_2 casa di Travagliato;
il sig. si accollerà integralmente le spese relative al mantenimento ed alle cure T_ veterinarie dell'animale.
PER IL DIVORZIO:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, nutrendo rispetto e fiducia nelle rispettive capacità genitoriali, si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale con residenza presso la madre.
2) I ricorrenti concordano che il figlio minore manterrà la propria residenza presso la madre.
3) La casa familiare sita a Travagliato Via Padre Dionisio Troncana n.41 di proprietà del sig. Parte_1 viene assegnata alla sig.ra Parte_2
4) I ricorrenti concordano, altresì, di collaborare nello svolgimento delle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del minore, impegnandosi a consultarsi sulle decisioni importanti di natura ordinaria e straordinaria.
5) Poiché la collocazione del minore è equamente suddivisa, il sig. e la sig.ra concordano Per_2 T_ Pt_2 di provvedere in modo diretto alle spese che serviranno al mantenimento del figlio minore. I ricorrenti, inoltre, provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie non comprese nel mantenimento del figlio, di natura medica, scolastica e sportiva/ludica in quanto necessarie, così come disposto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Brescia ad oggi in uso che si allega e da intendersi qui integralmente ritrascritto.
6) In base al suddetto protocollo quindi le spese straordinarie andranno così suddivise:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Il sig. si accollerà per il tutto il periodo scolastico integralmente le spese relative alla mensa del figlio T_
. Per_1
8) I ricorrenti concordano che il cane di famiglia razza RE LI rimarrà con la sig.ra nella Pt_2 casa di Travagliato;
il sig. si accollerà integralmente le spese relative al mantenimento ed alle cure T_ veterinarie dell'animale.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 10.04.2016, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di CAINO (anno 2016, parte II^, serie C, n. 6).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2,
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20.3.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti