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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/10/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice designato dott.ssa Angela
Gagliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1255/2024 avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, promossa da
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
Cf , residente a [...], C.F._1
elettivamente domiciliato a Canicattì, Corso Umberto I n. 100, presso lo studio degli Avvti Amanta Carlino e Filomena La Vecchia che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in calce all'atto di opposizione
opponente
CONTRO
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. Controparte_1
14 – (partita IVA n. ) ente pubblico economico, che, a decorrere P.IVA_1
dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del , tra cui Controparte_2 [...]
, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui Controparte_3
all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte nel presente giudizio in persona di in qualita' di Controparte_4
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a cio' autorizzato per CP_5
procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio Persona_1
nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024 rappresentata e difesa dall' Avv.
LU MA, del Foro di Firenze, presso il cui studio in Firenze via Delle
Nazioni Unite 23 elegge domicilio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
E contro
, con Controparte_6
sede in Viale Regina Margherita n. 30 (C. F. , rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'Avvocatura dello Stato di (C.F. ) nei cui CP_6 P.IVA_3
uffici, siti in , Via Libertà n. 174 si domicilia, la quale dichiara di CP_6
voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC
Email_1
Opposta
conclusioni: all'udienza dell'8.9.2025 i procuratori delle parti hanno
concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ha proposto opposizione Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, n.
29276202400000393000, comunicata il 5.6.2024, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di € 25.554,74, per sanzioni amministrative, di cui alle seguenti cartelle di pagamento: Cartella n. 29220090016599924000, notificata il
2.12.2009 ( anno 2007); Cartella n. 29220110005520653000, notificata il
13.6.2011( anno 2008); Cartella n. 292220130005004667000, notificata il
24.7.2013 (anno 2010); Cartella n. 29220140005701342000, notificata il
5.11.2014 ( anno 2012).
L'opponente ha concluso chiedendo quanto qui di seguito si riporta integralmente: “In via cautelare: Sospendere in parte qua, anche con decreto
inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di
iscrizione ipotecaria, delle cartelle di pagamento ed ogni altro atto o
provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;
In via preliminare: Ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullare
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notifica dell'atto
presupposto e/o prodromico, indi e per l'effetto, ritenere e dichiarare
l'illegittimità e/o nullità e/o annullare le cartelle di pagamento descritte in
narrativa ai nn. da 1) a 4).
Nel merito: Ritenere e dichiarare nulla e/o annullare in parte qua della
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento
descritte in parte motiva nn. da 1) a 4), indi e per l'effetto, ritenere e dichiarare
l'insussistenza della pretesa di cui alle predette cartelle di pagamento per
l'importo complessivo di €. 25.554,74, per decorrenza del termine quinquennale
di prescrizione. In caso di accoglimento della presente opposizione, condannare i
resistenti alla cancellazione dell'eventuale iscrizione di ipoteca, in quanto
illegittima. Con vittoria di spese di lite da distrarre in favore dei sottoscritti
procuratori Antistatari”.
Si è costituita la la quale, preliminarmente, ritenendo conclusa l'attività CP_6
dell'Ente impositore con l'invio dell'elenco del ruolo all'esattore, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando l'esclusiva competenza dell' . Nel merito ha sostenuto che per ogni cartella era stata Controparte_1
emessa ordinanza ingiunzione e che - si riporta integralmente- “decorso
infruttuosamente il termine stabilito per il pagamento, in misura ridotta, delle
sanzioni amministrative pecuniarie e non essendo stato proposto dall'interessato
ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso le suddette ordinanze
ingiunzioni, divenute titoli esecutivi, era disposta la legittima iscrizione al ruolo
delle stesse ordinanze, per il recupero coattivo del credito vantato dall'
Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. n. 689/1981”.
Ha , pertanto, chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituita l' la quale ha eccepito l'infondatezza del Controparte_1
ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
In particolare ha rilevato: 1) la rituale notifica delle cartelle sottese;
2) la mancata prescrizione per l'avvenuta interruzione della stessa a mezzo di intimazioni di pagamento – AV 3383000 del 2014; AV 754 del 2015; AV 749000 del 2017;
AV 849000 del 2022; AV 25000 del 2018/19; notifica rimborso e proposta di compensazione del 9.8.2023 -intimazioni che hanno preceduto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata il 5.6.2024, oggetto di opposizione-
La causa è stata istruita con prove documentali.
Con ordinanza del 29.3.2025 la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.9.2025
per la decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c, e, alla successiva udienza, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva che, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa ex Legge n. 689/1981, l'Amministrazione resistente — che, sotto il profilo sostanziale, riveste la posizione di attrice — è gravata dall'onere di provare la fondatezza della pretesa sanzionatoria.
All'opponente, invece, qualora contesti specificamente la legittimità del procedimento o neghi la propria responsabilità nella commissione dell'illecito,
spetta l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dedotti in giudizio.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che alla P.A.
incombe sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità
dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione
amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti
dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente
procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che
consegue alla valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione
alla parte che ne è destinataria”( Cass. Civile sez. IV Ord. 1921/2019 ).
Sempre in via preliminare, deve, inoltre, rilevarsi che in tema di opposizione a sanzioni amministrative ex L. 689/1981 la giurisprudenza di legittimità ha affermato che sussiste un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'agente della riscossione ( Cass. SSS.UU. n. 7514/2022).
Ne consegue che va disatteso l'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato dalla . Controparte_6
Tanto premesso, passando all'esame della presente controversia, si osserva che parte opposta ha in buona parte assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Le censure mosse da quest'ultima appaiono specifiche e circostanziate con i limiti di cui appresso.
Esame del merito. Oggetto del presente giudizio è l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29276202400000393000, notificata in data 5.06.2024,
la quale comprende, tra le varie cartelle esattoriali indicate, anche le quattro cartelle che formano specificamente oggetto della presente controversia, di seguito dettagliatamente individuate:
Cartelle nr:
29220090016599924000, anno 2007, notificata il 02.12.2009
29220110005520653000, anno 2008, notificata il 13.06.2011
292220130005004667000, anno 2010, notificata il 24.07.2013
29220140005701342000, anno 2012, notificata il 05.11.2014
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, dalla documentazione versata in atti risulta che le suddette cartelle sono state regolarmente notificate, in particolare a mani della signora coniuge del ricorrente (cfr. all. Persona_2
4–7).
Inoltre, le dette cartelle sono state oggetto di successive notifiche ed atti interruttivi della prescrizione, tra cui:
• Avvisi di intimazione (AVI),
• Proposta di compensazione,
• Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oggetto di opposizione.
Prescrizione di una sola cartella.
Dalla disamina della documentazione prodotta emerge che soltanto una delle quattro cartelle risulta prescritta. Ed infatti.
• La cartella n. 29220110005520653000 (anno 2008), notificata il
13.06.2011, è stata successivamente comunicata solo in data 4.04.2022 ( cfr all. AV n. 154849000) , ovvero oltre il termine quinquennale di prescrizione, maturato il 13.06.2016.
Va aggiunto che una precedente comunicazione (AVI 754/000 del
12.01.2016) non risulta provata, poiché manca la CAD (comunicazione di avvenuto deposito), necessaria per dare prova della notifica secondo legge.
Validità delle altre tre cartelle.
Le altre tre cartelle risultano invece valide, poiché sono state oggetto di comunicazioni interruttive entro i termini prescrizionali:
1. Cartella n. 29220090016599924000 (anno 2007)
notificata il 2.12.2009;
Successive comunicazioni (AVI 43383/2014 del 23.9.2014; AVI 225/000 del
7.3.2019; proposta di compensazione del 9.8.2023, comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria del 5.6.2024) hanno interrotto validamente la prescrizione.
2. Cartella n. 292220130005004667000 (anno 2010):
notificata il 24.7.2013;
Rinnovate comunicazioni con AV 7749/000 -il 31.3.2018-; AV 4849/000
comunicata il 4.4.2022; proposta di compensazione del 9.8.2023; infine comunicazione preventiva di ispezione ipotecaria del 5.6.2024.
Anche in questo caso, la prescrizione risulta interrotta tempestivamente.
3. Cartella n. 29220140005701342000 (anno 2012):
notificata il 5.11.2014;
Atti interruttivi: AV . -29220189000629225/000- inviata con racc del 7.3.2019;
proposta di compensazione inviata con racc. del 9.8.2023 ( cfr all. 13) ed, infine,
il 5.6.2924 con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Anche tale cartella non risulta prescritta. Alla luce di quanto esposto, il ricorso dell'opponente può essere accolto solo in parte, limitatamente alla cartella n. 29220110005520653000, per la quale è
maturata la prescrizione quinquennale del credito.
Le restanti tre cartelle sono valide ed efficaci, risultando interrotto il termine di prescrizione mediante atti tempestivi e regolarmente notificati.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite ,
in ossequio al c.d. “ criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite ( Cass. N. 16630/13; Cass. N. 11356/06).
Riguardo alle spese di lite si ritiene equo, in ragione della soccombenza reciproca, disporre l'integrale compensazione tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, così dispone:
Accoglie parzialmente il ricorso proposto da e, Parte_1
per l'effetto:
- dichiara la prescrizione del credito sotteso alla cartella di pagamento n.
29220110005520653000;
rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato in relazione alle cartelle n.ri:
29220090016599924000,292220130005004667000, 29220140005701342000.
Spese compensate.
Così deciso in Caltanissetta il 9.10.2025
Il Gop
Dott.ssa Angela Gagliano