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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 27/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 449/2024 R.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 30.8.1983, CF Parte_1
difesa dall'Avv. Raffaella D'Amario C.F._1
E
n. a Lanciano il 15.5.1982, CF Parte_2
, difesa dall'Avv. Alessandro Marrone C.F._2
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
L'Avv. Raffaella D'Amario per conclude: “chiedendone l'integrale Pt_1 accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate che qui si riportano:
- “ che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, tenuto conto della sostituzione degli assegni familiari con l'assegno unico e la ripartizione tra i coniugi nella misura del 50% ed, altresì, considerato l'attuale affidamento condiviso delle minori suindicate, modificare le condizioni del divorzio congiunto tra il Sig. Pt_1 e , disponendo che a quest'ultima spetterà il 50%
[...] Parte_2 dell'assegno unico erogato mensilmente dall' per i figli minori CP_1 [...]
, nata a [...] il [...], , nata a [...]_2
Lanciano il 27.06.2013 e nata a [...] l'[...]; Persona_1
-con vittoria di spese di lite come per legge.” L'Avv. Alessandro Marrone per , conclude: “ Pt_2
- Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lanciano:
- ritenere e dichiarare infondato l'atto introduttivo del corrente giudizio per i motivi sopra esposti;
conseguentemente - rigettare la domanda di modifica delle condizioni di divorzio congiunto proposta nei confronti della sig.ra
[...]
ed avente ad oggetto la suddivisione al 50%, tra la sig.ra ed il Pt_2 Pt_2 sig. , dell'assegno unico universale erogato mensilmente dall' Pt_1 CP_1 per le figlie minori (2007), Persona_1 Persona_2
(2013) e (2017), per i motivi di cui in narrativa;
Persona_1 in via riconvenzionale,
- ritenere e dichiarare che le esigenze delle minori sono cambiate e cresciute e che la sig.ra per tale motivo ha subito un peggioramento della capacità Pt_2 economica necessaria a fronteggiare le spese relative al mantenimento della prole, conseguentemente, sempre in via riconvenzionale, concedere la revisione in aumento dell'assegno di mantenimento in favore della prole, dalla somma di euro 700,00 alla somma di euro 1.000,00, da adeguare annualmente secondo gli indici ISTAT, con effetto a partire dalla presente domanda in via riconvenzionale;
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le richieste di parte ricorrente sono volte alla modifica delle condizioni del divorzio congiunto disponendo che alla spetti l'assegno unico solo nella Pt_2 misura del 50%, a tale richiesta si oppone la resistente, richiedendo, altresì,
l'aumento dell'assegno di mantenimento per la prole da 700 euro a 1000 euro mensili. Riguardo la modifica delle condizioni di divorzio si sottolinea che l'art. 9 della legge 898/1970 prevede la possibilità per l'interessato di richiederla quando sopravvengono giustificati motivi dopo la sentenza. In ogni caso, “la richiesta di revisione non può prescindere da un mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti, che costituisce il presupposto indispensabile che il giudice deve accertare” (Cass. n. 22983/2024).
La richiesta del presente giudizio origina, essenzialmente, dal fatto che l'accordo con il quale i coniugi avevano convenuto che gli assegni familiari fossero percepiti per intero dalla è precedente all'introduzione Pt_2 dell'Assegno unico universale, sostenendo che il concetto di Assegno familiare si discosta dall'attuale concetto di Assegno unico universale.
CP_ La Circolare n.34/2022 ha chiarito che l'Assegno Unico e l'Assegno Familiare
(ANF) spettano, a partire dal 1° marzo 2022, a nuclei familiari differenti: infatti, con l'avvento dell'Assegno Unico Familiare, è stato abrogato l'Assegno al Nucleo
Familiare (ANF) per le famiglie con figli e orfanili, ed è rimasto valido solo per nuclei familiari composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. In particolare, i nuclei familiari a cui spetta ancora l'ANF sono composti appunto da coniugi, fratelli, sorelle o nipoti con un'età inferiore ai 18 anni compiuti, o senza limiti di età se si trovano in uno stato di permanente e assoluta impossibilità a lavorare, a causa di patologia o difetto fisico. Le prestazioni sostituite dall'Assegno Unico 2022 per i figli a carico sono: il Bonus Mamma MA (o premio alla nascita), il Bonus Bebè (o assegno di natalità), l'assegno al nucleo familiare per i figli
(ANF).
Ciò posto, pur essendo vero che all'interno dell'Assegno unico sono state inglobate prestazioni ulteriori (Bonus bebè e premio alla nascita), deve sottolinearsi che tali misure non rilevano nella famiglia in questione, vista l'età dei figli della coppia. Partendo da tali premesse è evidente che, per quanto di interesse, Assegno unico e Assegno familiare sono assolutamente sovrapponibili. Dal momento che congiuntamente i coniugi avevano determinato che gli assegni familiari fossero percepiti per intero dalla , in mancanza di un Pt_2 sostanziale mutamento delle condizioni patrimoniali, vista l'inesistenza di giustificati motivi, la richiesta di parte ricorrente va rigettata, ritenendo che la potrà continuare a percepire l'assegno unico per intero. Pt_2
Riguardo la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla resistente di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della prole, dalla somma di euro 700,00 alla somma di euro 1.000,00, partendo dalle stesse premesse di cui sopra, e cioè la mancanza di un sostanziale mutamento delle condizioni patrimoniali, la stessa non può trovare accoglimento.
Il rigetto delle reciproche domande comporta l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 449/2024 RG, così decide:
Rigetta la domanda di , disponendo che Parte_1 Parte_2 continui a percepire per intero l'assegno unico universale per i figli
Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da . Parte_2
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 27.3.2025
Il Presidente Massimo Canosa