TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/12/2025, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
11533 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa IA LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 11533 2025 VG promossa
DA
nata il [...] in [...], residente a [...]Parte_1
(ARG) in Perseverancia n. 4619 - ON CA - La Matanza, rappresentata e difesa dall'avv.
GIURIATO LINDA
e nato il [...] a [...], residente a residente a [...]di Parte_2
Verona, (VR - 37069) in via Carlo Collodi n. 19 rappresentato e difeso dall'avv. GIARRATANO
MICHELE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: a) Il figlio viene affidata al padre Persona_1 Parte_2 con la formula dell'affido “super esclusivo” o “rafforzato” potendo dunque egli esercitare la responsabilità genitoriale sullo stesso figlio singolarmente sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione;
b) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore possono essere assunte dal solo padre Parte_2 tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio Per_1
c) verrà collocato presso il padre, ove manterrà la sua residenza;
Persona_1
d) La sig.ra potrà vedere il figlio, in compagnia del sig. tutte le volte Parte_3 Per_1 che vorrà, compatibilmente alla distanza e alla pianificazione dei viaggi.
Il sig. si impegna a non ostacolare i contatti tra e la sig.ra ; Per_1 Per_1 Pt_3
e) I genitori concordano che la sig.ra non dovrà corrispondere alcun contributo al Pt_3 mantenimento di di cui si occuperà interamente il padre, e che il 100% delle spese Per_1 straordinarie da sostenere nell'interesse del minore verranno sostenute dal sig. Parte_2 incluse le spese mediche, scolastiche, extrascolastiche etc…
f) I genitori prestano sin d'ora, reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio, consentendo l'inserimento del dati di nel passaporto del Per_1 solo padre Parte_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/09/2025, e Parte_1 Pt_2 anno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento
[...] del figlio minore (3/3/25). Persona_1
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore al padre, al suo collocamento prevalente presso il domicilio paterno stante anche la distanza rispetto al luogo di residenza della madre.
Nulla osta, poi, alla regolamentazione del diritto di visita cosi come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente del minore.
Neppure vi è motivo di disattendere l'assunzione per intero del mantenimento economico del minore
(anche per la totalità delle spese straordinarie) in capo al sig. stante la precarietà della Parte_2 situazione economica della sig.ra e della assunzione di impegno confermata Parte_1 dal padre, all'udienza del 25/11/25.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
Persona_1
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
IA LL
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa IA LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 11533 2025 VG promossa
DA
nata il [...] in [...], residente a [...]Parte_1
(ARG) in Perseverancia n. 4619 - ON CA - La Matanza, rappresentata e difesa dall'avv.
GIURIATO LINDA
e nato il [...] a [...], residente a residente a [...]di Parte_2
Verona, (VR - 37069) in via Carlo Collodi n. 19 rappresentato e difeso dall'avv. GIARRATANO
MICHELE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: a) Il figlio viene affidata al padre Persona_1 Parte_2 con la formula dell'affido “super esclusivo” o “rafforzato” potendo dunque egli esercitare la responsabilità genitoriale sullo stesso figlio singolarmente sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione;
b) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore possono essere assunte dal solo padre Parte_2 tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio Per_1
c) verrà collocato presso il padre, ove manterrà la sua residenza;
Persona_1
d) La sig.ra potrà vedere il figlio, in compagnia del sig. tutte le volte Parte_3 Per_1 che vorrà, compatibilmente alla distanza e alla pianificazione dei viaggi.
Il sig. si impegna a non ostacolare i contatti tra e la sig.ra ; Per_1 Per_1 Pt_3
e) I genitori concordano che la sig.ra non dovrà corrispondere alcun contributo al Pt_3 mantenimento di di cui si occuperà interamente il padre, e che il 100% delle spese Per_1 straordinarie da sostenere nell'interesse del minore verranno sostenute dal sig. Parte_2 incluse le spese mediche, scolastiche, extrascolastiche etc…
f) I genitori prestano sin d'ora, reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio, consentendo l'inserimento del dati di nel passaporto del Per_1 solo padre Parte_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/09/2025, e Parte_1 Pt_2 anno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento
[...] del figlio minore (3/3/25). Persona_1
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore al padre, al suo collocamento prevalente presso il domicilio paterno stante anche la distanza rispetto al luogo di residenza della madre.
Nulla osta, poi, alla regolamentazione del diritto di visita cosi come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente del minore.
Neppure vi è motivo di disattendere l'assunzione per intero del mantenimento economico del minore
(anche per la totalità delle spese straordinarie) in capo al sig. stante la precarietà della Parte_2 situazione economica della sig.ra e della assunzione di impegno confermata Parte_1 dal padre, all'udienza del 25/11/25.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
Persona_1
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
IA LL
La Presidente
Dott.ssa Silvia Rizzuto