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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/05/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2454/2023 promossa da:
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
VERGANI ROBERTO ATTRICE contro
(CF ), difesa dall'Avv. PICCO BELLAZZI WALTER Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, contrariis rejectis NEL MERITO: Accertato e dichiarato l'inadempimento di alle proprie Parte_2 obbligazioni contrattuali, dichiarare la risoluzione del contratto d'opera perfezionato in data 07/07/2019 e, conseguentemente, che alcuna somma è do-vuta per le presunte prestazioni complessivamente erogate inoltre e in ogni caso accerta-ta altresì la responsabilità della convenuta anche ex art. 2051 c.c., condannare
[...]
a corrispondere a a somma complessiva di €57.460,31, a titolo di Parte_3 Parte_1 danno patrimoniale, salva migliore quantificazione in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
SEMPRE NEL MERITO: Respingere la domanda riconvenzionale come ex adverso proposta, poiché infondata sia in assenza dei presupposti di fatto sia in accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e della formulata domanda di risolu-zione del contratto, in relazione ai gravi inadempimenti imputati all'impresa individuale nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera perfezionato Controparte_1 con l'attrice. IN SUBORDINE porre in compensazione l'eventuale credito vantato dall'impresa indi-viduale CP_1 con le maggiori somme dovute, per i titoli complessiva-mente formulati in atti, dalla convenuta a
[...] favore di Parte_1
Con vittoria di spese e competenze.
IN VIA ISTRUTTORIA: Disporre la rinnovazione della c.t.u. ex art. 196 c.p.c. o, in subordine, convocare il c.t.u. Ing. a chiarimenti. Persona_1
Per parte convenuta
Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
pagina 1 di 5 - accertata e dichiarata l'assenza in capo all'impresa individuale di Controparte_1 qualsivoglia responsabilità, per qualsiasi titolo, nella causazione della difettosità lamentata e dei danni asseritamente subiti per tutte le motivazioni in atti, rigettare tutte le domande avversarie;
NEL MERITO, IN SUBORDINE:
- nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell'impresa nella CP_1 causazione dei danni de quibus, contenere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice, tenuto conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 cod. civ., del concorso colposo della stessa nella causazione della difettosità, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree entro i limiti della prova del danno effettivamente raggiunta;
NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare la sussistenza in capo all'impresa individuale del Controparte_1 diritto di pretendere il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti sul veicolo per cui è causa su richiesta dell'attrice, quantificati in una somma non inferiore ad € 1.045,55, oltre interessi moratori calcolati ai sensi del Decreto Legislativo 231/02 dal dovuto al saldo e per l'effetto
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare nei Parte_1 confronti dell'impresa individuale in persona dell'omonimo titolare la somma Controparte_1 di € 1.045,55, o quella diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletata istruttoria, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo calcolati ai sensi del Decreto Legislativo 231/02.
SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE IN SUBORDINE:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere l'impresa individuale tenuta al pagamento di somme nei confronti di Controparte_1 Parte_1 a qualsivoglia altro titolo, compensare tali debiti con il credito vantato dall'impresa individuale nei confronti dell'attrice quale corrispettivo dei lavori eseguiti. Controparte_1
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, comprese spese generali in ragione del 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione della prova orale sui seguenti capitoli di prova formulati nella memoria 171 ter n. 2 c.p.c. tempestivamente depositata in data 26.10.2023: 6) “vero che, esaminando il veicolo per cui è causa alla ricerca dei motivi dell'impossibilità dell'avviamento, la convenuta si avvedeva dei seguenti fatti: a) il veicolo aveva percorso KM 137.038, b) l'ultimo tagliando (manutenzione ordinaria con sostituzione filtro e olio motore) eseguito risaliva al 27.02.2017, allorquando il veicolo presentava un chilometraggio di KM 85.103, il tutto come da documentazione fotografica prodotta dalla convenuta sub doc. n. 3, che mi viene rammostrata”;
7) “vero che le prescrizioni della casa madre Ford in tema di frequenza del tagliando prevedono l'esecuzione dello stesso ogni 15.000 KM oppure, in caso di mancato raggiungimento di tale chilometraggio, ogni 12 mesi, come da documento n. 8 di parte convenuta che mi viene rammostrato”.
8) “vero che per eseguire la diagnosi del veicolo per cui è causa il 22.07.2019 la convenuta lo trasferiva presso l'officina Ford Gruppo Vis S.p.A. di Castellanza con l'ausilio del carroattrezzi”;
9) “vero che, sempre il 22.07.2019, il capofficina Ford, Sig. riferiva direttamente Testimone_1 al Sig. , presente personalmente, che la causa del blocco del veicolo era da Parte_4 attribuirsi alla mancata esecuzione di una regolare manutenzione ordinaria”;
10) “vero che, dopo gli accertamenti effettuati da Ford Gruppo Vis S.p.A. di Castellanza, il veicolo veniva riportato presso la sede della carrozzeria PISARRA dove rimaneva a disposizione di per il ritiro, previo saldo delle somme relative agli interventi effettuati dalla Parte_1 convenuta”. Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 pagina 2 di 5 quale titolare dell'impresa individuale omonima esponendo che, in data 7.7.2019 aveva CP_1 consegnato alla carrozzeria il veicolo di sua proprietà targato ES495XV, un autocarro Ford CP_1 modello Ranger 2.2, per l'esecuzione di alcuni limitati interventi alla carrozzeria e il tagliando di routine.
Precisato che, al momento della consegna, il veicolo era perfettamente funzionante, come attesto anche dalle risultanze dell'utilizzo del sistema Telepass per il transito autostradale, l'attrice deduceva che, alla fine dello stesso mese di luglio, a fronte della ricezione di fattura di € 1.193,97 per le riparazioni effettuate, non otteneva la restituzione del mezzo in quanto la opponeva un Parte_2 malfunzionamento del motore, in precedenza mai manifestatosi.
L'attrice, rifiutato il pagamento della fattura menzionata, agiva pertanto in giudizio chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento del prestatore d'opera convenuto e che quest'ultimo fosse condannato al risarcimento del danno, quantificato in € 57.460,31 di cui € 12.900,00 per il valore di mercato del veicolo, € 40.000,00 per il mancato utilizzo dello stesso, ancora detenuto dalla e la restante parte per tasse e spese sostenute. Parte_2
Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, svolgendo domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite sul veicolo in riparazione.
Deduceva il convenuto che detto veicolo era stato consegnato dalla con contestuale Parte_1 segnalazione di un malfunzionamento del motore che, a seguito di diagnosi effettuata presso l'officina autorizzata dalla casa madre Ford, risultava dipendere dalla mancata esecuzione pregressa della manutenzione ordinaria. A fronte del rifiuto della di pagare quanto dovuto per le Parte_1 riparazioni eseguite, il veicolo veniva pertanto trattenuto dalla , senza che venisse effettuato Parte_2 alcun ulteriore intervento.
Il convenuto negava di avere utilizzato il veicolo durante il periodo di deposito e che l'avaria del motore potesse essergli imputata in alcun modo e contestava, in subordine, l'entità dei danni esposti dall'attrice.
La causa veniva istruita con l'espletamento di prove per testimoni e interrogatorio formale dell'attrice e di c.t.u. sul seguente quesito: “accerti il c.t.u., previo esame tecnico del veicolo oggetto di causa e opportune prove e diagnosi, anche avvalendosi del supporto della Casa madre, la sussistenza dei problemi di avvio del motore e la causa ed epoca di insorgenza degli stessi, nonché l'emendabilità degli stessi, gli specifici interventi di riparazione necessari e i relativi costi;
tenti la conciliazione tra le parti”.
Quindi, la causa giungeva all'udienza del 17.4.2025 per la rimessione in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
***
Oggetto del presente giudizio è costituito dal preteso inadempimento della impresa individuale convenuta alle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto intercorso tra le parti. Più precisamente, contesta l'attrice la violazione da parte dell'impresa convenuta di obblighi accessori di custodia e cura del veicolo affidato per l'esecuzione dei lavori commissionatigli e l'imputabilità ad essa dell'insorto malfunzionamento del veicolo, non presente al momento della consegna.
Dalle deposizioni testimoniali assunte in giudizio e dalle stesse dichiarazioni del legale rappresentante della società attrice emerge la corretta e completa esecuzione di tutti gli interventi di carrozzeria e di meccanica eseguiti sul veicolo e commissionati dalla società attrice, in assenza di contestazioni sugli stessi.
Le deposizioni testimoniali permettono di affermare che la società attrice segnalò essa stessa, dopo la consegna del veicolo, il malfunzionamento del motore chiedendo espressamente una diagnosi della causa dello stesso (v. quanto riferito dai testi e ). Testimone_2 Testimone_3
Non vi sono specifiche ragioni di inattendibilità dei testi di parte convenuta, le quali non possono farsi pagina 3 di 5 derivare in modo automatico da legami di parentela e lavoro con la parte e, del resto, nemmeno vi sono ragioni per ritenere più attendibili, allora, le deposizioni dei lavoratori dipendenti della società attrice.
Va osservato che le deposizioni dei testi di parte attrice non paiono poter sovvertire la conclusione sopra esposta, laddove riferiscono circostanze che logicamente non escludono la sussistenza del malfunzionamento precedentemente alla consegna né, in ogni caso, la preesistenza delle problematiche che poi hanno condotto al blocco motore, constatato in sede di c.t.u..
Infatti, che il veicolo marciasse al momento della consegna e nei giorni precedenti può dirsi accertato e, tuttavia, il malfunzionamento segnalato non era quello di un definitivo arresto del motore bensì quello di un problema che poteva comportare un arresto, evidentemente temporaneo, dello stesso o difficoltà di accensione che potevano risultare intermittenti.
E' poi incerto che il veicolo oggetto di causa abbia effettivamente percorso tutte le tratte autostradali indicate nel report Telepass allegato (doc. 5 di parte attrice), atteso che il documento non permette di associare i passaggi ad un veicolo specifico, individuato per targa, posto che uno stesso dispositivo può essere utilizzato per veicoli diversi.
Ma anche volendo accedere alla tesi attorea secondo cui il veicolo non aveva manifestato, antecedentemente alla consegna, problemi al motore, è decisivo quanto accertato dal c.t.u.: il veicolo in questione non ha marciato nel periodo in cui è stato custodito presso l'officina di carrozzeria del convenuto, è stato unicamente oggetto di tentativi di accensione di durata limitata a pochi istanti o, al massimo, di un paio di minuti (circostanze attestate dai report diagnostici eseguiti sul motore) e, pertanto, non ha affrontato condizioni di utilizzo che potessero provocare quanto accertato all'esito delle operazioni peritali, ovvero la rottura di componenti meccaniche del motore (bronzine e perni di banco), tipicamente dovuta alla carenza di lubrificazione.
La diagnosi, eseguita mediante esame diretto degli elementi meccanici danneggiati, previo somntaggio del motore, non può essere revocata in dubbio.
Ancora la c.t.u. ha accertato un'elevata percorrenza chilometrica del veicolo (oltre cinquantamila chilometri in circa due anni) senza che risultassero interventi di manutenzione intermedi, circostanza – questa sì – tale da giustificare una presumibile imputabilità del danno constatato all'utilizzo improvvido del veicolo da parte del suo utilizzatore. La tipologia di questa avaria, accertata dal c.t.u. e afferente all'utilizzo del veicolo (che non può dirsi essere avvenuto da parte del convenuto) e alla sua corretta manutenzione e non alla sua custodia, non consente di mandare l'impresa responsabile dei costi di riparazione o, addirittura, della perdita stessa del veicolo, difettando in alcun modo ogni relazione causale tra l'avaria accertata e l'ambito delle prestazioni e obbligazioni, anche di custodia, del carrozziere. Relazione causale che, è bene notare, era onere dell'attrice dimostrare.
Ne deriva che l'inadempimento contrattuale del convenuto non sussiste, che il mancato pagamento della fattura emessa dalla è ingiustificato e che le domande di risoluzione e risarcimento Parte_2 del danno proposte dall'attrice sono infondate e vanno rigettate.
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale del convenuto, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto e degli interessi moratori.
Le spese, comprensive di quelle di c.t.u. e liquidate sulla base del valore delle domande reciproche svolte dalle parti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree;
condanna la società attrice al pagamento, in favore del convenuto, della somma di € 1.045,55, oltre pagina 4 di 5 interessi moratori dal dovuto al saldo ai sensi del d.lg. n. 231/2002; condanna la società attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, liquidate in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica); pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u..
Busto Arsizio, 17 maggio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2454/2023 promossa da:
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
VERGANI ROBERTO ATTRICE contro
(CF ), difesa dall'Avv. PICCO BELLAZZI WALTER Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, contrariis rejectis NEL MERITO: Accertato e dichiarato l'inadempimento di alle proprie Parte_2 obbligazioni contrattuali, dichiarare la risoluzione del contratto d'opera perfezionato in data 07/07/2019 e, conseguentemente, che alcuna somma è do-vuta per le presunte prestazioni complessivamente erogate inoltre e in ogni caso accerta-ta altresì la responsabilità della convenuta anche ex art. 2051 c.c., condannare
[...]
a corrispondere a a somma complessiva di €57.460,31, a titolo di Parte_3 Parte_1 danno patrimoniale, salva migliore quantificazione in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
SEMPRE NEL MERITO: Respingere la domanda riconvenzionale come ex adverso proposta, poiché infondata sia in assenza dei presupposti di fatto sia in accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e della formulata domanda di risolu-zione del contratto, in relazione ai gravi inadempimenti imputati all'impresa individuale nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera perfezionato Controparte_1 con l'attrice. IN SUBORDINE porre in compensazione l'eventuale credito vantato dall'impresa indi-viduale CP_1 con le maggiori somme dovute, per i titoli complessiva-mente formulati in atti, dalla convenuta a
[...] favore di Parte_1
Con vittoria di spese e competenze.
IN VIA ISTRUTTORIA: Disporre la rinnovazione della c.t.u. ex art. 196 c.p.c. o, in subordine, convocare il c.t.u. Ing. a chiarimenti. Persona_1
Per parte convenuta
Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
pagina 1 di 5 - accertata e dichiarata l'assenza in capo all'impresa individuale di Controparte_1 qualsivoglia responsabilità, per qualsiasi titolo, nella causazione della difettosità lamentata e dei danni asseritamente subiti per tutte le motivazioni in atti, rigettare tutte le domande avversarie;
NEL MERITO, IN SUBORDINE:
- nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell'impresa nella CP_1 causazione dei danni de quibus, contenere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice, tenuto conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 cod. civ., del concorso colposo della stessa nella causazione della difettosità, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree entro i limiti della prova del danno effettivamente raggiunta;
NEL MERITO, IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare la sussistenza in capo all'impresa individuale del Controparte_1 diritto di pretendere il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti sul veicolo per cui è causa su richiesta dell'attrice, quantificati in una somma non inferiore ad € 1.045,55, oltre interessi moratori calcolati ai sensi del Decreto Legislativo 231/02 dal dovuto al saldo e per l'effetto
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare nei Parte_1 confronti dell'impresa individuale in persona dell'omonimo titolare la somma Controparte_1 di € 1.045,55, o quella diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletata istruttoria, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo calcolati ai sensi del Decreto Legislativo 231/02.
SEMPRE IN VIA RICONVENZIONALE IN SUBORDINE:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere l'impresa individuale tenuta al pagamento di somme nei confronti di Controparte_1 Parte_1 a qualsivoglia altro titolo, compensare tali debiti con il credito vantato dall'impresa individuale nei confronti dell'attrice quale corrispettivo dei lavori eseguiti. Controparte_1
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, comprese spese generali in ragione del 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione della prova orale sui seguenti capitoli di prova formulati nella memoria 171 ter n. 2 c.p.c. tempestivamente depositata in data 26.10.2023: 6) “vero che, esaminando il veicolo per cui è causa alla ricerca dei motivi dell'impossibilità dell'avviamento, la convenuta si avvedeva dei seguenti fatti: a) il veicolo aveva percorso KM 137.038, b) l'ultimo tagliando (manutenzione ordinaria con sostituzione filtro e olio motore) eseguito risaliva al 27.02.2017, allorquando il veicolo presentava un chilometraggio di KM 85.103, il tutto come da documentazione fotografica prodotta dalla convenuta sub doc. n. 3, che mi viene rammostrata”;
7) “vero che le prescrizioni della casa madre Ford in tema di frequenza del tagliando prevedono l'esecuzione dello stesso ogni 15.000 KM oppure, in caso di mancato raggiungimento di tale chilometraggio, ogni 12 mesi, come da documento n. 8 di parte convenuta che mi viene rammostrato”.
8) “vero che per eseguire la diagnosi del veicolo per cui è causa il 22.07.2019 la convenuta lo trasferiva presso l'officina Ford Gruppo Vis S.p.A. di Castellanza con l'ausilio del carroattrezzi”;
9) “vero che, sempre il 22.07.2019, il capofficina Ford, Sig. riferiva direttamente Testimone_1 al Sig. , presente personalmente, che la causa del blocco del veicolo era da Parte_4 attribuirsi alla mancata esecuzione di una regolare manutenzione ordinaria”;
10) “vero che, dopo gli accertamenti effettuati da Ford Gruppo Vis S.p.A. di Castellanza, il veicolo veniva riportato presso la sede della carrozzeria PISARRA dove rimaneva a disposizione di per il ritiro, previo saldo delle somme relative agli interventi effettuati dalla Parte_1 convenuta”. Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 pagina 2 di 5 quale titolare dell'impresa individuale omonima esponendo che, in data 7.7.2019 aveva CP_1 consegnato alla carrozzeria il veicolo di sua proprietà targato ES495XV, un autocarro Ford CP_1 modello Ranger 2.2, per l'esecuzione di alcuni limitati interventi alla carrozzeria e il tagliando di routine.
Precisato che, al momento della consegna, il veicolo era perfettamente funzionante, come attesto anche dalle risultanze dell'utilizzo del sistema Telepass per il transito autostradale, l'attrice deduceva che, alla fine dello stesso mese di luglio, a fronte della ricezione di fattura di € 1.193,97 per le riparazioni effettuate, non otteneva la restituzione del mezzo in quanto la opponeva un Parte_2 malfunzionamento del motore, in precedenza mai manifestatosi.
L'attrice, rifiutato il pagamento della fattura menzionata, agiva pertanto in giudizio chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento del prestatore d'opera convenuto e che quest'ultimo fosse condannato al risarcimento del danno, quantificato in € 57.460,31 di cui € 12.900,00 per il valore di mercato del veicolo, € 40.000,00 per il mancato utilizzo dello stesso, ancora detenuto dalla e la restante parte per tasse e spese sostenute. Parte_2
Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, svolgendo domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eseguite sul veicolo in riparazione.
Deduceva il convenuto che detto veicolo era stato consegnato dalla con contestuale Parte_1 segnalazione di un malfunzionamento del motore che, a seguito di diagnosi effettuata presso l'officina autorizzata dalla casa madre Ford, risultava dipendere dalla mancata esecuzione pregressa della manutenzione ordinaria. A fronte del rifiuto della di pagare quanto dovuto per le Parte_1 riparazioni eseguite, il veicolo veniva pertanto trattenuto dalla , senza che venisse effettuato Parte_2 alcun ulteriore intervento.
Il convenuto negava di avere utilizzato il veicolo durante il periodo di deposito e che l'avaria del motore potesse essergli imputata in alcun modo e contestava, in subordine, l'entità dei danni esposti dall'attrice.
La causa veniva istruita con l'espletamento di prove per testimoni e interrogatorio formale dell'attrice e di c.t.u. sul seguente quesito: “accerti il c.t.u., previo esame tecnico del veicolo oggetto di causa e opportune prove e diagnosi, anche avvalendosi del supporto della Casa madre, la sussistenza dei problemi di avvio del motore e la causa ed epoca di insorgenza degli stessi, nonché l'emendabilità degli stessi, gli specifici interventi di riparazione necessari e i relativi costi;
tenti la conciliazione tra le parti”.
Quindi, la causa giungeva all'udienza del 17.4.2025 per la rimessione in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
***
Oggetto del presente giudizio è costituito dal preteso inadempimento della impresa individuale convenuta alle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto intercorso tra le parti. Più precisamente, contesta l'attrice la violazione da parte dell'impresa convenuta di obblighi accessori di custodia e cura del veicolo affidato per l'esecuzione dei lavori commissionatigli e l'imputabilità ad essa dell'insorto malfunzionamento del veicolo, non presente al momento della consegna.
Dalle deposizioni testimoniali assunte in giudizio e dalle stesse dichiarazioni del legale rappresentante della società attrice emerge la corretta e completa esecuzione di tutti gli interventi di carrozzeria e di meccanica eseguiti sul veicolo e commissionati dalla società attrice, in assenza di contestazioni sugli stessi.
Le deposizioni testimoniali permettono di affermare che la società attrice segnalò essa stessa, dopo la consegna del veicolo, il malfunzionamento del motore chiedendo espressamente una diagnosi della causa dello stesso (v. quanto riferito dai testi e ). Testimone_2 Testimone_3
Non vi sono specifiche ragioni di inattendibilità dei testi di parte convenuta, le quali non possono farsi pagina 3 di 5 derivare in modo automatico da legami di parentela e lavoro con la parte e, del resto, nemmeno vi sono ragioni per ritenere più attendibili, allora, le deposizioni dei lavoratori dipendenti della società attrice.
Va osservato che le deposizioni dei testi di parte attrice non paiono poter sovvertire la conclusione sopra esposta, laddove riferiscono circostanze che logicamente non escludono la sussistenza del malfunzionamento precedentemente alla consegna né, in ogni caso, la preesistenza delle problematiche che poi hanno condotto al blocco motore, constatato in sede di c.t.u..
Infatti, che il veicolo marciasse al momento della consegna e nei giorni precedenti può dirsi accertato e, tuttavia, il malfunzionamento segnalato non era quello di un definitivo arresto del motore bensì quello di un problema che poteva comportare un arresto, evidentemente temporaneo, dello stesso o difficoltà di accensione che potevano risultare intermittenti.
E' poi incerto che il veicolo oggetto di causa abbia effettivamente percorso tutte le tratte autostradali indicate nel report Telepass allegato (doc. 5 di parte attrice), atteso che il documento non permette di associare i passaggi ad un veicolo specifico, individuato per targa, posto che uno stesso dispositivo può essere utilizzato per veicoli diversi.
Ma anche volendo accedere alla tesi attorea secondo cui il veicolo non aveva manifestato, antecedentemente alla consegna, problemi al motore, è decisivo quanto accertato dal c.t.u.: il veicolo in questione non ha marciato nel periodo in cui è stato custodito presso l'officina di carrozzeria del convenuto, è stato unicamente oggetto di tentativi di accensione di durata limitata a pochi istanti o, al massimo, di un paio di minuti (circostanze attestate dai report diagnostici eseguiti sul motore) e, pertanto, non ha affrontato condizioni di utilizzo che potessero provocare quanto accertato all'esito delle operazioni peritali, ovvero la rottura di componenti meccaniche del motore (bronzine e perni di banco), tipicamente dovuta alla carenza di lubrificazione.
La diagnosi, eseguita mediante esame diretto degli elementi meccanici danneggiati, previo somntaggio del motore, non può essere revocata in dubbio.
Ancora la c.t.u. ha accertato un'elevata percorrenza chilometrica del veicolo (oltre cinquantamila chilometri in circa due anni) senza che risultassero interventi di manutenzione intermedi, circostanza – questa sì – tale da giustificare una presumibile imputabilità del danno constatato all'utilizzo improvvido del veicolo da parte del suo utilizzatore. La tipologia di questa avaria, accertata dal c.t.u. e afferente all'utilizzo del veicolo (che non può dirsi essere avvenuto da parte del convenuto) e alla sua corretta manutenzione e non alla sua custodia, non consente di mandare l'impresa responsabile dei costi di riparazione o, addirittura, della perdita stessa del veicolo, difettando in alcun modo ogni relazione causale tra l'avaria accertata e l'ambito delle prestazioni e obbligazioni, anche di custodia, del carrozziere. Relazione causale che, è bene notare, era onere dell'attrice dimostrare.
Ne deriva che l'inadempimento contrattuale del convenuto non sussiste, che il mancato pagamento della fattura emessa dalla è ingiustificato e che le domande di risoluzione e risarcimento Parte_2 del danno proposte dall'attrice sono infondate e vanno rigettate.
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale del convenuto, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto e degli interessi moratori.
Le spese, comprensive di quelle di c.t.u. e liquidate sulla base del valore delle domande reciproche svolte dalle parti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree;
condanna la società attrice al pagamento, in favore del convenuto, della somma di € 1.045,55, oltre pagina 4 di 5 interessi moratori dal dovuto al saldo ai sensi del d.lg. n. 231/2002; condanna la società attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, liquidate in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica); pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u..
Busto Arsizio, 17 maggio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 5 di 5