Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01919/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00663/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 663 del 2024, proposto da
Comune di San Vito dei Normanni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito D'Agnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Ager – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., Progetto Ambiente Provincia di Foggia S.r.l., Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.r.l., Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.r.l., Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/RIF avente ad oggetto “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative”, nei limiti dell'interesse del ricorrente;
- della deliberazione del 5 marzo 2024, n. 72/2024/R/RIF avente ad oggetto “Conferma delle misura di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 7/2024/R/RIF, per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti”, sempre nei limiti dell'interesse del ricorrente;
- di ogni ulteriore atto, anche non conosciuto, precedente, conseguente e comunque in ogni caso connesso a quelli indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di San Vito dei Normanni ha impugnato la deliberazione del 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/RIF avente ad oggetto “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative” nella parte in cui ha statuito che la sua disciplina decorra dal 2024 invece che dal momento dell’approvazione del PNGR (decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257) o ancor prima, dalla data in cui sono stati approvati i Piani Regionali (o le delibere inerenti agli impianti minimi) ritenuti conformi al PNGR stesso.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione dei principi in tema di convalescenza dell’atto amministrativo; violazione dell’art. 21-nonies, l. 241/90.
Secondo il ricorrente la deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 nella parte in cui ha previsto la categoria degli impianti “minimi” (ovvero ha introdotto le modalità di tariffazione del conferimento a detti impianti) è stata ritenuta illegittima dal Giudice Amministrativo esclusivamente sotto il profilo relativo all’incompetenza, dovendosi esercitare il relativo potere unicamente da parte dello Stato. Poichè la categoria degli impianti “minimi” è stata prevista dallo Stato all’interno del PNGR approvato col menzionato D.M. del 24.6.2022 la riedizione del potere tariffario di ARERA – priva di competenza all’atto dell’emanazione della propria deliberazione n. 363/2021 - non poteva che avvenire a far data da quell’atto programmatorio.
La difesa dello Stato ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e legittimazione a ricorrere del Comune ed il subordine la sua reiezione.
Si sono costituite ad opponendum Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l., Progetto Ambiente Provincia di Foggia s.r.l., Progetto Ambiente Bacino Lecce Due s.r.l., Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre s.r.l. e Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l., titolari di contratti per lo svolgimento del pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico di trattamento e recupero dei rifiuti urbani nelle province pugliesi di Lecce, Bari e Foggia, in quanto mancherebbe il presupposto minimo per l’applicazione della disciplina relativa agli impianti c.d. minimi, rappresentato dalla
individuazione degli impianti minimi. Solo a valle di tale attività la disciplina delle MTR-2 potrà essere applicata ai suddetti impianti.
All’udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Dall’esame degli atti risulta che l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha attribuito all’Autorità le funzioni di: “ fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento ” (lett. g).
Con la deliberazione 363/2021/R/RIF l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ed ha, altresì, definito per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 una regolazione tariffaria asimmetrica per i differenti servizi del trattamento, ed in particolare ha introdotto le definizioni di impianti di chiusura del ciclo “integrati” e “minimi” assoggettati a una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti con la gerarchia europea per la gestione dei rifiuti. L’individuazione degli impianti minimi è poi demandata alle Regioni od agli enti da questa delegati.
Rispetto a tale disciplina, riassunta per quanto necessario, il Comune non ha chiarito quale sia la sua legittimazione ed il suo interesse a ricorrere in quanto l’art. 9, comma 1, della legge regionale pugliese 20 agosto 2012 n. 24, come successivamente modificata dalla legge regionale 4 agosto 2016, n. 20 stabilisce che “ Per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)” cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i comuni e la Città metropolitana ”.
Inoltre, come evidenziato dalla ricorrente, con deliberazione n. 2251 del 29 dicembre 2021 la Regione Puglia ha individuato gli impianti “minimi”, includendovi tutti quelli di trattamento della FORSU, i termovalorizzatori e gli impianti di discarica, e nel contempo demandando alla propria Agenzia di settore (AGER, istituita con L.R. del 4 agosto 2016, n. 20 con il compito, tra gli altri, di provvedere all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e di determinare le tariffe per l’erogazione dei servizi di competenza, indicata quale Ente competente - ETC) gli adempimenti successivi, ovvero, in particolare, l’approvazione del piano economico finanziario alla cui presentazione i gestori di suddetti impianti sono obbligati, anche ai fini dei successivi conguagli o perequazioni rivenienti dall’assoggettamento al MTR-2. Tale deliberazione è stata però annullata in sede giurisdizionale per cui dagli atti del giudizio risulta che ad oggi manca l’individuazione degli impianti minimi.
La previsione di un esercizio congiunto delle funzioni comunali e regionali attraverso un soggetto autonomo esclude che il singolo comune abbia una posizione differenziata e qualificata a contestare le decisioni tariffarie di ARERA in materia di impianti minimi.
Né d’altro canto risulta che il Comune abbia agito quale ente esponenziale di interessi della collettività locale, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 267/2000, in quanto non vi è prova che la mancata estensione della disciplina ARERA agli anni precedenti il 2024 comporti un possibile incremento dei costi di complessiva gestione dei rifiuti urbani e maggiore spesa per i cittadini, che l’ARERA ha inteso evitare con la regolamentazione delle tariffe “al cancello” degli impianti di trattamento di rifiuti minimi. Né d’altro canto vi è prova dell’esistenza di impianti minimi a servizio della comunità locale di San Vito dei Normanni.
3. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva e di interesse al ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO