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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
Ragghianti, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Lucca, via Borgo Giannotti
199/n, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente: “pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IA, stante la condizione di non autosufficienza derivante dalla sua inattività; riduzione dell'assegno in favore della resistente alla minor somma di €130, oltre rivalutazione ISTAT come di legge;
con vittoria di spese e compensi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28.10.2024 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1
aver contratto matrimonio civile il 29.7.2010 con Ha aggiunto che il Tribunale di CP_1
Lucca, con sentenza n. 123 del 2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha precisato poi che: all'atto della separazione veniva a lui assegnata l'abitazione coniugale e la IA all'epoca minorenne veniva affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre;
dopo la sentenza di separazione, il ricorrente non ha più avuto rapporti con la resistente, dovendosi occupare della IA , la quale oggi è maggiorenne e priva di un'occupazione. Persona_1
Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile domandando, altresì, che la provveda al mantenimento in via indiretta della IA , tramite il versamento CP_1 Persona_1 di un importo mensile pari ad € 200, la revoca dell'assegno di mantenimento nei termini richiamati dalla sentenza di separazione e, che alla ex moglie non venga riconosciuta alcuna somma a titolo di assegno divorzile.
ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, di talché ne va CP_1
dichiarata la contumacia.
All'udienza del 12.3.2025 , fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, la parte ricorrente confermando la volontà di addivenire al divorzio, ha dichiarato di non vedere la ex moglie da circa 5 anni e che la IA maggiorenne non ha mai lavorato e non ha conseguito il diploma di istruzione superiore.
Il giudice istruttore ha dato atto che non è stato possibile tentare la conciliazione tra le parti, stante la mancanza della resistente, evidenziando inoltre che la condizione di non autosufficienza della IA dipende dalla sua condotta e dalla sua inerzia rispetto alla ricerca di un lavoro.
Il ricorrente ha conseguentemente modificato le conclusioni, precisate come in epigrafe, chiedendo la revoca del contributo al mantenimento della IA e dichiarandosi disponibile a versare un assegno divorzile in favore della ex coniuge nella minore somma di €130 mensili;
la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che con sentenza depositata in data 9.2.2022 n. 123, il Tribunale di Lucca aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, sicché alla data del deposito del ricorso (28.10.2024) erano certamente trascorsi oltre dodici mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Parimenti possono trovare accoglimento le ulteriori domande formulate dal ricorrente, il quale, dando atto che la ex moglie non aveva mai versato il contributo previsto in suo favore nella sentenza di separazione per il mantenimento della IA di €200, si è dichiarato disponibile a versare un assegno divorzile nella minor misura di €130 in luogo di €350.
Alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 18287/2018), l'assegno divorzile ha natura composita, rispondendo non soltanto ad una funzione assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Pertanto, ai fini della decisione sull'assegno divorzile, compete al giudice di merito una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, non fondata esclusivamente sull'autosufficienza economica, ma fondata anche sul contributo che ciascuna parte ha apportato alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune.
Circa tale ultimo aspetto, recentemente la Corte di Cassazione (sez. I civile del 12.12.2023 n. 34711) ha ribadito che “al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (Cass., n. 22738/21)”.
Nella fattispecie, il ricorrente non ha negato che la resistente è priva di professionalità specifica, avendo solo svolto, nel corso della vita matrimoniale, solo qualche lavoretto saltuario in nero, di pulizie e simili. Attualmente, vuoi per età, vuoi per la mancanza di una solida base professionale, è inverosimile che ella possa reimmettersi nel mondo del lavoro.
È dunque giustificata la previsione di un assegno divorzile, in funzione essenzialmente assistenziale.
Circa la quantificazione, si osserva che in sede di separazione, a fronte del versamento da parte del ricorrente della somma di €350 a titolo di assegno di mantenimento della coniuge, quest'ultima avrebbe dovuto versare €200 al ricorrente per il mantenimento della IA, somma nei fatti mai corrisposta.
Risulta dunque congrua la somma individuata dal ricorrente (pari ad €130), in linea con la previsione della sentenza di separazione, anche a fronte della revoca del contributo al mantenimento in favore della IA, maggiorenne, la cui condizione di non autosufficienza è dipesa dalla sua inattività ed inerzia.
Infatti, sebbene la nozione di indipendenza economica, intesa come autosufficienza del figlio, non coincida necessariamente con il reperimento di un qualunque lavoro, non potendosi ritenere raggiunta a fronte, ad esempio, di un lavoro precario o soltanto a chiamata, né è dimostrata dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario, considerato che spesso, anche dopo la laurea, si richiedono ulteriori percorsi di formazione ed educazione, ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, allo stesso tempo si deve escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo.
Statuisce, a tale ultimo proposito, la Suprema Corte che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.” (Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 aprile 2016, n. 7168). In altre parole, il genitore non può essere chiamato a mantenere sine die il figlio quando questi sia negligente e non si adoperi attivamente per reperire un lavoro e non può ricadere sul genitore un'erronea scelta lavorativa del figlio, che perseveri nello svolgimento di un'attività non redditizia, pur potendo lo stesso reperire anche una diversa e più proficua occupazione, sebbene non del tutto conforme alle proprie aspirazioni personali.
Nella fattispecie, la IA della coppia non ha conseguito il diploma di scuola secondaria e non ha mai neppure lavorato, rimanendo del tutto inerte ed essendo pertanto essa stessa causa della sua non autosufficienza economica. Correttamente, dunque, il ricorrente nulla richiede per il suo mantenimento, a carico della resistente.
Atteso che il ricorrente ha dichiarato che da molti anni è cessato ogni rapporto con la resistente e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, senza contatti tra le parti, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Lucca, il 29.10.2010 da Parte_1
nato a [...], il [...], e , nata a [...], il
[...] CP_1
9.6.1970,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010 al n. 94 parte 1,
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
Ragghianti, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Lucca, via Borgo Giannotti
199/n, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente: “pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IA, stante la condizione di non autosufficienza derivante dalla sua inattività; riduzione dell'assegno in favore della resistente alla minor somma di €130, oltre rivalutazione ISTAT come di legge;
con vittoria di spese e compensi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28.10.2024 e regolarmente notificato, ha dedotto di Parte_1
aver contratto matrimonio civile il 29.7.2010 con Ha aggiunto che il Tribunale di CP_1
Lucca, con sentenza n. 123 del 2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha precisato poi che: all'atto della separazione veniva a lui assegnata l'abitazione coniugale e la IA all'epoca minorenne veniva affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre;
dopo la sentenza di separazione, il ricorrente non ha più avuto rapporti con la resistente, dovendosi occupare della IA , la quale oggi è maggiorenne e priva di un'occupazione. Persona_1
Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile domandando, altresì, che la provveda al mantenimento in via indiretta della IA , tramite il versamento CP_1 Persona_1 di un importo mensile pari ad € 200, la revoca dell'assegno di mantenimento nei termini richiamati dalla sentenza di separazione e, che alla ex moglie non venga riconosciuta alcuna somma a titolo di assegno divorzile.
ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, di talché ne va CP_1
dichiarata la contumacia.
All'udienza del 12.3.2025 , fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, la parte ricorrente confermando la volontà di addivenire al divorzio, ha dichiarato di non vedere la ex moglie da circa 5 anni e che la IA maggiorenne non ha mai lavorato e non ha conseguito il diploma di istruzione superiore.
Il giudice istruttore ha dato atto che non è stato possibile tentare la conciliazione tra le parti, stante la mancanza della resistente, evidenziando inoltre che la condizione di non autosufficienza della IA dipende dalla sua condotta e dalla sua inerzia rispetto alla ricerca di un lavoro.
Il ricorrente ha conseguentemente modificato le conclusioni, precisate come in epigrafe, chiedendo la revoca del contributo al mantenimento della IA e dichiarandosi disponibile a versare un assegno divorzile in favore della ex coniuge nella minore somma di €130 mensili;
la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
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Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che con sentenza depositata in data 9.2.2022 n. 123, il Tribunale di Lucca aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, sicché alla data del deposito del ricorso (28.10.2024) erano certamente trascorsi oltre dodici mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Parimenti possono trovare accoglimento le ulteriori domande formulate dal ricorrente, il quale, dando atto che la ex moglie non aveva mai versato il contributo previsto in suo favore nella sentenza di separazione per il mantenimento della IA di €200, si è dichiarato disponibile a versare un assegno divorzile nella minor misura di €130 in luogo di €350.
Alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 18287/2018), l'assegno divorzile ha natura composita, rispondendo non soltanto ad una funzione assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Pertanto, ai fini della decisione sull'assegno divorzile, compete al giudice di merito una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, non fondata esclusivamente sull'autosufficienza economica, ma fondata anche sul contributo che ciascuna parte ha apportato alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune.
Circa tale ultimo aspetto, recentemente la Corte di Cassazione (sez. I civile del 12.12.2023 n. 34711) ha ribadito che “al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (Cass., n. 22738/21)”.
Nella fattispecie, il ricorrente non ha negato che la resistente è priva di professionalità specifica, avendo solo svolto, nel corso della vita matrimoniale, solo qualche lavoretto saltuario in nero, di pulizie e simili. Attualmente, vuoi per età, vuoi per la mancanza di una solida base professionale, è inverosimile che ella possa reimmettersi nel mondo del lavoro.
È dunque giustificata la previsione di un assegno divorzile, in funzione essenzialmente assistenziale.
Circa la quantificazione, si osserva che in sede di separazione, a fronte del versamento da parte del ricorrente della somma di €350 a titolo di assegno di mantenimento della coniuge, quest'ultima avrebbe dovuto versare €200 al ricorrente per il mantenimento della IA, somma nei fatti mai corrisposta.
Risulta dunque congrua la somma individuata dal ricorrente (pari ad €130), in linea con la previsione della sentenza di separazione, anche a fronte della revoca del contributo al mantenimento in favore della IA, maggiorenne, la cui condizione di non autosufficienza è dipesa dalla sua inattività ed inerzia.
Infatti, sebbene la nozione di indipendenza economica, intesa come autosufficienza del figlio, non coincida necessariamente con il reperimento di un qualunque lavoro, non potendosi ritenere raggiunta a fronte, ad esempio, di un lavoro precario o soltanto a chiamata, né è dimostrata dal mero conseguimento di un titolo di studio universitario, considerato che spesso, anche dopo la laurea, si richiedono ulteriori percorsi di formazione ed educazione, ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, allo stesso tempo si deve escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo.
Statuisce, a tale ultimo proposito, la Suprema Corte che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.” (Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 aprile 2016, n. 7168). In altre parole, il genitore non può essere chiamato a mantenere sine die il figlio quando questi sia negligente e non si adoperi attivamente per reperire un lavoro e non può ricadere sul genitore un'erronea scelta lavorativa del figlio, che perseveri nello svolgimento di un'attività non redditizia, pur potendo lo stesso reperire anche una diversa e più proficua occupazione, sebbene non del tutto conforme alle proprie aspirazioni personali.
Nella fattispecie, la IA della coppia non ha conseguito il diploma di scuola secondaria e non ha mai neppure lavorato, rimanendo del tutto inerte ed essendo pertanto essa stessa causa della sua non autosufficienza economica. Correttamente, dunque, il ricorrente nulla richiede per il suo mantenimento, a carico della resistente.
Atteso che il ricorrente ha dichiarato che da molti anni è cessato ogni rapporto con la resistente e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, senza contatti tra le parti, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Lucca, il 29.10.2010 da Parte_1
nato a [...], il [...], e , nata a [...], il
[...] CP_1
9.6.1970,
e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010 al n. 94 parte 1,
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 21.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli