Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 28 maggio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento R.G. n. 143/2025, alle ore 9,56 è comparso l'Avv. Gambadauro Felice per parte ricorrente e l'Avv. Intilisano Paolo per parte resistente che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione;
l'Avv. Gambadauro dichiara di aderire alle eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza per valore formulate dalla controparte e chiede termine per la riassunzione davanti ai giudici competenti, con compensazione delle spese del giudizio, e l'Avv. Intilisano prende atto ed insiste nella richiesta di condanna alle spese Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 28/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. R.G. 143/2025
TRA
già corrente in Villafranca Tirrena (ME), Via Don Luigi Sturzo, 2, Parte_1 in persona del titolare sig. ), res.te in Messina, Parte_2 C.F._1
Via Carlo Citarella, 24, elettivamente domiciliato presso l' avv. Felice Gambadauro, con studio in Messina, Via XXVII Luglio, 100, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- RICORRENTE – CONTRO
con sede in Villafranca Tirrena Via Don Controparte_1
Luigi Sturzo 3 CF , in persona del Sindaco in carica, rappresentato e P.IVA_1 difeso, dall'Avv. Paolo Intilisano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina Via San Filippo Bianchi 54, giusta procura in atti;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 28/05/2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, , titolare della Ditta Passion Fruit, Parte_2 corrente in Villafranca Tirrena, proponeva opposizione avvero l'ingiunzione di pagamento n. 144 del 9/12/2024, recapitata il 16/12/2024, con cui gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 13.123,10, a titolo di reiterata morosità e sanzioni relative alla Tari 2021, 2022 e 2023, nonché per oneri di acquedotto comunale anno 2021 e saldo consumo alla chiusura. Segnatamente, parte ricorrente premetteva che in data 12/09/2023 era venuta a cessare la ditta individuale attività di impresa consistente nel commercio al Parte_1 dettaglio e all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli dall'08/06/2021, corrente in Villafranca Tirrena (ME), via Don Luigi Sturzo 2, cancellata il successivo il 14/09/2023 dal Registro delle Impresso presso la Camera di Commercio di Messina. L'opposizione si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, segnatamente, la violazione dell'art. 2 R.D. 639/1910 per inesistenza e/o illegittimità dell'ingiunzione opposta, per essere stata spedita dall' il tramite di raccomandata postale con Parte_3 avviso di ricevimento senza il rispetto delle formalità procedurali. Con il secondo motivo d'opposizione, il lamentava l'insussistenza nel merito del Pt_2 credito ingiunto, sotto il profilo della mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità. Lo stesso contestava, inoltre, l'illegittimità della sanzione applicata dal momento che la Ditta Passion Fruit non aveva mai ricevuto richiesta di pagamento in relazione agli importi ingiunti, che, in ogni caso, sarebbero stati calcolati applicando la sanzione del 30% del dovuto di cui all'art. 30 del Regolamento TARI comunale per l'ipotesi di omesso e/o parziale pagamento. Per tutte le ragioni che precedono, , titolare della Ditta Passion Fruit, Parte_2 chiedeva, previa sospensione degli effetti dell'atto impugnato, che l'ingiunzione di pagamento fosse dichiarata nulla e/o annullata e comunque dichiarata inefficacie;
in subordine, che la pretesa di controparte fosse limitata al giusto e al provato, in ogni caso con vittoria di spese e compensi. Instauratosi il contraddittorio, il comune si costituiva e chiedeva Controparte_1 dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione tributaria, in ordine all'opposizione volta con riferimento alla TARI anno 2021, 2022 e 2023, quale tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Parte opposta domanda, poi, che dichiarato il difetto di giurisdizione, fosse dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Messina in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Messina in ordine alla residua somma in contestazione relativa al canone per l'acquedotto (servizio idrico integrato) di cui alla fattura anno 2021 pari a € 173,00. In via subordinata, il opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione con CP_1 conferma dell'ingiunzione con cui era stata richiesto il pagamento della somma di € 13.123,10 di cui € 9.377,00 a titolo di TARI anno 2021, 2022 e 2023, € 2.813,10 a titolo di sanzioni TARI per omesso versamento (30% di 9.377,00) € 913,00 a titolo di Servizio Idrico integrato;
con vittoria di spese e compensi di lite. All'udienza del 14 maggio 2025, il procuratore di parte ricorrente aderiva alle eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di incompetenza per valore di controparte e chiedeva al giudice l'assegnazione di un termine per la riassunzione davanti ai giudici competenti. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da , Parte_2 titolare della ditta avverso l'ingiunzione di pagamento n. 144 del Parte_1
9/12/2024, recapitata il 16/12/2024, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di € 13.123,10, a titolo di reiterata morosità e sanzioni relative alla Tari 2021, 2022 e 2023, nonché per oneri di acquedotto comunale anno 2021 e saldo consumo alla chiusura. Ai fini della decisione, va anzitutto presa in esame l'eccezione sollevata dal
[...]
, cui ha pure aderito parte ricorrente, di difetto di giurisdizione Controparte_1 dell'AGO in favore della giurisdizione tributaria in ordine all'opposizione relativa alla TARI anni 2021, 2022 e 2023. In particolare, si osserva come con l'atto opposto sia stato ingiunto il pagamento di € 9.377,00 a titolo di TARI anno 2021, 2022 e 2023 e di € 2.813,.00 a titolo di sanzioni TARI per omesso versamento (30% di 9.377,00), oltre al pagamento di € 913,00 a titolo di oneri per il Servizio Idrico integrato di cui € 173,00 anno 2021 e € 760,00 quale saldo alla chiusura. Procedendo per gradi, ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali. Ora, secondo l'univoco indirizzo interpretativo della Corte di cassazione, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, c.d. ha natura tributaria (tra le molte cfr. CP_2
Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 11290/2021; Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 16341/2019; Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 30426/2018). Come chiarito dalla giurisprudenza, inoltre, la controversia concernente l'impugnazione di un'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 appartiene alla giurisdizione del giudice tributario;
l'ingiunzione di cui trattasi, infatti, non è atto dell'espropriazione forzata, svolgendo la stessa funzione di atto prodromico dell'esecuzione forzata che svolge la cartella di pagamento e deve, pertanto, poter essere impugnata come una cartella di pagamento ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr. Cass. Civ., sez. U., 25 maggio 2005, n. 10958). A ciò si aggiunga che ogni contestazione che concerne il rapporto tributario e i suoi elementi costitutivi dev'essere assegnata alla cognizione delle commissioni tributarie, mentre alla giurisdizione del giudice ordinario appartengono solo gli atti posti in essere durante la successiva espropriazione forzata (cfr. in questo senso Cass. Civ., sez. U., n. 10958/2005 cit.; Corte Cost. n. 114/2008). Né a soluzioni differenti conduce la modifica introdotta dall'art. 34 co. 40 d.lgs. n. 150/2011 all'art. 3 R.D. 639/1910, secondo cui avverso l'ingiunzione di pagamento si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria con il rito di cui all'art. 32 d.lgs. n. 150/2011. Tale novella legislativa non incide, infatti, sul riparto di giurisdizione e presuppone che sia stata già individuata la giurisdizione del giudice ordinario secondo i principi sopra richiamati (cfr. Cass. Civ., sez. U., 5 gennaio 2016). Ne deriva, dunque, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito ed il riconoscimento della giurisdizione del giudice tributario con riferimento agli importi relativi alla TARI dell'ingiunzione impugnata, atteso che gli stessi hanno natura tributaria. Per quanto poi concerne la residua somma in contestazione di cui all'ingiunzione di pagamento n. 144 del 9/12/2024 e pure oggetto di opposizione, relativa alla fattura acquedotto anno 2021 di € 173,00 – risultando, per quanto emerge, l'importo richiesto dal a titolo di saldo consumo alla chiusura di € 760,00 non contestato dal CP_1 ricorrente - va accolta l'eccezione di incompetenza per valore dell'adito Tribunale in favore del Giudice di Pace di Messina. In ordine alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento delle eccezioni pregiudiziali formulate dal resistente alle quali ha pure aderito parte ricorrente, si reputa CP_1 equo, visto l'art. 92 c.p.c., operarne un'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Messina con riferimento all'opposizione proposta da , titolare della Ditta Passion Fruit Parte_2 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 144 del 09/12/2024 nella parte relativa agli importi per sanzioni TARI 2021, 2022, 2023, in favore del Giudice tributario territorialmente competente dinnanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge;
- Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Messina con riferimento all'opposizione proposta da , titolare della Ditta Passion Fruit Parte_2 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 144 del 09/12/2024 nella parte relativa agli importi per acquedotto comunale anno 2021, in favore del Giudice di Pace di Messina, dinnanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina. Così deciso in Messina, il 28.05.2025
IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna