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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 807/2023, cui è stata riunita la causa pendente tra le stesse parti e iscritta al n. R.G. 850/2023, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SCUCCATO MANUELA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MANZON DONATELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni e cioè
1 Per parte attrice “NEL MERITO Dandosi atto della pubblicazione della
Sentenza di data 18.6.2024 con cui è stata pronunciata la separazione, la
Ricorrente chiede che vengano accolte le condizioni proposte dal Giudice nel
Decreto del 29.1.2024 RG n. 807/2023, nei seguenti termini. 1) Assegnare la casa coniugale sita a Cordenons (PN) in via I° maggio n. 60 a CP_1
che ne è proprietario esclusivo, in quanto genitore convivente con la LI
maggiorenne ma non economicamente autonoma 2) Disporsi che
[...]
provveda al mantenimento della LI in via indiretta Parte_1 Per_1
mediante versamento a dell'importo dio euro 120,00 mensili da CP_1
versarsi in via anticipata in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento. 3) Disporsi che i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della foglia Alice, il padre nella misura dell'80% e la madre CP_1
nella misura del 20%; spese che dovranno essere Parte_1
previamente concordate tra i genitori, come individuate nel Protocollo
d'Intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio stipulato tra il tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018. 4) Disporsi che l'Assegno Unico Universale sia percepito al 100% dal padre , in CP_1
quanto collocatario prevalente, con decorrenza dalla domanda. 5) Considerato
- d'un lato, le disponibilità economiche di di cui si è avuta CP_1
contezza solo dopo il 23.11.2023 quale termine assegnato per il deposito della documentazione ordinata dal giudice e che il padre percepisce al 100%
l'Assegno Unico Universale;
- dall'altro, che per disposizione inderogabile di legge è onerata delle imposte sull'importo riconosciutole a Parte_1
titolo di assegno di mantenimento, mentre la medesima normativa cogente non prevede la detraibilità dei costi originati dall'assegno da ella dovuto per il
2 mantenimento della LI , con ulteriore gravame a carico della parte Per_1
economicamente più debole;
disporsi che versi a CP_1 [...]
l'importo di euro 700,00 a titolo di contributo per il suo Parte_1
mantenimento, da erogarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento. Ovvero
disporsi che a tale titolo versi a la diversa CP_1 Parte_1
somma, maggiore o minore, che risultasse di giustizia. Con vittoria integrale di onorari e spese. Respingersi la domanda di addebito e ogni altra avversa domanda. *** IN VIA ISTRUTTORIA Qualora ritenute utili e rilevanti, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie contenute negli scritti difensivi con particolare riferimento alle prove testimoniali contenute nella Memoria ex art. 473bis 17 comma 1 c.p.c. del 20.6.2023. * Si chiede che, se del caso, venga ordinato al signor la produzione;
- delle polizze, già chieste CP_1
dalla Ricorrente con il Ricorso introduttivo onde consentire l'esatta ricostruzione del patrimonio del convenuto;
- documentazione giustificativa
CP_ della posizione come indicato nelle Note scritte depositate in forma telematica in sostituzione dell'udienza 29.1.2024, stante la dicitura contenuta nell'estratto conto del signor come emolumento in entrata in data CP_1
20.7.2023 di euro 778,50. * Si producono, seguendo la rubricazione: doc. 25:
ultime buste paga doc. 26: Mod. 730/2024 doc. 27: estratto movimenti bancari ultimi sei mesi”;
per parte convenuta “nel merito: 1) dichiararsi la separazione personale dei sig.ri e;
2) assegnarsi la casa familiare al sig. CP_1 Parte_1
che vi vivrà con i figli, entrambi maggiorenni , non CP_1 Per_1
autosufficiente economicamente;
3) confermare la misura dell'assegno di mantenimento di nei confronti di nell'importo di €. Parte_1 Per_1
200,00 al mese o superiore se del caso , con rivalutazione Istat da versare al sig.
3 oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico al sig. . 4) CP_1 CP_1
con rinuncia alla domanda di addebito;
5) spese di lite rifuse In via istruttoria:
ordinare alla sig.ra l'esibizione degli estratti conto degli ultimi 3 Parte_1
anni. Si depositano i seguenti documenti: doc. 24) CUD 2024 doc. 25) estratto conto ultimi 6 mesi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 428/2024 pubblicata il 20 giugno 2024, il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, nel caso di specie occorre rilevare quanto segue:
- il marito ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione alla moglie;
- non vi è contendere tra i coniugi circa l'assegnazione della casa familiare, sita in Cordenons (PN) in via I° maggio n. 60, al marito , che ne è CP_1
proprietario esclusivo, affinché vi continui ad abitare con i figli maggiorenni,
economicamente autonomo, e , non economicamente autonoma;
Per_2 Per_1
la moglie si è già allontanata dalla casa familiare;
- non vi è contendere sulla percezione integrale dell'assegno unico universale da parte del marito, fintantoché ne sussistano i presupposti;
- rimangono controversi tra le parti il diritto della moglie a percepire un assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., e l'ammontare del medesimo, nonché il contributo materno al mantenimento ordinario e
4 straordinario della LI . Per_1
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Assegno di mantenimento a favore della moglie.
Per quanto concerne la domanda avanzata da circa Parte_1
l'attribuzione, a proprio favore, di un assegno di mantenimento, occorre rilevare che per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, inoltre che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno,
dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività
lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(Cass. civ. n. 24049/2021).
Ciò premesso, con gli atti introduttivi la moglie ha documentato la percezione di un reddito mensile netto medio, da lavoro dipendente, pari ad euro 400,00
circa, e di essere proprietaria di una utilitaria;
ha documentato di risiedere presso i propri ascendenti, pensionati;
in corso di causa ha prodotto le buste-
paga relative ai mesi che vanno dal giugno 2023 al dicembre 2023, da cui si evince la percezione di un salario medio pari a 491,04 (inclusa tredicesima); ha prodotto dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023, da cui si evince un reddito mensile netto medio pari ad euro 800,00 (su base dodici), in quanto vi è aggiunto anche l'assegno del coniuge, riconosciuto in via
5 provvisoria;
ha allegato le buste paga relative al periodo agosto 2024-
novembre 2024, da cui si evince un salario medio di euro 450,00.
Il marito ha documentato di percepire un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.800,00/1.900,00 (inclusa la tredicesima mensilità distribuita su base dodici); ha dichiarato di aver collaborato occasionalmente con il macello di S.
Quirino; è proprietario esclusivo della casa familiare e di due immobili destinati ad autorimesse;
è proprietario di due autovetture e di motoveicolo.
In corso di causa, dietro ordine di esibizione, ha allegato: - certificazione unica relativa all'anno di imposta 2022, da cui si evince un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.967,42; dall'estratto di conto corrente bancario si evince un saldo al 30 giugno 2023 pari ad euro 338.268,40 (somme derivanti anche da eredità e alienazioni beni, documentati), ridotto al 30 settembre 2023 per aver destinato gran parte delle somme (circa 250.000,00) in forme di investimento
(polizze); infatti, il marito ha dichiarato in atti che tra il 2020 e il 2023 il sig.
ha ricevuto complessivamente €. 446.649,23 per successione ereditaria e CP_1
che sono stati tutti investiti con l'acquisto di polizze, titoli e azioni.
Ha prodotto un dossier titoli per un controvalore di circa euro 33.000,00; ha prodotto le buste paga relative al periodo che va da giugno 2023 a ottobre
2023, con una media pari ad euro 1.800,00 circa (la busta paga di giugno reca un importo superiore per accredito irpef). Ha prodotto certificazione unica relativa all'anno di imposta 2023, da cui si evince che, al netto delle ritenute,
ha percepito un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.421,23.
Dall'estratto di conto corrente allegato, relative al terzo e quarto trimestre 2024
si evince che gli emolumenti mensili ammontano a circa 1.900,00 in media.
Tutto ciò premesso, è evidente l'apprezzabile divario economico che sussiste tra i due coniugi e che i modestissimi redditi della moglie non le garantirebbero il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale
6 prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare, a prescindere dal contributo dato dal coniuge richiedente (come per contro sostenuto da parte convenuta), che è una componente della valutazione dell'assegno divorzile e non dell'assegno di separazione;
oltretutto, è
necessario tenere in debita considerazione che la moglie, da un lato, può se diligente, prestare maggiore attività lavorativa, e, dall'altro lato, è tenuta anche a provvedere al mantenimento della LI non economicamente autonoma che convive con il padre, seppur in misura proporzionale alla sua capacità economica, e che l'assegno di mantenimento percepito dal marito è
soggetto a tassazione, con conseguente diminuzione delle poche risorse disponibili.
Orbene, poiché il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio è stato assicurato in via del tutto prevalente dai redditi e dal patrimonio del marito, il
Tribunale ritiene equo determinare in euro 650,00 l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il resistente dovrà
dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 650,00, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
2.2. Mantenimento della prole.
È pacifico tra le parti che la LI , oggi ventenne, necessiti di Per_1
mantenimento in quanto studentessa;
ella convive stabilmente con il padre e frequenta la madre occasionalmente.
Pertanto, tenuto conto della capacità economica delle parti come sinora ricostruita e considerate le presumibili esigenze della LI, i tempi di
7 permanenza presso il padre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo materno per il mantenimento della LI;
dovrà dunque Parte_1
corrispondere a l'importo mensile di euro 120,00, dalla CP_1
domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Parimenti, i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della LI , il padre nella misura Per_1 CP_1
dell'80% e la madre nella misura del 20%, spese come Parte_1
individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018.
3. Spese di lite.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/3, essendo cessato il contendere sull'addebito, sull'assegnazione della casa familiare e sull'assegno unico universale, mentre per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza prevalente del convenuto e sono liquidate come in dispositivo,
tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile –
complessità bassa), dell'attività effettivamente svolta, che comprende tutte le fasi del processo, valori medi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
Poiché la parte vittoriosa è ammessa al gratuito patrocinio, la parte soccombente non ammessa al suddetto patrocinio deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133
del d.P.R. n. 115 del 2002, senza obbligo di quantificare le spese in misura
8 ridotta (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22017; conforme Ordinanza n.
11590 del 03/05/2019: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora
risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente
da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute
dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo
Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.,
alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico
di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una
disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la
parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli
altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme
maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di
mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema
nella sua globalità”.)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
assegna la casa familiare, sita in Cordenons (PN) in via I° maggio n. 60, al marito , dando atto che la moglie se n'è già allontanata;
CP_1
determina in euro 650,00 il contributo mensile dovuto da per il CP_1
mantenimento della moglie, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa e condanna ai relativi pagamenti da eseguire entro il giorno 5 di ogni mese CP_1
presso il domicilio di , in forma tracciabile;
dispone che Parte_1
l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
determina in euro 120,00 il contributo mensile dovuto da per Parte_1
il mantenimento della LI , con decorrenza dalla domanda, e Per_1
9 successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, e condanna ai relativi pagamenti da Parte_1
eseguire entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio di , in CP_1
forma tracciabile;
dispone che i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della LI , il padre nella misura Per_1 CP_1
dell'80% e la madre nella misura del 20%, spese come Parte_1
individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018;
l'assegno unico universale sarà percepito integralmente da;
CP_1
compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti
2/3 condanna al pagamento, a favore dell'Erario, della somma CP_1
di euro 5.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 01/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 807/2023, cui è stata riunita la causa pendente tra le stesse parti e iscritta al n. R.G. 850/2023, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SCUCCATO MANUELA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MANZON DONATELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni e cioè
1 Per parte attrice “NEL MERITO Dandosi atto della pubblicazione della
Sentenza di data 18.6.2024 con cui è stata pronunciata la separazione, la
Ricorrente chiede che vengano accolte le condizioni proposte dal Giudice nel
Decreto del 29.1.2024 RG n. 807/2023, nei seguenti termini. 1) Assegnare la casa coniugale sita a Cordenons (PN) in via I° maggio n. 60 a CP_1
che ne è proprietario esclusivo, in quanto genitore convivente con la LI
maggiorenne ma non economicamente autonoma 2) Disporsi che
[...]
provveda al mantenimento della LI in via indiretta Parte_1 Per_1
mediante versamento a dell'importo dio euro 120,00 mensili da CP_1
versarsi in via anticipata in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento. 3) Disporsi che i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della foglia Alice, il padre nella misura dell'80% e la madre CP_1
nella misura del 20%; spese che dovranno essere Parte_1
previamente concordate tra i genitori, come individuate nel Protocollo
d'Intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione e divorzio stipulato tra il tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018. 4) Disporsi che l'Assegno Unico Universale sia percepito al 100% dal padre , in CP_1
quanto collocatario prevalente, con decorrenza dalla domanda. 5) Considerato
- d'un lato, le disponibilità economiche di di cui si è avuta CP_1
contezza solo dopo il 23.11.2023 quale termine assegnato per il deposito della documentazione ordinata dal giudice e che il padre percepisce al 100%
l'Assegno Unico Universale;
- dall'altro, che per disposizione inderogabile di legge è onerata delle imposte sull'importo riconosciutole a Parte_1
titolo di assegno di mantenimento, mentre la medesima normativa cogente non prevede la detraibilità dei costi originati dall'assegno da ella dovuto per il
2 mantenimento della LI , con ulteriore gravame a carico della parte Per_1
economicamente più debole;
disporsi che versi a CP_1 [...]
l'importo di euro 700,00 a titolo di contributo per il suo Parte_1
mantenimento, da erogarsi in via anticipata e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
con decorrenza dalla domanda;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento. Ovvero
disporsi che a tale titolo versi a la diversa CP_1 Parte_1
somma, maggiore o minore, che risultasse di giustizia. Con vittoria integrale di onorari e spese. Respingersi la domanda di addebito e ogni altra avversa domanda. *** IN VIA ISTRUTTORIA Qualora ritenute utili e rilevanti, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie contenute negli scritti difensivi con particolare riferimento alle prove testimoniali contenute nella Memoria ex art. 473bis 17 comma 1 c.p.c. del 20.6.2023. * Si chiede che, se del caso, venga ordinato al signor la produzione;
- delle polizze, già chieste CP_1
dalla Ricorrente con il Ricorso introduttivo onde consentire l'esatta ricostruzione del patrimonio del convenuto;
- documentazione giustificativa
CP_ della posizione come indicato nelle Note scritte depositate in forma telematica in sostituzione dell'udienza 29.1.2024, stante la dicitura contenuta nell'estratto conto del signor come emolumento in entrata in data CP_1
20.7.2023 di euro 778,50. * Si producono, seguendo la rubricazione: doc. 25:
ultime buste paga doc. 26: Mod. 730/2024 doc. 27: estratto movimenti bancari ultimi sei mesi”;
per parte convenuta “nel merito: 1) dichiararsi la separazione personale dei sig.ri e;
2) assegnarsi la casa familiare al sig. CP_1 Parte_1
che vi vivrà con i figli, entrambi maggiorenni , non CP_1 Per_1
autosufficiente economicamente;
3) confermare la misura dell'assegno di mantenimento di nei confronti di nell'importo di €. Parte_1 Per_1
200,00 al mese o superiore se del caso , con rivalutazione Istat da versare al sig.
3 oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico al sig. . 4) CP_1 CP_1
con rinuncia alla domanda di addebito;
5) spese di lite rifuse In via istruttoria:
ordinare alla sig.ra l'esibizione degli estratti conto degli ultimi 3 Parte_1
anni. Si depositano i seguenti documenti: doc. 24) CUD 2024 doc. 25) estratto conto ultimi 6 mesi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 428/2024 pubblicata il 20 giugno 2024, il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, nel caso di specie occorre rilevare quanto segue:
- il marito ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione alla moglie;
- non vi è contendere tra i coniugi circa l'assegnazione della casa familiare, sita in Cordenons (PN) in via I° maggio n. 60, al marito , che ne è CP_1
proprietario esclusivo, affinché vi continui ad abitare con i figli maggiorenni,
economicamente autonomo, e , non economicamente autonoma;
Per_2 Per_1
la moglie si è già allontanata dalla casa familiare;
- non vi è contendere sulla percezione integrale dell'assegno unico universale da parte del marito, fintantoché ne sussistano i presupposti;
- rimangono controversi tra le parti il diritto della moglie a percepire un assegno di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., e l'ammontare del medesimo, nonché il contributo materno al mantenimento ordinario e
4 straordinario della LI . Per_1
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Assegno di mantenimento a favore della moglie.
Per quanto concerne la domanda avanzata da circa Parte_1
l'attribuzione, a proprio favore, di un assegno di mantenimento, occorre rilevare che per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, inoltre che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass. n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno,
dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività
lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche
(Cass. civ. n. 24049/2021).
Ciò premesso, con gli atti introduttivi la moglie ha documentato la percezione di un reddito mensile netto medio, da lavoro dipendente, pari ad euro 400,00
circa, e di essere proprietaria di una utilitaria;
ha documentato di risiedere presso i propri ascendenti, pensionati;
in corso di causa ha prodotto le buste-
paga relative ai mesi che vanno dal giugno 2023 al dicembre 2023, da cui si evince la percezione di un salario medio pari a 491,04 (inclusa tredicesima); ha prodotto dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023, da cui si evince un reddito mensile netto medio pari ad euro 800,00 (su base dodici), in quanto vi è aggiunto anche l'assegno del coniuge, riconosciuto in via
5 provvisoria;
ha allegato le buste paga relative al periodo agosto 2024-
novembre 2024, da cui si evince un salario medio di euro 450,00.
Il marito ha documentato di percepire un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.800,00/1.900,00 (inclusa la tredicesima mensilità distribuita su base dodici); ha dichiarato di aver collaborato occasionalmente con il macello di S.
Quirino; è proprietario esclusivo della casa familiare e di due immobili destinati ad autorimesse;
è proprietario di due autovetture e di motoveicolo.
In corso di causa, dietro ordine di esibizione, ha allegato: - certificazione unica relativa all'anno di imposta 2022, da cui si evince un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.967,42; dall'estratto di conto corrente bancario si evince un saldo al 30 giugno 2023 pari ad euro 338.268,40 (somme derivanti anche da eredità e alienazioni beni, documentati), ridotto al 30 settembre 2023 per aver destinato gran parte delle somme (circa 250.000,00) in forme di investimento
(polizze); infatti, il marito ha dichiarato in atti che tra il 2020 e il 2023 il sig.
ha ricevuto complessivamente €. 446.649,23 per successione ereditaria e CP_1
che sono stati tutti investiti con l'acquisto di polizze, titoli e azioni.
Ha prodotto un dossier titoli per un controvalore di circa euro 33.000,00; ha prodotto le buste paga relative al periodo che va da giugno 2023 a ottobre
2023, con una media pari ad euro 1.800,00 circa (la busta paga di giugno reca un importo superiore per accredito irpef). Ha prodotto certificazione unica relativa all'anno di imposta 2023, da cui si evince che, al netto delle ritenute,
ha percepito un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.421,23.
Dall'estratto di conto corrente allegato, relative al terzo e quarto trimestre 2024
si evince che gli emolumenti mensili ammontano a circa 1.900,00 in media.
Tutto ciò premesso, è evidente l'apprezzabile divario economico che sussiste tra i due coniugi e che i modestissimi redditi della moglie non le garantirebbero il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale
6 prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare, a prescindere dal contributo dato dal coniuge richiedente (come per contro sostenuto da parte convenuta), che è una componente della valutazione dell'assegno divorzile e non dell'assegno di separazione;
oltretutto, è
necessario tenere in debita considerazione che la moglie, da un lato, può se diligente, prestare maggiore attività lavorativa, e, dall'altro lato, è tenuta anche a provvedere al mantenimento della LI non economicamente autonoma che convive con il padre, seppur in misura proporzionale alla sua capacità economica, e che l'assegno di mantenimento percepito dal marito è
soggetto a tassazione, con conseguente diminuzione delle poche risorse disponibili.
Orbene, poiché il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio è stato assicurato in via del tutto prevalente dai redditi e dal patrimonio del marito, il
Tribunale ritiene equo determinare in euro 650,00 l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il resistente dovrà
dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 650,00, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
2.2. Mantenimento della prole.
È pacifico tra le parti che la LI , oggi ventenne, necessiti di Per_1
mantenimento in quanto studentessa;
ella convive stabilmente con il padre e frequenta la madre occasionalmente.
Pertanto, tenuto conto della capacità economica delle parti come sinora ricostruita e considerate le presumibili esigenze della LI, i tempi di
7 permanenza presso il padre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo materno per il mantenimento della LI;
dovrà dunque Parte_1
corrispondere a l'importo mensile di euro 120,00, dalla CP_1
domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Parimenti, i genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della LI , il padre nella misura Per_1 CP_1
dell'80% e la madre nella misura del 20%, spese come Parte_1
individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018.
3. Spese di lite.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/3, essendo cessato il contendere sull'addebito, sull'assegnazione della casa familiare e sull'assegno unico universale, mentre per i restanti 2/3 le spese seguono la soccombenza prevalente del convenuto e sono liquidate come in dispositivo,
tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile –
complessità bassa), dell'attività effettivamente svolta, che comprende tutte le fasi del processo, valori medi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
Poiché la parte vittoriosa è ammessa al gratuito patrocinio, la parte soccombente non ammessa al suddetto patrocinio deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133
del d.P.R. n. 115 del 2002, senza obbligo di quantificare le spese in misura
8 ridotta (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, 11/09/2018, n. 22017; conforme Ordinanza n.
11590 del 03/05/2019: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora
risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente
da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute
dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo
Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.,
alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico
di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una
disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la
parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli
altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme
maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di
mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema
nella sua globalità”.)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
assegna la casa familiare, sita in Cordenons (PN) in via I° maggio n. 60, al marito , dando atto che la moglie se n'è già allontanata;
CP_1
determina in euro 650,00 il contributo mensile dovuto da per il CP_1
mantenimento della moglie, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa e condanna ai relativi pagamenti da eseguire entro il giorno 5 di ogni mese CP_1
presso il domicilio di , in forma tracciabile;
dispone che Parte_1
l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
determina in euro 120,00 il contributo mensile dovuto da per Parte_1
il mantenimento della LI , con decorrenza dalla domanda, e Per_1
9 successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, e condanna ai relativi pagamenti da Parte_1
eseguire entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio di , in CP_1
forma tracciabile;
dispone che i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della LI , il padre nella misura Per_1 CP_1
dell'80% e la madre nella misura del 20%, spese come Parte_1
individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il
Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22
febbraio 2018;
l'assegno unico universale sarà percepito integralmente da;
CP_1
compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti
2/3 condanna al pagamento, a favore dell'Erario, della somma CP_1
di euro 5.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 01/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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