Articolo 448 del Codice penale
Articolo 464Articolo 466
Versione
1 luglio 1931
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Versione
21 giugno 1986
Art. 448.

(Pene accessorie)

La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza.

((La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonche' l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresi' la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale))
Entrata in vigore il 21 giugno 1986
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