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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/04/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5087/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto “Cessione dei crediti”
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Parte_1 C.F._1
Mascitto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia (IS), alla via G. Rossini, n.
29.
- Opponente -
E
P. VA , e per essa, quale procuratore, in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in La Spezia
(SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170.
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 1429/2018 del
29.05.2018, rubricato al R.G. n. 4519/2018, pubblicato da codesto Tribunale il 29.05.2018 e notificato con prima relata di notifica, in data 08.06.2018, con notifica a in Vicolo Ripido, Parte_1
2 – 81014 CAPRIATI AL VOLTURNO (CE) e con seconda relata di notifica, in data 15 aprile 2019, con notifica a in Via Madonna dei Cipressi, 41 – FONTEGRECA 81014 (CE), Parte_1 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva al sig. il pagamento Parte_1 dell'importo di euro 15.159,49 – a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di finanziamento n. 0000003370515, stipulato il 12.11.2005 tra il sig. e la Personal Credit del Parte_1 gruppo Bipielle Ducato, trasmesso successivamente ad una società del gruppo Controparte_1
, mediante un contratto di cessione di un portafoglio di crediti pecuniari, attuato pro soluto, CP_2 identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1 e 4 della Legge 130/99 – oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione il sig. , lamentando, in Parte_1 primo luogo, l'inesistenza del decreto ingiuntivo per difetto di notifica.
Specificamente, l'opponente dichiarava che, a causa di un errore dell'ufficiale postale, il decreto ingiuntivo risultava pervenuto a mezzo posta, in data 18.04.2019, all'indirizzo di residenza della suocera (non convivente dell'intimato) e, precisamente, alla via Madonna dei Cipressi n. 1 Fontegreca
(CE), piuttosto che all'indirizzo di residenza dell'intimato, ossia, al Vicolo Ripido 2, Capriati al
Volturno (CE).
In secondo luogo, il sig. instava per l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in Parte_1 quanto – a detta dello stesso – notificato ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644
c.p.c., oltre che per l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. del diritto vantato dalla ed azionato con il richiamato decreto ingiuntivo. CP_1
In particolare, l'opponente dichiarava di aver stipulato il contratto di finanziamento in data
12.11.2005, per cui alla data di notifica del decreto ingiuntivo del 18.04.2019 detto credito era – a detta del sig. - ampiamente prescritto. Parte_1 Dunque, fermo restando la dichiarata inesistenza ed inefficacia del decreto ingiuntivo, l'opponente evidenziava, altresì, che nel contratto di finanziamento vi era stata una illegittima pattuizione del tasso di interesse passivo con superamento del tasso soglia e, pertanto, insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo de quo.
Per quanto espresso, l'opponente, chiede, dunque, dichiararsi nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed inammissibili e infondate le richieste di credito ex adverso avanzate, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo dichiararsi, in via preliminare, l'improcedibilità della opposizione al decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione al ruolo della causa, oltre che la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con la conferma in ogni sua parte.
In via subordinata, invece, l'opposto instava per la condanna della parte opponente al pagamento, in favore della dell'importo di euro 15.159,49, oltre accessori di legge o della Controparte_1 diversa, maggiore o minore somma accertata nel corso del presente giudizio, con vittoria di spese e compensi.
Ebbene, a seguito del rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti procedevano ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che sortiva esito negativo.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, con la nomina del consulente tecnico d'ufficio contabile, il dott. e all'udienza Persona_1 del 27.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
In particolare, in ordine alla eccepita inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per la sua tardiva notifica al sig. , il giudice istruttore, pur ritenendo di dover accogliere, in prima Parte_1 facie, l'eccezione de quo, atteso che il decreto ingiuntivo è stato emesso il 29.05.2018 e notificato all'opponente soltanto il 18.04.2019, quindi, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644
c.p.c., specifica che la tardività della notifica del decreto ingiuntivo non impedisce l'esame del merito della domanda giudiziale (Cfr. Cass. sent. n. 3908 del 2016).
In virtù dell'attuazione di tale premessa istruttoria, nonché del criterio processuale della “ragione più liquida”, che assicura l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata, la scrivente ritiene congruo soffermarsi sulla eccepita prescrizione del credito, in ottemperanza agli artt. 111, comma 2 e 24 Cost. Invero, il principio in esame, quello della “ragione più liquida”, consente al Giudicante, laddove vi sia una questione di più agevole risoluzione, pur essendo quest'ultima successiva, nella progressione logico giuridica, rispetto alle altre, di spegnere il giudizio.
Il principio così tratteggiato si annovera in diverse pronunce della Suprema Corte, ove si afferma che “il principio della “ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Ebbene, in ordine all'eccepita prescrizione del credito, occorre evidenziare in primo luogo l'orientamento pacifico ed unanime della giurisprudenza sia di merito che di legittimità sul punto, secondo il quale nell'ipotesi di debiti derivanti dalla sottoscrizione di finanziamenti e mutui, i termini di prescrizione regolamentati dall'art. 2946 c.c. corrispondono a dieci anni.
Tale scadenza, inoltre, non deve essere calcolata a partire dalla data in cui è stato sottoscritto il finanziamento, poiché il termine di prescrizione decorre dal momento in cui si verifica l'inadempimento.
Pertanto, la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto, giacché l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
In argomento, è il caso di richiamare quanto statuito dal Tribunale di Lecce, che, sposando integralmente la linea della società finanziaria, ha affermato che “relativamente all'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, si rileva che ai contratti di finanziamento personale si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato” (Trib.
Lecce del 11 luglio 2022).
Tale principio fa eco a diverse pronunce della Corte di Cassazione, secondo le quali il finanziamento deve essere considerato in modo unitario, come unica prestazione;
la prescrizione, infatti, ricade su tutto il credito e non sulle singole rate.
In virtù di ciò, le mensilità non saldate andranno in prescrizione solo a partire dalla data di scadenza prevista per il pagamento dell'ultima rata.
L'unitarietà della prestazione determina poi l'inapplicabilità della prescrizione quinquennale anche per gli interessi dell'art. 2948 c.c. In particolare, la Suprema Corte stabilisce che la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948,
n. 4 c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente, ogni anno o in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici.
La prescrizione quinquennale non si applica, quindi, ai ratei di un finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche dovute ad un'unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali dell'unico debito derivante dal contratto di finanziamento.
Con riferimento al detto contratto di finanziamento il diritto alla corresponsione degli interessi è, dunque, soggetto alla prescrizione decennale (Cass. civ., Sez. III, n. 1110 del 3 febbraio 1994, Cass. civ. n. 12707 del 2002).
Specificamente, secondo concorde giurisprudenza, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in singoli rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass. civ. Sez. I, n. 18951 del 8 agosto
2013).
Cionondimeno, appare di rilevante importanza, nel caso che ci occupa, il principio giuridico sancito dall'art. 2935 c.c., che segna un diverso termine iniziale della prescrizione, secondo cui ai fini del decorso della prescrizione rileva la possibilità legale di esercizio del diritto e non invece quella di fatto.
Pertanto, la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui un diritto può esercitato (ex art. 2935 c.c.) e la decadenza dal beneficio del termine, dando impulso all'immediata esigibilità del diritto dell'istituto finanziatore al pagamento in unica soluzione dell'importo dovuto, costituisce dies ad quo per la decorrenza del termine di prescrizione decennale.
Ciò premesso, nel caso di specie, la parte ha allegato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione al momento della proposizione della domanda di ingiunzione ad opera del ricorrente nei suoi confronti, avente ad oggetto il contratto di finanziamento da rimborsare in n. 60 rate mensili, stipulato dal sig. in data 12.11.2005, presso la Personal Credit del gruppo Bipielle Ducato, Parte_1 successivamente ceduto alla con contratto del 16.10.2017, ritenendo, quindi, Controparte_1 che alla data di notifica del decreto ingiuntivo del 18.04.2019 il suddetto credito era ormai ampiamente prescritto. In particolare, l'opponente, eccepisce che, pur tendo conto della rateizzazione della restituzione del credito, risulterebbero comunque prescritte le rate fino a tutto il 15.04.2009, nonché le successive rate del credito in contestazione, essendo venuto meno il beneficio della rateizzazione già dal 03.05.2007, in quanto, come risulta dall'estratto di conto corrente allegato alla richiesta monitoria, a far data dalla rata del 15.05.2007, l'intimato è decaduto dalla rateizzazione, come dimostra l'azzeramento del suo debito rateale con pretesa dell'intero alla data del 03.05.2007.
Conseguentemente, a detta dell'opponente, già a far data dal 04.05.2007 il creditore avrebbe potuto far valere il proprio diritto, richiedendo il debito residuo in un'unica soluzione e pertanto è dalla data del 04.05.2007 che è iniziata a decorrere la prescrizione del credito azionato, con la conseguenza che lo stesso si è estinto in data 04.05.2017, quindi molto prima del proposto ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in cancelleria solo in data 04.05.2018 e notificato allo stesso in data
18.04.2019.
Ebbene, l'eccezione, promossa dall'opponente, risulta a parere di codesto giudicante fondata, in virtù delle premesse giuridiche sovra esposte.
Invero, il debitore è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine e da tale momento, il credito diviene immediatamente esigibile in virtù del disposto dell'art. 1186 c.c. e la prescrizione inizia a decorrere – anziché dalla data dell'ultima rata originariamente contemplata – dalla data di tale comunicazione volta a rimuovere il beneficio della dilazione, a partire dalla quale il diritto di credito oggetto di causa può considerarsi azionabile ai fini di cui all'art. 2935 c.c.
A tal riguardo, rilevanti appaiono anche le pronunce in cui il giudice di merito, ribadito che il termine di prescrizione decorre non dalle singole scadenze dei pagamenti ma dalla scadenza dell'ultima rata, ha precisato che nel caso di specie la prescrizione avrebbe dovuto reputarsi decorrente dalla data di avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine. (Trib. Savona 2.7.2020, n. 314, già, Cass. civ. Sez. II 4.8.1997, n. 7189, che, nel confermare integralmente la ricostruzione effettuata dalla sentenza di merito, ha evidenziato che, “in forza della decadenza dal beneficio del termine, la intera prestazione era esigibile, ed ai sensi dello stesso art. 2935 c. c. è alla sola possibilità legale di esercizio del diritto che deve aversi riguardo per individuare il momento dal quale decorre il termine prescrizionale”).
Nel caso che ci occupa occorre evidenziare come la decadenza del beneficio del termine sia intervenuta in data 03.05.2007 con decorrenza dalla rata n. 48 del finanziamento, come emerge altresì dall'estratto conto versato in atti.
Invero, ciò è confortato, altresì, dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale, nell'ambito della relazione tecnica e con riferimento ai quesiti promossi dal giudice, aventi ad oggetto la sussistenza o meno del tasso usuraio, dopo aver escluso qualsivoglia usurarietà degli interessi, pur non esprimendosi in punto di diritto sulla sussistenza o meno della decadenza del beneficio del termine, effettua dei chiarimenti tecnici.
In particolare, espone che: “non è dato, inoltre, sapere se vi sia stata o meno risoluzione del contratto, con decadenza dal beneficio del termine, posto che questo è uno dei principali aspetti su cui si controverte. Se, però, il contratto non fosse stato già risolto, non si riuscirebbe ad ottenere un importo del capitale trasferito al 27 novembre 2009 alla Banca IFIS, pari a quello che dallo stesso estratto conto risulterebbe a debito del a quella data, come di seguito meglio spiegato”. Parte_1
Il consulente, dunque, conferma che dall'allegato alla richiesta monitoria emerge l'estratto di c/c, da cui si evince chiaramente la decadenza dell'intimato dalla rateizzazione sin dal 03.05.2007.
Ciò è documentato dalla raccomandata della Banca Ifis S.p.A., prodotta in giudizio, con cui si comunica la decadenza dal beneficio del temine e la costituzione in mora nei confronti dell'opponente
(doc. n. 7).
È pacifico, inoltre, l'orientamento per cui, l'eccezione di prescrizione è eccezione “in senso stretto”
e necessita dell'allegazione dei fatti che costituiscono il fondamento e, tra queste, proprio la data di inizio del decorso del termine (in tal senso, Corte di cassazione n. 3578 / 2004).
Pertanto, una volta che l'opponente abbia dedotto di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione e ha allegato che è intervenuta la decadenza del beneficio del termine, fatto non contestato, spetta all'opposta allegare e provare di aver interrotto la prescrizione a far data dall'occorsa decadenza, ovvero dedurre un diverso termine utile al fine del computo del dies a quo della prescrizione.
Ciò posto, parte attrice ha contestato specificamente di aver ricevuto alcuna comunicazione interruttiva prima del compimento della prescrizione maturata nel 2017.
Grava, pertanto, sulla convenuta opposta dimostrare di aver con sollecitudine interrotto la prescrizione.
È convincimento di questo giudice che la prova in ordine all'interruzione della prescrizione non sia stata raggiunta.
Per tali ragioni, l'opposizione si ritiene accolta e, per l'effetto, è disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione resta assorbita.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n.
1429/2018, rubricato al R.G. n. 4519/2018, pubblicato da codesto Tribunale il 29.05.2018; 2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio;
3) pone le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in lite, in egual misura, in solido tra loro.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 18.04.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5087/2019 R.G.A.C. avente ad oggetto “Cessione dei crediti”
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Parte_1 C.F._1
Mascitto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Isernia (IS), alla via G. Rossini, n.
29.
- Opponente -
E
P. VA , e per essa, quale procuratore, in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in La Spezia
(SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170.
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 1429/2018 del
29.05.2018, rubricato al R.G. n. 4519/2018, pubblicato da codesto Tribunale il 29.05.2018 e notificato con prima relata di notifica, in data 08.06.2018, con notifica a in Vicolo Ripido, Parte_1
2 – 81014 CAPRIATI AL VOLTURNO (CE) e con seconda relata di notifica, in data 15 aprile 2019, con notifica a in Via Madonna dei Cipressi, 41 – FONTEGRECA 81014 (CE), Parte_1 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva al sig. il pagamento Parte_1 dell'importo di euro 15.159,49 – a titolo di saldo debitore scaturente dal contratto di finanziamento n. 0000003370515, stipulato il 12.11.2005 tra il sig. e la Personal Credit del Parte_1 gruppo Bipielle Ducato, trasmesso successivamente ad una società del gruppo Controparte_1
, mediante un contratto di cessione di un portafoglio di crediti pecuniari, attuato pro soluto, CP_2 identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1 e 4 della Legge 130/99 – oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione il sig. , lamentando, in Parte_1 primo luogo, l'inesistenza del decreto ingiuntivo per difetto di notifica.
Specificamente, l'opponente dichiarava che, a causa di un errore dell'ufficiale postale, il decreto ingiuntivo risultava pervenuto a mezzo posta, in data 18.04.2019, all'indirizzo di residenza della suocera (non convivente dell'intimato) e, precisamente, alla via Madonna dei Cipressi n. 1 Fontegreca
(CE), piuttosto che all'indirizzo di residenza dell'intimato, ossia, al Vicolo Ripido 2, Capriati al
Volturno (CE).
In secondo luogo, il sig. instava per l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in Parte_1 quanto – a detta dello stesso – notificato ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644
c.p.c., oltre che per l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. del diritto vantato dalla ed azionato con il richiamato decreto ingiuntivo. CP_1
In particolare, l'opponente dichiarava di aver stipulato il contratto di finanziamento in data
12.11.2005, per cui alla data di notifica del decreto ingiuntivo del 18.04.2019 detto credito era – a detta del sig. - ampiamente prescritto. Parte_1 Dunque, fermo restando la dichiarata inesistenza ed inefficacia del decreto ingiuntivo, l'opponente evidenziava, altresì, che nel contratto di finanziamento vi era stata una illegittima pattuizione del tasso di interesse passivo con superamento del tasso soglia e, pertanto, insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo de quo.
Per quanto espresso, l'opponente, chiede, dunque, dichiararsi nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed inammissibili e infondate le richieste di credito ex adverso avanzate, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo dichiararsi, in via preliminare, l'improcedibilità della opposizione al decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione al ruolo della causa, oltre che la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con la conferma in ogni sua parte.
In via subordinata, invece, l'opposto instava per la condanna della parte opponente al pagamento, in favore della dell'importo di euro 15.159,49, oltre accessori di legge o della Controparte_1 diversa, maggiore o minore somma accertata nel corso del presente giudizio, con vittoria di spese e compensi.
Ebbene, a seguito del rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti procedevano ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che sortiva esito negativo.
L'iter processuale si sviluppava attraverso l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, con la nomina del consulente tecnico d'ufficio contabile, il dott. e all'udienza Persona_1 del 27.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
In particolare, in ordine alla eccepita inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per la sua tardiva notifica al sig. , il giudice istruttore, pur ritenendo di dover accogliere, in prima Parte_1 facie, l'eccezione de quo, atteso che il decreto ingiuntivo è stato emesso il 29.05.2018 e notificato all'opponente soltanto il 18.04.2019, quindi, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644
c.p.c., specifica che la tardività della notifica del decreto ingiuntivo non impedisce l'esame del merito della domanda giudiziale (Cfr. Cass. sent. n. 3908 del 2016).
In virtù dell'attuazione di tale premessa istruttoria, nonché del criterio processuale della “ragione più liquida”, che assicura l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata, la scrivente ritiene congruo soffermarsi sulla eccepita prescrizione del credito, in ottemperanza agli artt. 111, comma 2 e 24 Cost. Invero, il principio in esame, quello della “ragione più liquida”, consente al Giudicante, laddove vi sia una questione di più agevole risoluzione, pur essendo quest'ultima successiva, nella progressione logico giuridica, rispetto alle altre, di spegnere il giudizio.
Il principio così tratteggiato si annovera in diverse pronunce della Suprema Corte, ove si afferma che “il principio della “ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Ebbene, in ordine all'eccepita prescrizione del credito, occorre evidenziare in primo luogo l'orientamento pacifico ed unanime della giurisprudenza sia di merito che di legittimità sul punto, secondo il quale nell'ipotesi di debiti derivanti dalla sottoscrizione di finanziamenti e mutui, i termini di prescrizione regolamentati dall'art. 2946 c.c. corrispondono a dieci anni.
Tale scadenza, inoltre, non deve essere calcolata a partire dalla data in cui è stato sottoscritto il finanziamento, poiché il termine di prescrizione decorre dal momento in cui si verifica l'inadempimento.
Pertanto, la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto, giacché l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
In argomento, è il caso di richiamare quanto statuito dal Tribunale di Lecce, che, sposando integralmente la linea della società finanziaria, ha affermato che “relativamente all'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, si rileva che ai contratti di finanziamento personale si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato” (Trib.
Lecce del 11 luglio 2022).
Tale principio fa eco a diverse pronunce della Corte di Cassazione, secondo le quali il finanziamento deve essere considerato in modo unitario, come unica prestazione;
la prescrizione, infatti, ricade su tutto il credito e non sulle singole rate.
In virtù di ciò, le mensilità non saldate andranno in prescrizione solo a partire dalla data di scadenza prevista per il pagamento dell'ultima rata.
L'unitarietà della prestazione determina poi l'inapplicabilità della prescrizione quinquennale anche per gli interessi dell'art. 2948 c.c. In particolare, la Suprema Corte stabilisce che la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948,
n. 4 c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente, ogni anno o in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici.
La prescrizione quinquennale non si applica, quindi, ai ratei di un finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche dovute ad un'unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali dell'unico debito derivante dal contratto di finanziamento.
Con riferimento al detto contratto di finanziamento il diritto alla corresponsione degli interessi è, dunque, soggetto alla prescrizione decennale (Cass. civ., Sez. III, n. 1110 del 3 febbraio 1994, Cass. civ. n. 12707 del 2002).
Specificamente, secondo concorde giurisprudenza, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in singoli rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass. civ. Sez. I, n. 18951 del 8 agosto
2013).
Cionondimeno, appare di rilevante importanza, nel caso che ci occupa, il principio giuridico sancito dall'art. 2935 c.c., che segna un diverso termine iniziale della prescrizione, secondo cui ai fini del decorso della prescrizione rileva la possibilità legale di esercizio del diritto e non invece quella di fatto.
Pertanto, la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui un diritto può esercitato (ex art. 2935 c.c.) e la decadenza dal beneficio del termine, dando impulso all'immediata esigibilità del diritto dell'istituto finanziatore al pagamento in unica soluzione dell'importo dovuto, costituisce dies ad quo per la decorrenza del termine di prescrizione decennale.
Ciò premesso, nel caso di specie, la parte ha allegato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione al momento della proposizione della domanda di ingiunzione ad opera del ricorrente nei suoi confronti, avente ad oggetto il contratto di finanziamento da rimborsare in n. 60 rate mensili, stipulato dal sig. in data 12.11.2005, presso la Personal Credit del gruppo Bipielle Ducato, Parte_1 successivamente ceduto alla con contratto del 16.10.2017, ritenendo, quindi, Controparte_1 che alla data di notifica del decreto ingiuntivo del 18.04.2019 il suddetto credito era ormai ampiamente prescritto. In particolare, l'opponente, eccepisce che, pur tendo conto della rateizzazione della restituzione del credito, risulterebbero comunque prescritte le rate fino a tutto il 15.04.2009, nonché le successive rate del credito in contestazione, essendo venuto meno il beneficio della rateizzazione già dal 03.05.2007, in quanto, come risulta dall'estratto di conto corrente allegato alla richiesta monitoria, a far data dalla rata del 15.05.2007, l'intimato è decaduto dalla rateizzazione, come dimostra l'azzeramento del suo debito rateale con pretesa dell'intero alla data del 03.05.2007.
Conseguentemente, a detta dell'opponente, già a far data dal 04.05.2007 il creditore avrebbe potuto far valere il proprio diritto, richiedendo il debito residuo in un'unica soluzione e pertanto è dalla data del 04.05.2007 che è iniziata a decorrere la prescrizione del credito azionato, con la conseguenza che lo stesso si è estinto in data 04.05.2017, quindi molto prima del proposto ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in cancelleria solo in data 04.05.2018 e notificato allo stesso in data
18.04.2019.
Ebbene, l'eccezione, promossa dall'opponente, risulta a parere di codesto giudicante fondata, in virtù delle premesse giuridiche sovra esposte.
Invero, il debitore è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine e da tale momento, il credito diviene immediatamente esigibile in virtù del disposto dell'art. 1186 c.c. e la prescrizione inizia a decorrere – anziché dalla data dell'ultima rata originariamente contemplata – dalla data di tale comunicazione volta a rimuovere il beneficio della dilazione, a partire dalla quale il diritto di credito oggetto di causa può considerarsi azionabile ai fini di cui all'art. 2935 c.c.
A tal riguardo, rilevanti appaiono anche le pronunce in cui il giudice di merito, ribadito che il termine di prescrizione decorre non dalle singole scadenze dei pagamenti ma dalla scadenza dell'ultima rata, ha precisato che nel caso di specie la prescrizione avrebbe dovuto reputarsi decorrente dalla data di avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine. (Trib. Savona 2.7.2020, n. 314, già, Cass. civ. Sez. II 4.8.1997, n. 7189, che, nel confermare integralmente la ricostruzione effettuata dalla sentenza di merito, ha evidenziato che, “in forza della decadenza dal beneficio del termine, la intera prestazione era esigibile, ed ai sensi dello stesso art. 2935 c. c. è alla sola possibilità legale di esercizio del diritto che deve aversi riguardo per individuare il momento dal quale decorre il termine prescrizionale”).
Nel caso che ci occupa occorre evidenziare come la decadenza del beneficio del termine sia intervenuta in data 03.05.2007 con decorrenza dalla rata n. 48 del finanziamento, come emerge altresì dall'estratto conto versato in atti.
Invero, ciò è confortato, altresì, dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale, nell'ambito della relazione tecnica e con riferimento ai quesiti promossi dal giudice, aventi ad oggetto la sussistenza o meno del tasso usuraio, dopo aver escluso qualsivoglia usurarietà degli interessi, pur non esprimendosi in punto di diritto sulla sussistenza o meno della decadenza del beneficio del termine, effettua dei chiarimenti tecnici.
In particolare, espone che: “non è dato, inoltre, sapere se vi sia stata o meno risoluzione del contratto, con decadenza dal beneficio del termine, posto che questo è uno dei principali aspetti su cui si controverte. Se, però, il contratto non fosse stato già risolto, non si riuscirebbe ad ottenere un importo del capitale trasferito al 27 novembre 2009 alla Banca IFIS, pari a quello che dallo stesso estratto conto risulterebbe a debito del a quella data, come di seguito meglio spiegato”. Parte_1
Il consulente, dunque, conferma che dall'allegato alla richiesta monitoria emerge l'estratto di c/c, da cui si evince chiaramente la decadenza dell'intimato dalla rateizzazione sin dal 03.05.2007.
Ciò è documentato dalla raccomandata della Banca Ifis S.p.A., prodotta in giudizio, con cui si comunica la decadenza dal beneficio del temine e la costituzione in mora nei confronti dell'opponente
(doc. n. 7).
È pacifico, inoltre, l'orientamento per cui, l'eccezione di prescrizione è eccezione “in senso stretto”
e necessita dell'allegazione dei fatti che costituiscono il fondamento e, tra queste, proprio la data di inizio del decorso del termine (in tal senso, Corte di cassazione n. 3578 / 2004).
Pertanto, una volta che l'opponente abbia dedotto di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione e ha allegato che è intervenuta la decadenza del beneficio del termine, fatto non contestato, spetta all'opposta allegare e provare di aver interrotto la prescrizione a far data dall'occorsa decadenza, ovvero dedurre un diverso termine utile al fine del computo del dies a quo della prescrizione.
Ciò posto, parte attrice ha contestato specificamente di aver ricevuto alcuna comunicazione interruttiva prima del compimento della prescrizione maturata nel 2017.
Grava, pertanto, sulla convenuta opposta dimostrare di aver con sollecitudine interrotto la prescrizione.
È convincimento di questo giudice che la prova in ordine all'interruzione della prescrizione non sia stata raggiunta.
Per tali ragioni, l'opposizione si ritiene accolta e, per l'effetto, è disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione resta assorbita.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n.
1429/2018, rubricato al R.G. n. 4519/2018, pubblicato da codesto Tribunale il 29.05.2018; 2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio;
3) pone le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in lite, in egual misura, in solido tra loro.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 18.04.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente