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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: E&C LOGISTICA s.c.p.a. avverso l'ordinanza emessa il 13/05/2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della ricorrente, avv. Gaia Morelli, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13/05/2024, il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame ex art. 355 cod. proc. pen. da E&C s.c.p.a. (in persona del legale rappresentante AU Roberta), ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, in data 25/03/2024, con il quale era stato disposto il sequestro probatorio nell'ambito di un procedimento relativo ad una pluralità di reati tributari (artt. 2, 5, 8 e 10-quater Penale Sent. Sez. 3 Num. 1763 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 26/11/2024 d.lgs. n. 74 del 2000) posti in essere negli anni 2019/2022, e contestati - come rispettivamente specificato nell'incolpazione provvisoria - ai legali rappresentanti pro-tempore della società ricorrente (d'ora in avanti: E&C), nonché a quelli delle società emittenti le fatture annotate dalla predetta società. In particolare, il P.M. aveva "ritenuto fondamentale acquisire", e aveva disposto il sequestro (eseguito in data 15/04/2024, con l'apprensione anche delle copie del registro IVA e del registro degli acquisti relativi agli anni qui di seguito indicati): dell'originale delle fatture annotate ed emesse dalla predetta società consortile negli anni dal 2019 al 2022, "al fine di potere accertare le prestazioni ivi indicate"; dell'originale delle fatture emesse nel medesimo arco temporale dalle società consorziate con la E&C (CRAFTS s.r.I., MEDITERRANEA SERVIZI s.r.I., LOGISTICS s.r.I., JONICA SERVIZI s.r.I., SHELVES AND SERVICES s.r.I., LOGISTICA INTEGRATA s.r.I.), "al fine di potere accertare le prestazioni ivi indicate e la corrispondenza con quelle annotate" da E&C; dell'originale delle fatture emesse da E&C, sempre nel medesimo arco temporale 2019/2022, nei confronti di EUROSPIN LAZIO s.p.a., RI.CA . DISTRIBUZIONE s.p.a., GS s.p.a., S.S.C. SOCIETA' DI SVILUPPO COMMERCIALE s.r.I., ALICAM s.r.l. 2. Ricorre per cassazione la E&C, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura ablativa, avuto riguardo alla indiscriminata apprensione di tutte le fatture emesse ed annotate dalla E&C, laddove invece la Guardia di Finanza aveva limitato la richiesta di sequestro alle sole fatture intercorse tra la E&C e le predette società consorziate. Al riguardo, la difesa censura la motivazione resa dal Tribunale, considerata apparente e dunque inesistente, avendo fatto riferimento all'assenza di dati sensibili e di pregiudizi sul fronte organizzativo: e ciò nonostante i capi di incolpazione provvisoria fossero incentrati sui rapporti tra le consorziate e la E&C, nonché tra quest'ultima e le società committenti, mentre le ulteriori apprensioni erano state sorrette dalla sola frase "ritenuto che sia fondamentale", contenuta nel decreto impugnato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla violazione del principio di pertinenzialità. Si deduce che, per le fatture estranee al perimetro dell'indagine come delineato dalle richieste della Guardia di Finanza, era stato violato il principio sancito anche dalle Sezioni Unite secondo cui, anche per il sequestro del corpo di reato, si richiede adeguata motivazione in punto di pertinenzialità ed esigenze probatorie. Si censura, al riguardo, l'apodittico riferimento alla necessità di acquisizione di tali ulteriori documenti (non integrabile dal Tribunale con il rilievo per cui le fatture "non necessariamente si esauriscono" in quelle individuate dall'Agenzia delle Entrate, e con l'ulteriore inconferente rilievo per cui il P.M. non è vincolato alle richieste della Polizia Giudiziaria). 3. Con memoria ritualmente trasmessa, la difesa riprende e sviluppa i motivi di ricorso, evidenziando e documentando il fatto che, dopo la proposizione del ricorso, la stessa Guardia di Finanza aveva chiesto al P.M. procedente di essere autorizzata alla restituzione delle fatture non pertinenti all'indagine: con ciò evidentemente rafforzando la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. 2. Il decreto di perquisizione e sequestro, confermato dall'ordinanza impugnata con l'odierno ricorso, è stato emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Velletri all'esito dell'attività investigativa compendiata nell'annotazione di P.G. in atti, redatta dalla Compagnia di Pomezia della Guardia di Finanza, riepilogativa delle indagini aventi ad oggetto la società consortile E&C e le consorziate (CRAFT s.r.I., MEDITERRANEA SERVIZI s.r.I., LOGISTICS s.r.I., SHELVES AND SERVICES s.r.I., LOGISTICA INTEGRATA s.r.I.). In forza di tale compendio investigativo, imperniato sulla ritenuta falsità delle fatture emesse dalle consorziate ed utilizzate dalla E&C, il P.M. ha ipotizzato: nei confronti dei soggetti succedutisi nel periodo 2019/2022 nella carica amministrativa delle consorziate, una serie di reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi da 1 a 15 della provvisoria incolpazione) e di omessa dichiarazione (capi da 18 a 27); nei confronti dei soggetti succedutisi nella carica amministrativa della E&C, i reati di dichiarazione fraudolenta con riferimento all'utilizzo delle false fatture emesse dalle consorziate (capi da 28 a 30) e di indebita compensazione dei crediti relativi alle spese per corsi di formazione, in realtà mai effettuati dalle consorziate (capi 16 e 17). Sulla scorta di tali capi di incolpazione provvisoria, il P.M. ha disposto il sequestro non solo degli originali delle fatture emesse dalle consorziate, prospettando la necessità di "accertare le prestazioni ivi indicate e la corrispondenza con quelle annotate" dalla E&C, ma anche l'acquisizione degli originali di tutte le fatture emesse ed annotate da quest'ultima, ivi comprese le fatture emesse dalla E&C nei confronti delle clienti EUROSPIN LAZIO s.p.a., RI.CA DISTRIBUZIONE s.p.a., GS s.p.a., S.S.C. SOCIETA' DI SVILUPPO COMMERCIALE s.r.I., ALICAM s.r.I.. Come già accennato nell'esposizione che precede, la difesa ha censurato l'ordinanza del Tribunale ritenendo violati i principi di pertinenzialità e di proporzionalità dell'intervento ablativo, anche perché il decreto del P.M. era "andato oltre" le stesse richieste della Guardia di Finanza. 3. È opportuno prendere le mosse da alcuni consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte. 3 Da un lato, in relazione all'intervento ablativo del Pubblico Ministero, può ritenersi pacifico che «la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata» (Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061 - 01). Nella medesima prospettiva, si è da ultimo altresì precisato che «l'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita» (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santand rea, Rv. 285348 - 01). D'altro lato, con riferimento al controllo giudiziale dell'attività di ricerca della prova, viene in rilievo l'ulteriore insegnamento secondo cui «il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale» (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 - 01). 4. Ad avviso di questo Collegio, l'ordinanza impugnata - per ciò che riguarda la documentazione diversa da quella immediatamente riferibile ai capi di incolpazione - non fa buon governo dei principi qui appena richiamati. La decisione del Tribunale appare invero del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità, quanto alle fatture emesse dalle consorziate ed annotate dalla E&C, non solo per la chiara correlazione anche temporale con i capi di accusa, ma anche per la congruità, rispetto a questi ultimi, delle ragioni giustificative esposte nel decreto di sequestro (dovendosi ritenere ampiamente sufficiente, al riguardo, il richiamo di quest'ultimo alla necessità di accertare le prestazioni indicate nelle fatture e la loro corrispondenza con quelle annotate: cfr. pag. 9 del decreto e supra, § 2). A diverse conclusioni deve invece pervenirsi quanto alle ulteriori acquisizioni disposte attraverso il decreto di sequestro, ritenute legittime dal Tribunale con argomentazioni che sono state fondatamente censurate dalla difesa ricorrente, nei termini in precedenza esposti. 4 4.1. Deve invero osservarsi, da un lato, che l'integrale, indistinto sequestro di tutte le fatture emesse dalla E&C (ivi comprese quelle indirizzate ai clienti sopra ricordati), nonchè di tutte le altre fatture annotate dalla società consortile (diverse da quelle oggetto dei capi di accusa), non solo non trova alcun apprezzabile aggancio nei capi di incolpazione formulati, ma neppure risulta corredato da una effettiva motivazione. Al riguardo, il Pubblico Ministero si è infatti limitato, per ciascuna delle categorie di fatture che qui rilevano, alla frase "ritenuto che sia fondamentale acquisire l'originale...". Appare superfluo soffermarsi sulle connotazioni di mera apparenza di una siffatta motivazione, del tutto priva di contenuto effettivo, che rende meritevoli di condivisione i rilievi difensivi in punto di proporzionalità e pertinenzialità. 4.2. D'altro lato, il Tribunale ha ritenuto di poter superare tali rilievi facendo riferimento, per un verso, alla non particolare invasività dell'intervento dal punto di vista pratico-organizzativo (essendo stato sufficiente stampare una copia delle fatture, già presenti nella memoria dell'archivio informatico della società) e all'assenza, nelle fatture, di dati sensibili o comunque confidenziali. È tuttavia agevole osservare, al riguardo, che il richiamo alla non gravosità dell'impegno, costituito dalla stampa di una copia delle fatture, non coglie il nucleo delle censure concernenti la violazione del principio di proporzionalità dell'intervento, e che non può certo condividersi l'apodittica affermazione, contenuta nell'ordinanza, secondo cui i documenti sequestrati sarebbero "per loro natura sprovvisti di carattere confidenziale e non contenenti dati sensibili" (cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata). Per altro verso, con riferimento alle fatture emesse dalla E&C all'indirizzo dei propri clienti, il Tribunale ne ha ritenuto giustificata l'apprensione, avuto riguardo alla "esigenza di ricostruire l'intero flusso delle prestazioni indicate nelle fatture oggetto di sequestro e di verificare la loro corrispondenza reciproca": e ciò sul presupposto della possibilità di configurare un collegamento tra la somministrazione di manodopera indicata nelle fatture in questione, e le fatture emesse dalle società consorziate (cfr. pag. 5 dell'ordinanza). È tuttavia appena il caso di porre in evidenza, al riguardo, il carattere squisitamente integrativo, ed anzi integralmente sostitutivo della motivazione adottata dal Tribunale, volta a porre un non consentito rimedio alla totale lacuna argonnentativa rilevabile nel decreto del Pubblico Ministero (cfr. supra, § 4.1), il quale non ha fatto alcun riferimento - neppure attraverso un richiamo dell'informativa - alla possibilità di prendere in considerazione la somministrazione di manodopera nella prospettiva di un collegamento tra i due gruppi di fatture, e di una eventuale ulteriore ipotesi di dichiarazione fraudolenta (in argomento, cfr. Sez. 3, n. 45114 del 28/10/2022, Testa, Rv. 283771 - 01). 4.3. è opportuno evidenziare, conclusivamente, che questo Collegio non ignora il fatto che il delitto di dichiarazione fraudolenta si consuma con la 5 presentazione della dichiarazione medesima, sicchè un panorama completo della fatturazione emessa e annotata potrebbe rilevare nell'apprezzamento della complessiva gravità della condotta illecita oggetto dei capi di incolpazione;
allo stesso modo, e più in generale, nessun dubbio può sussistere in ordine alla possibilità, per il Pubblico Ministero, di esercitare i propri poteri ablativi in termini diversi e più ampi rispetto alle indicazioni formulate dalla Polizia Giudiziaria incaricata delle indagini (tale specifica censura, ribadita dalla difesa anche in sede di trattazione orale, deve in sé ritenersi manifestamente infondata). È tuttavia altrettanto evidente che i due aspetti avrebbero potuto, ed anzi dovuto, trovare una trattazione adeguata nella motivazione del decreto di sequestro, che si è visto essere - al contrario - totalmente deficitaria proprio quanto alle apprensioni ulteriori rispetto alle fatture oggetto dei capi di incolpazione. Altrettanto indubbio, d'altra parte, è il fatto che a tali lacune - in assenza di interventi integrativi del P.M. nell'ambito del procedimento di riesame - non può "autonomamente" porre rimedio il Tribunale, per i motivi indicati nel precedente giurisprudenziale già richiamato (cfr. supra, 3). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono - quanto al sequestro di documentazione diversa da quella indicata nelle provvisorie incolpazioni contenute nel decreto del P.M. - l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, competente ai sensi del comma 5 dell'art. 324 cod. proc. pen. Nel resto, il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente il sequestro di documentazione diversa da quella indicata nelle imputazioni provvisorie contenute nel decreto di sequestro e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 26 novembre 2024
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della ricorrente, avv. Gaia Morelli, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13/05/2024, il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame ex art. 355 cod. proc. pen. da E&C s.c.p.a. (in persona del legale rappresentante AU Roberta), ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, in data 25/03/2024, con il quale era stato disposto il sequestro probatorio nell'ambito di un procedimento relativo ad una pluralità di reati tributari (artt. 2, 5, 8 e 10-quater Penale Sent. Sez. 3 Num. 1763 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 26/11/2024 d.lgs. n. 74 del 2000) posti in essere negli anni 2019/2022, e contestati - come rispettivamente specificato nell'incolpazione provvisoria - ai legali rappresentanti pro-tempore della società ricorrente (d'ora in avanti: E&C), nonché a quelli delle società emittenti le fatture annotate dalla predetta società. In particolare, il P.M. aveva "ritenuto fondamentale acquisire", e aveva disposto il sequestro (eseguito in data 15/04/2024, con l'apprensione anche delle copie del registro IVA e del registro degli acquisti relativi agli anni qui di seguito indicati): dell'originale delle fatture annotate ed emesse dalla predetta società consortile negli anni dal 2019 al 2022, "al fine di potere accertare le prestazioni ivi indicate"; dell'originale delle fatture emesse nel medesimo arco temporale dalle società consorziate con la E&C (CRAFTS s.r.I., MEDITERRANEA SERVIZI s.r.I., LOGISTICS s.r.I., JONICA SERVIZI s.r.I., SHELVES AND SERVICES s.r.I., LOGISTICA INTEGRATA s.r.I.), "al fine di potere accertare le prestazioni ivi indicate e la corrispondenza con quelle annotate" da E&C; dell'originale delle fatture emesse da E&C, sempre nel medesimo arco temporale 2019/2022, nei confronti di EUROSPIN LAZIO s.p.a., RI.CA . DISTRIBUZIONE s.p.a., GS s.p.a., S.S.C. SOCIETA' DI SVILUPPO COMMERCIALE s.r.I., ALICAM s.r.l. 2. Ricorre per cassazione la E&C, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura ablativa, avuto riguardo alla indiscriminata apprensione di tutte le fatture emesse ed annotate dalla E&C, laddove invece la Guardia di Finanza aveva limitato la richiesta di sequestro alle sole fatture intercorse tra la E&C e le predette società consorziate. Al riguardo, la difesa censura la motivazione resa dal Tribunale, considerata apparente e dunque inesistente, avendo fatto riferimento all'assenza di dati sensibili e di pregiudizi sul fronte organizzativo: e ciò nonostante i capi di incolpazione provvisoria fossero incentrati sui rapporti tra le consorziate e la E&C, nonché tra quest'ultima e le società committenti, mentre le ulteriori apprensioni erano state sorrette dalla sola frase "ritenuto che sia fondamentale", contenuta nel decreto impugnato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla violazione del principio di pertinenzialità. Si deduce che, per le fatture estranee al perimetro dell'indagine come delineato dalle richieste della Guardia di Finanza, era stato violato il principio sancito anche dalle Sezioni Unite secondo cui, anche per il sequestro del corpo di reato, si richiede adeguata motivazione in punto di pertinenzialità ed esigenze probatorie. Si censura, al riguardo, l'apodittico riferimento alla necessità di acquisizione di tali ulteriori documenti (non integrabile dal Tribunale con il rilievo per cui le fatture "non necessariamente si esauriscono" in quelle individuate dall'Agenzia delle Entrate, e con l'ulteriore inconferente rilievo per cui il P.M. non è vincolato alle richieste della Polizia Giudiziaria). 3. Con memoria ritualmente trasmessa, la difesa riprende e sviluppa i motivi di ricorso, evidenziando e documentando il fatto che, dopo la proposizione del ricorso, la stessa Guardia di Finanza aveva chiesto al P.M. procedente di essere autorizzata alla restituzione delle fatture non pertinenti all'indagine: con ciò evidentemente rafforzando la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. 2. Il decreto di perquisizione e sequestro, confermato dall'ordinanza impugnata con l'odierno ricorso, è stato emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Velletri all'esito dell'attività investigativa compendiata nell'annotazione di P.G. in atti, redatta dalla Compagnia di Pomezia della Guardia di Finanza, riepilogativa delle indagini aventi ad oggetto la società consortile E&C e le consorziate (CRAFT s.r.I., MEDITERRANEA SERVIZI s.r.I., LOGISTICS s.r.I., SHELVES AND SERVICES s.r.I., LOGISTICA INTEGRATA s.r.I.). In forza di tale compendio investigativo, imperniato sulla ritenuta falsità delle fatture emesse dalle consorziate ed utilizzate dalla E&C, il P.M. ha ipotizzato: nei confronti dei soggetti succedutisi nel periodo 2019/2022 nella carica amministrativa delle consorziate, una serie di reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi da 1 a 15 della provvisoria incolpazione) e di omessa dichiarazione (capi da 18 a 27); nei confronti dei soggetti succedutisi nella carica amministrativa della E&C, i reati di dichiarazione fraudolenta con riferimento all'utilizzo delle false fatture emesse dalle consorziate (capi da 28 a 30) e di indebita compensazione dei crediti relativi alle spese per corsi di formazione, in realtà mai effettuati dalle consorziate (capi 16 e 17). Sulla scorta di tali capi di incolpazione provvisoria, il P.M. ha disposto il sequestro non solo degli originali delle fatture emesse dalle consorziate, prospettando la necessità di "accertare le prestazioni ivi indicate e la corrispondenza con quelle annotate" dalla E&C, ma anche l'acquisizione degli originali di tutte le fatture emesse ed annotate da quest'ultima, ivi comprese le fatture emesse dalla E&C nei confronti delle clienti EUROSPIN LAZIO s.p.a., RI.CA DISTRIBUZIONE s.p.a., GS s.p.a., S.S.C. SOCIETA' DI SVILUPPO COMMERCIALE s.r.I., ALICAM s.r.I.. Come già accennato nell'esposizione che precede, la difesa ha censurato l'ordinanza del Tribunale ritenendo violati i principi di pertinenzialità e di proporzionalità dell'intervento ablativo, anche perché il decreto del P.M. era "andato oltre" le stesse richieste della Guardia di Finanza. 3. È opportuno prendere le mosse da alcuni consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte. 3 Da un lato, in relazione all'intervento ablativo del Pubblico Ministero, può ritenersi pacifico che «la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata» (Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061 - 01). Nella medesima prospettiva, si è da ultimo altresì precisato che «l'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita» (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santand rea, Rv. 285348 - 01). D'altro lato, con riferimento al controllo giudiziale dell'attività di ricerca della prova, viene in rilievo l'ulteriore insegnamento secondo cui «il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale» (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 - 01). 4. Ad avviso di questo Collegio, l'ordinanza impugnata - per ciò che riguarda la documentazione diversa da quella immediatamente riferibile ai capi di incolpazione - non fa buon governo dei principi qui appena richiamati. La decisione del Tribunale appare invero del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità, quanto alle fatture emesse dalle consorziate ed annotate dalla E&C, non solo per la chiara correlazione anche temporale con i capi di accusa, ma anche per la congruità, rispetto a questi ultimi, delle ragioni giustificative esposte nel decreto di sequestro (dovendosi ritenere ampiamente sufficiente, al riguardo, il richiamo di quest'ultimo alla necessità di accertare le prestazioni indicate nelle fatture e la loro corrispondenza con quelle annotate: cfr. pag. 9 del decreto e supra, § 2). A diverse conclusioni deve invece pervenirsi quanto alle ulteriori acquisizioni disposte attraverso il decreto di sequestro, ritenute legittime dal Tribunale con argomentazioni che sono state fondatamente censurate dalla difesa ricorrente, nei termini in precedenza esposti. 4 4.1. Deve invero osservarsi, da un lato, che l'integrale, indistinto sequestro di tutte le fatture emesse dalla E&C (ivi comprese quelle indirizzate ai clienti sopra ricordati), nonchè di tutte le altre fatture annotate dalla società consortile (diverse da quelle oggetto dei capi di accusa), non solo non trova alcun apprezzabile aggancio nei capi di incolpazione formulati, ma neppure risulta corredato da una effettiva motivazione. Al riguardo, il Pubblico Ministero si è infatti limitato, per ciascuna delle categorie di fatture che qui rilevano, alla frase "ritenuto che sia fondamentale acquisire l'originale...". Appare superfluo soffermarsi sulle connotazioni di mera apparenza di una siffatta motivazione, del tutto priva di contenuto effettivo, che rende meritevoli di condivisione i rilievi difensivi in punto di proporzionalità e pertinenzialità. 4.2. D'altro lato, il Tribunale ha ritenuto di poter superare tali rilievi facendo riferimento, per un verso, alla non particolare invasività dell'intervento dal punto di vista pratico-organizzativo (essendo stato sufficiente stampare una copia delle fatture, già presenti nella memoria dell'archivio informatico della società) e all'assenza, nelle fatture, di dati sensibili o comunque confidenziali. È tuttavia agevole osservare, al riguardo, che il richiamo alla non gravosità dell'impegno, costituito dalla stampa di una copia delle fatture, non coglie il nucleo delle censure concernenti la violazione del principio di proporzionalità dell'intervento, e che non può certo condividersi l'apodittica affermazione, contenuta nell'ordinanza, secondo cui i documenti sequestrati sarebbero "per loro natura sprovvisti di carattere confidenziale e non contenenti dati sensibili" (cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata). Per altro verso, con riferimento alle fatture emesse dalla E&C all'indirizzo dei propri clienti, il Tribunale ne ha ritenuto giustificata l'apprensione, avuto riguardo alla "esigenza di ricostruire l'intero flusso delle prestazioni indicate nelle fatture oggetto di sequestro e di verificare la loro corrispondenza reciproca": e ciò sul presupposto della possibilità di configurare un collegamento tra la somministrazione di manodopera indicata nelle fatture in questione, e le fatture emesse dalle società consorziate (cfr. pag. 5 dell'ordinanza). È tuttavia appena il caso di porre in evidenza, al riguardo, il carattere squisitamente integrativo, ed anzi integralmente sostitutivo della motivazione adottata dal Tribunale, volta a porre un non consentito rimedio alla totale lacuna argonnentativa rilevabile nel decreto del Pubblico Ministero (cfr. supra, § 4.1), il quale non ha fatto alcun riferimento - neppure attraverso un richiamo dell'informativa - alla possibilità di prendere in considerazione la somministrazione di manodopera nella prospettiva di un collegamento tra i due gruppi di fatture, e di una eventuale ulteriore ipotesi di dichiarazione fraudolenta (in argomento, cfr. Sez. 3, n. 45114 del 28/10/2022, Testa, Rv. 283771 - 01). 4.3. è opportuno evidenziare, conclusivamente, che questo Collegio non ignora il fatto che il delitto di dichiarazione fraudolenta si consuma con la 5 presentazione della dichiarazione medesima, sicchè un panorama completo della fatturazione emessa e annotata potrebbe rilevare nell'apprezzamento della complessiva gravità della condotta illecita oggetto dei capi di incolpazione;
allo stesso modo, e più in generale, nessun dubbio può sussistere in ordine alla possibilità, per il Pubblico Ministero, di esercitare i propri poteri ablativi in termini diversi e più ampi rispetto alle indicazioni formulate dalla Polizia Giudiziaria incaricata delle indagini (tale specifica censura, ribadita dalla difesa anche in sede di trattazione orale, deve in sé ritenersi manifestamente infondata). È tuttavia altrettanto evidente che i due aspetti avrebbero potuto, ed anzi dovuto, trovare una trattazione adeguata nella motivazione del decreto di sequestro, che si è visto essere - al contrario - totalmente deficitaria proprio quanto alle apprensioni ulteriori rispetto alle fatture oggetto dei capi di incolpazione. Altrettanto indubbio, d'altra parte, è il fatto che a tali lacune - in assenza di interventi integrativi del P.M. nell'ambito del procedimento di riesame - non può "autonomamente" porre rimedio il Tribunale, per i motivi indicati nel precedente giurisprudenziale già richiamato (cfr. supra, 3). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono - quanto al sequestro di documentazione diversa da quella indicata nelle provvisorie incolpazioni contenute nel decreto del P.M. - l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, competente ai sensi del comma 5 dell'art. 324 cod. proc. pen. Nel resto, il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente il sequestro di documentazione diversa da quella indicata nelle imputazioni provvisorie contenute nel decreto di sequestro e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 26 novembre 2024