Art. 2.
Alle sedute dei consigli di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio e i membri dei consigli di circoscrizione di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278 .
I consigli di circolo e di istituto stabiliscono nel loro regolamento le modalita' di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneita' dei locali disponibili, nonche' le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.
Alle sedute dei consigli di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio e i membri dei consigli di circoscrizione di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278 .
I consigli di circolo e di istituto stabiliscono nel loro regolamento le modalita' di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneita' dei locali disponibili, nonche' le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.