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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 07/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 465/2023 promossa da:
, c.f. , nata a [...] il [...], patrocinata in via Parte_1 C.F._1
amministrativa dall'ente di Patronato SIAS, elettivamente domiciliata in Oristano presso lo studio legale della società Studio Legale Fozzi nelle persone degli dell'Avv. Antonio Parte_2
Roberto Fozzi e dell'Avv. Carla Pinna, convenzionati con il Patronato SIAS sede di Oristano, con atti sottoscritti rispettivamente in data 29.01.2015 e 29.10.2020, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura inserita nell'apposita sezione della busta trasmessa in via telematica,
- ricorrente -
contro
c.f. , con sede centrale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, in forza di procura generale alle liti a rogito Dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino del 22/03/2024, Rep. n. 37875 – Racc. n. 7313, elettivamente domiciliato in
Oristano nella Via Dorando Petri - Torre A, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell' , CP_1
- resistente –
Oggetto: ripetizione di indebito (indennità di accompagnamento).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza,
1 deduzione ed eccezione:
Nel merito in via principale:
– accertare la totale irripetibilità da parte dell' degli importi segnati ad indebito CP_1
relativamente al periodo 01.01.2019 – 31.05.2021 e, per l'effetto, dichiarare che niente è dovuto dalla ricorrente a tale titolo, o, comunque, accertare e dichiarare l'irripetibilità del segnato indebito relativamente ai periodi e agli importi che all'esito del giudizio saranno ritenuti non suscettibili di ripetizione;
– con vittoria di spese e onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore con provvedimento munito di clausola.
In subordine:
– se ritenuto di rito ordinare la rimessione della ricorrente nei termini per l'impugnazione del verbale di revisione, invalidità civile, del 04.12. 2018;
– con vittoria di spese e onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore con provvedimento munito di clausola”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - rigettare tutte le avverse domande poiché non provate e manifestamente infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, dichiarare la ripetibilità della somma di € 15.068,06 indebitamente percepita sulla pensione Cat. INVCIV n.07028071 per il periodo da 01/01/2019 al
31/05/2021 e tenuta alla relativa restituzione;
- con vittoria di spese e compensi di lite”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.05.2023, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_3 giudizio l' , esponendo di essere stata riconosciuta a far data del 1°.12.2007 da parte della CP_1
commissione medica competente invalida civile totale al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti di vita quotidiana, in quanto affetta da “insufficienza statico dinamica globale in malattia di Charcot tipo I, spondilodiscoartrosi diffusa, insufficienza CP_2 vertebro - basilare da ateromatosi carotidea”, per cui aveva percepito le relative prestazioni assistenziali a titolo di indennità di accompagnamento.
Ha domandato al Tribunale di voler accertare e dichiarare come non ripetibile la somma di euro
15.068,06, come da comunicazione dell' di cui alla nota del 22.04.2021, quale indebito all'esito CP_1
del ricalcolo delle prestazioni erogate dal 1°.01.2019 (erroneamente indicato dal 1°.01.2018) fino al
31.05.2021 sulla prestazione N. 07028071 Cat. INVCIV, sulla base del verbale di revisione del
04.12.2018 con gli estremi postali della sua consegna, riportante il seguente responso “INVALIDO con
TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71”, di cui l'interessata aveva
2 avuto conoscenza attraverso istanza di accesso agli atti inoltrata via pec in data 17.11.2021.
Avverso tale provvedimento era stato proposto ricorso amministrativo, rigettato con delibera n.
211149 del 27.09.2021, sicché si era reso necessario proporre ricorso all'autorità giudiziaria, per far valere l'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito da parte dell' , tenuto conto che lo CP_1 stesso , all'esito della verifica, era rimasto colpevolmente inerte, non assumendo, e CP_1 conseguentemente non comunicando all'assistita, alcun provvedimento di revoca della prestazione nel termine di legge, continuando invece ad erogare in suo favore l'indennità di accompagnamento per più di due anni, ingenerando nella stessa la convinzione di percepire una prestazione legittima, a fronte di un verbale di revisione e della lettera ad esso allegata dal contenuto “sibillino”, dove non si dava espressamente atto del venir meno del diritto al percepimento dell'indennità di accompagnamento, e avuto riguardo altresì alle gravi condizioni psicofisiche dell'interessata, la quale nel periodo del presunto ricevimento del verbale si trovava in una condizione di ulteriore fragilità dovuta a una recente degenza ospedaliera, come da documentazione medica allegata (tanto che la stessa ricorrente non aveva memoria alcuna del ricevimento del verbale medesimo, di cui aveva avuto conoscenza solo a seguito di accesso agli atti amministrativi, dai quali tuttavia non era stato possibile individuare la data di ricezione dello stesso a causa dell'illeggibilità del timbro postale).
A conferma della buona fede e del legittimo convincimento di essere ancora titolare della provvidenza di accompagno, direttamente indotto da errori ed inadempienze dell' , occorreva CP_1
considerare che la in data 10.06.2021, aveva proposto nuova domanda amministrativa diretta al Pt_1
riottenimento dell'indennità di accompagnamento, con considerevole e dannoso ritardo rispetto al ricorso che si sarebbe potuto proporre in ATP ex art. 445 bis c.p.c.: domanda accolta dalla competente commissione medica, con verbale del 26.08.2022, che riconosceva l'istante invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, così confermando gli accertamenti precedentemente effettuati e contraddetti esclusivamente da quello del 2018.
La ricorrente ha pertanto concluso chiedendo, in via principale, che venisse accertata e dichiarata la totale irripetibilità da parte dell' degli importi erogati relativamente al periodo 01.01.2019 – CP_1
31.05.2021 e, in subordine, di essere rimessa in termini per l'impugnazione del verbale di revisione del
04.12.2018.
2. Si è costituito in giudizio l' resistente, domandando l'integrale rigetto del ricorso. CP_1
Ha rilevato che all'interessata era stato regolarmente notificato il verbale della visita di revisione del 4.12.2018, all'esito della quale era stata riconosciuta, con decorrenza dalla stessa data, invalida nella misura del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento, essendo venuto meno il
3 relativo requisito sanitario.
Pertanto, ne derivava la sicura ripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., non assumendo rilevanza, al fine di escludere la ripetibilità delle prestazioni erogate, la mancata formale adozione di atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari, avendo la giurisprudenza anche di legittimità precisato che la ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari.
A dire dell' , il verbale di revisione, tempestivamente comunicato alla ricorrente, in quanto CP_1
recante la chiara indicazione della percentuale di invalidità riscontrata a carico della ricorrente, pari al
100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento, stante il venir meno del requisito sanitario previsto per l'accesso alla suddetta provvidenza, escludeva, in specie, la configurabilità di qualsivoglia affidamento tutelabile in capo alla medesima, che, edotta dell'esito della predetta visita, piuttosto che continuare a percepire l'indennità di accompagnamento, avrebbe potuto impugnare il suddetto verbale sanitario e le relative conclusioni, qualora ritenute non condivisibili, davanti all'autorità giudiziaria nel termine di legge per ivi contestarle.
Inoltre, non poteva assumere alcuna rilevanza l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario previsto per l'accesso all'indennità di accompagnamento, stante l'aggravamento del quadro patologico, con decorrenza dal 7/2021, all'esito di ulteriore visita espletata sulla scorta della domanda presentata in data 10.06.2021, in quanto successivo alla pretesa restitutoria oggetto del presente giudizio, fondatamente e legittimamente avanzata dall' che aveva compiutamente assolto agli obblighi CP_1
informativi normativamente previsti in ordine alla fattispecie per cui è causa.
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata rinviata al 22.11.2024, disponendo che l'udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
§§§
4. Il ricorso deve essere accolto, nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
4.1. Occorre premettere, in linea generale, che in tema di indebito assistenziale la giurisprudenza di legittimità ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio - economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Suprema Corte ha precisato, fin dalla sentenza n. 1446/2008, che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata
4 ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -
e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
La Corte Costituzionale, pronunciandosi con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 con specifico riferimento all'indebito assistenziale, pur avendo affermato come non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Inoltre, con riferimento alla regolamentazione apprestata dall'art. 4, del decreto legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425, ha rilevato come si tratti di una disciplina che è assimilabile a quella relativa all'indebito previdenziale nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento erogate prima della visita di verifica.
Tale criterio è stato poi confermato e meglio definito dall'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto, in caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio in godimento e la revoca della provvidenza, entro i successivi novanta giorni, a decorrere dalla data della visita di verifica.
Con riferimento alle prestazioni erogate dopo la visita di verifica, che sono quelle di cui si discute nel presente procedimento e che sono le uniche per le quali si pone il problema della loro ripetibilità, lo stesso Giudice delle leggi, con ordinanza n. 448/2000, ha evidenziato il passaggio dalla più restrittiva disciplina di cui all'art. 11, comma 4, della citata legge n.537 del 1993, che prevedeva la possibilità della ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate nell'anno precedente la data dell'accertamento della mancanza dei requisiti sanitari, alla regolamentazione più favorevole per l'assistito posta dall'art. 37, comma 8, della legge n. 448 del 1998, “che fa retroagire la revoca delle provvidenze economiche, della cui erogazione è comunque prevista la sospensione, solo alla data della visita di verifica, sicché non sono ripetibili le prestazioni percepite prima di tale data, senza che peraltro la successiva
5 percezione indebita, che pone il problema della ripetibilità, possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”.
Ed è proprio per tali ragioni, ovverosia per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione, “avvicinandosi” all'indebito previdenziale, e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita, che la stessa disciplina è stata ritenuta dalla Corte complessivamente “diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.”.
In questo senso si è espressa la Suprema Corte, peraltro in un caso del tutto analogo a quello per cui
è causa, con la pronuncia n. 29419/2018 (est. Riverso).
Sicché, da questo punto di vista, non appare conforme ai principi costituzionali, così come interpretati nella citata ordinanza della Corte costituzionale, ritenere che non possa assumere rilevanza, nei rapporti tra le parti, la mancata adozione da parte dell' di un provvedimento di revoca, anche CP_1
quando questo intervenga ben oltre il termine di novanta giorni fissato dalla legge, essendosi evidenziato come non possa estrapolarsi il giudizio di infondatezza della questione di legittimità costituzionale incentrato sul meccanismo delineato dall'art. 37, comma 8 della legge n. 448/1998 dal contesto nel quale esso è stato reso.
Soprattutto, non si possono ignorare le ragioni che, come si è visto, hanno portato la Corte costituzionale ad affermare la conformità della disciplina legislativa in esame al dettato costituzionale, in particolare ad affermare che la percezione di prestazioni indebite erogate dopo la visita di verifica non può protrarsi eccessivamente, atteso che la normativa in questione stabilisce che la sospensione della prestazione deve essere immediata e che la revoca deve intervenire entro novanta giorni.
Non ignora la scrivente l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo cui le disposizioni che impongono all'amministrazione di sospendere immediatamente l'erogazione delle prestazioni e di emanare entro 90 giorni il provvedimento di revoca costituirebbero mere disposizioni “organizzatorie”, preordinate ad impedire, anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale, che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non invece a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini (in questi termini v. C.
App. Perugia sent. 15 del 14.02.2023).
Così ragionando, tuttavia, è evidente che le disposizioni normative in questione verrebbero del tutto private della loro portata precettiva, senza contare che non è ben chiaro di quale danno erariale si discorra, ove si ammetta in ogni caso la ripetibilità da parte dell' delle somme erogate dopo la CP_1
6 visita di verifica.
Si condivide al riguardo quanto evidenziato da altra giurisprudenza, secondo cui, “se è vero che, nella peculiare materia, esiste una puntuale normativa di riferimento, cioè a dire l'art. 37 L. n.
448/1998, è altrettanto indubitabile che tale disposizione va letta con approccio sistematico e nella sua interezza”, sicché si deve assegnare rilevanza non solo alla parte in cui è stabilito che la revoca del beneficio di invalidità civile decorre “dalla data della visita di verifica”, ma anche a quella in cui è previsto che venga disposta “l'immediata sospensione” delle prestazioni e che la revoca intervenga
“entro i 90 giorni successivi” (Trib. Nuoro, sent. 138/2022 del 20.12.2022, est. P. Dau).
Anche la Corte di Cassazione, in certe pronunce della Sezione Lavoro, ha mostrato di assegnare rilevanza, ai fini che qui interessano, alla condotta dell' posta in essere in violazione del dettato CP_1
legislativo.
In particolare, con sentenza n. 4668 del 2021, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso una sentenza pronunciata in un caso in cui l' aveva violato il precetto di cui all'art. 37, CP_1
comma 8, L. n. 448/1998, non avendo provveduto, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, né aveva provveduto alla revoca entro i prescritti novanta giorni, continuando anzi ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo dopo la visita di verifica, sicché la corte territoriale aveva ritenuto sussistente il requisito della non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e la contemporanea sussistenza di una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, “che si era sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' . CP_1
Nel confermare tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha sottolineato che “rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del
2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”.
4.2. Venendo al caso concreto qui esaminato, innanzitutto è dubbio che la ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza del verbale emesso all'esito della visita di revisione del 4.12.2018 (v. doc. 11 all. ricorso), in quanto, sebbene sia stato prodotto dall' l'avviso di ricevimento della raccomandata n. CP_1
68959937023-1, con cui il verbale è stato spedito all'indirizzo dell'interessata, in Pompu (OR), via
7 Piave n. 3, il plico risulta ricevuto da tale , la quale, pur avendo lo stesso cognome della Persona_2 odierna ricorrente, non risultava far parte del nucleo familiare della ricorrente iscritto presso l'indirizzo di cui sopra, costituito unicamente da e dal sig. , oltre al fatto che, nel Parte_1 Testimone_1
periodo di ricevimento della raccomandata, apparentemente consegnata il 31.12.2018 - il giorno del mese è scarsamente leggibile -, l'odierna ricorrente si trovava ricoverata presso l'Ospedale N.S. di
Bonaria di San Gavino Monreale a causa della frattura di un femore, come risulta dalla lettera di dimissioni depositata in giudizio, dove è indicato un periodo di ricovero dal 15.12.2019 al 2.01.2019
(doc. 09 all. ricorso), a cui è seguito un ulteriore periodo di ricovero presso la Casa di Cura
Sant'Antonio di Cagliari fino al 21.01.2019 (doc. 10 all. ricorso).
A ciò si aggiunga che il verbale in oggetto ha riconosciuto la invalida “con totale e Pt_1 permanente inabilità lavorativa al 100%” con riferimento agli artt. 2 e 12 della L. n. 118/1971, senza che sia stato indicato nient'altro, esplicitamente, in ordine alla sussistenza degli altri requisiti o al loro venire meno.
D'altro canto, neppure nel documento di accompagnamento a tale verbale risulta esplicitato che, all'esito della visita, era stato disconosciuto il requisito sanitario posto a fondamento del diritto della odierna ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento.
Questo è infatti il tenore “standard” della lettera di accompagnamento al verbale:
“(…) in allegato a questa lettera troverà il verbale sanitario relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità.
Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione
a cui ha diritto.
Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente (utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento. In allegato troverà uno schema informativo che la aiuterà nell'invio (…)”.
Può pertanto dubitarsi fortemente che l'interessata abbia avuto effettiva contezza della portata del verbale in oggetto, anche in considerazione del decadimento del suo stato psico – fisico a causa della frattura del femore avvenuta come si è visto nello stesso mese, che era stata trattata chirurgicamente, con diagnosi di dimissione che evidenzia, fra l'altro, anche l'esistenza nella paziente di una sindrome ansioso – depressiva, anch'essa idonea a incidere sulle capacità di attenzione dell'interessata.
A ciò si aggiunga che, del tutto pacificamente, l'ente ha violato il disposto di cui al citato art. 37, in
8 quanto non solo non ha emesso alcun provvedimento di revoca nel termine di legge ma ha anche continuato a erogare la prestazione assistenziale per più di due anni, prima di rendere edotta l'interessata, con nota del 31.05.2021 (doc. 02 all. ricorso) spedita con raccomandata ricevuta il
28.06.2021, di stare percependo una prestazione indebita: un tempo così lungo che anche l'interprete più attento (il quale, con le dovute cognizioni, avrebbe potuto ricavare dal contenuto del verbale, almeno implicitamente, l'informazione del venir meno dei requisiti per fruire dell'accompagnamento) si sarebbe convinto del proprio diritto a percepire la provvidenza, facendo affidamento circa la legittimità della sua erogazione.
Al riguardo è stato evidenziato, condivisibilmente, che “Imputare al ricorrente la colpa di non aver ben compreso il contenuto di quel verbale (o, peggio, il dolo di averlo compreso perfettamente, ma di non essersi attivato presso l' al fine di segnalare di star percependo una prestazione indebita), e CP_1 da ciò far discendere la sussistenza, in capo all' di un diritto alla restituzione dell'indebito, CP_1
significherebbe, in buona sostanza:
§ disconoscere qualsiasi portata precettiva all'art. 37 L. n. 448/1998;
§ consentire all' una volta notificato il verbale della Commissione, di restare inerte per un numero indefinito di anni, assegnandogli la facoltà (o, meglio ancora, l'arbitrio) di venir meno al proprio dovere (quello di sospendere e revocare la prestazione assistenziale, se non più dovuta) per poi, a distanza di molto tempo, chiedere indietro le somme indebitamente erogate (per sola e propria negligenza) a un soggetto che si deve presumere le abbia già impiegate per soddisfare i propri bisogni primari (e che, quindi, dalla richiesta di restituzione subisce un consistente danno, che non avrebbe mai riportato, invece, se l'Ente avesse agito nel rispetto dei termini previsti dalla Legge, sospendendo immediatamente la prestazione e, entro un termine ragionevole, disponendo poi la definitiva revoca)”
(Trib. Nuoro, sent. n. 138/2022, cit.).
Senza contare che le conseguenze delle disfunzioni che possono avere cagionato l'abnorme ritardo con cui l' ha richiesto indietro le prestazioni erogate “non possono esser scaricate sul cittadino, CP_1
pena la patente violazione e il completo sacrificio di tutti i principi (di solidarietà, di giustizia, ecc) che la giurisprudenza richiamata ha posto a base di quello che è stato definito il sottosistema dell'indebito previdenziale e assistenziale” (sempre Trib. Nuoro).
Nella fattispecie in esame, infine, deve rilevarsi che il legittimo affidamento dell'odierna ricorrente sul permanere delle condizioni fondanti il diritto all'accompagnamento è corroborato dall'avere la medesima continuato ad essere affetta da molteplici patologie, che hanno portato al riconoscimento dei requisiti sanitari per godere della provvidenza in questione, a seguito di nuova domanda amministrativa presentata dalla medesima il 10.06.2021, non appena ricevuta la richiesta di restituzione dell'importo
9 erogatole nel periodo precedente, a riprova della assoluta buona fede dell'interessata.
4.3. Sulla scorta delle argomentazioni e dei rilievi che precedono, poiché l'erogazione indebita non
è in alcun modo imputabile alla ricorrente, di cui è per contro configurabile, alla luce delle univoche circostanze sopra tracciate, un legittimo affidamento sulla permanenza dei requisiti posti a fondamento del diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere dichiarata la non ripetibilità dell'indennità di accompagnamento erogata alla ricorrente per il periodo dal 1°.04.2019 al 31.05.2021.
Deve invece essere riconosciuta la ripetibilità dei ratei erogati da gennaio a marzo del 2019, quando l' , dopo la visita del 4.12.2018, era ancora in termini per adottare un provvedimento di revoca, per CP_1 cui l'affidamento ragionevole dell'interessata in ordine alla debenza delle somme ricevute non avrebbe ancora potuto consolidarsi.
5. Le spese seguono la prevalente soccombenza (quasi totale a carico dell' ) e sono liquidate in CP_1
dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra euro euro 5.200,01 ed euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, di non speciale complessità, in ragione dell'unica questione trattata e della natura prettamente documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indennità di accompagnamento erogata alla ricorrente
[...]
per il periodo dal 1°.04.2019 al 31.05.2021; Pt_1
2) accerta e dichiara il diritto dell' alla ripetizione limitatamente ai ratei ricevuti dalla CP_1
ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento da gennaio a marzo 2019, per le ragioni indicate in parte motiva;
3) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese CP_1 processuali in favore della ricorrente che liquida nell'importo di complessivi euro Parte_1
2.697,00, interamente per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Oristano, il 07/04/2025
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
10