Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 496/2022 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Maria Rosaria Battiato e
Ugo Nucciarone;
Appellante
CONTRO
), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Polonio;
Appellato
OGGETTO: appello – ricongiunzione contributi previdenziali – Fondo
Volo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28.11.2018, esponeva di Controparte_1
avere prestato servizio presso il dall'1.1.1984 al Controparte_2
4.7.1999, con iscrizione per l'intero periodo presso il relativo fondo
un'azienda privata, con iscrizione presso il Fondo Volo dell' dal Pt_1
13.12.1999. Deduceva di aver presentato il 21.3.2000, domanda all' di Pt_1
ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell'art. 2 della legge n.
29/1979 e che l' aveva accolto la domanda con provvedimento del Pt_1
9.7.2018 quantificando erroneamente l'onere di ricongiunzione in € 64.156,07
(€ 75.858,87 se rateizzato). Lamentava, in particolare, che nella determinazione di detto importo, l'ente previdenziale aveva omesso di calcolare in detrazione gli interessi sulla contribuzione, previsti dall'art. 2, comma 2 della legge n. 29/1979 a carico della gestione di CP_3
provenienza. Chiedeva, quindi, al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa di condannare l' ad adeguare in diminuzione nella somma di € 18.029,61 Pt_1
l'importo rateale ancora eventualmente dovuto ovvero alla restituzione delle maggiori somme pagate in caso di avvenuto integrale versamento dell'onere richiesto dall'ente previdenziale.
Il giudice adito, con sentenza n. 1581/2021 del 2.12.2021, accoglieva integralmente il ricorso e condannava l'istituto previdenziale alla refusione delle spese processuali.
Evidenziata la differenza ontologica tra gli istituti della “costituzione della posizione assicurativa” e quello della “ricongiunzione”, rispettivamente disciplinati dalla legge n. 322/1958 e dalla legge n. 29/1979, il giudice escludeva che potesse trovare applicazione, nel caso di specie, la normativa speciale di cui alla legge n. 322/1958, come sostenuto dall'ente previdenziale, avendo il ricorrente chiesto espressamente la ricongiunzione.
Osservava che la contribuzione maturata dal lavoratore presso il
[...]
era transitata, l'11.7.2003, dall'ex alla Gestione FPLD, CP_2 CP_3
per effetto della costituzione della posizione assicurativa di nel CP_1
Fondo Pensione dei lavoratori dipendenti, e successivamente al Fondo Volo
(Fondo speciale sostitutivo dell'AGO), con l'accoglimento, in data 9.7.2018, della domanda di ricongiunzione. Rilevato che la contribuzione versata dal lavoratore fosse rimasta “in giacenza” presso la Gestione FLPD per circa 15 anni, riteneva che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 29/1979, commi 4, 5 e 6, la gestione competente, ossia il Fondo Volo, avrebbe dovuto richiedere alla gestione interessata, , il trasferimento dei periodi di assicurazione, con CP_4
la maggiorazione dell'interesse al tasso del 4,50%, in virtù di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 della legge n. 29/1979.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' con atto depositato il Pt_1
3.6.2022. Resisteva al gravame . Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 27 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con un unico motivo di gravame, l'istituto appellante lamenta la violazione ed errata interpretazione dell'articolo unico della legge n. 322/1958
e degli artt. 2 e 5 della legge n. 29/1979. Il tribunale avrebbe errato nel ritenere erronea la quantificazione dell'onere di ricongiunzione ritenendo applicabile, nel caso di specie, le previsioni di cui alla legge n. 29/1979, in luogo della normativa speciale applicabile di cui alla legge n. 322/1958.
La domanda di ricongiunzione nel caso in esame era stata presentata in data anteriore a quella di costituzione della posizione assicurativa: la domanda è stata presentata in data 21.3.2000 e le somme corrispondenti alla contribuzione da ricongiungere si trovavano presso il Controparte_2
(e non presso l' e sono state riversate al solo successivamente CP_3 CP_5
in data 11.7.2003 ai sensi dell'articolo unico della legge n. 322/1958 e, quindi, senza aggiunta di alcun interesse. Avendo l' calcolato l'onere di Pt_1
ricongiunzione alla data di presentazione della domanda (21.3.2000), alcun interesse poteva essere detratto dall'onere di ricongiunzione in quanto nessun interesse era stato pagato dalla gestione di provenienza. Censura, poi, la sentenza per aver escluso il rapporto di specialità tra le previsioni di cui alla legge n. 322/1958 e quelle della legge n. 29/1979.
Richiama al riguardo la sentenza n. 20522/2019 della Corte di Cassazione, resa in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, che ha sancito la necessaria applicazione della L n. 322/1958 stabilendo espressamente che: la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla L. n.
29 del 1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell'ordinamento speciale il trasferimento nell'ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l'assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell'attività lavorativa.
1.2. In subordine, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., ripropone le contestazioni mosse in primo grado in ordine al quantum della domanda azionata.
2. L'appello è fondato.
Il collegio richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte sulla questione oggetto della presente controversia espresso dapprima nell'ordinanza n. 20522/2019 - richiamata dalla difesa di parte appellante – e confermata da numerose pronunce successive della Suprema Corte (cfr. Cass.
n. 17611/2020, n. 26104/2023, n. 26685/2023, n. 27623/2023, n. 35532/2023,
n. 4287/2024).
La Suprema Corte, nella menzionata sentenza del 2019, ha, in breve, ritenuto: “… la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla L. n. 29 del
1979, in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell'ordinamento speciale il trasferimento nell'ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l'assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell'attività lavorativa;
a differenza della normale ricongiunzione - che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda - il trasferimento della posizione assicurativa opera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l'iscrizione all'ordinamento speciale;
2) non abbia raggiunto al momento della cessazione dal servizio nè i requisiti anagrafici nè quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel fondo speciale;
inoltre, a differenza della ricongiunzione, la costituzione della posizione assicurativa può avvenire solo presso il fondo pensione lavoratori dipendenti dell' (e non presso altri fondi pensionistici Pt_1
obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio
(la ricongiunzione richiede, invero, che l'interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici); l'indicata facoltà, completamente gratuita per l'interessato, regolata dalla L. n. 322 del 1958, art. 1, è stata poi abrogata a far data dal 31 luglio 2010 dalla L. n. 122 del 2010, art. 12; a seguito del predetto intervento normativo per quanto riguarda gli iscritti presso i fondi esclusivi dell'AGO (ovvero i dipendenti pubblici) la regola della costituzione della posizione assicurativa presso l trova ancora applicazione, Pt_1
pertanto, con esclusivo riguardo alle seguenti situazioni: 1) per i dipendenti statali, iscritti alla Cassa Stato, CTPS (per i quali la costituzione della posizione assicurativa opera d'ufficio), per le cessazioni avvenute entro la data del 30 luglio 2010; 2) per gli altri dipendenti pubblici, iscritti alle Casse
CPDEL, CPS, CPI e CPUG (per i quali la costituzione della posizione assicurativa opera soltanto su domanda), per le cessazioni dal servizio avvenute entro il 30 luglio 2010, ancorchè sia presentata domanda di costituzione successivamente al 30 luglio 2010 (L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 238; Circ. 120/2013); 3) per i lavoratori iscritti Pt_1 al Fondo Ferrovie dello Stato (per i quali la costituzione della posizione assicurativa operava d'ufficio), per le cessazioni avvenute entro la data del 30 luglio 2010; … per chi risulta cessato entro il 30 luglio 2010 il trasferimento della posizione assicurativa continua ad avvenire a titolo gratuito (ed opera d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati ovvero ancora all'atto della liquidazione della pensione;
messaggio n. 20476/2011); … per quel che Pt_1
concerne la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.) dell' da Pt_1 Controparte_6
con l'entrata in vigore della L. n. 122 del 2010 (31 luglio 2010)
[...]
vengono abrogate la L. 2 aprile 1958, n. 322 e le ulteriori disposizioni (L. 22 novembre 1962, n. 1646, art. 40,D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 124,L. 24 dicembre 1986, n. 958, art. 21 comma 4 e art. 40, comma 3) che consentivano la costituzione della Posizione Assicurativa presso il Fondo
Pensioni Lavoratori (F.P.L.D.) dell' con questa prestazione, CP_7 Pt_1
conosciuta anche come "Ricongiunzione in uscita", il dipendente pubblico che cessava dal servizio senza il diritto a pensione poteva costituire una posizione contributiva presso il F.P.L.D. dell' e trasferirvi tutti i periodi Pt_1
con obbligo di iscrizione all' Gestione Dipendenti Pubblici (L. n. 322 del Pt_1
1958); l'abrogazione dell'istituto della costituzione della posizione assicurativa comporta la possibilità per l Gestione Dipendenti Pubblici Pt_1
di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, anche se l'interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, non sia più in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro;
gli effetti della detta abrogazione sono direttamente correlati alla data di entrata in vigore della L. n. 122 del 2010 (31 luglio 2010) e dipendono dalla disciplina applicabile in virtù della cassa di iscrizione dei soggetti interessati: a. per i dipendenti statali, iscritti alla Cassa Stato, CTPS dell Gestione Pt_1
Dipendenti Pubblici (per i quali la costituzione della posizione assicurativa operava d'ufficio); b. per le cessazioni avvenute entro la data del 30 luglio
2010, viene effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso il
F.P.L.D. dell' c. per quelle intervenute a partire dal 31 luglio 2010 l' Pt_1 Pt_1
Gestione Dipendenti Pubblici riconosce, a domanda, al raggiungimento del requisito anagrafico e in presenza dei prescritti requisiti minimi contributivi, il diritto al trattamento pensionistico;
nella fattispecie G.G., al momento della domanda di ricongiunzione (ottobre 1996), anteriore al 2010, aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l'iscrizione all'ordinamento speciale senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza e non poteva vantare cause di esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa in base alla norma sopra richiamata, per cui sussistevano tutte le condizioni per l'applicazione nei suoi confronti della L.
n. 322 del 1958 e L. n. 1092 del 1973, ricadendo la sua posizione contributiva nell'ambito di previsione di queste ultime disposizioni normative disciplinanti la costituzione della posizione assicurativa;
in particolare, per quel che riguarda la causa di esclusione di cui alla lett. b) del D.P.R. n. 1092 del
1973, art. 126, invocata dal controricorrente, si osserva che la stessa non ricorre nella fattispecie in quanto tale norma prevede che non si faccia luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione col servizio precedente, situazione, questa, non riscontrabile nel caso di specie, posto che il transito dal Fondo al Fondo Volo rappresentò il frutto di una CP_3 Pt_1
libera scelta del G. di lasciare l'aeronautica militare e di trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione aerea”.
Successivamente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21214/2023, ha precisato: “questa Corte (Cass. 20522/19, Cass. 14381/20, Cass.
17611/20, Cass. 29820/22), con orientamento consolidato da cui non v'è motivo di discostarsi, giudicando cause analoghe alla presente dove era chiesta la ricongiunzione e la detrazione degli interessi pari al 4,5% ai sensi della L. n. 29 del 1979, art. 2, comma 2, ha ritenuto che tale detrazione non spetti, non essendo applicabile l'istituto della ricongiunzione bensì quello della costituzione della posizione previdenziale. In particolare, si è affermato il dipendente civile o militare dello Stato che cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato, può valorizzare la contribuzione già versata utilizzando l'istituto della costituzione di posizione assicurativa, di cui al D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124, che prevede il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi, e non quello della ricongiunzione, operante solo quando la contribuzione accreditata è da sola sufficiente per il riconoscimento della pensione”.
Più di recente in senso conforme si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza del 19/3/2025, n. 7295 resa in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio rigettando la domanda proposta dal lavoratore.
Ritiene il collegio che non sussistano ragioni per discostarsi dai citati precedenti, i quali vanno richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In applicazione dei suddetti principi, anche nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, deve ritenersi che – CP_1
che aveva lasciato la precedente gestione senza aver maturato il diritto a pensione e richiesto all' la ricongiunzione con domanda del 21.3.2000 – Pt_1
avesse esclusivamente la possibilità di operare presso l' la costituzione Pt_1
della posizione assicurativa, con la conseguente applicabilità delle previsioni di cui alla legge n. 322/1958 e all'art. 125 del DPR n. 1092/1972, che non prevedono alcuna detrazione per gli interessi.
E' irrilevante la circostanza che di fatto la contribuzione sia stata trasferita all' nel 2018 in quanto l'ente ha determinato l'onere di ricongiunzione Pt_1 alla data della domanda (21.3.2000) come allegato e non specificamente contestato.
2.3. In definitiva, l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta in primo grado da Controparte_1
deve essere rigettata.
[...]
3. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere integralmente compensate, tenuto conto della novità della questione alla data di presentazione del ricorso di primo grado e dell'esistenza di indirizzi interpretativi difformi nella giurisprudenza di merito (cfr sul punto espressamente Cassazione civile sez. lav. 19/3/2025, n. 7295, Cassazione civile sez. lav. 19/7/2023, n. 21214).
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dall e, in riforma della sentenza n. Pt_1
1581/2021 del Tribunale di Siracusa, rigetta l'originario ricorso proposto da
. Controparte_1
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi