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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/07/2024, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 990/2024 promossa da:
(c.f. ), nata alla Spezia il 02.12.1984 e Controparte_1 C.F._1 Pt_1
(c.f. ), nato alla Spezia il 05.02.1981, entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'avv. Faggioni e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 16.05.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia in data 05.07.2014 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2014, numero 18, parte
II, serie A); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione è nata in data [...] la figlia di essere titolari delle disponibilità Per_1 reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Sull'assegnazione della casa coniugale: La dimora coniugale, di proprietà del marito, ubicata nel Comune di La Spezia in Via Alessandro
Volta 80/G unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie Sig.ra CP_1
.
[...]
Le spese condominiali vengono ripartite tra gli stessi come per il rapporto di locazione: il sig. Pt_1 dovrà corrispondere le spese relative alla proprietà ELimmobile, ovvero “Spese Generali per la proprietà ELimmobile e relative ad appartamento (ordinarie e/o straordinarie), compreso cantina e posto auto” – la sig.ra dovrà invece corrispondere le spese condominiali relative al CP_1 godimento ELimmobile, ovvero “Scale, Ascensori, Riscaldamento, Generale Conduttori”. Le spese di manutenzione relative alla Centrale Termica sono a carico del proprietario.
Eventuali spese qui non descritte saranno regolate secondo quanto previsto e disposto per il rapporto locatizio di immobili ad uso civile abitazione. Il mutuo pendente sulla casa coniugale, pari a € 300,00 mensili, sarà interamente sostenuto dal sig.
Pt_1
3. Sull'autosufficienza economica dei coniugi e sui rapport i economici tra gli stessi:
I coniugi dichiarano espressamente che sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e nessun assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto da un coniuge in favore ELaltro. Non sussistono rapporti di debito e/o credito tra i coniugi e pertanto non sussiste alcuna obbligazione tra gli stessi.
4. Sull'affidamento e collocamento della figlia minore: La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Attualmente il padre è alla ricerca di una stabile dimora e, pertanto, non ha possibilità di pernottare con la figlia.
Il sig. terrà con sé la piccola due volte la settimana, ovvero nei giorni di Martedì e Pt_1 Per_1
Giovedì, prelevandola, durante il periodo scolastico, all'uscita di scuola o durante il periodo estivo/festività presso i nonni paterni o la nonna materna alle ore 15, e la riporterà presso la casa materna alle ore 19.00; il padre terrà con sé la figlia anche due domeniche al mese (nella seconda e quarta settimana del mese) prelevandola dalla casa della madre alle ore 15 e riportandola presso la suddetta abitazione alle ore 19.
Il tutto salvo esigenze lavorative, da comunicarsi entro la giornata precedente alla madre.
Nel periodo scolastico, la minore, che sta frequentando la prima classe presso la Scuola Primaria E. Fermi (Via Galvani – La Spezia), è tenuta ad essere in Classe alle ore 8:00 e verrà accompagnata dalla madre. L'uscita da Scuola è fissata: il lunedì alle ore 16.00 quando verrà prelevata dal padre che la terrà con sé fino all'uscita dal lavoro della madre (alle ore 18.00) – il martedì e venerdì alle ore 13.00 ed il mercoledì e giovedì alle ore 14.30, ove verrà sempre prelevata dal padre e tenuta con sé fino all'uscita dal lavoro della madre, il tutto in mancanza di impegni lavorativi con la Polizia di Stato che lo costringano a restare al lavoro;
in tal caso, il sig. avviserà con congruo preavviso Pt_1
i suoi genitori nonché nonni paterni (sigg.ri e ) per recarsi a prendere CP_2 Persona_2 la nipote a Scuola o, qualora gli stessi non possano, la nonna materna (sig.ra , Parte_2 che la terranno con sé fino al ritorno della sig.ra . CP_1
Da Ottobre a Maggio la minore frequenta un corso di nuoto presso la Piscina Mori sita in Viale Fieschi – La Spezia (SP) il mercoledì dalle 17.30 alle 18.30; verrà accompagnata dal padre, salvo impegni lavorativi (in tal caso come sopra specificato il sig. avviserà prontamente in primis i Pt_1 propri genitori e, in caso di indisponibilità degli stessi, la nonna materna), mentre verrà prelevata dalla madre.
Nel periodo estivo, la figlia trascorrerà due settimane anche non consecutive sia col padre che con la madre, ognuno dei quali dovrà comunicarlo all'altro genitore con congruo preavviso e comunque almeno 30 (trenta) giorni prima.
Durante tale periodo, stante la mancanza delle lezioni scolastiche, la minore sarà portata dalla madre (al mattino prima di entrare al lavoro) presso i nonni paterni o la nonna materna, che la terranno con sé fino a quando sarà prelevata dal padre nei giorni sudescritti di sua spettanza o dalla madre alla fine della giornata lavorativa.
Per ciò che concerne le festività, la figlia trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e quello di
Santo ST con l'altro, alternandosi di anno in anno (per l'anno 2024 trascorrerà il Natale con il padre ed il 26.12 con la madre). Così anche per ciò che concerne il giorno di Pasqua e il LU ELGE (per l'anno 2025 trascorrerà Pasqua con la madre e il LU ELGE con il padre). Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e salvo esigenze lavorative. La notte del 31.12 e il giorno 01.01 saranno passati con uno o l'altro genitore in alternanza di anno in anno;
nell'anno 2024/2025 trascorrerà i suddetti giorni con la madre. Il giorno ELEpifania sarà passato in alternanza con uno o l'atro genitore, ove nel 2025 sarà di spettanza al padre. Le altre principali festività (25.04 01.05 02.06 08.12) saranno passate con uno o l'altro genitore in alternanza di anno in anno;
ovvero il primo anno l'08.12 e il 01.05 con la madre, il 25.04 e il 02.06 con il padre – invertendo il tutto l'anno successivo.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e salvo esigenze lavorative degli stessi.
5. Sul mantenimento della figlia minore: Il padre verserà alla madre € 300,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore, fino al raggiungimento ELindipendenza economica della stessa, entro il giorno 25 di ogni mese mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla sig.ra , che lo Controparte_1 comunicherà al sig. . Parte_1 L'assegno di mantenimento, come sopra determinato, verrà rivalutato annualmente, secondo l'indice ISTAT. Le spese straordinarie da sostenersi per la figlia, per la determinazione delle quali si seguirà indicativamente e salvo eventuali nuovi orientamenti le linee guida del Tribunale di La Spezia depositate il 13.12.2018 (doc 17), saranno a carico pari quota (al 50% cadauno) del padre e della madre. L'assegno unico sarà riscosso interamente dalla madre”. In ricorso, ai sensi del comma 2 ELart. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza affinché la separazione venga omologata alle solite condizioni. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi ELart 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori ELintollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , Controparte_1 Parte_1 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in La Spezia in data 05.07.2014 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2014, numero 18, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 11.07.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani