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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli Presidente dr. Patrizia Evangelista Consigliere avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n 157 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Sion, presso il cui studio - in Brindisi alla Via De'
Terribile n. 9 - è elettivamente domiciliata, in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di (C.F. Controparte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Tommaso Marrazza e elettivamente domiciliata in Brindisi alla Via Cirillo n. 1, in virtù di mandato in atti
APPELLATO
All'udienza del 20.3.2024, svoltasi a trattazione scritta, le parti nel termine loro concesso hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito dal Tribunale di Brindisi, con l'appellata sentenza n.
1060/2021 del 18.7.2021, pubblicata il successivo 19.7.21:
1 “ premesso di intrattenere con un contratto di Parte_1 Controparte_1
somministrazione di energia elettrica a servizio dell'immobile sito in Mesagne alla via Sandonaci n.110, adibito a Bar, ha evocato in giudizio la predetta società di somministrazione, al fine di sentire così statuire: “1) dichiarare e riconoscere inesistente, nulla ed inefficace la verifica effettuata il 22/06/2016 da tecnici di Enel distribuzione nell'esercizio commerciale sito in Mesagne (BR) alla via Sandonaci n. 110, in quel momento gestito dalla società Parte_1
2) conseguentemente, dichiarare e riconoscere l'inesistenza del presunto credito vantato da nei
[...] Controparte_1
confronti della predetta società portato dalle fatture n. 2738136533 e n. Parte_1
2738136539 datate 01/08/2016 rispettivamente dell'importo di € 24.650,95 e di € 230,64 per un totale complessivo di € 24.650,95;
3) in via meramente subordinata, dichiarare e riconoscere la somma inferiore eventualmente dovuta dalla società
[...]
alla società per le causali riportate nei due punti precedenti;
4) in Parte_1 Controparte_1
ogni caso, condannare la società in persona del legale rappresentante protempore a pagare spese e Controparte_1
competenze legali relativi al presente giudizio.”.
Ritualmente costituitasi premesso che tanto la sostituzione del misuratore che l'emissione delle fatture Controparte_1
conseguenti al ricalcolo dei consumi, trovavano causa nel rinvenimento in sede della verifica del 28/6/2016, di un “magnete” sul contatore e cioè di uno strumento idoneo ad alterare la registrazione dei consumi, preliminarmente eccepiva il proprio difetto della legittimazione passiva quale mero rivenditore ed indicando la società di distribuzione e cioè Enel Distribuzione
s.p.a. e nel merito richiedeva il rigetto dell'avversa domanda in quanto la verifica del misuratore e la ricostruzione dei consumi erano stati eseguiti dalla società di distribuzione in modo regolare nel rispetto della delibera 646/2015/R/eel TIQE, artt.
92 e 93 e delle delibera 200/99 artt. 10 e 11.
La causa è stata istruita tramite prova testi e CTU volta alla verifica del corretto funzionamento del misuratore nonché della corretta contabilizzazione dei consumi misurati.”
Il Tribunale di Brindisi, con la suddetta sentenza n. 1060/2021, ha così deciso: “1. In accoglimento della domanda attorea dichiara non dovute da ad le somme per Parte_1 Controparte_1
come portate nelle seguenti fatture: n. 2738136533 e n. 2738136539 datate 01/08/2016 rispettivamente dell'importo di € 24.650,95 e di € 230,64;
2. Condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali che si liquidano in €.270,00 per esborsi ed €.4.835,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA,
2 con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Sion dichiaratosi anticipatario ed in via definitiva all'integrale pagamento delle spese e dei compensi liquidati al CTU.”
Il Tribunale rilevava che “Va rilevato che pur fondando il proprio credito – rectius maggior credito Controparte_1
rispetto a quanto già fatturato e quietanzato per il medesimo periodo - sugli esiti della predetta verifica, si è limitata a produrre copia del verbale delle operazioni, non ha inteso produrre né il misuratore sostituito, né l'oggetto indicato in verbale come “magnete”, così impedendo al CTU di poter effettuare gli accertamenti del caso su tali oggetti, al fine precipuo di verificare se il misuratore integrasse correttamente il flusso di energia elettrica utilizzata e se l'oggetto rinvenuto ed indicato come magnete, fosse effettivamente idoneo ad influire sulla registrazione dei consumi.
Va peraltro escluso che al verbale di verifica degli incaricati della società di distribuzione dell'energia elettrica possa essere attribuita fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., così come ai dati dei consumi registrati dal contatore.
Ed invero, in materia di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova “spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante” ( ex multis Cassazione civile , sez. VI , 09/01/2020 , n. 297 ).
E ancora “Al contempo il CTU ha ritenuto poco verosimili i consumi per come stimati dalla società convenuta, osservando quanto segue: “distribuendo su mesi/giorni/ora la misura di 103222 kWh indicata in atti di , quale riferito CP_1
maggior assorbimento dell'esercizio attoreo nel periodo compreso tra il 16/3/2012 ed il 21/6/2016 (circa 51 mesi), si ottengono i seguenti valori di consumo : > mensile: 103222 / 51 = 2023 kWh;
> giornaliero: di 2023 / 30 = 67,46
kWh; > orario: 67,46 / 24 = 2,81 … fattura n. 2738136538 datata 01/8/2016 dell'importo CP_1
rispettivamente di € 24.650,95 riepilogativa dei maggiori consumi elettrici dell'esercizio nel periodo 15/3/2012 –
21/6/2016, valutati in 158804 kWh. Il periodo anzidetto si compone infatti di 1558 gg , sicchè distribuendo in termini orari, si giunge al consumo di 4,24 kWh, valore decisamente elevato e non compatibile con le esigenze elettriche del bar edicola in esame per come arredato al momento delle operazioni peritali.”.
Pertanto, in difetto di prova in ordine al fatto che il contatore sostituito registrasse per effetto della presenza del magnete, un consumo di energia inferiore del 65% di quello reale ed in presenza di un accertamento peritale, che perviene alla conclusione secondo la quale la quantità di energia che presumibilmente l'utente avrebbe dovuto utilizzare nel periodo in contestazione era del tutto coerente con quanto riportato nelle originarie rilevazioni e fatture, in accoglimento della domanda attorea deve riconoscersi l'inesistenza del credito vantato da nei confronti della cietà Controparte_1 Controparte_2
[...] ortato dalle fatture n. 2738136533 e n. 2738136539 datate 01/08/2016 rispettivamente dell'importo
[...]
di € 24.650,95 e di € 230,64 per un totale complessivo di € 24.650,95.”
Avverso detta sentenza, ha proposto appello, cui ha resistito il sig. CP_1 Pt_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 20.3.2024, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Il primo, il terzo e il quarto motivo di appello vengono trattati congiuntamente per la loro stretta connessione.
Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce “Sull'illegittimo ed ingiusto accoglimento della domanda attorea di non debenza delle fatture.”
Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta l' “omessa valutazione delle emergenze probatorie offerte da
.” CP_1
Con il quarto motivo di appello, l'appellante contesta le “risultanze della CTU espletata”
I motivi sono infondati.
Va sottolineato che la Suprema Corte con la sentenza n. 7045/2018 ha specificato che "in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi".
I tecnici della società distributrice, in sede di verifica al misuratore, hanno accertato la presenza di un magnete posizionato nella parte superiore del misuratore e, nell'effettuare la prova strumentale con il misuratore campione, hanno riscontrato che il suddetto magnete modifica i parametri elettrici sia di energia che di potenza con un errore percentuale negativo del meno 65%. però, non ha messo a disposizione il contatore sostituito né tantomeno la documentazione relativa CP_1
allo stesso e il magnete e, quindi, pur in presenza del verbale dei tecnici accertatori che hanno dimostrato la manomissione, non è stato possibile verificare il malfunzionamento del contatore attraverso la C.T.U. svolta.
4 Sul punto, la Cassazione ribadisce “nei contratti di somministrazione le fatture hanno valore meramente presuntivo per cui, in caso di contestazione da parte dell'utente, l'onere di provare la fondatezza della pretesa creditoria è a carico dell'emittente” (Cass. n. 2327/2019) e nella specie le fatture sono stata fermamente contestate dall'odierno opponente.
Inoltre, il ctu ha stimato che i consumi effettivamente riportati dal contatore (nonostante la presenza del magnete) sono in linea con quelli necessari al regolare funzionamento delle apparecchiature esistenti nel CP_ locale Bar edicola del “Tenuto conto della potenza istantanea misurata dal contatore esistente presso Pt_1
l'esercizio commerciale della ad apparati utilizzatori elettrici inseriti, nonchè delle caratteristiche degli stessi, Parte_1
se ne stima un assorbimento complessivo medio orario di energia elettrica pari a circa 1,56 kWh. Ciò discorda dalle misure di di prelievo relative al periodo 15/3/2012 - 21/6/2016, in quanto corrispondenti invece ad un valore CP_1
di assorbimento complessivo medio orario di circa 4,24 kWh, decisamente eccessivo per la reale necessità di energia elettrica del bar edicola in questione, per come risultante al momento delle operazioni peritali.” E, come sottolineato dal primo giudice, ha ritenuto “poco verosimili i consumi per come stimati dalla società convenuta, osservando quanto segue:
“distribuendo su mesi/giorni/ora la misura di 103222 kWh indicata in atti di , quale riferito maggior CP_1
assorbimento dell'esercizio attoreo nel periodo compreso tra il 16/3/2012 ed il 21/6/2016 (circa 51 mesi), si ottengono i seguenti valori di consumo : > mensile: 103222 / 51 = 2023 kWh;
> giornaliero: di 2023 / 30 = 67,46 kWh;
> orario: 67,46 / 24 = 2,81 … fattura n. 2738136538 datata 01/8/2016 dell'importo rispettivamente CP_1
di € 24.650,95 riepilogativa dei maggiori consumi elettrici dell'esercizio nel periodo 15/3/2012 – 21/6/2016, valutati in 158804 kWh. Il periodo anzidetto si compone infatti di 1558 gg , sicchè distribuendo in termini orari, si giunge al consumo di 4,24 kWh, valore decisamente elevato e non compatibile con le esigenze elettriche del bar edicola in esame per come arredato al momento delle operazioni peritali.”.
Correttamente il primo giudice ha così concluso: “Pertanto, in difetto di prova in ordine al fatto che il contatore sostituito registrasse per effetto della presenza del magnete, un consumo di energia inferiore del 65% di quello reale ed in presenza di un accertamento peritale, che perviene alla conclusione secondo la quale la quantità di energia che presumibilmente l'utente avrebbe dovuto utilizzare nel periodo in contestazione era del tutto coerente con quanto riportato nelle originarie rilevazioni e fatture, in accoglimento della domanda attorea deve riconoscersi l'inesistenza del credito vantato da nei confronti della cietà portato dalle fatture n. Controparte_1 Parte_1
2738136533 e n. 2738136539 datate 01/08/2016 rispettivamente dell'importo di € 24.650,95 e di € 230,64 per un totale complessivo di € 24.650,95.”
5 B. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta che “Sul rigetto dell'eccezione preliminare del difetto di legittimazione passiva di circa la prima domanda proposta dalla . CP_1 Parte_1
Il motivo è infondato.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da si osserva che la CP_1
domanda attorea, ha ad oggetto l'accertamento negativo di un credito vantato da quest'ultima società e fondato su fatture di fornitura di energia elettrica dalla stessa emesse.
Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza deve essere confermata.
Per tutto quanto argomentato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi con la sentenza impugnata n. 1060/2021 del 18.7.2021, pubblicata il successivo 19.7.21, rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, in favore dell'appellato - con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario - che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 2.7.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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