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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/11/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1987/2020 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IA MU Presidente relatrice NI Micciché Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1987/2020 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GLORIA Parte_1 C.F._1
SI e dall'avv. FABIO SEPPOLONI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GLORIA SI RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 MA OS giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in VIA PATRONO D'ITALIA, 66/ B SCALA C ASSISI presso il difensore avv. MA OS
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: «Voglia il tribunale: - disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre, con collocamento presso di lui e diritto di visita della madre come segue: una settimana il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola con un solo pernottamento;
la settimana successiva, il martedì e il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera;
- disporre il versamento da parte della sig.ra
per il mantenimento del figlio della somma mensile di € 250,00, oltre al 50% delle CP_1 Per_1 spese straordinarie;
- disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dal padre;
- rigettare la domanda di assegno divorzile avanzata dalla sig.ra .». CP_1
Conclusioni di parte resistente: come da comparsa di risposta, ossia: «CHIEDE Che l'Ecc.mo Tribunale Adito, VOGLIA NEL MERITO: 1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data 18.02.2012 ad Assisi tra la Sig.ra ed il Controparte_1 sig. 2) Confermare l'affidamento congiunto del minore con Parte_1 Persona_2 collocamento presso la madre. 3) Stabilire i tempi di permanenza del minore come Persona_2 segue: 3 pomeriggi durante la settimana di cui uno con pernottamento e, precisamente, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 13.00, o comunque dall'uscita di scuola, fino alle ore 22,00 nella settimana in cui non è previsto che il minore stia con il padre durante il week-end; il minore potrà stare con il padre con i medesimi orari, nei pomeriggi di martedì e giovedì nelle settimane in cui trascorrerà il week-end con lo stesso. Un fine settimana, alternato con la madre, dal venerdì sera prima di cena fino al lunedì mattina, riaccompagnandolo a scuola nei periodi scolastici ovvero a casa della madre durante le vacanze;
Confermare per le festività natalizie le condizioni già stabilite in sede di separazione personale dei coniugi e quindi disporre che il minore passi il Persona_2 Pranzo di Natale con il padre e la cena con la madre e così pure Vigilia di Natale, Santo Stefano, 31 dicembre e 1 gennaio. L'anno seguente: pranzo con la madre e cena con il padre. Pranzo di Pasqua con il genitore con cui i minori hanno trascorso la cena di Natale e la cena di Pasqua, con quello con cui avranno trascorso il pranzo di Natale. Stesso dicasi per Lunedì dell'Angelo”. 4) Disporre che il minore passi con il padre due settimane anche non consecutive durante il periodo Persona_2 delle vacanze scolastiche estive;
5) Disporre che il sig. versi alla sig.ra Parte_1 Parte_2
, mensilmente entro il 5° giorno di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di €
[...] 300,00. Disporre che l'importo di cui sopra venga rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. 6) Porre a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% le spese straordinarie indicate nel protocollo siglato dal Tribunale di Perugia e dall'ordine degli Avvocati di Perugia in data 01.06.2016; 7) Disporre a favore di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno la detrazione per carichi di famiglia;
IN VIA RICONVENZIONALE 8) Disporre che il sig. versi a titolo di Parte_1 mantenimento del figlio minore la somma pari ad € 500,00 (cinquecento/00). Persona_2 Disporre che l'importo di cui sopra venga rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT o in subordine disporre il mantenimento della somma precedentemente concordata e riconosciuta a titolo di mantenimento del minore e pari ad € 350,00 9) Disporre a favore della sig.ra Persona_2
il percepimento degli assegni familiari IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite» CP_1
Conclusioni del pubblico ministero: conclude per l'accoglimento della domanda sullo status con conferma degli eventuali provvedimenti presidenziali.
pagina 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 22.5.2020, ha convenuto in giudizio la coniuge ed ha esposto: Parte_1 di avere contratto con lei matrimonio civile il 18.2.2012 e che dall'unione è nato, il 2.3.2011, il figlio;
che con decreto del 24.1.2018 il Tribunale di Perugia aveva omologato le condizioni della Per_1 separazione personale che prevedevano l'affido condiviso del figlio, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione delle visite paterne, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e un contributo a carico del marito di € 350,00 per il mantenimento del figlio e di € 300,00 per il mantenimento della moglie;
che non era stato possibile trovare un accordo per il divorzio congiunto, dal momento che la moglie pretendeva un assegno divorzile, sebbene non si fosse mai impegnata per il reperimento di un lavoro, preferendo vivere con le somme ricevute dal marito e con quelle percepite a titolo di reddito di cittadinanza (€ 600,00 mensili).
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con conferma dell'affido condiviso del figlio e collocazione dello stesso presso la madre, regolamentazione della frequentazione paterna e previsione di un contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di
€ 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, costituitasi per la fase presidenziale, ha esposto di avere lasciato l'occupazione Parte_2 che aveva prima del matrimonio su richiesta del marito, che la invitava ad andare a lavorare per la società della sua famiglia di origine, operante nel settore delle pulizie;
che effettivamente era stata assunta dalla predetta società, ma che era stata licenziata successivamente alla separazione;
di avere lavorato con contratti a tempo determinato dopo la separazione dal marito, ma di avere avuto difficoltà a reperire un'occupazione stabile non riuscendo a coniugare l'impegno lavorativo con quello di cura del figlio e della figlia , nata da una precedente unione e collocata presso di lei;
di Per_1 Per_3 avere reperito in data 1.10.2020 un'occupazione alle dipendenze della società Isola cooperativa sociale, ma solamente per 10 ore settimanali e con una retribuzione di circa € 300,00 mensili;
di avere problemi di salute (fibroma uterino) che le impedivano lo svolgimento di lavori pesanti.
La sig.ra ha aggiunto che le condizioni economiche del marito erano migliorate ed ha CP_1 concluso chiedendo di pronunciare lo scioglimento del matrimonio prevedendo, tra l'altro, un contributo paterno al mantenimento del figlio di € 500,00 mensili e un assegno divorzile in proprio favore di € 300,00 mensili.
In esito all'udienza del 12.11.2020, ove le parti comparivano insistendo nelle rispettive difese, il Presidente del tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, offriva disciplina analitica delle occasioni di frequentazione tra padre e figlio, ampliando i tempi di permanenza previsti in sede di separazione, secondo la concorde richiesta delle parti (stabilendo che «in aggiunta alle previsioni adottate in sede di separazione, il minore rimarrà presso il padre fino alla mattina Per_1 successiva in uno dei giorni infrasettimanali di spettanza del padre (il lunedì, il mercoledì e il venerdì nella settimana in cui passa la fine settimana con la madre, il martedì e il giovedì nella Per_1 settimana in cui il bambino trascorre il week end con il padre) nonché fino al lunedì mattina nel week end che il bambino trascorre con il padre»); riduceva l'assegno in favore della moglie fino alla misura di € 200,00 mensili;
confermava, nel resto, le condizioni della separazione, rimettendo le parti dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza parziale n. 645/2021, pubblicata il 23.4.2021, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio e la causa veniva rimessa sul ruolo per l'istruttoria delle domande accessorie. pagina 3 di 9 Nel successivo corso del giudizio emergeva che il Tribunale per i minorenni – nell'ambito di un procedimento per l'applicazione di una misura amministrativa nei confronti della minore Per_4
, originato dall'accertata irregolarità della condotta della ragazza – ne aveva disposto
[...]
l'allontanamento dal nucleo familiare (costituito dalla sola madre, oltre al fratello minore ) e il Per_1 collocamento in una comunità socio-educativa.
Veniva, quindi, disposto un approfondimento istruttorio (mediante acquisizione degli atti del procedimento minorile), per verificare l'eventuale esistenza di condotte materne pregiudizievoli, potenzialmente rilevanti anche sulla decisione di affidamento e collocamento del figlio . Il Per_1 Tribunale provvedeva inoltre all'audizione del minore, il quale aveva medio tempore raggiunto il dodicesimo anno d'età.
All'esito dell'acquisizione degli atti del giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni (dai quali emergeva una certa fragilità della sig.ra e una seria difficoltà della stessa rispetto CP_1 all'assunzione dei doveri di contenimento e indirizzo della figlia diciassettenne , che aveva Per_3 assunto condotte devianti) e della produzione di documentazione scolastica (registro elettronico ed e- mail della coordinatrice della classe di ) che evidenziava una difficoltà del minore nel seguire Per_1 i propri impegni, il Tribunale, con ordinanza del 14.11.2023, disponeva l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna, al fine di fornire un sostegno anche sul piano scolastico, e incaricava i Servizi specialistici socio-sanitari di provvedere a una valutazione delle capacità genitoriali di entrambe le parti.
Con successiva ordinanza del 19.1.2024, il Tribunale, in accoglimento dell'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori avanzata dal sig. , disponeva il collocamento prevalente del Parte_1 figlio presso il padre, disciplinando la frequentazione materna (una settimana, il martedì e Per_1 giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola la mattina seguente;
la settimana successiva, il martedì dall'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola la mattina seguente e inoltre il fine settimana, dalla mattina del sabato alla sera della domenica) e revocava il contributo per il mantenimento del figlio posto a carico del padre, optando per il mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori nei periodi di rispettiva permanenza del minore presso di loro.
La modifica del regime di collocamento era motivata in ragione della situazione di disagio manifestata dal minore con un netto calo del proprio rendimento e impegno scolastico, nonché alle problematiche di adattamento del minore alla nuova sistemazione abitativa della madre (la quale in seguito allo sfratto subito si era trasferita a vivere presso la propria madre e il compagno di lei, ove già viveva anche la figlia , ivi collocata dal tribunale minorile dopo il periodo trascorso in comunità) e infine alle Per_3 difficoltà mostrate dalla sig.ra nel sostenere il figlio nel periodo complicato che stava CP_1 affrontando.
Esperita ulteriore attività istruttoria mediante acquisizione di relazioni dei servizi sociali e dei servizi specialistici, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 26.3.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi.
*****
La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva – già emessa – in ordine allo status, ha ad oggetto le sole statuizioni accessorie.
pagina 4 di 9 Principiando dalle questioni relative al figlio minorenne , deve innanzitutto disporsi il suo Per_1 affidamento esclusivo al padre, il quale assumerà da solo anche le decisioni di maggior interesse per la vita del figlio.
Al riguardo deve osservarsi innanzitutto come il regime di affidamento condiviso previsto in via provvisoria ha dimostrato di non funzionare, stante l'assoluta mancanza di comunicazione tra i genitori.
In effetti nel corso del giudizio è emerso più volte come, di fronte a questioni relative al minore, i genitori non siano stati in grado di relazionarsi fra loro per assumere in maniera condivisa le decisioni opportune.
È quanto è accaduto ad esempio con riguardo alle problematiche scolastiche del ragazzo, emerse nell'anno 2023/2024. Ed infatti la situazione, segnalata dalla scuola, non veniva presa in carico congiuntamente dai genitori e, a fronte delle proposte di intervento formulate dal padre (il quale suggeriva di rivolgersi a un insegnante privato per un sostegno pomeridiano), la madre non interloquiva direttamente con lui, ma si limitava a chiedere al figlio se avesse bisogno di aiuto e a invitarlo a rivolgersi anche al padre (cfr. dichiarazioni rese dalla sig.ra all'udienza del 13.11.2023: «Sono CP_1 consapevole che ha delle difficoltà a scuola e infatti stiamo parlando con il mio ex marito di Per_1 prendere un insegnate che gli faccia delle lezioni private ma non riusciamo a metterci d'accordo. Anzi, preciso che io non ne ho parlato mai personalmente con il mio ex marito ma ne ho parlato con
chiedendogli se avesse bisogno di un aiuto e dicendogli di parlarne anche con il papà; Per_1 evidentemente non ne ha parlato con il papà. Non ne ho parlato direttamente con il mio ex Per_1 marito perché noi comunichiamo solo tramite e-mail ma io ho problemi a scrivere le mail, non mi riesce bene.»).
Un'analoga incapacità di porre in essere un'azione condivisa è emersa anche in relazione alla scelta della scuola superiore allorquando, a fronte di un fattivo intervento paterno nel supporto di Per_1 rispetto all'orientamento scolastico (cfr. relazione dei S.S. del 10.3.2025, ove si dà atto della presenza costante del padre nel seguire il percorso scolastico del figlio e del sostegno da lui prestato anche nell'accompagnare il figlio nella scelta dell'indirizzo di scuola superiore), la madre ometteva di confrontarsi sulla tematica con gli insegnanti del figlio (cfr. relazione citata: «la madre, anche se sollecitata, non segue il figlio su questo profilo») - i quali suggerivano l'istituto IPSIA di Perugia, indirizzo meccanico - e si limitava a esprimere la propria preferenza per l'istituto professionale Bonghi, avente sede anche a Bastia Umbra, probabilmente in ragione della vicinanza alla propria abitazione.
È poi risultato con chiarezza che la modalità comunicativa dello scambio di e-mail – l'unica possibile a causa delle notevoli difficoltà di relazione tra le parti – non risulta efficace per gli ostacoli incontrati dalla sig.ra nell'utilizzo di questa forma di comunicazione (cfr. verbale di udienza del CP_1 13.11.2023).
Preso atto dunque dell'impossibilità di funzionamento di un esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, al fine di non produrre una situazione di stallo che si ripercuoterebbe in pregiudizio del minore, appare opportuno attribuire l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva al padre, in quanto genitore collocatario (e pertanto più informato delle esigenze e dei bisogni del figlio) e in quanto genitore che ha maggiormente mostrato in questi anni di sapersi attivare per sostenere il figlio nelle situazioni di disagio che questi si è trovato ad affrontare.
In effetti la sig.ra , probabilmente in ragione delle proprie fragilità e difficoltà personali, si è CP_1 dimostrata poco capace di intervenire a tutela del figlio, dimostrando di non saperne cogliere i segnali di malessere, ed è risultata poco attrezzata per assumere nei suoi confronti un ruolo di guida. pagina 5 di 9 In proposito merita di essere evidenziato come, a fronte di una situazione potenzialmente traumatica per il minore quale l'allontanamento della sorella dal nucleo familiare e il collocamento della Per_3 ragazza in comunità, la sig.ra non abbia affrontato la questione delle ricadute che la vicenda CP_1 poteva avere su e non ne abbia a tal fine informato il padre, omettendo completamente ogni Per_1 comunicazione sul punto.
Analogamente con riguardo allo sfratto ricevuto nel 2023, la donna non ha reso edotto il marito di quanto stava accadendo e tale condotta, seppur spiegabile con una comprensibile ritrosia a parlare della propria condizione di dissesto economico, evidentemente non tiene conto delle necessità di supporto che sicuramente avrebbe avuto il figlio - inevitabilmente coinvolto dalla situazione di precarietà abitativa che ne derivava - e dell'aiuto che il padre avrebbe potuto offrirgli.
Non può tacersi peraltro che la situazione di incapienza della sig.ra va certamente messa in CP_1 correlazione con il licenziamento intimatole per giusta causa in data 5.12.2022 dalla cooperativa sociale Isola presso cui lavorava, part time, dal mese di ottobre del 2020 (cfr. contratto depositato in data 6.11.2020 quale allegato 4 alla comparsa di costituzione) e quindi alle condotte di reiterata e ingiustificata assenza dal lavoro (il 10 e il 17 agosto e inoltre dal 17 al 19 ottobre e dal 24 al 28 ottobre) contestatele con lettere di addebito disciplinare (cfr. lettera di licenziamento depositata in data 6.4.2023).
Emerge in tal modo una certa difficoltà della resistente ad assumersi i propri impegni, lavorativi e di mantenimento nei confronti del figlio, e a tenere un atteggiamento responsabile, preoccupandosi di fare quanto in proprio potere per garantire una situazione di stabilità e serenità al figlio (sulla tendenza della sig.ra a deresponsabilizzarsi, si veda anche quanto riferito dal servizio sociale a pag. 5 della CP_1 relazione del 12.1.2024).
Diversamente il padre risulta essere ben sintonizzato sui bisogni, anche emotivi, del figlio e ha dimostrato, con le proprie scelte lavorative e organizzative, di saper adeguare la propria vita alle sue esigenze di stabilità e di sostegno, garantendo la propria presenza e assicurando una situazione abitativa e familiare solida.
Per le stesse ragioni deve confermarsi il collocamento prevalente del minore presso il padre.
In merito alla frequentazione di con la madre deve darsi atto che dalla relazione dei servizi Per_1 sociali del Comune di Bastia Umbra del 10.3.2025 è emerso che la sig.ra non ha negato di CP_1 avere fatto recentemente uso di sostanze stupefacenti e ha concordato con il servizio l'avvio di un percorso di presa in carico presso il Ser.D. di Assisi.
La circostanza è stata espressamente confermata all'udienza del 26.3.2025 dalla difesa della resistente, non comparsa personalmente, (cfr. verbale di udienza ove si legge che l'avv. Tofi «conferma che la sig.ra ha recentemente fatto uso di sostanze stupefacenti in modo occasionale e su invito dei CP_1 servizi sociali si è recata al Serd dove ha svolto un primo colloquio circa un mese fa») sicché la contestazione avanzata nella memoria di replica, evidenziando l'assenza di riscontri documentali
“dell'asserito consumo di sostanze stupefacenti”, appare tardiva e priva di valore.
La vicenda mette in evidenza ancora una volta la condizione di fragilità e debolezza della sig.ra e conforta pertanto la decisione di disporre il collocamento prevalente del minore presso il CP_1 padre (le cui esperienze con sostanze stupefacenti risultano, invece, relegate a un passato ormai lontano e definitivamente superato).
pagina 6 di 9 Ciò posto, ritiene il Tribunale che la presenza dell'educatore presso l'abitazione materna nei giorni che il minore trascorre con lei, il monitoraggio dei SS e la presa in carico da parte del SER.D. rassicurano circa l'assenza di rischi nella frequentazione di con la madre, rendendo superflua la Per_1 predisposizione di un regime di incontri protetti.
Appare tuttavia opportuno, anche in ragione dell'avvio, con il presente anno scolastico, della frequenza presso l'istituto secondario di secondo grado IPSIA di Perugia, ridurre i pernottamenti presso la madre, eliminandone due infrasettimanali.
Deve dunque stabilirsi che il minore trascorrerà con la madre una settimana, il martedì e giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola, con pernottamento nella sola nottata del martedì e rientro presso il padre alle ore 20.00 il giovedì; la settimana successiva, il martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 e inoltre il fine settimana, dalla mattina del sabato alla sera della domenica, con pernottamento la notte del sabato.
Le festività seguiranno il regime dell'alternanza e così in occasione delle festività natalizie e pasquali, il figlio sarà collocato alternativamente presso il padre e presso la madre e più in particolare, a partire dalle prossime festività, trascorrerà: la vigilia di Natale presso il padre e il giorno di Natale presso la madre;
il 31 dicembre con la madre e il primo gennaio con il padre;
Epifania presso il padre il giorno di Pasqua presso la madre e lunedì dell'Angelo presso il padre;
l'anno seguente verranno invertiti tali giorni di permanenza e così via. Nel periodo estivo il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 7 giorni, anche consecutivi, che sarà individuato a cura delle parti entro il 30 maggio di ciascun anno e dando comunicazione, in caso di spostamento, del luogo di destinazione.
Passando agli aspetti economici, deve certamente prevedersi un contributo della madre al mantenimento del figlio . Per_1
Per la quantificazione del contributo deve innanzitutto prendersi in considerazione la condizione economica delle parti.
Il sig. svolge due lavori: l'uno come fornaio alle dipendenze della per 22 ore PE Parte_3 settimanali e uno stipendio di € 1.400,00/1.500,00 mensili (cfr. contratto di lavoro e buste paga depositati dal ricorrente in data 3.11.2023 e in data 21.2.2025); l'altro come operaio presso la società Casa e Service s.r.l.s, amministrata dalla madre, per 8 ore settimanali e uno stipendio di € 200,00 mensili (cfr. contratto depositato in data 3.11.2023 e buste paga depositate in data 21.2.2025).
La dichiarazione dei redditi presentata dal ricorrente nel 2024 (cfr. doc. depositato in data 21.2.2025) riscontra i predetti dati attestando un reddito annuo netto complessivo di € 17.480,00.
Egli vive in una casa in affitto, per la quale paga un canone di € 350,00 mensili, oltre oneri condominiali, e rimborsa le rate di due finanziamenti contratti per l'acquisto del mobilio della casa coniugale e della sua attuale abitazione, per l'importo mensile complessivo di € 328,00. Su di lui, inoltre, grava l'onere di mantenimento anche del figlio , nato dalla relazione con la nuova Per_5 compagna (cfr. relazione dei servizi sociali del 12.1.2024).
La sig.ra lavora come operaia addetta alle pulizie e dopo la scadenza del rapporto di lavoro CP_1 presso la Speedy s.r.l. – ove percepiva uno stipendio di circa € 1.200,00 mensili (cfr. buste paga depositate in data 10.3.2025) – è stata assunta alle dipendenze della con contratto a Controparte_2 tempo pieno e indeterminato a far data dal 3.3.2025 (cfr. contratto depositato in data 10.3.2025), per pagina 7 di 9 uno stipendio che deve presumersi analogo a quello erogato dal precedente datore di lavoro, tenuto conto dell'identità di mansioni, di orario e del ccnl applicabile.
Continua a condurre in locazione l'abitazione che le era stata locata dalla parrocchia San Michele (cfr. relazione del servizio sociale di Bastia Umbra del 10.3.2025), nonostante risulti aver accumulato una morosità nel pagamento dei canoni. Quanto alla figlia , deve ritenersi che la madre non Per_3 contribuisca più al suo mantenimento, tenuto conto che la ragazza, ormai maggiorenne, vive presso la nonna materna e lavora come barista (cfr. dichiarazioni della difesa di parte resistente all'udienza del 17.6.2024).
Tenuto conto di tali condizioni (e ivi considerato dunque che la resistente ha un reddito leggermente inferiore a quello del marito), valutati i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori (con una prevalenza di quelli trascorsi presso il padre) e considerate le esigenze di un ragazzo adolescente (avendo compiuto i 14 anni), appare congruo prevedere a carico della sig.ra Per_1
un contributo di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Appare utile precisare che l'assegno unico universale per i figli a carico sarà percepito integralmente dal padre, quale affidatario esclusivo e collocatario del minore, secondo la disciplina legale di cui all'art. 6, comma IV, d.lgs. 230/2021.
Infine, va rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla sig.ra , attesa la sostanziale CP_1 equivalenza della situazione economica delle parti, che deve ritenersi ormai perfettamente riequilibrata alla luce del maggior contributo al mantenimento del figlio posto a carico del marito.
Ad abundantiam si osserva che non sussistono esigenze perequative non risultando che la sig.ra abbia in costanza di matrimonio sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per CP_1 occuparsi della cura della casa e dei figli o per contribuire allo sviluppo dell'attività della società cooperativa Casa & Service, ossia l'impresa di pulizie di cui era socia la madre del sig. PE (insieme alla propria madre e alla propria sorella).
È emerso infatti dall'interrogatorio formale della resistente che, quando fu assunta dalla società cooperativa Casa & Service, la sig.ra era priva di stabile occupazione in quanto il suo impiego CP_1 al tabacchificio Deltafina s.r.l., sebbene rinnovato di anno in anno, era stagionale e dunque precario (cfr. verbale di udienza del 6.7.2022). In ogni caso non risulta che la resistente abbia sacrificato opportunità professionali, atteso che ella svolge attualmente le stesse mansioni di operaia che svolgeva presso la Deltafina. Neppure può ritenersi che ella prestando la propria attività lavorativa alle dipendenze della Casa & Service abbia in qualche modo contribuito a incrementare i redditi del marito e ciò ove si consideri, da un lato, che il sig. non è mai stato né socio, né amministratore della PE predetta società cooperativa e, dall'altro, che l'apporto lavorativo della sig.ra è stato limitato a CP_1 meno di un anno (dal luglio 2015, data dell'assunzione, all'aprile 2016, data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, secondo quanto risulta dal certificato Arpal allegato alla comparsa di risposta sub doc. 3).
In conclusione, la domanda di assegno divorzile deve essere respinta.
La natura della materia trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
pagina 8 di 9 respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) dispone l'affidamento del figlio minore in via esclusiva al padre, il quale Persona_2 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggior interesse, in deroga a quanto previsto dall'art. 337 quater, comma terzo, c.p.c.; dispone che il minore resti collocato prevalentemente presso il padre;
2) dispone che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente regime Per_1 ordinario: una settimana, il martedì e giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola, con pernottamento nella sola nottata del martedì e rientro presso il padre alle ore 20.00 del giovedì; la settimana successiva, il martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 e inoltre il fine settimana, dalla mattina del sabato alla sera della domenica, con pernottamento la notte del sabato;
in occasione delle festività natalizie e pasquali, il figlio sarà collocato alternativamente presso il padre e presso la madre e più in particolare, a partire dalle prossime festività, trascorrerà: la vigilia di Natale presso il padre e il giorno di Natale presso la madre;
il 31 dicembre con la madre e il primo gennaio con il padre;
Epifania presso il padre il giorno di Pasqua presso la madre e lunedì dell'Angelo presso il padre;
l'anno seguente verranno invertiti tali giorni di permanenza e così via;
nel periodo estivo il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 7 giorni, anche consecutivi, che sarà individuato a cura delle parti entro il 30 maggio di ciascun anno e dando comunicazione, in caso di spostamento, del luogo di destinazione;
3) Conferma l'incarico al servizio sociale del Comune di Bastia Umbra per lo svolgimento di un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna, disponendo che il servizio incaricato provveda a segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni eventuali criticità nella condotta della sig.ra ; CP_1
4) Dispone che la sig.ra contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1 con la somma mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal “protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori;
5) Dispone che l'assegno unico universale per i figli a carico erogato per il minore PE
sia versato integralmente al sig. ;
[...] Parte_1
6) Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Controparte_1
7) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 12 novembre 2025
La presidente relatrice
IA MU
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IA MU Presidente relatrice NI Micciché Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1987/2020 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GLORIA Parte_1 C.F._1
SI e dall'avv. FABIO SEPPOLONI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GLORIA SI RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 MA OS giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in VIA PATRONO D'ITALIA, 66/ B SCALA C ASSISI presso il difensore avv. MA OS
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: «Voglia il tribunale: - disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre, con collocamento presso di lui e diritto di visita della madre come segue: una settimana il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola con un solo pernottamento;
la settimana successiva, il martedì e il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera;
- disporre il versamento da parte della sig.ra
per il mantenimento del figlio della somma mensile di € 250,00, oltre al 50% delle CP_1 Per_1 spese straordinarie;
- disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dal padre;
- rigettare la domanda di assegno divorzile avanzata dalla sig.ra .». CP_1
Conclusioni di parte resistente: come da comparsa di risposta, ossia: «CHIEDE Che l'Ecc.mo Tribunale Adito, VOGLIA NEL MERITO: 1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data 18.02.2012 ad Assisi tra la Sig.ra ed il Controparte_1 sig. 2) Confermare l'affidamento congiunto del minore con Parte_1 Persona_2 collocamento presso la madre. 3) Stabilire i tempi di permanenza del minore come Persona_2 segue: 3 pomeriggi durante la settimana di cui uno con pernottamento e, precisamente, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 13.00, o comunque dall'uscita di scuola, fino alle ore 22,00 nella settimana in cui non è previsto che il minore stia con il padre durante il week-end; il minore potrà stare con il padre con i medesimi orari, nei pomeriggi di martedì e giovedì nelle settimane in cui trascorrerà il week-end con lo stesso. Un fine settimana, alternato con la madre, dal venerdì sera prima di cena fino al lunedì mattina, riaccompagnandolo a scuola nei periodi scolastici ovvero a casa della madre durante le vacanze;
Confermare per le festività natalizie le condizioni già stabilite in sede di separazione personale dei coniugi e quindi disporre che il minore passi il Persona_2 Pranzo di Natale con il padre e la cena con la madre e così pure Vigilia di Natale, Santo Stefano, 31 dicembre e 1 gennaio. L'anno seguente: pranzo con la madre e cena con il padre. Pranzo di Pasqua con il genitore con cui i minori hanno trascorso la cena di Natale e la cena di Pasqua, con quello con cui avranno trascorso il pranzo di Natale. Stesso dicasi per Lunedì dell'Angelo”. 4) Disporre che il minore passi con il padre due settimane anche non consecutive durante il periodo Persona_2 delle vacanze scolastiche estive;
5) Disporre che il sig. versi alla sig.ra Parte_1 Parte_2
, mensilmente entro il 5° giorno di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di €
[...] 300,00. Disporre che l'importo di cui sopra venga rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. 6) Porre a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% le spese straordinarie indicate nel protocollo siglato dal Tribunale di Perugia e dall'ordine degli Avvocati di Perugia in data 01.06.2016; 7) Disporre a favore di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno la detrazione per carichi di famiglia;
IN VIA RICONVENZIONALE 8) Disporre che il sig. versi a titolo di Parte_1 mantenimento del figlio minore la somma pari ad € 500,00 (cinquecento/00). Persona_2 Disporre che l'importo di cui sopra venga rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT o in subordine disporre il mantenimento della somma precedentemente concordata e riconosciuta a titolo di mantenimento del minore e pari ad € 350,00 9) Disporre a favore della sig.ra Persona_2
il percepimento degli assegni familiari IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite» CP_1
Conclusioni del pubblico ministero: conclude per l'accoglimento della domanda sullo status con conferma degli eventuali provvedimenti presidenziali.
pagina 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 22.5.2020, ha convenuto in giudizio la coniuge ed ha esposto: Parte_1 di avere contratto con lei matrimonio civile il 18.2.2012 e che dall'unione è nato, il 2.3.2011, il figlio;
che con decreto del 24.1.2018 il Tribunale di Perugia aveva omologato le condizioni della Per_1 separazione personale che prevedevano l'affido condiviso del figlio, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione delle visite paterne, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e un contributo a carico del marito di € 350,00 per il mantenimento del figlio e di € 300,00 per il mantenimento della moglie;
che non era stato possibile trovare un accordo per il divorzio congiunto, dal momento che la moglie pretendeva un assegno divorzile, sebbene non si fosse mai impegnata per il reperimento di un lavoro, preferendo vivere con le somme ricevute dal marito e con quelle percepite a titolo di reddito di cittadinanza (€ 600,00 mensili).
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con conferma dell'affido condiviso del figlio e collocazione dello stesso presso la madre, regolamentazione della frequentazione paterna e previsione di un contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di
€ 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, costituitasi per la fase presidenziale, ha esposto di avere lasciato l'occupazione Parte_2 che aveva prima del matrimonio su richiesta del marito, che la invitava ad andare a lavorare per la società della sua famiglia di origine, operante nel settore delle pulizie;
che effettivamente era stata assunta dalla predetta società, ma che era stata licenziata successivamente alla separazione;
di avere lavorato con contratti a tempo determinato dopo la separazione dal marito, ma di avere avuto difficoltà a reperire un'occupazione stabile non riuscendo a coniugare l'impegno lavorativo con quello di cura del figlio e della figlia , nata da una precedente unione e collocata presso di lei;
di Per_1 Per_3 avere reperito in data 1.10.2020 un'occupazione alle dipendenze della società Isola cooperativa sociale, ma solamente per 10 ore settimanali e con una retribuzione di circa € 300,00 mensili;
di avere problemi di salute (fibroma uterino) che le impedivano lo svolgimento di lavori pesanti.
La sig.ra ha aggiunto che le condizioni economiche del marito erano migliorate ed ha CP_1 concluso chiedendo di pronunciare lo scioglimento del matrimonio prevedendo, tra l'altro, un contributo paterno al mantenimento del figlio di € 500,00 mensili e un assegno divorzile in proprio favore di € 300,00 mensili.
In esito all'udienza del 12.11.2020, ove le parti comparivano insistendo nelle rispettive difese, il Presidente del tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, offriva disciplina analitica delle occasioni di frequentazione tra padre e figlio, ampliando i tempi di permanenza previsti in sede di separazione, secondo la concorde richiesta delle parti (stabilendo che «in aggiunta alle previsioni adottate in sede di separazione, il minore rimarrà presso il padre fino alla mattina Per_1 successiva in uno dei giorni infrasettimanali di spettanza del padre (il lunedì, il mercoledì e il venerdì nella settimana in cui passa la fine settimana con la madre, il martedì e il giovedì nella Per_1 settimana in cui il bambino trascorre il week end con il padre) nonché fino al lunedì mattina nel week end che il bambino trascorre con il padre»); riduceva l'assegno in favore della moglie fino alla misura di € 200,00 mensili;
confermava, nel resto, le condizioni della separazione, rimettendo le parti dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza parziale n. 645/2021, pubblicata il 23.4.2021, veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio e la causa veniva rimessa sul ruolo per l'istruttoria delle domande accessorie. pagina 3 di 9 Nel successivo corso del giudizio emergeva che il Tribunale per i minorenni – nell'ambito di un procedimento per l'applicazione di una misura amministrativa nei confronti della minore Per_4
, originato dall'accertata irregolarità della condotta della ragazza – ne aveva disposto
[...]
l'allontanamento dal nucleo familiare (costituito dalla sola madre, oltre al fratello minore ) e il Per_1 collocamento in una comunità socio-educativa.
Veniva, quindi, disposto un approfondimento istruttorio (mediante acquisizione degli atti del procedimento minorile), per verificare l'eventuale esistenza di condotte materne pregiudizievoli, potenzialmente rilevanti anche sulla decisione di affidamento e collocamento del figlio . Il Per_1 Tribunale provvedeva inoltre all'audizione del minore, il quale aveva medio tempore raggiunto il dodicesimo anno d'età.
All'esito dell'acquisizione degli atti del giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni (dai quali emergeva una certa fragilità della sig.ra e una seria difficoltà della stessa rispetto CP_1 all'assunzione dei doveri di contenimento e indirizzo della figlia diciassettenne , che aveva Per_3 assunto condotte devianti) e della produzione di documentazione scolastica (registro elettronico ed e- mail della coordinatrice della classe di ) che evidenziava una difficoltà del minore nel seguire Per_1 i propri impegni, il Tribunale, con ordinanza del 14.11.2023, disponeva l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna, al fine di fornire un sostegno anche sul piano scolastico, e incaricava i Servizi specialistici socio-sanitari di provvedere a una valutazione delle capacità genitoriali di entrambe le parti.
Con successiva ordinanza del 19.1.2024, il Tribunale, in accoglimento dell'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori avanzata dal sig. , disponeva il collocamento prevalente del Parte_1 figlio presso il padre, disciplinando la frequentazione materna (una settimana, il martedì e Per_1 giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola la mattina seguente;
la settimana successiva, il martedì dall'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola la mattina seguente e inoltre il fine settimana, dalla mattina del sabato alla sera della domenica) e revocava il contributo per il mantenimento del figlio posto a carico del padre, optando per il mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori nei periodi di rispettiva permanenza del minore presso di loro.
La modifica del regime di collocamento era motivata in ragione della situazione di disagio manifestata dal minore con un netto calo del proprio rendimento e impegno scolastico, nonché alle problematiche di adattamento del minore alla nuova sistemazione abitativa della madre (la quale in seguito allo sfratto subito si era trasferita a vivere presso la propria madre e il compagno di lei, ove già viveva anche la figlia , ivi collocata dal tribunale minorile dopo il periodo trascorso in comunità) e infine alle Per_3 difficoltà mostrate dalla sig.ra nel sostenere il figlio nel periodo complicato che stava CP_1 affrontando.
Esperita ulteriore attività istruttoria mediante acquisizione di relazioni dei servizi sociali e dei servizi specialistici, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 26.3.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi.
*****
La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva – già emessa – in ordine allo status, ha ad oggetto le sole statuizioni accessorie.
pagina 4 di 9 Principiando dalle questioni relative al figlio minorenne , deve innanzitutto disporsi il suo Per_1 affidamento esclusivo al padre, il quale assumerà da solo anche le decisioni di maggior interesse per la vita del figlio.
Al riguardo deve osservarsi innanzitutto come il regime di affidamento condiviso previsto in via provvisoria ha dimostrato di non funzionare, stante l'assoluta mancanza di comunicazione tra i genitori.
In effetti nel corso del giudizio è emerso più volte come, di fronte a questioni relative al minore, i genitori non siano stati in grado di relazionarsi fra loro per assumere in maniera condivisa le decisioni opportune.
È quanto è accaduto ad esempio con riguardo alle problematiche scolastiche del ragazzo, emerse nell'anno 2023/2024. Ed infatti la situazione, segnalata dalla scuola, non veniva presa in carico congiuntamente dai genitori e, a fronte delle proposte di intervento formulate dal padre (il quale suggeriva di rivolgersi a un insegnante privato per un sostegno pomeridiano), la madre non interloquiva direttamente con lui, ma si limitava a chiedere al figlio se avesse bisogno di aiuto e a invitarlo a rivolgersi anche al padre (cfr. dichiarazioni rese dalla sig.ra all'udienza del 13.11.2023: «Sono CP_1 consapevole che ha delle difficoltà a scuola e infatti stiamo parlando con il mio ex marito di Per_1 prendere un insegnate che gli faccia delle lezioni private ma non riusciamo a metterci d'accordo. Anzi, preciso che io non ne ho parlato mai personalmente con il mio ex marito ma ne ho parlato con
chiedendogli se avesse bisogno di un aiuto e dicendogli di parlarne anche con il papà; Per_1 evidentemente non ne ha parlato con il papà. Non ne ho parlato direttamente con il mio ex Per_1 marito perché noi comunichiamo solo tramite e-mail ma io ho problemi a scrivere le mail, non mi riesce bene.»).
Un'analoga incapacità di porre in essere un'azione condivisa è emersa anche in relazione alla scelta della scuola superiore allorquando, a fronte di un fattivo intervento paterno nel supporto di Per_1 rispetto all'orientamento scolastico (cfr. relazione dei S.S. del 10.3.2025, ove si dà atto della presenza costante del padre nel seguire il percorso scolastico del figlio e del sostegno da lui prestato anche nell'accompagnare il figlio nella scelta dell'indirizzo di scuola superiore), la madre ometteva di confrontarsi sulla tematica con gli insegnanti del figlio (cfr. relazione citata: «la madre, anche se sollecitata, non segue il figlio su questo profilo») - i quali suggerivano l'istituto IPSIA di Perugia, indirizzo meccanico - e si limitava a esprimere la propria preferenza per l'istituto professionale Bonghi, avente sede anche a Bastia Umbra, probabilmente in ragione della vicinanza alla propria abitazione.
È poi risultato con chiarezza che la modalità comunicativa dello scambio di e-mail – l'unica possibile a causa delle notevoli difficoltà di relazione tra le parti – non risulta efficace per gli ostacoli incontrati dalla sig.ra nell'utilizzo di questa forma di comunicazione (cfr. verbale di udienza del CP_1 13.11.2023).
Preso atto dunque dell'impossibilità di funzionamento di un esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, al fine di non produrre una situazione di stallo che si ripercuoterebbe in pregiudizio del minore, appare opportuno attribuire l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva al padre, in quanto genitore collocatario (e pertanto più informato delle esigenze e dei bisogni del figlio) e in quanto genitore che ha maggiormente mostrato in questi anni di sapersi attivare per sostenere il figlio nelle situazioni di disagio che questi si è trovato ad affrontare.
In effetti la sig.ra , probabilmente in ragione delle proprie fragilità e difficoltà personali, si è CP_1 dimostrata poco capace di intervenire a tutela del figlio, dimostrando di non saperne cogliere i segnali di malessere, ed è risultata poco attrezzata per assumere nei suoi confronti un ruolo di guida. pagina 5 di 9 In proposito merita di essere evidenziato come, a fronte di una situazione potenzialmente traumatica per il minore quale l'allontanamento della sorella dal nucleo familiare e il collocamento della Per_3 ragazza in comunità, la sig.ra non abbia affrontato la questione delle ricadute che la vicenda CP_1 poteva avere su e non ne abbia a tal fine informato il padre, omettendo completamente ogni Per_1 comunicazione sul punto.
Analogamente con riguardo allo sfratto ricevuto nel 2023, la donna non ha reso edotto il marito di quanto stava accadendo e tale condotta, seppur spiegabile con una comprensibile ritrosia a parlare della propria condizione di dissesto economico, evidentemente non tiene conto delle necessità di supporto che sicuramente avrebbe avuto il figlio - inevitabilmente coinvolto dalla situazione di precarietà abitativa che ne derivava - e dell'aiuto che il padre avrebbe potuto offrirgli.
Non può tacersi peraltro che la situazione di incapienza della sig.ra va certamente messa in CP_1 correlazione con il licenziamento intimatole per giusta causa in data 5.12.2022 dalla cooperativa sociale Isola presso cui lavorava, part time, dal mese di ottobre del 2020 (cfr. contratto depositato in data 6.11.2020 quale allegato 4 alla comparsa di costituzione) e quindi alle condotte di reiterata e ingiustificata assenza dal lavoro (il 10 e il 17 agosto e inoltre dal 17 al 19 ottobre e dal 24 al 28 ottobre) contestatele con lettere di addebito disciplinare (cfr. lettera di licenziamento depositata in data 6.4.2023).
Emerge in tal modo una certa difficoltà della resistente ad assumersi i propri impegni, lavorativi e di mantenimento nei confronti del figlio, e a tenere un atteggiamento responsabile, preoccupandosi di fare quanto in proprio potere per garantire una situazione di stabilità e serenità al figlio (sulla tendenza della sig.ra a deresponsabilizzarsi, si veda anche quanto riferito dal servizio sociale a pag. 5 della CP_1 relazione del 12.1.2024).
Diversamente il padre risulta essere ben sintonizzato sui bisogni, anche emotivi, del figlio e ha dimostrato, con le proprie scelte lavorative e organizzative, di saper adeguare la propria vita alle sue esigenze di stabilità e di sostegno, garantendo la propria presenza e assicurando una situazione abitativa e familiare solida.
Per le stesse ragioni deve confermarsi il collocamento prevalente del minore presso il padre.
In merito alla frequentazione di con la madre deve darsi atto che dalla relazione dei servizi Per_1 sociali del Comune di Bastia Umbra del 10.3.2025 è emerso che la sig.ra non ha negato di CP_1 avere fatto recentemente uso di sostanze stupefacenti e ha concordato con il servizio l'avvio di un percorso di presa in carico presso il Ser.D. di Assisi.
La circostanza è stata espressamente confermata all'udienza del 26.3.2025 dalla difesa della resistente, non comparsa personalmente, (cfr. verbale di udienza ove si legge che l'avv. Tofi «conferma che la sig.ra ha recentemente fatto uso di sostanze stupefacenti in modo occasionale e su invito dei CP_1 servizi sociali si è recata al Serd dove ha svolto un primo colloquio circa un mese fa») sicché la contestazione avanzata nella memoria di replica, evidenziando l'assenza di riscontri documentali
“dell'asserito consumo di sostanze stupefacenti”, appare tardiva e priva di valore.
La vicenda mette in evidenza ancora una volta la condizione di fragilità e debolezza della sig.ra e conforta pertanto la decisione di disporre il collocamento prevalente del minore presso il CP_1 padre (le cui esperienze con sostanze stupefacenti risultano, invece, relegate a un passato ormai lontano e definitivamente superato).
pagina 6 di 9 Ciò posto, ritiene il Tribunale che la presenza dell'educatore presso l'abitazione materna nei giorni che il minore trascorre con lei, il monitoraggio dei SS e la presa in carico da parte del SER.D. rassicurano circa l'assenza di rischi nella frequentazione di con la madre, rendendo superflua la Per_1 predisposizione di un regime di incontri protetti.
Appare tuttavia opportuno, anche in ragione dell'avvio, con il presente anno scolastico, della frequenza presso l'istituto secondario di secondo grado IPSIA di Perugia, ridurre i pernottamenti presso la madre, eliminandone due infrasettimanali.
Deve dunque stabilirsi che il minore trascorrerà con la madre una settimana, il martedì e giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola, con pernottamento nella sola nottata del martedì e rientro presso il padre alle ore 20.00 il giovedì; la settimana successiva, il martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 e inoltre il fine settimana, dalla mattina del sabato alla sera della domenica, con pernottamento la notte del sabato.
Le festività seguiranno il regime dell'alternanza e così in occasione delle festività natalizie e pasquali, il figlio sarà collocato alternativamente presso il padre e presso la madre e più in particolare, a partire dalle prossime festività, trascorrerà: la vigilia di Natale presso il padre e il giorno di Natale presso la madre;
il 31 dicembre con la madre e il primo gennaio con il padre;
Epifania presso il padre il giorno di Pasqua presso la madre e lunedì dell'Angelo presso il padre;
l'anno seguente verranno invertiti tali giorni di permanenza e così via. Nel periodo estivo il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 7 giorni, anche consecutivi, che sarà individuato a cura delle parti entro il 30 maggio di ciascun anno e dando comunicazione, in caso di spostamento, del luogo di destinazione.
Passando agli aspetti economici, deve certamente prevedersi un contributo della madre al mantenimento del figlio . Per_1
Per la quantificazione del contributo deve innanzitutto prendersi in considerazione la condizione economica delle parti.
Il sig. svolge due lavori: l'uno come fornaio alle dipendenze della per 22 ore PE Parte_3 settimanali e uno stipendio di € 1.400,00/1.500,00 mensili (cfr. contratto di lavoro e buste paga depositati dal ricorrente in data 3.11.2023 e in data 21.2.2025); l'altro come operaio presso la società Casa e Service s.r.l.s, amministrata dalla madre, per 8 ore settimanali e uno stipendio di € 200,00 mensili (cfr. contratto depositato in data 3.11.2023 e buste paga depositate in data 21.2.2025).
La dichiarazione dei redditi presentata dal ricorrente nel 2024 (cfr. doc. depositato in data 21.2.2025) riscontra i predetti dati attestando un reddito annuo netto complessivo di € 17.480,00.
Egli vive in una casa in affitto, per la quale paga un canone di € 350,00 mensili, oltre oneri condominiali, e rimborsa le rate di due finanziamenti contratti per l'acquisto del mobilio della casa coniugale e della sua attuale abitazione, per l'importo mensile complessivo di € 328,00. Su di lui, inoltre, grava l'onere di mantenimento anche del figlio , nato dalla relazione con la nuova Per_5 compagna (cfr. relazione dei servizi sociali del 12.1.2024).
La sig.ra lavora come operaia addetta alle pulizie e dopo la scadenza del rapporto di lavoro CP_1 presso la Speedy s.r.l. – ove percepiva uno stipendio di circa € 1.200,00 mensili (cfr. buste paga depositate in data 10.3.2025) – è stata assunta alle dipendenze della con contratto a Controparte_2 tempo pieno e indeterminato a far data dal 3.3.2025 (cfr. contratto depositato in data 10.3.2025), per pagina 7 di 9 uno stipendio che deve presumersi analogo a quello erogato dal precedente datore di lavoro, tenuto conto dell'identità di mansioni, di orario e del ccnl applicabile.
Continua a condurre in locazione l'abitazione che le era stata locata dalla parrocchia San Michele (cfr. relazione del servizio sociale di Bastia Umbra del 10.3.2025), nonostante risulti aver accumulato una morosità nel pagamento dei canoni. Quanto alla figlia , deve ritenersi che la madre non Per_3 contribuisca più al suo mantenimento, tenuto conto che la ragazza, ormai maggiorenne, vive presso la nonna materna e lavora come barista (cfr. dichiarazioni della difesa di parte resistente all'udienza del 17.6.2024).
Tenuto conto di tali condizioni (e ivi considerato dunque che la resistente ha un reddito leggermente inferiore a quello del marito), valutati i tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori (con una prevalenza di quelli trascorsi presso il padre) e considerate le esigenze di un ragazzo adolescente (avendo compiuto i 14 anni), appare congruo prevedere a carico della sig.ra Per_1
un contributo di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. CP_1
Appare utile precisare che l'assegno unico universale per i figli a carico sarà percepito integralmente dal padre, quale affidatario esclusivo e collocatario del minore, secondo la disciplina legale di cui all'art. 6, comma IV, d.lgs. 230/2021.
Infine, va rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla sig.ra , attesa la sostanziale CP_1 equivalenza della situazione economica delle parti, che deve ritenersi ormai perfettamente riequilibrata alla luce del maggior contributo al mantenimento del figlio posto a carico del marito.
Ad abundantiam si osserva che non sussistono esigenze perequative non risultando che la sig.ra abbia in costanza di matrimonio sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per CP_1 occuparsi della cura della casa e dei figli o per contribuire allo sviluppo dell'attività della società cooperativa Casa & Service, ossia l'impresa di pulizie di cui era socia la madre del sig. PE (insieme alla propria madre e alla propria sorella).
È emerso infatti dall'interrogatorio formale della resistente che, quando fu assunta dalla società cooperativa Casa & Service, la sig.ra era priva di stabile occupazione in quanto il suo impiego CP_1 al tabacchificio Deltafina s.r.l., sebbene rinnovato di anno in anno, era stagionale e dunque precario (cfr. verbale di udienza del 6.7.2022). In ogni caso non risulta che la resistente abbia sacrificato opportunità professionali, atteso che ella svolge attualmente le stesse mansioni di operaia che svolgeva presso la Deltafina. Neppure può ritenersi che ella prestando la propria attività lavorativa alle dipendenze della Casa & Service abbia in qualche modo contribuito a incrementare i redditi del marito e ciò ove si consideri, da un lato, che il sig. non è mai stato né socio, né amministratore della PE predetta società cooperativa e, dall'altro, che l'apporto lavorativo della sig.ra è stato limitato a CP_1 meno di un anno (dal luglio 2015, data dell'assunzione, all'aprile 2016, data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, secondo quanto risulta dal certificato Arpal allegato alla comparsa di risposta sub doc. 3).
In conclusione, la domanda di assegno divorzile deve essere respinta.
La natura della materia trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
pagina 8 di 9 respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) dispone l'affidamento del figlio minore in via esclusiva al padre, il quale Persona_2 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggior interesse, in deroga a quanto previsto dall'art. 337 quater, comma terzo, c.p.c.; dispone che il minore resti collocato prevalentemente presso il padre;
2) dispone che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente regime Per_1 ordinario: una settimana, il martedì e giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola, con pernottamento nella sola nottata del martedì e rientro presso il padre alle ore 20.00 del giovedì; la settimana successiva, il martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 e inoltre il fine settimana, dalla mattina del sabato alla sera della domenica, con pernottamento la notte del sabato;
in occasione delle festività natalizie e pasquali, il figlio sarà collocato alternativamente presso il padre e presso la madre e più in particolare, a partire dalle prossime festività, trascorrerà: la vigilia di Natale presso il padre e il giorno di Natale presso la madre;
il 31 dicembre con la madre e il primo gennaio con il padre;
Epifania presso il padre il giorno di Pasqua presso la madre e lunedì dell'Angelo presso il padre;
l'anno seguente verranno invertiti tali giorni di permanenza e così via;
nel periodo estivo il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 7 giorni, anche consecutivi, che sarà individuato a cura delle parti entro il 30 maggio di ciascun anno e dando comunicazione, in caso di spostamento, del luogo di destinazione;
3) Conferma l'incarico al servizio sociale del Comune di Bastia Umbra per lo svolgimento di un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna, disponendo che il servizio incaricato provveda a segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni eventuali criticità nella condotta della sig.ra ; CP_1
4) Dispone che la sig.ra contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1 Per_1 con la somma mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal “protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori;
5) Dispone che l'assegno unico universale per i figli a carico erogato per il minore PE
sia versato integralmente al sig. ;
[...] Parte_1
6) Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
Controparte_1
7) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 12 novembre 2025
La presidente relatrice
IA MU
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