TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE – nella persona del Giudice designato dott. Marino Reda, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 545 del ruolo generale per l'anno 2023, vertente
TRA in p.l.r.p.t., P.I.: con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. Alessio Critelli parte opponente
CONTRO
C.F.: Controparte_1 C.F._1
parte opposta contumace
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 126/2023, emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme.
CONCLUSIONI: Come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 126 del 2023 del quale chiedeva la revoca, deducendone la nullità per i motivi indicati.
Parte opposta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Il G.I., all'udienza di prima comparizione rinviava la causa al 10.01.24, assegnando alle parti termine per esperire l'obbligatorio tentativo di conciliazione.
L'opposto non era nella condizione di esperirlo perché non costituito e dichiarato contumace.
Ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28\10, il mancato esperimento della mediazione delegata dal
Giudice, così come nel caso di mediazione ante causam, comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale.
1 Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile.
Il Giudicante ritiene che non possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore all'art. 5 del D. Lgs. 28 del 2010, con il quale si pone a carico di chi ha interesse alla tutela giurisdizionale dei diritti afferenti alle materie analiticamente indicate nel suindicato D. Lgs., l'onere di attivare un procedimento di mediazione obbligatoria.
Il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore (in tal senso, Cassazione civile sez. III , -
27/03/2019, n. 8473: “(il legislatore) ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria”).
Ebbene, siffatte argomentazioni impongono al G.I di dichiarare improcedibile l'opposizione formulata e di confermare il D.I opposto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA improcedibile l'opposizione proposta da parte opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo e dichiara la definitiva esecutorietà.
Spese compensate.
Così deciso in Lamezia Terme il 10 marzo 25
Il Giudice dott. Marino Reda
2