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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7470 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2029/2020 posta in deliberazione il giorno 10.12.2025
TRA
Parte_1
( P.IVA_1
Avv. DIACO GIOVANNA;
E
Controparte_1
( )
[...] P.IVA_2
Avv. MASONI GIUSEPPE MATTEO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 24015/2019 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva respinto opposizione all'ingiunzione di pagamento prot. n. 19291 del 2.10.2017, di recupero delle agevolazioni di autoimpiego di cui al D.Lgs. n. 185/2000, Titolo II.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_1
Rigettata l'istanza ex art 283 c.p.c, all'odierna udienza, precisate le conclusioni, dopo la discussione orale la causa è stata decisa con lettura della sentenza.
2. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama l'impugnata sentenza di cui si riportano i passaggi motivazionali salienti per l'esame dell'appello.
“La società attrice ha esposto in fatto di essere stata ammessa, con contratto sottoscritto il 22.12.2009 (all. 2 alla citazione), alle agevolazioni per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego di cui al D.Lgs. n. 185/2000, Titolo II per avviare “...una società di servizi avente come mission l'intermediazione creditizia in collaborazione con istituti di credito ovvero primarie società finanziarie...”, prevedendo il contratto l'erogazione dell'importo di € 53.449,00, di cui € 21.724,50 a titolo di contributo in conto capitale (a fondo perduto), di € 31.724,50 a titolo di finanziamento agevolato, di € 10.000,00 a titolo di contributo in conto gestione. Precisa l'attrice di aver chiesto e ottenuto, come da contratto, l'accredito dell'importo di € 42.391,52, di cui € 16.195,76 a fondo perduto ed € 26.195,76 quale mutuo agevolato (all. 3 alla citazione) e di aver regolarmente dato avvio all'attività finanziata, correttamente rendicontando le spese sostenute. Espone poi l'attrice che “...l'attività di intermediazione creditizia nel frattempo esercitata dalla società Parte_1 ubiva una brusca manovra di arresto a seguito delle modifiche
[...] al Testo Unico Bancario apportate dal D. Lgs. n. 169/2012, il quale ha provveduto alla cancellazione di tutte le persone fisiche e giuridiche iscritte nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia attraverso l'istituzione di un nuovo Albo con requisiti di iscrizione diversi rispetto ai precedenti ed in ragione dei quali al costituita società aveva richiesto ed ottenuto il finanziamento agevolato...”. Pt_1
L'opponente riferisce, ancora, di aver vanamente e ripetutamente richiesto informazioni e chiarimenti sui modificati assetti normativi “...sia all'Agenzia
sia al costituito Organismo Agenti e Mediatori (OAM) e non aver CP_1 ricevuto riscontro alcuno...”, essendo perciò “...costretta a sospendere l'attività lavorativa per non incorrere in sanzioni penali e amministrative, con conseguente mancata possibilità oggettiva di restituzione delle rate di finanziamento...Tutte queste circostanze venivano chiaramente esposte dalla sig.ra la quale già Pt_1
2 con raccomandata a/r del 19.06.2014 si premurava di comunicare all
[...]
l'inattività della società CP_1 Parte_1 dovuta a cause di forza maggiore non direttamente
[...] imputabili all'odierna intimata e che, peraltro, l'avevano indotta a dover sospendere ogni attività che le avrebbe sicuramente consentito di onorare il prestito ottenuto (All. 4) tant'è che nessun tipo di contabilità e bilancio è stato poi redatto dal consulente contabile considerata la costretta inattività della società...”. Il Tribunale ha respinto l'opposizione nel merito rilevando in particolare quanto segue.
Non è controverso tra le parti, infatti, che la società opponente NON abbia integralmente pagato i ratei del mutuo agevolato concessole;
né è contestata la previsione del contratto di ammissione alle agevolazioni di cui è causa nella parte in cui prevede la risoluzione del contratto di mutuo al verificarsi del mancato pagamento anche di uno solo dei 28 previsti ratei trimestrali del mutuo, le cui scadenze risultano dal piano di ammortamento depositato in allegato alla comparsa di costituzione di (doc. 10) e sono fissate dal 31.3.2011 al CP_1
31.3.2017. Quel che l'opponente contesta è, per un verso, il mancato suo esonero dal pagamento dei ratei del mutuo per la sopravvenuta impossibilità di dar seguito all'iniziativa finanziata (in ragione delle modificazioni legislative all'attività di mediazione creditizia); per altro verso, la illegittimità formale dell'ingiunzione opposta, con riferimento alla carenza di motivazione (della cui infondatezza si è già detto) e alla pretesa inadeguatezza della sottoscrizione dell'atto, nonché alla carenza di una non meglio precisata formale istruttoria prodromica alla emissione dell'ingiunzione. Premesso che nella fase paritetica dei rapporti tra la beneficiaria e l'opposta
(quale è quella successiva all'ammissione ai benefici, di realizzazione CP_1 dell'iniziativa finanziata in esecuzione del contratto di ammissione ai benefici) nessuna istruttoria procedimentalizzata la convenuta era tenuta a svolgere per addivenire alla risoluzione del contratto di mutuo, risultando la fase di esecuzione del contratto soggetta alla normativa privatistica… Nel caso di specie l'ingiunzione opposta, completa dei requisiti di legge, risulta sottoscritta dal soggetto espressamente indicato nell'atto come il “Dirigente dell'Ufficio”, nonchè il soggetto “...responsabile ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 n. 39...”. Non ha pregio, pertanto, la tesi della società opponente, perché a dare prova legale della titolarità della responsabilità in capo al sottoscrittore dell'atto è l'attestazione contenuta nell'atto medesimo;
ad attestare la completezza dell'ingiunzione è la presenza integrale degli elementi tutti richiesti dalla legge per la redazione della stessa;
a rendere certa la ritualità della notificazione è la corretta e utilizzazione del servizio postale e il sicuro raggiungimento dello scopo.
3 Non senza dover comunque rilevare che, a fronte delle eccezioni sollevate sul punto dalla società opponente, non è dato rinvenire, nel fascicolo telematico dell'attrice, quei “...prospetti allegati sub. 7) e tratti dal sito Web di ...”, CP_1 cui fa ripetutamente riferimento, atteso che, in base all'indice della documentazione allegata alla citazione, al n. 7 risulta “7. Accredito di del CP_1
24.09.2010” e non si rinvengono nell'intera produzione telematica prospetti tratti da siti WEB o organigrammi di . CP_1
Rileva, in ogni caso, il Tribunale - con riferimento alla specifica natura dei crediti in base ai quale è stata emessa l'ingiunzione opposta, alla altrettanto peculiare utilizzabilità dell'ingiunzione fiscale per il recupero delle provvidenze pubbliche di cui è causa – che l' Controparte_2
(già non è né una
[...] CP_1 Controparte_3
'amministrazione finanziaria', né una pubblica amministrazione in senso specifico. L'opposta , infatti, quale società per azioni interamente CP_1 partecipata dal Ministero delle Finanze, è stata ed è soggetta a regole analoghe ma non omologhe a quelle applicabili ai soggetti pubblici. Ciò nelle attività in cui assume rilievo preminente la natura sostanziale degli interessi pubblici coinvolti;
restando assoggettata alle regole privatistiche ai fini dell'organizzazione e del funzionamento. Ciò significa, ad esempio, che gli atti propedeutici alla formazione della volontà negoziale della società sono soggetti alla giurisdizione amministrativa, mentre gli atti societari rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Va considerato, infine, che l
[...]
(quale emittente di prestito Controparte_1 obbligazionario quotato su mercato regolamentato), a far data dal 2007 non è comunque più soggetta alle norme in materia di trasparenza e a quelle riguardanti le società a partecipazione pubblica, ex artt. 2 bis, secondo comma, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s. m. e i., e art. 26, quinto comma del D.Lgs. 175/2016 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica. Passando all'esame della eccepita impossibilità di prosecuzione dell'attività finanziata (a ciò radicalmente ostando, secondo le prospettazioni dell'attrice, il modificato quadro legislativo a disciplina dell'attività di mediazione finanziaria)
- cui dovrebbe conseguire, secondo la tesi dell'opponente, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento dei ratei del mutuo incassato - risulta documentalmente provato, anzitutto, che l'opposta si sia resa inadempiente nel pagamento dei ratei del mutuo ben prima del gennaio 2013 (fase di passaggio alla nuova disciplina dell'attività di mediazione finanziaria), atteso che con già con la nota di sollecito del 23.9.2013 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione di
) risulta essere stato contestato all'opponente il mancato pagamento di CP_1 circa seimila euro per ratei scaduti e interessi. Del tutto legittimamente, pertanto, il successivo 31.3.2016, “...l – facendo seguito all'invio di un sollecito CP_1
e di una nota di intimazione e diffida (docc. 4, 5 e 5A) – ha dichiarato di avvalersi
4 della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti e significato la risoluzione del Contratto2, richiedendo, per l'effetto, la tempestiva restituzione dell'intero importo a suo tempo erogato alla beneficiaria, oltre agli interessi di preammortamento e di ammortamento e di mora (doc. 6)...”, come precisa l'opposta. Ciò tanto più ove si consideri che, per stessa ammissione dell'odierna opponente, la società finanziata “...nel corso dell'anno 2013 riceveva pagamenti relativi a prestazioni svolte nell'anno precedente (2012) durante il quale aveva regolarmente lavorato e emesso fatture non ancora incassate...”, come risulta dalla nota in data 19.6.2014 inviata dall'opponente all'opposta per dichiarare l'inattività della società. Quanto alla prestazione che l'opponente società vorrebbe sentir dichiarare estinta
- per essere stata asseritamente impossibilitata a renderla, in ragione del sopravvenuto e radicale fattore ostativo che ha indicato nei modificati assetti normativi - rileva il Tribunale che la prestazione che ci occupa è rappresentata, nel caso di specie, dal pagamento di somme di danaro (ratei del mutuo incassato). L'opponente intende sostenere, pertanto, essere divenuto oggettivamente e definitivamente impossibile dar corso ai previsti pagamenti dei ratei del mutuo incassato. Il Tribunale ritiene infondata la tesi dell'opponente, attese le puntuali eccezioni dell'opposta, che ha fondatamente rilevato, per un verso, che
“...l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità c.d. definitiva può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro, alla stregua del principio genus numquam perit e ciò in quanto il factum principis non basta, di per sé solo, a giustificare l'inadempimento e a liberare l'obbligato inadempiente da ogni responsabilità...mai potrebbe rilevare una temporanea e prevedibile difficoltà nel soddisfacimento dei creditori ovvero una carenza di liquidità...”; per altro verso, che la società opponente, “...avrebbe senz'altro potuto proseguire la propria attività d'impresa (se del caso, impiegando ulteriori fondi o, magari, assumendo personale qualificato o, ancora, coinvolgendo nuovi soci aventi i requisiti e le competenze ritenute mancanti), ovvero che la medesima società avrebbe comunque potuto svolgere una delle altre attività – meno 'regolate' – ricomprese nel proprio oggetto sociale (doc. 9)...”. i In punto di diritto, quanto alla pretesa non imputabilità dell'inadempimento dell'attore, è sufficiente evidenziare che spetta al debitore inadempiente dedurre e provare i fatti e le situazioni che rendano la sua condotta immune dalla qualificazione soggettiva della colpa, finanche nell'ipotesi di pattuizione di una penale (art. 1382 c.c.) nella quale sia preventivamente qualificato il danno risarcibile nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, atteso che incombe sulla parte inadempiente la prova dell'impossibilità ad adempiere per causa a lui non imputabile. In materia di obbligazioni pecuniarie, poi, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto, tale da non poter essere
5 rimosso, con riferimento alla prestazione in sé e per sé considerata, e deve attenere alla prestazione contrattuale ed operare nell'ambito del contratto, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica (cfr. Cass. nr. 25777/2013; 9645/2004). Nel caso di specie, la circostanza che la pretesa impossibilità di restituzione del finanziamento erogato sarebbe dipesa dal modificato quadro normativo a disciplina dell'attività di mediazione finanziaria agevolata - che avrebbero determinato l'interruzione dell'attività imprenditoriale stessa – è del tutto apoditticamente affermata e, dunque, in sé evidenzia che non si tratta di impossibilità assoluta ed obiettiva a rendere la prestazione pecuniaria gravante sull'opponente. In caso di obbligazioni di pagamento di somme di denaro, infatti, la prova che il debitore è tenuto ad offrire – vale a dire la dimostrazione dell'impossibilità radicale della prestazione – deve necessariamente superare la natura pecuniaria del debito di cui trattasi, implicante, pertanto, una prestazione astrattamente insuscettibili di divenire impossibili. In particolare, nel caso come quello in esame di obbligo di restituzione di somme già incamerate, non è dato trarre argomento dalle norme citate dall'opponente per aggirare il criterio di giudizio imposto dall'art. 1218 cod. civ. (secondo cui chi non adempie è sempre responsabile) ed affermare che è impossibilitato a pagare chi si trova in una condizione come quella prospettata dall'attrice, perché così facendo, si farebbero gravare sul creditore gli effetti dell'evento impeditivo rientrante nella sola sfera del debitore. Le ridotte attività residuali che la società beneficiaria avrebbe comunque potuto continuare a svolgere (come la possibilità di ridefinire le responsabilità dei soci originari, di farne entrare di nuovi, di assumere soggetti qualificati ai sensi della nuova normativa in materia di mediazione creditizia), avrebbero, al più, potuto essere addotte dall'opponente, debitore pecuniario, quale ragione di impossibilità temporanea di adempiere e, quindi, giustificare il ritardo nell'adempimento. Consente l'approdo a questa conclusione l'art. 1256, secondo comma, cod. civ., che esclude, infatti, finché l'impossibilità perdura, la responsabilità del debitore in ordine al ritardo nell'esecuzione della prestazione. Con la conseguenza per cui, in tale ipotesi, venuto meno o risolto il temporaneo impedimento, il debitore che tardivamente avesse dato corso all'adempimento, non sarebbe incorso in responsabilità da ritardo, dovendosi ritenere la causa che ha dato luogo all'impossibilità non a lui imputabile, giustificativa della temporanea sospensione dell'obbligo della prestazione e della mancata sanzione dell'adempimento ritardato. Nel caso di specie, al contrario, l'opponente debitore pecuniario, non solo risulta essersi reso inadempiente già prima del sopravvenire delle nuove disposizioni in materia di mediazione creditizia, ma per di più non risulta essersi mai attivato con per ottenere una sospensione nel pagamento dei ratei del mutuo. CP_1
6 Neppure può ritenersi sussistano, allo stato, condizioni di assoluta incapacità economica della società - che pure risulta aver incassato cospicue erogazioni e svolto l'attività – atteso che l'opponente non ha fornito prova alcuna dei ricavi dell'attività, fintanto che essa è stata svolta (l'opponente nulla ha provato, in realtà, neppure in ordine alle odierne sorti della società finanziata) - o dell'incapacità economico dell'impresa finanziata. Risultando, pertanto, del tutto integra la responsabilità dell'opposta verso la convenuta con riferimento CP_1 ai crediti di quest'ultima.
3. Con il primo motivo l'appellante deduce: “ In punto di diritto, si evidenzia la violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 33/2013, così come riformulato ex art. 12 del
d.lgs. n. 97/2016, atteso che l'istruttoria che ha portato all'adozione dell'ingiunzione di pagamento oggetto di impugnativa appare imperfetta, considerato che l'atto ingiuntivo è stato assunto dal dott. Controparte_4
invece, la missiva del 31.03.2016, con cui comunicava la volontà di CP_1
risolvere il contratto di finanziamento sottoscritto in data 22/12/2009, indica quale responsabile impegni e credito il dott. con evidente Parte_2
violazione sia della normativa di cui all'art. 2 R.D. 639/1910, che impone che sia
l'organo competente dell'ente creditore a dare impulso al procedimento di coazione, sia dell'art. 13 D.Lgs. n. 33/2013 ss. mod. int.. che prevede specifici obblighi in capo alla P.A. al fine di fornire informazioni dettagliate sulla loro organizzazione .” ed ha invocato sul punto il principio di non contestazione.
Con il secondo motivo ga dedotto: “ In secondo luogo, nel corso del giudizio di primo grado, questa difesa ha evidenziato l'illegittimità del procedimento di riscossione per mancato accertamento formale nonché il difetto di motivazione e la carenza di qualsivoglia istruttoria nell'adozione dell'ingiunzione di pagamento poi opposta”.
I due motivi possono essere congiuntamente esaminati .
Essi, al limite della inammissibilità, sono palesemente infondati.
Nel richiamare quanto già esposto dal Tribunale , si ritiene di dovere aggiungere soltanto che l'oggetto del giudizio a cognizione piena è il rapporto e non il procedimento amministrativo in sé considerato. Sicchè a fronte della inequivoca
7 volontà di IA di risolvere di diritto il contratto, in sede giudiziale va accertata la legittimità della risoluzione comunque fatta valere da IA con la costituzione in giudizio.
4. Con riferimento al merito sostiene l'appellante : “ Non può poi nemmeno condividersi l'analisi operata dal Giudice di prime cure sulla impossibilità di prosecuzione dell'attività finanziaria. Ebbene la sig.ra già in risposta al Pt_1
sollecito, cui rinvia il giudicante, del 23.09.2013 comunicava sia in sede di controllo da parte di funzionario incaricato da , che successivamente CP_1
tramite telefono, nonché comunicazione scritta ed inviata a mezzo pec ed allegata alla produzione in primo grado, che la modifica legislativa intervenuta aveva impedito la prosecuzione dell'attività di intermediazione creditizia.
, per causa alla stessa non imputabile, ma esclusivamente per Parte_1
impossibilità oggettiva di continuare l'attività dovuto al mutamento della normativa e per evitare di incorrere in sanzioni penali e amministrative, con conseguente mancata possibilità di restituzione delle rate di finanziamento erogate. Il mutamento della disciplina normativa imponeva, difatti, una forma societaria non sostenibile da , e dunque dalla sig.ra che si è vista Pt_1 Pt_1
costretta, suo malgrado, a non poter più prestare la propria attività nel settore della mediazione creditizia, anche per non incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione. Di conseguenza, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non può essere certo addebitata al comportamento colposo della sig.ra , che anzi aveva interesse a proseguire nella propria Parte_1
attività, ma soltanto ad un evento di natura esterna, del tutto imprevedibile al momento della richiesta delle agevolazioni in favore dell'autoimpiego 4. Anche
l'affermazione secondo la quale la società beneficiaria avrebbe comunque potuto continuare a svolgere “le ridotte attività residuali” non è condivisibile, atteso che nel corso del giudizio di primo grado è stato ampiamente evidenziato che la sopravvenuta normativa in tema di società di mediazione disponeva in ogni caso la trasformazione in società di capitali con requisiti equiparati alle società per
8 azioni e con capitale sociale minimo di € 120.000,00…. Com'è evidente,
l'adeguamento alla novella legislativa era assolutamente impossibile da attuare per la sig.ra perché adeguare l'attività fino a quel momento espletata a Pt_1
nuovi e molteplici parametri risultava fin troppo gravoso e, peraltro, prevedeva una anzianità di attribuzioni e funzioni impossibile da acquisire subito, né rientrava nelle possibilità né nei progetti iniziali della sig.ra e di Pt_1
conseguenza la stessa ha dovuto sospendere la propria attività per impossibilità sopravvenuta nel proseguirla, a causa di un evento imprevedibile e non imputabile di certo alla sua volontà.”
Anche in tal caso la doglianza , al limite della inammissibilitàm in quanto vi è una sostanziale reiterazione degli originari assunti senza una specifica contestazione del ragionamento del tribunale, che ha posto in evidenza che l'impossibilità sopravvenuta deve avere ad oggetto la prestazione restitutoria è manifestamente infondata. Nel caso in esame infatti non è la prestazione restitutoria di per sé impossibile ed essa non è resa tale dalla sopravvenuta mancata convenienza dell'attività residuale comunque effettuabile. D'altronde, diversamente opinando il “ rischio di impresa “ verrebbe ad essere trasferito su e il CP_1
beneficiario potrebbe trattenere il finanziamento per una iniziativa non più agevolabile.
Le spese del grado seguono la soccombenza, non essendovi per alcun grado ragioni per derogare al principio di cui all'art 91 c.p.c..
PQM
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spesse del grado in favore di che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso CP_1
spese gen .
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater
T.U.115/2002
IL PRESIDENTE EST.
9 10
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2029/2020 posta in deliberazione il giorno 10.12.2025
TRA
Parte_1
( P.IVA_1
Avv. DIACO GIOVANNA;
E
Controparte_1
( )
[...] P.IVA_2
Avv. MASONI GIUSEPPE MATTEO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 24015/2019 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva respinto opposizione all'ingiunzione di pagamento prot. n. 19291 del 2.10.2017, di recupero delle agevolazioni di autoimpiego di cui al D.Lgs. n. 185/2000, Titolo II.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_1
Rigettata l'istanza ex art 283 c.p.c, all'odierna udienza, precisate le conclusioni, dopo la discussione orale la causa è stata decisa con lettura della sentenza.
2. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama l'impugnata sentenza di cui si riportano i passaggi motivazionali salienti per l'esame dell'appello.
“La società attrice ha esposto in fatto di essere stata ammessa, con contratto sottoscritto il 22.12.2009 (all. 2 alla citazione), alle agevolazioni per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego di cui al D.Lgs. n. 185/2000, Titolo II per avviare “...una società di servizi avente come mission l'intermediazione creditizia in collaborazione con istituti di credito ovvero primarie società finanziarie...”, prevedendo il contratto l'erogazione dell'importo di € 53.449,00, di cui € 21.724,50 a titolo di contributo in conto capitale (a fondo perduto), di € 31.724,50 a titolo di finanziamento agevolato, di € 10.000,00 a titolo di contributo in conto gestione. Precisa l'attrice di aver chiesto e ottenuto, come da contratto, l'accredito dell'importo di € 42.391,52, di cui € 16.195,76 a fondo perduto ed € 26.195,76 quale mutuo agevolato (all. 3 alla citazione) e di aver regolarmente dato avvio all'attività finanziata, correttamente rendicontando le spese sostenute. Espone poi l'attrice che “...l'attività di intermediazione creditizia nel frattempo esercitata dalla società Parte_1 ubiva una brusca manovra di arresto a seguito delle modifiche
[...] al Testo Unico Bancario apportate dal D. Lgs. n. 169/2012, il quale ha provveduto alla cancellazione di tutte le persone fisiche e giuridiche iscritte nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia attraverso l'istituzione di un nuovo Albo con requisiti di iscrizione diversi rispetto ai precedenti ed in ragione dei quali al costituita società aveva richiesto ed ottenuto il finanziamento agevolato...”. Pt_1
L'opponente riferisce, ancora, di aver vanamente e ripetutamente richiesto informazioni e chiarimenti sui modificati assetti normativi “...sia all'Agenzia
sia al costituito Organismo Agenti e Mediatori (OAM) e non aver CP_1 ricevuto riscontro alcuno...”, essendo perciò “...costretta a sospendere l'attività lavorativa per non incorrere in sanzioni penali e amministrative, con conseguente mancata possibilità oggettiva di restituzione delle rate di finanziamento...Tutte queste circostanze venivano chiaramente esposte dalla sig.ra la quale già Pt_1
2 con raccomandata a/r del 19.06.2014 si premurava di comunicare all
[...]
l'inattività della società CP_1 Parte_1 dovuta a cause di forza maggiore non direttamente
[...] imputabili all'odierna intimata e che, peraltro, l'avevano indotta a dover sospendere ogni attività che le avrebbe sicuramente consentito di onorare il prestito ottenuto (All. 4) tant'è che nessun tipo di contabilità e bilancio è stato poi redatto dal consulente contabile considerata la costretta inattività della società...”. Il Tribunale ha respinto l'opposizione nel merito rilevando in particolare quanto segue.
Non è controverso tra le parti, infatti, che la società opponente NON abbia integralmente pagato i ratei del mutuo agevolato concessole;
né è contestata la previsione del contratto di ammissione alle agevolazioni di cui è causa nella parte in cui prevede la risoluzione del contratto di mutuo al verificarsi del mancato pagamento anche di uno solo dei 28 previsti ratei trimestrali del mutuo, le cui scadenze risultano dal piano di ammortamento depositato in allegato alla comparsa di costituzione di (doc. 10) e sono fissate dal 31.3.2011 al CP_1
31.3.2017. Quel che l'opponente contesta è, per un verso, il mancato suo esonero dal pagamento dei ratei del mutuo per la sopravvenuta impossibilità di dar seguito all'iniziativa finanziata (in ragione delle modificazioni legislative all'attività di mediazione creditizia); per altro verso, la illegittimità formale dell'ingiunzione opposta, con riferimento alla carenza di motivazione (della cui infondatezza si è già detto) e alla pretesa inadeguatezza della sottoscrizione dell'atto, nonché alla carenza di una non meglio precisata formale istruttoria prodromica alla emissione dell'ingiunzione. Premesso che nella fase paritetica dei rapporti tra la beneficiaria e l'opposta
(quale è quella successiva all'ammissione ai benefici, di realizzazione CP_1 dell'iniziativa finanziata in esecuzione del contratto di ammissione ai benefici) nessuna istruttoria procedimentalizzata la convenuta era tenuta a svolgere per addivenire alla risoluzione del contratto di mutuo, risultando la fase di esecuzione del contratto soggetta alla normativa privatistica… Nel caso di specie l'ingiunzione opposta, completa dei requisiti di legge, risulta sottoscritta dal soggetto espressamente indicato nell'atto come il “Dirigente dell'Ufficio”, nonchè il soggetto “...responsabile ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 n. 39...”. Non ha pregio, pertanto, la tesi della società opponente, perché a dare prova legale della titolarità della responsabilità in capo al sottoscrittore dell'atto è l'attestazione contenuta nell'atto medesimo;
ad attestare la completezza dell'ingiunzione è la presenza integrale degli elementi tutti richiesti dalla legge per la redazione della stessa;
a rendere certa la ritualità della notificazione è la corretta e utilizzazione del servizio postale e il sicuro raggiungimento dello scopo.
3 Non senza dover comunque rilevare che, a fronte delle eccezioni sollevate sul punto dalla società opponente, non è dato rinvenire, nel fascicolo telematico dell'attrice, quei “...prospetti allegati sub. 7) e tratti dal sito Web di ...”, CP_1 cui fa ripetutamente riferimento, atteso che, in base all'indice della documentazione allegata alla citazione, al n. 7 risulta “7. Accredito di del CP_1
24.09.2010” e non si rinvengono nell'intera produzione telematica prospetti tratti da siti WEB o organigrammi di . CP_1
Rileva, in ogni caso, il Tribunale - con riferimento alla specifica natura dei crediti in base ai quale è stata emessa l'ingiunzione opposta, alla altrettanto peculiare utilizzabilità dell'ingiunzione fiscale per il recupero delle provvidenze pubbliche di cui è causa – che l' Controparte_2
(già non è né una
[...] CP_1 Controparte_3
'amministrazione finanziaria', né una pubblica amministrazione in senso specifico. L'opposta , infatti, quale società per azioni interamente CP_1 partecipata dal Ministero delle Finanze, è stata ed è soggetta a regole analoghe ma non omologhe a quelle applicabili ai soggetti pubblici. Ciò nelle attività in cui assume rilievo preminente la natura sostanziale degli interessi pubblici coinvolti;
restando assoggettata alle regole privatistiche ai fini dell'organizzazione e del funzionamento. Ciò significa, ad esempio, che gli atti propedeutici alla formazione della volontà negoziale della società sono soggetti alla giurisdizione amministrativa, mentre gli atti societari rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Va considerato, infine, che l
[...]
(quale emittente di prestito Controparte_1 obbligazionario quotato su mercato regolamentato), a far data dal 2007 non è comunque più soggetta alle norme in materia di trasparenza e a quelle riguardanti le società a partecipazione pubblica, ex artt. 2 bis, secondo comma, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s. m. e i., e art. 26, quinto comma del D.Lgs. 175/2016 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica. Passando all'esame della eccepita impossibilità di prosecuzione dell'attività finanziata (a ciò radicalmente ostando, secondo le prospettazioni dell'attrice, il modificato quadro legislativo a disciplina dell'attività di mediazione finanziaria)
- cui dovrebbe conseguire, secondo la tesi dell'opponente, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento dei ratei del mutuo incassato - risulta documentalmente provato, anzitutto, che l'opposta si sia resa inadempiente nel pagamento dei ratei del mutuo ben prima del gennaio 2013 (fase di passaggio alla nuova disciplina dell'attività di mediazione finanziaria), atteso che con già con la nota di sollecito del 23.9.2013 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione di
) risulta essere stato contestato all'opponente il mancato pagamento di CP_1 circa seimila euro per ratei scaduti e interessi. Del tutto legittimamente, pertanto, il successivo 31.3.2016, “...l – facendo seguito all'invio di un sollecito CP_1
e di una nota di intimazione e diffida (docc. 4, 5 e 5A) – ha dichiarato di avvalersi
4 della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti e significato la risoluzione del Contratto2, richiedendo, per l'effetto, la tempestiva restituzione dell'intero importo a suo tempo erogato alla beneficiaria, oltre agli interessi di preammortamento e di ammortamento e di mora (doc. 6)...”, come precisa l'opposta. Ciò tanto più ove si consideri che, per stessa ammissione dell'odierna opponente, la società finanziata “...nel corso dell'anno 2013 riceveva pagamenti relativi a prestazioni svolte nell'anno precedente (2012) durante il quale aveva regolarmente lavorato e emesso fatture non ancora incassate...”, come risulta dalla nota in data 19.6.2014 inviata dall'opponente all'opposta per dichiarare l'inattività della società. Quanto alla prestazione che l'opponente società vorrebbe sentir dichiarare estinta
- per essere stata asseritamente impossibilitata a renderla, in ragione del sopravvenuto e radicale fattore ostativo che ha indicato nei modificati assetti normativi - rileva il Tribunale che la prestazione che ci occupa è rappresentata, nel caso di specie, dal pagamento di somme di danaro (ratei del mutuo incassato). L'opponente intende sostenere, pertanto, essere divenuto oggettivamente e definitivamente impossibile dar corso ai previsti pagamenti dei ratei del mutuo incassato. Il Tribunale ritiene infondata la tesi dell'opponente, attese le puntuali eccezioni dell'opposta, che ha fondatamente rilevato, per un verso, che
“...l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità c.d. definitiva può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro, alla stregua del principio genus numquam perit e ciò in quanto il factum principis non basta, di per sé solo, a giustificare l'inadempimento e a liberare l'obbligato inadempiente da ogni responsabilità...mai potrebbe rilevare una temporanea e prevedibile difficoltà nel soddisfacimento dei creditori ovvero una carenza di liquidità...”; per altro verso, che la società opponente, “...avrebbe senz'altro potuto proseguire la propria attività d'impresa (se del caso, impiegando ulteriori fondi o, magari, assumendo personale qualificato o, ancora, coinvolgendo nuovi soci aventi i requisiti e le competenze ritenute mancanti), ovvero che la medesima società avrebbe comunque potuto svolgere una delle altre attività – meno 'regolate' – ricomprese nel proprio oggetto sociale (doc. 9)...”. i In punto di diritto, quanto alla pretesa non imputabilità dell'inadempimento dell'attore, è sufficiente evidenziare che spetta al debitore inadempiente dedurre e provare i fatti e le situazioni che rendano la sua condotta immune dalla qualificazione soggettiva della colpa, finanche nell'ipotesi di pattuizione di una penale (art. 1382 c.c.) nella quale sia preventivamente qualificato il danno risarcibile nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, atteso che incombe sulla parte inadempiente la prova dell'impossibilità ad adempiere per causa a lui non imputabile. In materia di obbligazioni pecuniarie, poi, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto, tale da non poter essere
5 rimosso, con riferimento alla prestazione in sé e per sé considerata, e deve attenere alla prestazione contrattuale ed operare nell'ambito del contratto, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica (cfr. Cass. nr. 25777/2013; 9645/2004). Nel caso di specie, la circostanza che la pretesa impossibilità di restituzione del finanziamento erogato sarebbe dipesa dal modificato quadro normativo a disciplina dell'attività di mediazione finanziaria agevolata - che avrebbero determinato l'interruzione dell'attività imprenditoriale stessa – è del tutto apoditticamente affermata e, dunque, in sé evidenzia che non si tratta di impossibilità assoluta ed obiettiva a rendere la prestazione pecuniaria gravante sull'opponente. In caso di obbligazioni di pagamento di somme di denaro, infatti, la prova che il debitore è tenuto ad offrire – vale a dire la dimostrazione dell'impossibilità radicale della prestazione – deve necessariamente superare la natura pecuniaria del debito di cui trattasi, implicante, pertanto, una prestazione astrattamente insuscettibili di divenire impossibili. In particolare, nel caso come quello in esame di obbligo di restituzione di somme già incamerate, non è dato trarre argomento dalle norme citate dall'opponente per aggirare il criterio di giudizio imposto dall'art. 1218 cod. civ. (secondo cui chi non adempie è sempre responsabile) ed affermare che è impossibilitato a pagare chi si trova in una condizione come quella prospettata dall'attrice, perché così facendo, si farebbero gravare sul creditore gli effetti dell'evento impeditivo rientrante nella sola sfera del debitore. Le ridotte attività residuali che la società beneficiaria avrebbe comunque potuto continuare a svolgere (come la possibilità di ridefinire le responsabilità dei soci originari, di farne entrare di nuovi, di assumere soggetti qualificati ai sensi della nuova normativa in materia di mediazione creditizia), avrebbero, al più, potuto essere addotte dall'opponente, debitore pecuniario, quale ragione di impossibilità temporanea di adempiere e, quindi, giustificare il ritardo nell'adempimento. Consente l'approdo a questa conclusione l'art. 1256, secondo comma, cod. civ., che esclude, infatti, finché l'impossibilità perdura, la responsabilità del debitore in ordine al ritardo nell'esecuzione della prestazione. Con la conseguenza per cui, in tale ipotesi, venuto meno o risolto il temporaneo impedimento, il debitore che tardivamente avesse dato corso all'adempimento, non sarebbe incorso in responsabilità da ritardo, dovendosi ritenere la causa che ha dato luogo all'impossibilità non a lui imputabile, giustificativa della temporanea sospensione dell'obbligo della prestazione e della mancata sanzione dell'adempimento ritardato. Nel caso di specie, al contrario, l'opponente debitore pecuniario, non solo risulta essersi reso inadempiente già prima del sopravvenire delle nuove disposizioni in materia di mediazione creditizia, ma per di più non risulta essersi mai attivato con per ottenere una sospensione nel pagamento dei ratei del mutuo. CP_1
6 Neppure può ritenersi sussistano, allo stato, condizioni di assoluta incapacità economica della società - che pure risulta aver incassato cospicue erogazioni e svolto l'attività – atteso che l'opponente non ha fornito prova alcuna dei ricavi dell'attività, fintanto che essa è stata svolta (l'opponente nulla ha provato, in realtà, neppure in ordine alle odierne sorti della società finanziata) - o dell'incapacità economico dell'impresa finanziata. Risultando, pertanto, del tutto integra la responsabilità dell'opposta verso la convenuta con riferimento CP_1 ai crediti di quest'ultima.
3. Con il primo motivo l'appellante deduce: “ In punto di diritto, si evidenzia la violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 33/2013, così come riformulato ex art. 12 del
d.lgs. n. 97/2016, atteso che l'istruttoria che ha portato all'adozione dell'ingiunzione di pagamento oggetto di impugnativa appare imperfetta, considerato che l'atto ingiuntivo è stato assunto dal dott. Controparte_4
invece, la missiva del 31.03.2016, con cui comunicava la volontà di CP_1
risolvere il contratto di finanziamento sottoscritto in data 22/12/2009, indica quale responsabile impegni e credito il dott. con evidente Parte_2
violazione sia della normativa di cui all'art. 2 R.D. 639/1910, che impone che sia
l'organo competente dell'ente creditore a dare impulso al procedimento di coazione, sia dell'art. 13 D.Lgs. n. 33/2013 ss. mod. int.. che prevede specifici obblighi in capo alla P.A. al fine di fornire informazioni dettagliate sulla loro organizzazione .” ed ha invocato sul punto il principio di non contestazione.
Con il secondo motivo ga dedotto: “ In secondo luogo, nel corso del giudizio di primo grado, questa difesa ha evidenziato l'illegittimità del procedimento di riscossione per mancato accertamento formale nonché il difetto di motivazione e la carenza di qualsivoglia istruttoria nell'adozione dell'ingiunzione di pagamento poi opposta”.
I due motivi possono essere congiuntamente esaminati .
Essi, al limite della inammissibilità, sono palesemente infondati.
Nel richiamare quanto già esposto dal Tribunale , si ritiene di dovere aggiungere soltanto che l'oggetto del giudizio a cognizione piena è il rapporto e non il procedimento amministrativo in sé considerato. Sicchè a fronte della inequivoca
7 volontà di IA di risolvere di diritto il contratto, in sede giudiziale va accertata la legittimità della risoluzione comunque fatta valere da IA con la costituzione in giudizio.
4. Con riferimento al merito sostiene l'appellante : “ Non può poi nemmeno condividersi l'analisi operata dal Giudice di prime cure sulla impossibilità di prosecuzione dell'attività finanziaria. Ebbene la sig.ra già in risposta al Pt_1
sollecito, cui rinvia il giudicante, del 23.09.2013 comunicava sia in sede di controllo da parte di funzionario incaricato da , che successivamente CP_1
tramite telefono, nonché comunicazione scritta ed inviata a mezzo pec ed allegata alla produzione in primo grado, che la modifica legislativa intervenuta aveva impedito la prosecuzione dell'attività di intermediazione creditizia.
, per causa alla stessa non imputabile, ma esclusivamente per Parte_1
impossibilità oggettiva di continuare l'attività dovuto al mutamento della normativa e per evitare di incorrere in sanzioni penali e amministrative, con conseguente mancata possibilità di restituzione delle rate di finanziamento erogate. Il mutamento della disciplina normativa imponeva, difatti, una forma societaria non sostenibile da , e dunque dalla sig.ra che si è vista Pt_1 Pt_1
costretta, suo malgrado, a non poter più prestare la propria attività nel settore della mediazione creditizia, anche per non incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione. Di conseguenza, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non può essere certo addebitata al comportamento colposo della sig.ra , che anzi aveva interesse a proseguire nella propria Parte_1
attività, ma soltanto ad un evento di natura esterna, del tutto imprevedibile al momento della richiesta delle agevolazioni in favore dell'autoimpiego 4. Anche
l'affermazione secondo la quale la società beneficiaria avrebbe comunque potuto continuare a svolgere “le ridotte attività residuali” non è condivisibile, atteso che nel corso del giudizio di primo grado è stato ampiamente evidenziato che la sopravvenuta normativa in tema di società di mediazione disponeva in ogni caso la trasformazione in società di capitali con requisiti equiparati alle società per
8 azioni e con capitale sociale minimo di € 120.000,00…. Com'è evidente,
l'adeguamento alla novella legislativa era assolutamente impossibile da attuare per la sig.ra perché adeguare l'attività fino a quel momento espletata a Pt_1
nuovi e molteplici parametri risultava fin troppo gravoso e, peraltro, prevedeva una anzianità di attribuzioni e funzioni impossibile da acquisire subito, né rientrava nelle possibilità né nei progetti iniziali della sig.ra e di Pt_1
conseguenza la stessa ha dovuto sospendere la propria attività per impossibilità sopravvenuta nel proseguirla, a causa di un evento imprevedibile e non imputabile di certo alla sua volontà.”
Anche in tal caso la doglianza , al limite della inammissibilitàm in quanto vi è una sostanziale reiterazione degli originari assunti senza una specifica contestazione del ragionamento del tribunale, che ha posto in evidenza che l'impossibilità sopravvenuta deve avere ad oggetto la prestazione restitutoria è manifestamente infondata. Nel caso in esame infatti non è la prestazione restitutoria di per sé impossibile ed essa non è resa tale dalla sopravvenuta mancata convenienza dell'attività residuale comunque effettuabile. D'altronde, diversamente opinando il “ rischio di impresa “ verrebbe ad essere trasferito su e il CP_1
beneficiario potrebbe trattenere il finanziamento per una iniziativa non più agevolabile.
Le spese del grado seguono la soccombenza, non essendovi per alcun grado ragioni per derogare al principio di cui all'art 91 c.p.c..
PQM
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spesse del grado in favore di che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso CP_1
spese gen .
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater
T.U.115/2002
IL PRESIDENTE EST.
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