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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1366/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1366 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione all'udienza di p.c. sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 6 dicembre 2024, vertente tra:
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Granato Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nocera Superiore C.F._1
(Sa), Via Nazionale, 372, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- attrice –
e
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Pagani (C.F. CP_1 P.IVA_2
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mantova, via C.F._2
Conciliazione, 15, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta –
OGGETTO: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 6.12.2024 si riscontrava il deposito delle note del 3.12.2024 in cui l'attrice così precisava le conclusioni:
“affinché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia:
A) in via principale:
1) accertare e dichiarare, sulla scorta delle risultanze della CTU espletata in corso di causa, la sussistenza dei vizi e/o difformità della “centrale frigorifera e sistemi di refrigerazione per celle” commissionata dalla alla con conferma d'ordine n° 027-14A del Parte_1 CP_1
15.05.2014 e, per l'effetto, stante l'inidoneità di tale impianto all'uso concordato, accertare e dichiarare la risoluzione per grave inadempimento contrattuale della medesima CP_1
pagina 1 di 17 2) condannare, conseguentemente, la a) alla restituzione, in favore della CP_1 [...]
dell'importo del prezzo concordato per la realizzazione del richiamato impianto, Parte_1 pari ad €.580.000,00, oltre iva, regolarmente corrisposto dalla medesima come Parte_1
da documentazione in atti (Cfr. doc. n.2), oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento sino all'effettivo soddisfo;
b) al risarcimento di tutti i danni - nessuno escluso - subiti e subendi dalla in Parte_1 conseguenza di quanto sopra evidenziato, stimati, in via prudenziale, in €. 50.000,00 ovvero da determinarsi nella maggiore o minore somma ritenuta equa e giusta dall'On.le Tribunale adito anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
c) al rimborso della somma di €.10.626,20 sostenuta dalla per la sostituzione dei Parte_1 filtri olio e per l'acquisto di bombole R134A conseguenti al malfunzionamento dell'impianto, come sopra precisato e documentato;
B) in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta infondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale:
1) accertare e dichiarare l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla nei CP_1 confronti della contenute nella conferma d'ordine n° 027-14A del 15.05.2014 - Parte_1 oggetto delle riserve riportate in calce al verbale di collaudo e consegna dell'impianto del 08.04.2017
(Cfr. doc. n. 1) - e, per l'effetto, condannare la medesima a) alla installazione CP_1 dell'umidificatore concordato nella conferma d'ordine, ma non fornito, il tutto come denunciato con mail del 24.08.2018 ovvero, in via subordinata, al rimborso del valore dello stesso, quantificabile in
€.25.000,00 ovvero nella diversa somma che sarà dimostrata in corso di causa o che sarà determinata in via equitativa dall'On.le Tribunale adito;
b) a sostituire l'assorbitore manuale di umidità installato nella cella muletto con un assorbitore automatico, come concordato nella conferma d'ordine; c) alla corretta coibentazione dei canali di distribuzione aria secondo le modalità prescritte al punto 3.5.2. della conferma d'ordine; d) alla sostituzione dei circuiti di distribuzione e dei collegamenti installati in rame anziché in acciaio inox come concordato al punto 3.1.4. della conferma d'ordine e relativa coibentazione secondo le modalità previste nella medesima conferma d'ordine;
2) accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e/o difformità della “centrale frigorifera e sistemi di refrigerazione per celle” commissionata dalla alla con conferma Parte_1 CP_1
d'ordine n° 027-14A del 15.05.2014 e, per l'effetto, condannare quest'ultima: a) ad eseguire, a proprie spese, ai sensi dell'art. 1668 c.c., tutti quei lavori e/o interventi necessari e/o opportuni atti ad eliminare i predetti vizi e/o le difformità nonché ad impedire il ripetersi degli stessi, per il futuro, garantendo la piena e totale fruibilità della “centrale frigorifera e sistemi di refrigerazione per celle”;
pagina 2 di 17 b) al risarcimento di tutti i danni - nessuno escluso - subiti e subendi dalla in Parte_1 conseguenza di quanto sopra evidenziato, stimati, in via prudenziale, in €. 50.000,00 ovvero da determinarsi nella maggiore o minore somma ritenuta equa e giusta dall'On.le Tribunale adito anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.; c) al rimborso della somma di €.10.626,20 sostenuta dalla Parte_1 per la sostituzione dei filtri olio e per l'acquisto di bombole R134A conseguenti al
[...] malfunzionamento dell'impianto, come sopra precisato e documentato;
3) condannare la al pagamento delle spese e competenze di lite oltre rimborso CP_1
forfettario per spese generali e oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
Si riscontrava il deposito delle note del 2.12.2024 in cui la convenuta così precisava le conclusioni:
““Nel merito, in via principale -per tutti i motivi esposti, anche singolarmente considerati, rigettarsi tutte le domande formulate da in quanto improcedibili, inammissibili e Parte_1 comunque infondate;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre a IVA e CPA, come per legge.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito ”) Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio (di seguito ). Premettendo di svolgere attività di CP_1 CP_1
“Magazzini frigoriferi per conto terzi” in Località Pescarole, Comune di Serino (AV), ove era stato realizzato un opificio industriale da adibire a “Centro deposito e distribuzione del freddo”, deduceva che:
- con conferma d'ordine n° 027-14A del 15.05.2014 (doc.1) aveva affidato alla con sede in CP_1
Pegognaga (MN), la progettazione e realizzazione di una “centrale frigorifera e sistemi di refrigerazione di celle”, con relativa installazione presso la piattaforma logistica dell'attrice in Serino
(Av), dietro corrispettivo di € 580.000,00 più Iva, regolarmente saldato (doc.2);
- la Centrale di Refrigerazione era sostanzialmente rappresentata da una macchina con compressori a vite e semiermetici distribuiti su due circuiti, circuito R134 con due compressori a vite e circuito CO2 con tre compressori semiermetici, per il cui funzionamento e conseguente condensazione era necessaria l'attivazione del primo circuito R134;
- la centrale si componeva, in particolare, di compressori circuito R134, compressori circuito CO2, condensatore evaporativo, condensatore ad aria e quadro elettrico di comando e controllo e il tutto era al servizio di una cella BT -25° C, di una cella TN, di una cella PICKING A TN, di una cella PICKING
B TN e di una cella PICKING B1 -15° C;
- l'8.4.2017 veniva effettuato il collaudo nonché la consegna finale dell'impianto, collaudo da cui tuttavia emergevano delle discrepanze tra le previsioni progettuali e contrattuali e i lavori eseguiti (, su cui AP si riservava) e, in particolare: i) mancava un assorbitore di umidità nella cella muletti –
pagina 3 di 17 il contratto ne prevedeva due - e l'unico installato era manuale anziché automatico;
ii) i canali di distribuzione aria (punto 3.5.2 conferma d'ordine) non erano coibentati secondo le modalità prescritte;
iii) la tubazione dei circuiti di distribuzione e collegamenti (punto 3.1.4. della Conferma d'ordine) non era di acciaio bensì di rame e non era parimenti coibentata (doc.3);
- sempre l'8 aprile 2017 la committente rilevava, dal software di gestione dell'impianto oggetto del collaudo, la presenza di allarmi, blocchi e anomalie nello stato di funzionamento che venivano denunciati alla prima verbalmente, poi con mail 11.4.2017 (doc.4,5) ed infine via pec il CP_1
14.4.2017 (doc.6) nonché via raccomandata a/r, di pari data (doc.7);
- i vizi lamentati, di cui chiedeva una pronta rimozione alla convenuta, riguardavano: l'allarme filtro circuito compressore 1; l'allarme guasto motore circuito compressore 2 ed i compressori STADIO R
134 A all'interno della centrale frigorifera, che andavano, questi ultimi, in continua fase di stallo, ovvero si attaccavano e staccavano continuamente, con conseguente risalita della bassa pressione all'interno dell'impianto stesso;
- riscontrava la denuncia con racc. del 21.4.2017 negando che l'opera fosse viziata, asserendo CP_1 che l'impianto era stato correttamente avviato e collaudato e che lo stesso necessitava di andare a regime di funzionamento e che, una volta raggiunto il pieno carico, gli allarmi sarebbero spariti, chiarendo, ad ogni buon conto, che avrebbe inviato un proprio tecnico per un sopralluogo il 27.4.2017
(doc.8);
- nonostante i sopralluoghi, non rimuoveva le difformità rilevate, limitandosi a assicurare la CP_1 committente sulla pronta cessazione degli allarmi una volta entrato a regime l'impianto;
- con mail del 3.7.2017 rappresentava nuovamente alla le anomalie riscontrate Parte_1 CP_1
nonché quelle intervenute successivamente (doc.9), chiedendole la risoluzione di tali problematiche e il rimborso degli esborsi sostenuti dalla committente sino a quel momento;
- con pec del 21.12.2017, la segnalava alla convenuta che l'impianto andava continuamente Parte_1
in allarme e che ciò si verificava sin dalla messa in funzione dello stesso, con il sistema della centrale che passava dalla posizione automatica a quella manuale per poi spegnersi (doc.10);
- stante il perdurare dei vizi e/o delle difformità, , tramite il proprio legale, il 4.4.2018 e il Parte_1
5.4.2018 reiterava la denuncia, sollecitando un intervento risolutivo della (doc. 11,12); CP_1
- l'attrice proponeva ricorso per ATP diretto alla verifica delle problematiche riscontrate dinnanzi al
Tribunale di Avellino, che si dichiarava tuttavia incompetente, in ragione di una clausola di competenza esclusiva contenuta nel contratto (doc.1 4);
- non riassumeva l'ATP dinnanzi all'intestato Tribunale, pendendo trattative con la Parte_1 CP_1
per la definizione stragiudiziale della Vicenda;
il 24.8.2018 tuttavia comunicava alla la CP_1
pagina 4 di 17 necessità di un immediato intervento, essendo l'impianto prossimo al fermo, perché le temperature della cella BT non scendevano al di sotto di - 15°C e ribadiva le difformità sino ad allora rilevate ossia:
i) le perdite di olio e gas a cui erano soggetti i due compressori a vita R134; ii) il continuo scatto della termica del motore della torre di raffreddamento;
iii) il ripristino dell'originale tubo di gas CO2 con annesso controllo di perdite ed eventuale rabbocco;
iv) la presenza di un'elevata quantità di ghiaccio nei tre evaporatori della BT;
v) i problemi nello scarico di condensa nella cella -15° (doc. n. 17);
- con distinta comunicazione del 24.8.2018, , al fine di comporre bonariamente la questione, Parte_1 richiedeva alla a) l'esecuzione del completamento del tratto isolamento linea liquida CP_1 alimentazione pacchi cella 0°; b) il rimborso di tutti i costi sostenuti;
c) l'installazione o il rimborso del costo dell'umidificatore non fornito, come da contratto;
d) l'estensione della garanzia per altri due anni dal momento della messa a regime della centrale (doc.18);
- la convenuta con pec del 27.8.2018 ribadiva tuttavia la propria posizione, di cui alla comunicazione del 21.6.2018, e le trattative intraprese si arrestavano definitivamente.
Ciò premesso, l'attrice deduceva l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla convenuta con la conferma d'ordine 027-14A ed oggetto delle riserve riportate nel verbale di collaudo (doc.3), e per l'effetto ne chiedeva la condanna: i) all'installazione dell'umidificatore, non fornito, ovvero, in via gradata, al rimborso del valore dello stesso, quantificato in € 25.000,00; ii) alla sostituzione dell'assorbitore manuale di umidità installato nella cella muletto con un assorbitore automatico;
iii) alla corretta coibentazione dei canali di distribuzione aria;
iv) alla sostituzione dei circuiti di distribuzione e dei collegamenti, installati in rame anziché nel concordato acciaio inox e alla relativa coibentazione.
Agiva altresì ex art.1668 c.c. per ottenere, a spese della l'esecuzione degli interventi necessari CP_1
alla rimozione dei lamentati vizi, previo loro accertamento, presenti nella centrale frigorifera ed evincibili dal report in atti (docc.23, 24), nonché chiedeva condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza del malfunzionamento dell'impianto, stimati in €
50.000,00. Lamentava infatti, quale danno emergente, il notevole investimento di denaro sostenuto
(pubblicità e ricerca e assunzione di risorse umane da destinare alla propria attività commerciale di
“logistica del freddo”) e, quanto al lucro cessante, l'aver dovuto rinunciare a commesse di deposito e stoccaggio a lungo termine di potenziali committenti, onde evitare il deperimento della merce per il malfunzionamento dell'impianto e così i possibili profili di responsabilità. Infine, avanzava richiesta di rimborso della cifra complessiva di € 10.626,20 per spese sostenute a causa del malfunzionamento dell'impianto, posto che aveva provveduto alla sostituzione di 4 filtri olio “362201-06 Parte_1 marca BITZER”, versando totali € 915,00 (cfr. fatture nn. 75 e 85/2017, emesse, rispettivamente, per €
427,00 e € 488,00, doc.20,21), e all'acquisto di 4 “Bombole R134A”, sopportando una spesa di €
pagina 5 di 17 9.711,20, (cfr. fattura n. 76/2018, doc.22). La prima udienza, indicata in citazione per il 28.2.2019, veniva differita al 25.6.2019
2. Si costituiva tempestivamente contestando le pretese dell'attrice e la sua ricostruzione. CP_1
Deduceva di aver adempiuto agli obblighi assunti con la conferma d'ordine n. 027-14 A del 15.5.2014, negando gli addebitati vizi che, al più, erano dipesi da fatto e colpa della . Deduceva altresì Parte_1
di aver dovuto sopperire a cambiamenti progettuali e costruttivi, operati dalla committente, con modifiche non previste dell'impianto e per cui non era stato chiesto alcun costo aggiuntivo, nonostante i maggiori oneri sostenuti, modifiche quali: i) fornitura di staffaggi principali;
ii) variazioni del layout che incidevano sulla parte elettrica dell'impianto frigo;
iii) adattamento del percorso delle tubazioni;
iv) avviamento e conseguente collaudo dell'impianto in momenti diversi. Assumeva inoltre di aver diligentemente riscontrato le richieste di intervento della , con interventi in garanzia Parte_1
effettuati tramite apposito frigorista di fiducia, Eurofrigo.
In ordine alle asserite difformità, deduceva che: a) l'assorbitore di umidità installato nella cella CP_1
era manuale, anziché automatico, poiché ciò era necessario per il massimo rendimento dell'impianto e tale soluzione non era stata contestata dalla attrice sino al verbale di collaudo 8.4.2017, firmato da solo per presa visione;
b) la mancata coibentazione dei canali di distribuzione aria era dovuta CP_1
alla scelta, condivisa fra le parti in fase di installazione, di adottare, attesa la conformazione dei luoghi, canali in lamiera in luogo dei previsti canali aria del tipo in pannello sandwich;
c) la tubazione dei circuiti di distribuzione e collegamenti era per la maggior parte in acciaio inox con solo alcuni dei pezzi più piccoli in rame - metallo avente le medesime caratteristiche dell'acciaio, la cui posa si era resa necessaria a causa delle modifiche apportate al progetto - mentre la mancata coibentazione della tubazione era dipesa da colpa della committente stessa, visto che il tratto di tubazione da coibentare, posto a circa 5 m di altezza, non era altrimenti raggiungibile dal momento che la posa della apposita piattaforma era stata resa impossibile dalla perdurante occupazione dell'area in oggetto da parte di aziende terze sino al termine dei lavori;
d) il presunto stallo dei compressori della centrale frigorifera, dovuto a problematiche di picchi di carico/scarico dei compressori, non dipendeva da difetti progettuali bensì dall'assenza di tecnico conduttore qualificato;
e) il frequente cambio dei filtri dell'olio operato dalla rientrava nella normalità di un impianto da poco avviato. Contestava la Parte_1
quantificazione dei danni, sia sotto il profilo del danno emergente, sia sotto il profilo del lucro cessante.
Concludeva come in epigrafe.
3. Alla prima udienza venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. Con provvedimento del
20.3.2020 venivano ammesse le richieste di prova orale articolate dalle parti e veniva fissata l'udienza del 17.12.2020 per l'assunzione. Intervenute modifiche tabellari nella titolarità e gestione del ruolo,
pagina 6 di 17 l'udienza, in ragione delle conseguenze dell'insorgenza del Coronavirus, veniva, con decreto del
24.11.2020, rinviata al 23.9.2021. A detta udienza veniva escusso il teste per parte attrice;
Tes_1 all'udienza del 3.2.2022 venivano sentiti i testi e per l'attrice ed infine Testimone_2 Tes_3
all'udienza del 22.9.2022 deponeva il teste attoreo Con provvedimento del 19.7.2022 veniva Tes_4 disposta c.t.u. sul seguente quesito: “il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, letti i verbali
d'udienza, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, eseguita ogni indagine ritenuta necessaria, previa ispezione ed esame dell'impianto di refrigerazione per cui è causa sita in zona P.I.P. loc. Pescarole di
Serino (AV), descriva l'impianto realizzato da presso la piattaforma logistica di CP_1 [...]
di cui alla conferma d'ordine n. 027-14A del 15.5.2014 (doc. 1), precisando in Parte_1
particolare se sussistono le difformità come indicate nel verbale di collaudo con riserva del 8.4.2017, punti 1, 2, 3 (doc. 3); dica se sussistono i vizi e difetti lamentati da nelle Parte_1
contestazioni del 11.4.2017 e del 14.4.2017 (doc. 4-5-6) e successive in atti (doc. 9-10-11-12) nonché tenuto conto dei report diagnostici (docc. 23-24) indicandone cause e responsabilità, precisando se e in che misura incidano sul funzionamento dell'impianto in termini di normale fruizione e utilizzo tenuto conto della destinazione dell'impianto; indichi gli interventi necessari per l'eliminazione dei detti vizi e difetti, quantificandone i relativi costi e le prevedibili tempistiche necessarie all'esecuzione dell'intervento; tenti la conciliazione tra le parti”. Per la nomina del CTU veniva delegato ex art. 203
c.p.c. il Tribunale di Avellino con assegnazione di termine di giorni 200 per l'espletamento della prova.
Intervenute plurime proroghe del termine per l'espletamento della prova delegata, il 4.12.2023 il CTU nominato, dott. depositava la relazione peritale presso il Tribunale irpino che Persona_1 disponeva la trasmissione degli atti all'intestato Tribunale. All'udienza del 28.3.2024 la causa veniva rinviata per p.c. al 5.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da deposito di note scritte. Pervenuto il giudizio allo scrivente Magistrato, con ordinanza resa il 6.12.2024 si riscontrava il deposito delle note in cui le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini per conclusionali e repliche.
4. L'oggetto della presente vertenza attiene alla valutazione della sussistenza o meno di un inadempimento imputabile alla nello specifico avuto riguardo alla progettazione e CP_1
realizzazione di centrale frigorifera e sistemi di refrigerazione di celle presso la piattaforma logistica della in Serino (Av), come da conferma d'ordine n° 027-14A del 15.05.2014 (doc.1 attoreo) Parte_1 per il corrispettivo di € 580.000,00 e alla sussistenza dei vizi e difformità lamentati dall'attrice: questa ha chiesto inizialmente la condanna ad adempiere1, per poi richiedere in sede di precisazione delle 1 Così l'attrice concludeva in citazione: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla nei confronti della contenute CP_1 Parte_1 pagina 7 di 17 conclusioni la risoluzione per inadempimento della odierna convenuta, che, d'altro canto, ha CP_1
contestato sia la sussistenza di vizi e difformità lamentate, sia di essere incorsa in inadempimento alcuno.
Anche al fine di valutare l'ammissibilità della modifica della domanda, è opportuno preliminarmente qualificare il contratto.
Ciò premesso – nonostante talune ambiguità nella denominazione contenute nell'accordo - nella fattispecie ricorrono tutti gli elementi del contratto di appalto attesa la prevalenza del lavoro sulla materia, avuto riguardo alla volontà dei contraenti, oltre che al senso oggettivo del negozio (Cass. civ. sez. II n. 5935 del 12/3/2018): il contratto concluso tra le parti (doc. 1) ha infatti avuto ad oggetto la progettazione – previa analisi della destinazione d'uso delle aree, cfr. punto 2, relazione tecnica – e realizzazione della centrale frigorifera e dei sistemi di registrazione delle celle, ma anche il suo collaudo (“condizioni di vendita”, art. 6). Ne consegue l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 1655 c.c. e seguenti, con particolare riferimento, per quanto riguarda i vizi dell'opera appaltata, all'art. 1667 c.c. e ss., disposizioni in cui vanno sussunte le domande attoree.
5. Si è detto che l'attrice (che in citazione e in prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., aveva chiesto l'esatto adempimento del contratto e l'eliminazione dei vizi/problematiche riscontrate) all'udienza di p.c. ha chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo.
Quanto alla domanda di risoluzione la modifica è ammissibile, perché in esercizio dello ius variandi ex art. 1453, co. 2 c.c., essendo ammissibile, con riferimento al contratto di appalto, la modifica della domanda di esatto adempimento ma anche di eliminazione dei vizi in quella di risoluzione, non esistendo con riferimento a detto contratto una norma quale l'art. 1492 c.c., che fissa l'irrevocabilità
nella conferma d'ordine n° 027-14A del 15.05.2014 - oggetto delle riserve riportate in calce al verbale di collaudo e consegna dell'impianto del 08.04.2017 (Cfr. doc. n. 1) - e, per l'effetto, condannare la medesima a) alla CP_1 installazione dell'umidificatore concordato nella conferma d'ordine, ma non fornito, il tutto come denunciato con mail del 24.08.2018 ovvero, in via subordinata, al rimborso del valore dello stesso, quantificabile in €.25.000,00 ovvero nella diversa somma che sarà dimostrata in corso di causa o che sarà determinata in via equitativa dall'On.le Tribunale adito;
b) a sostituire l'assorbitore manuale di umidità installato nella cella muletto con un assorbitore automatico, come concordato nella conferma d'ordine; c) alla corretta coibentazione dei canali di distribuzione aria secondo le modalità prescritte al punto 3.5.2. della conferma d'ordine; d) alla sostituzione dei circuiti di distribuzione e dei collegamenti installati in rame anziché in acciaio inox come concordato al punto 3.1.4. della conferma d'ordine e relativa coibentazione secondo le modalità previste nella medesima conferma d'ordine; 2) accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e/o difformità della
“centrale frigorifera e sistemi di refrigerazione per celle” commissionata dalla alla con Parte_1 CP_1 conferma d'ordine n° 027-14A del 15.05.2014 e, per l'effetto, condannare quest'ultima: a) ad eseguire, a proprie spese, ai sensi dell'art. 1668 c.c., tutti quei lavori e/o interventi necessari e/o opportuni atti ad eliminare i predetti vizi e/o difformità nonché ad impedire il ripetersi degli stessi, per il futuro, garantendo la piena e totale fruibilità della “centrale frigorifera e sistemi di refrigerazione per celle”; b) al risarcimento di tutti i danni - nessuno escluso - subiti e subendi dalla
[...] in conseguenza di quanto sopra evidenziato, stimati, in via prudenziale, in €. 50.000,00 ovvero da Parte_1 determinarsi nella maggiore o minore somma ritenuta equa e giusta dall'On.le Tribunale adito anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.; c) al rimborso della somma di €.10.626,20 sostenuta dalla per la sostituzione dei filtri olio e per Parte_1 l'acquisto di bombole R134A conseguenti al malfunzionamento dell'impianto, come sopra precisato e documentato;
3) condannare la al pagamento delle spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario per spese generali e CP_1 oneri fiscali e previdenziali come per legge” pagina 8 di 17 della scelta operata (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 19825 del 19/9/2014; cfr. in tal senso Cass. Sez. II, ord.
n. 12803 del 14/5/2019)
Quanto alla richiesta di restituzione del prezzo, si rammenta che “La parte che, ai sensi dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare, contestualmente all'esercizio dello
“ius variandi”, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale” (Cass. SS.UU., sent. n 8510 del
11/4/2014).
6. Nel caso di specie, ha fatto valere la sussistenza di vizi presenti nell'impianto in esame Parte_1 commissionato dalla stessa alla in forza di conferma d'ordine n. 027-14A del 15.5.2014 (cfr. CP_1
doc. 1), consistenti, nella prospettazione attorea, nella presenza di: un assorbitore di umidità (in luogo dei due concordati) manuale anziché automatico nella cella muletti;
nella mancata coibentazione dei canali di distribuzione aria;
nella realizzazione in rame, invece del concordato acciaio, della tubazione dei circuiti di distribuzione e collegamenti e nella mancata coibentazione degli stessi (doc.3). L'attrice ha dedotto anche altre problematiche, concernenti l'allarme filtro circuito compressore 1, l'allarme guasto motore circuito compressore 2 ed i compressori STADIO R 134 A all'interno della centrale frigorifera;
questi ultimi andavano in continua fase di stallo, ovvero si attaccavano e staccavano continuamente, con conseguente risalita della bassa pressione all'interno dell'impianto stesso (docc.4-
7). Tutte questi difetti – in parte già emersi in sede di collaudo (doc. 3), in parte manifestatisi dopo - comportavano, tra l'altro, l'impossibilità per l'impianto di abbassare la temperatura all'interno della cella oltre i – 15 gradi (doc. 17).
Infine, l'attrice ha ulteriormente segnalato: continue avarie ai motori 1 e 2 e costante reset degli stessi una volta staccata la corrente;
la palesatasi necessità di cambiare per 4 volte i filtri olio compressore;
gli avvenuti blocchi termici della pompa e ventilatore della torre evaporativa e del secondo ventilatore evaporativo della cella BT;
il non funzionamento del sensore del livello d'acqua della torre evaporativa;
il blocco della pompa e la rumorosità dei cuscinetti della torre evaporativa;
il continuo scattare dell'allarme dell'impianto dalla sua messa in funzione e il costante passaggio dalla posizione automatica e poi manuale del sistema della centrale frigorifera, con successivo spegnimento (docc.9-
11).
A fronte di tali contestazioni, la convenuta ha sostenuto che: l'impianto, regolarmente collaudato l'8.4.2017, era esente da vizi;
le problematiche relative agli allarmi erano imputabili al fatto che le celle non erano ancora a regime in quanto sottoutilizzate con carichi parziali e sarebbero scomparse una volta entrato a pieno regime l'impianto; gli allarmi scaturiti dai filtro olio rientravano nella normalità
pagina 9 di 17 dovuta al primo funzionamento della centrale, filtri che dovevano essere periodicamente sostituiti specie dopo il primo avviamento (doc.8). Ha altresì giustificato le residue difformità lamentate adducendo scelte progettuali resesi necessarie e mancanze imputabili all'attrice quali assenza di tecnico specializzato per operare sui compressori della centrale frigorifera e impossibilità di coibentare tratti di tubazione a causa della presenza di terzi.
6.1. Si deve poi ricordare che “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito
l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (Cass. civ. sez. II sent. n.19146 del
9/8/2013); l'accettazione, in altri termini, costituisce espressione, da parte del committente, del gradimento dell'opera, con conseguente manifestazione negoziale da cui scaturiscono effetti negoziali quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e difformità (Cass. civ. sez. I sent.
n.19019 del 31/7/2017).
6.2. Nel caso di specie non è dato ravvisare la sussistenza dell'accettazione, nemmeno tacita, dell'opera da parte del committente: l'opera, benché consegnata, è stata accettata con riserve da parte della società attrice, la quale ha lamentato ab origine la presenza di difformità (doc. 3). Gravava pertanto sulla convenuta l'onere di provare l'esecuzione dell'opera alle pattuizioni stabilite in contratto e a regola d'arte.
7. Tanto premesso, l'istruttoria ha dimostrato la fondatezza delle contestazioni mosse dalla Parte_1 alla convenuta quanto all'inadeguatezza della centrale frigorifera e sistemi di refrigerazione per celle, realizzati e installati da ad assicurare la normale fruizione e utilizzo dell'impianto in esame, CP_1
tenuto conto della destinazione dello stesso e comunque entro quanto contrattualmente stabilito.
7.1. Il CTU, ing. preliminarmente ha dato ampia descrizione dell'impianto frigorifero per cui è Per_1
causa (cfr. relazione CTU pagg. 4-6). Il CTU ha altresì precisato che l'impianto fornito da CP_1
mirava a soddisfare le esigenze di refrigerazione dei locali riportate nella tabella a pag. 6 della relazione peritale e che all'atto dell'ispezione permanevano le difformità rilevate dalla e Parte_1
trascritte nel verbale di collaudo ossia: la presenza di assorbitore di umidità manuale anziché automatico nella cella muletti;
canali di distribuzione aria non coibentati secondo le modalità concordate in contratto;
tubazione dei circuiti di distribuzione e collegamenti in rame in luogo dell'acciaio, parimenti non coibentata secondo le modalità pattuite. Ha proseguito poi con il compendiare, in risposta al secondo quesito sottopostogli, i vizi successivamente contestati dalla
: “- esplosione degli interruttori dei compressori CO2 il giorno successivo al collaudo Parte_1
pagina 10 di 17 (avvenuto il giorno 08/04/2017), secondo il problema era di natura elettrica (alimentazione CP_1
Enel) l'attore a proprie spese fece installare un monitoraggio sulla rete elettrica per circa 15 giorni senza riscontrare nessuna anomalia;
- rottura sensore di livello/temperatura acqua torre evaporativa.
Il sensore in questione causava un attacco e stacco continuo (periodo 2 secondi) del teleruttore che alimenta le resistenze presenti nella torre evaporativa questa dinamica ha causato un surriscaldamento elevatissimo dei cavi di alimentazione e conseguente danneggiamento degli stessi;
- rottura motopompa torre evaporativa;
- blocco motori 134a per sicurezza filtro olio;
- rottura tubo flessibile lato CO2 ad alta pressione di ritorno olio dal separatore al collettore con conseguente perdita totale della carica di CO2 e olio. Intervento di ripristino eseguito a carico - Parte_2 intervento sicurezze meccaniche (pressostati danfoss)” (cfr.pag.7), con il principale fra gli stessi, di natura ricorrente, costituito dalla “temperatura all'interno della cella BT che non scende oltre i -15°C con conseguente danneggiamento delle merci all'interno” che “causa il blocco dei compressori a vite
e richiede l'intervento meccanico di un operatore per lo sblocco dello stesso e riavvio delle macchine”
(cfr. relazione, pag.7).
Tale ultima conseguenza è stata, del resto, riconosciuta e confermata anche dai testi escussi, Tes_5
(cfr. verbale udienza 23.9.2021) ed (“anche ad oggi le celle non funzionano e
[...] Testimone_6 noi dipendenti dobbiamo monitorare l'impianto per tutta la durata del lavoro e manualmente andiamo
a ripristinarlo. E puntualmente la mattina dopo lo troviamo fermo la maggior parte delle volte”, cfr. verbale udienza 22.9.2022).
L'indagine del CTU si è dunque concentrata sul funzionamento dei compressori, responsabili dei blocchi dell'impianto e del conseguente innalzamento della temperatura all'interno della cella. All'esito dell'analisi dei report delle anomalie in atti (docc.23,24), dello storico delle temperature della cella BT
e delle avarie del sistema tra l'1.2.2023 e il 17.3.2023, il tecnico incaricato dal Tribunale ha infine rilevato ed appurato “la presenza di numerosi alert di allarme riferiti ai compressori a vite, nonché di svariati messaggi di blocco della cella BT per mancato avvio compressori” comportanti il blocco dell'impianto e il conseguente aumento della temperatura della cella BT (cfr. relazione di CTU, pag. 8 nonché allegato B). Non solo: all'atto dell'ispezione l'impianto è andato ripetutamente in blocco e si è dovuto procedere al reset manuale e riavvio della centrale, non permettendo il sistema di controllo dell'impianto tali operazioni da remoto, rendendosi pertanto necessaria “la presenza costante di personale per evitare un aumento di temperatura all'interno delle celle” (relazione, pag.9).
Constatato il non corretto funzionamento dell'impianto di refrigerazione, desumibile anche dal listato delle temperature della cella BT, indicanti una temperatura media che non scendeva al disotto dei 14 gradi centigradi in luogo dei richiesti -28℃ (può evidenziarsi anzi che nel contratto veniva previsto che pagina 11 di 17 l'impianto avrebbe potuto garantire una temperatura di lavoro fino a – 35° C., cfr. doc. 1, relazione tecnica, pag 5), il CTU ha poi volto la propria attenzione alle numerose sostituzioni di filtri, causate dalla presenza di scorie nelle tubazioni, riconducibili ad una non adeguata tecnica di montaggio (“La buona regola di montaggio impone che tutte le brasature e saldature vengano realizzate sotto pressione
d'azoto, tale procedura evita completamente la formazione di scorie nelle tubazioni e avrebbe evitato le numerose sostituzioni dei filtri”, cfr. relazione pag.10) e ad una realizzazione dell'impianto non conforme alle regole dell'arte al punto da evidenziare dapprima che “un impianto frigorifero fin da nuovo non può presentare tutti questi inconvenienti”, per poi aggiungere che “un impianto nuovo e realizzato a regola d'arte, inoltre, non può presentare una quantità' così elevata di impurità tali da rendere necessaria la sostituzione di un così elevato numero di filtri a pochi mesi dal collaudo” (cfr. relazione pag.10).
7.2. In conclusione, il consulente tecnico dell'Ufficio ha ricondotto i ripetuti blocchi dell'impianto ad
“un'errata valutazione in sede progettuale della tipologia di compressori a gas R134a da utilizzare: nello specifico i compressori a vite installati, non sono in grado, per loro caratteristiche costruttive - i compressori a vite a seguito cicli di funzionamento estremamente corti vanno in avaria più frequentemente rispetto ad altre tipologie - a garantire un corretto funzionamento ai c.d. carichi parziali, vale a dire in condizioni di variabilità di temperatura dei materiali stivati e caratteristiche degli stessi (consistenza e temperatura di conservazione media)” (cfr. relazione c.t.u. pag. 10), rendendo di fatto l'impianto commissionato non idoneo a garantire la corretta conservazione della merce – stante l'impossibilità di raggiungere le temperature richieste - all'interno della cella BT per una pluralità di carenze (vuoi per i materiali utilizzati, vuoi per le saldature, vuoi per la concezione generale dell'apparato, vuoi per scelte progettuali quali la scelta di compressori a gas R134a), riconducibili alla appaltatrice, con particolare riguardo ai compressori R134a che, bloccandosi, necessitano di operatori in loco pronti a riavviare manualmente l'impianto e sono altresì forieri di “elevati consumi energetici, bruciatura dei pacchi statorici, eccessivi stress ai teleruttori, sollecitazioni meccaniche eccessive alle bronzine e cuscinetti e sollecitazione pompa olio” (cfr. c.t.u. pag. 10). Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in ragione del rigore scientifico e metodologico utilizzato.
La stessa non ha peraltro mosso contestazioni all'operato del CTU e alla relazione peritale, CP_1
limitandosi a derubricare a meri inconvenienti fisiologici vizi rilevati dal tecnico del Tribunale (cfr. conclusionale, pag.4), senza tuttavia meglio argomentare sul punto e non ha negato l'esistenza di difformità presenti nell'impianto fornito posto che già in precedenza, a seguito delle contestazioni della
, si era fatta carico di emendare i difetti riscontrati, così implicitamente ammettendoli, Parte_1 elaborando una “sorta” di piano di interventi atto ad eliminare le problematiche lamentate dalla pagina 12 di 17 committente (doc.16).
8. Da quanto finora esposto può dirsi provata la sussistenza dei vizi lamentati da , così come Parte_1
accertati dalla c.t.u., al cui contenuto non vi è motivo di discostarsi, e richiamati ai punti 7.1. e 7.2., e dell'inadempimento di all'obbligazione assunta con il negozio del 15.5.2014 di progettazione e CP_1 realizzazione di centrale frigorifera e sistemi di refrigerazione per celle, non rispondendo l'opera realizzata alle regole della buona tecnica e presentando problematiche tali da pregiudicare il corretto funzionamento dell'impianto di refrigerazione, tanto costituendo indubbiamente inadempimento contrattuale a fronte della garanzia contrattualmente prevista.
9. La domanda di risoluzione è fondata.
9.1 L'art. 1668 c.c. attribuisce al committente, oltre all'azione per eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto (salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore): la disposizione citata, consente di addivenire alla risoluzione del contratto “soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione ovvero all'uso cui sia preordinata” (Cass. civ. sez. VI, Ord. n. 26965 del 15/12/2011). Al fine di ottenere la tutela caducatoria, i vizi e le difformità accertate dell'opera non debbono essere facilmente eliminabili posto che, in tal senso, la parte adempiente sarebbe invece autorizzata (e legittimata) a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c., salvo il risarcimento del danno in ipotesi di colpa dell'appaltatore (Cass. civ. sez. II. Ord. n. 21188 del
5/7/2022).
9.2. Nel caso di specie è stata provata la inattitudine/inidoneità dell'impianto di refrigerazione, fornito da a garantire le temperature minime concordate e dunque a consentire la conservazione delle CP_1
merci a causa dei vizi riscontrati. Può dirsi dimostrato pure che detti vizi non siano facilmente eliminabili: il CTU non è riuscito ad individuare esattamente gli interventi da eseguirsi per garantire la funzionalità dell'impianto (cfr. relazione CTU, pag. 11), ma ha proposto vari lavori al più “palliativi”, di incerta efficacia e che non ha potuto affermare come risolutivi delle problematiche sottese (con possibile necessità di nuovi interventi, come d'altronde osservato dal CTP attoreo e paventato dallo stesso CTU – cfr. pagg. 13-14), trattandosi di un impianto realizzato con parti di più produttori e progettato dalla convenuta per far fronte a specifiche esigenze della attrice;
non a caso il CTU non è stato in grado di quantificare, se non indicativamente, il costo degli interventi tesi ad eliminare i vizi
(cfr. c.t.u. pag.11) né la convenuta, in sede di osservazioni alla CTU o negli scritti conclusivi ha potuto chiarire quali siano le soluzioni per rimuovere in via definitiva le problematiche riscontrate.
10. In definitiva, essendo stato accertato che la centrale di refrigerazione commissionata dalla attrice pagina 13 di 17 non assolve all'uso concordato ed alla sua funzione propria di conservazione degli alimenti, compromessa da ripetuti blocchi del sistema imputabili a difetti di progettazione ed esecuzione che rendono, come detto, l'impianto non idoneo a serbare prodotti (in particolare deperibili), l'opera fornita da deve dirsi del tutto inadatta alla sua destinazione. Deve dunque dichiararsi la risoluzione del CP_1
contratto, stante il grave inadempimento di CP_1
11. Si esaminano quindi le ulteriori domande attoree.
12. In primo luogo, quale conseguenza della risoluzione, va condannata a restituire a CP_1
il corrispettivo da questa pacificamente corrisposto, pari ad € 580.000,00, oltre IVA e Parte_1 dunque € 707.600,00 (cfr. doc. 2 attoreo).
ha chiesto applicarsi su tale somma gli interessi moratori dal pagamento al soddisfo. La Parte_1
richiesta non può essere accolta.
Quanto alla decorrenza, non è stata dimostrata la malafede di alla ricezione dei pagamenti, CP_1
sicché gli interessi, ex art. 2033 c.c., saranno dovuti dalla domanda e dunque dal 3.12.2024, perché solo dall'udienza di p.c. l'attrice ha anche chiesto la restituzione degli importi. Quanto al saggio degli interessi, non potrà essere riconosciuto quello di cui al d.lgs. 231/2002, non applicabile in caso di indebito, pur quando le parti siano entrambe imprenditori commerciali (cfr. in tal senso, Cass. Sez. I, ord. n. 36595 del 14/12/2022); gli interessi saranno dunque dovuti al saggio legale, ex art. 1284, co. 1
c.c. Non va inoltre applicata la rivalutazione monetaria richiesta dalla attrice, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore.
13. Le domande di risarcimento danno sono solo in parte fondante.
13.1. Sotto il profilo del danno emergente ha dimostrato la corresponsione delle somme di Parte_1
cui alle fatture in atti (doc.20, 21, 22) che dimostrano gli esborsi per la sostituzione dei filtri olio e per l'acquisto di bombole R134A conseguenti al malfunzionamento dell'impianto, come chiarito anche dal
CTU, per complessivi € 10.626,20, esborsi corroborati dal teste che, sentito Testimone_7
all'udienza del 3.2.2022, in risposta al capitolo e) di parte attrice, ha confermato le fatture esibitegli ed affermato di aver effettuato personalmente gli interventi sostitutivi. Gli esborsi vanno pertanto rimborsati, posto il nesso causale tra la difettosità del macchinario realizzato da e le spese CP_1
sostenute da . Trattandosi di somma riconosciuta a risarcimento del danno e dunque debito Parte_1
di valore, su tale importo va riconosciuta la rivalutazione e gli interessi sulla somma via via rivalutata dal danno (coincidente, in ultima analisi, con il pagamento dei relativi importi dall'attrice ai terzi, identificabile nell'8.6.2018, data di emissione dell'ultima fattura da parte del terzo): l'importo rivalutato da tale data, comprensivo di interessi sul capitale via via rivalutato all'attualità, è pari ad €
13.825,78. Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data pagina 14 di 17 dell'effettivo pagamento, su detta somma dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale, ex art. 1284, co. 1 c.c.
13.2. Deve essere rigettata l'ulteriore domanda attorea, volta al risarcimento dei danni asseritamente patiti per gli investimenti di denaro dalla stessa sostenuti in vista della legittima aspettativa del funzionamento dell'impianto di refrigerazione, costi declinati in “pubblicità (marketing) e ricerca e assunzione di risorse umane da destinare alla propria attività commerciale di “logistica del freddo”, priva di diretta concorrenza nelle province di Salerno ed Avellino” (cfr. pag.6, citazione), poiché sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio.
13.3. Quanto al lucro cessante, la ha chiesto di vedersi riconosciuto, in conseguenza Parte_1 dell'inadempimento della il risarcimento dei danni subiti per via della “obbligata” astensione CP_1
della stessa dall'accettazione di commesse di deposito e stoccaggio di merce deperibile, onde evitare di incorrere in possibili profili di responsabilità (cfr. pagg. 6-7, citazione).
Anche tale domanda deve essere rigettata, perché rimasta indimostrata all'esito del giudizio. L'attrice era infatti tenuta a dimostrare: a) di aver effettivamente sostenuto tali maggiori costi e/o spese, ovvero di aver fruito di minor introiti;
b) che inoltre siffatti oneri, ovvero maggiori passività (o minor introiti), siano conseguenza immediata e diretta, secondo il paradigma del nesso eziologico, della difettosità dell'impianto. non ha fornito tale prova. L'attrice ha dedotto (conclusionale, pagg- 13-14) Parte_1
che le testimonianze assunte (in particolare testi e avrebbero dimostrato la perdita di un Tes_4 Tes_3
numero (non meglio precisato) di commesse di lavoro, che avrebbero, viceversa, senz'altro potuto essere accettate se l'impianto non fosse stato difettoso.
Dette testimonianze non sono sufficienti a dimostrare il danno. Infatti, il danno per mancato guadagno da responsabilità contrattuale, “concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (Cass. civ., Sez. II, sent., n. 11254 del 20/5/2011)
I testi hanno reso dichiarazioni del tutto generiche, inidonee a ricostruire, in via anche indiziaria, il danno: ha dichiarato che “a causa di questo malfunzionamento l'azienda ha perso anche delle Tes_4
pagina 15 di 17 commesse di lavoro” (cfr. verbale ud. 22.9.2022), mentre il teste che si occupava di trasportare Tes_3 prodotti dai frigoriferi della società di cui era dipendente (Terminio Frutta s.a.s.) a quelli dell'odierna attrice, dopo aver confermato le circostanze di cui ai capitoli f) e g) della , così si è espresso Parte_1
“ non ci ha mai dato piena disponibilità di flusso, noi abbiamo capito che i frigoriferi Parte_1
erano in sistema di allarme e quindi abbiamo cercato di affidare meno ordini possibili, rivolgendoci anche ad altri” (cfr. verbale ud. 3.2.2022). Ambedue le dichiarazioni testimoniali pagano una eccessiva genericità e vaghezza, dal momento che non è dato comprendere, nemmeno indicativamente, né la tipologia delle commesse rifiutate né il numero delle stesse né la loro asserita rilevanza. Inoltre, parte attrice non ha prodotto in giudizio alcun elemento (in particolare scritture contabili, o comunque dimostrazione a conferma del suo fatturato), da cui possa inferirsi la consistenza della riduzione degli utili.
Non vi sono i presupposti per poter giungere ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., giacché “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito ai giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma che ciò non esime la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur dei diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 20889 del
17/10/2016).
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) individuato in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuate in considerazione della somma concretamente riconosciuta a parte attrice in quello da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00 ex art. 6, co 1 d.l. 55/2014 –, applicati ai minimi in ragione della linearità in fatto e diritto del giudizio e precisamente: € 2.304,00 per la fase di studio della controversia, € 1.520,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase istruttoria ed €
4.007,00 per la fase decisionale, per complessivi € 14.598,00 oltre accessori. All'attrice dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per € 545,00 (CU, marca).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 16 di 17 (i) in parziale accoglimento delle domande attoree:
a) dichiara risolto il contratto per cui è causa, stipulato tra e per Parte_1 CP_1
grave inadempimento di CP_1
b) condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
707.600,00, oltre interessi legali al saggio ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 3.12.2024 al saldo;
c) condanna al pagamento in favore di dell'importo di € 13.825,78, CP_1 Parte_1
oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(ii) rigetta per il resto le domande attoree;
(iii) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di liquidate in CP_1 Parte_1
€ 14.598,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre accessori sui compensi;
(iv) pone definitivamente a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Vicenza, 28 marzo 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1366 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, riservata in decisione all'udienza di p.c. sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 6 dicembre 2024, vertente tra:
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Granato Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nocera Superiore C.F._1
(Sa), Via Nazionale, 372, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- attrice –
e
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Pagani (C.F. CP_1 P.IVA_2
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mantova, via C.F._2
Conciliazione, 15, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta –
OGGETTO: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 6.12.2024 si riscontrava il deposito delle note del 3.12.2024 in cui l'attrice così precisava le conclusioni:
“affinché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia:
A) in via principale:
1) accertare e dichiarare, sulla scorta delle risultanze della CTU espletata in corso di causa, la sussistenza dei vizi e/o difformità della “centrale frigorifera e sistemi di refrigerazione per celle” commissionata dalla alla con conferma d'ordine n° 027-14A del Parte_1 CP_1
15.05.2014 e, per l'effetto, stante l'inidoneità di tale impianto all'uso concordato, accertare e dichiarare la risoluzione per grave inadempimento contrattuale della medesima CP_1
pagina 1 di 17 2) condannare, conseguentemente, la a) alla restituzione, in favore della CP_1 [...]
dell'importo del prezzo concordato per la realizzazione del richiamato impianto, Parte_1 pari ad €.580.000,00, oltre iva, regolarmente corrisposto dalla medesima come Parte_1
da documentazione in atti (Cfr. doc. n.2), oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento sino all'effettivo soddisfo;
b) al risarcimento di tutti i danni - nessuno escluso - subiti e subendi dalla in Parte_1 conseguenza di quanto sopra evidenziato, stimati, in via prudenziale, in €. 50.000,00 ovvero da determinarsi nella maggiore o minore somma ritenuta equa e giusta dall'On.le Tribunale adito anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
c) al rimborso della somma di €.10.626,20 sostenuta dalla per la sostituzione dei Parte_1 filtri olio e per l'acquisto di bombole R134A conseguenti al malfunzionamento dell'impianto, come sopra precisato e documentato;
B) in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta infondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale:
1) accertare e dichiarare l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla nei CP_1 confronti della contenute nella conferma d'ordine n° 027-14A del 15.05.2014 - Parte_1 oggetto delle riserve riportate in calce al verbale di collaudo e consegna dell'impianto del 08.04.2017
(Cfr. doc. n. 1) - e, per l'effetto, condannare la medesima a) alla installazione CP_1 dell'umidificatore concordato nella conferma d'ordine, ma non fornito, il tutto come denunciato con mail del 24.08.2018 ovvero, in via subordinata, al rimborso del valore dello stesso, quantificabile in
€.25.000,00 ovvero nella diversa somma che sarà dimostrata in corso di causa o che sarà determinata in via equitativa dall'On.le Tribunale adito;
b) a sostituire l'assorbitore manuale di umidità installato nella cella muletto con un assorbitore automatico, come concordato nella conferma d'ordine; c) alla corretta coibentazione dei canali di distribuzione aria secondo le modalità prescritte al punto 3.5.2. della conferma d'ordine; d) alla sostituzione dei circuiti di distribuzione e dei collegamenti installati in rame anziché in acciaio inox come concordato al punto 3.1.4. della conferma d'ordine e relativa coibentazione secondo le modalità previste nella medesima conferma d'ordine;
2) accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e/o difformità della “centrale frigorifera e sistemi di refrigerazione per celle” commissionata dalla alla con conferma Parte_1 CP_1
d'ordine n° 027-14A del 15.05.2014 e, per l'effetto, condannare quest'ultima: a) ad eseguire, a proprie spese, ai sensi dell'art. 1668 c.c., tutti quei lavori e/o interventi necessari e/o opportuni atti ad eliminare i predetti vizi e/o le difformità nonché ad impedire il ripetersi degli stessi, per il futuro, garantendo la piena e totale fruibilità della “centrale frigorifera e sistemi di refrigerazione per celle”;
pagina 2 di 17 b) al risarcimento di tutti i danni - nessuno escluso - subiti e subendi dalla in Parte_1 conseguenza di quanto sopra evidenziato, stimati, in via prudenziale, in €. 50.000,00 ovvero da determinarsi nella maggiore o minore somma ritenuta equa e giusta dall'On.le Tribunale adito anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.; c) al rimborso della somma di €.10.626,20 sostenuta dalla Parte_1 per la sostituzione dei filtri olio e per l'acquisto di bombole R134A conseguenti al
[...] malfunzionamento dell'impianto, come sopra precisato e documentato;
3) condannare la al pagamento delle spese e competenze di lite oltre rimborso CP_1
forfettario per spese generali e oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
Si riscontrava il deposito delle note del 2.12.2024 in cui la convenuta così precisava le conclusioni:
““Nel merito, in via principale -per tutti i motivi esposti, anche singolarmente considerati, rigettarsi tutte le domande formulate da in quanto improcedibili, inammissibili e Parte_1 comunque infondate;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre a IVA e CPA, come per legge.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito ”) Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio (di seguito ). Premettendo di svolgere attività di CP_1 CP_1
“Magazzini frigoriferi per conto terzi” in Località Pescarole, Comune di Serino (AV), ove era stato realizzato un opificio industriale da adibire a “Centro deposito e distribuzione del freddo”, deduceva che:
- con conferma d'ordine n° 027-14A del 15.05.2014 (doc.1) aveva affidato alla con sede in CP_1
Pegognaga (MN), la progettazione e realizzazione di una “centrale frigorifera e sistemi di refrigerazione di celle”, con relativa installazione presso la piattaforma logistica dell'attrice in Serino
(Av), dietro corrispettivo di € 580.000,00 più Iva, regolarmente saldato (doc.2);
- la Centrale di Refrigerazione era sostanzialmente rappresentata da una macchina con compressori a vite e semiermetici distribuiti su due circuiti, circuito R134 con due compressori a vite e circuito CO2 con tre compressori semiermetici, per il cui funzionamento e conseguente condensazione era necessaria l'attivazione del primo circuito R134;
- la centrale si componeva, in particolare, di compressori circuito R134, compressori circuito CO2, condensatore evaporativo, condensatore ad aria e quadro elettrico di comando e controllo e il tutto era al servizio di una cella BT -25° C, di una cella TN, di una cella PICKING A TN, di una cella PICKING
B TN e di una cella PICKING B1 -15° C;
- l'8.4.2017 veniva effettuato il collaudo nonché la consegna finale dell'impianto, collaudo da cui tuttavia emergevano delle discrepanze tra le previsioni progettuali e contrattuali e i lavori eseguiti (, su cui AP si riservava) e, in particolare: i) mancava un assorbitore di umidità nella cella muletti –
pagina 3 di 17 il contratto ne prevedeva due - e l'unico installato era manuale anziché automatico;
ii) i canali di distribuzione aria (punto 3.5.2 conferma d'ordine) non erano coibentati secondo le modalità prescritte;
iii) la tubazione dei circuiti di distribuzione e collegamenti (punto 3.1.4. della Conferma d'ordine) non era di acciaio bensì di rame e non era parimenti coibentata (doc.3);
- sempre l'8 aprile 2017 la committente rilevava, dal software di gestione dell'impianto oggetto del collaudo, la presenza di allarmi, blocchi e anomalie nello stato di funzionamento che venivano denunciati alla prima verbalmente, poi con mail 11.4.2017 (doc.4,5) ed infine via pec il CP_1
14.4.2017 (doc.6) nonché via raccomandata a/r, di pari data (doc.7);
- i vizi lamentati, di cui chiedeva una pronta rimozione alla convenuta, riguardavano: l'allarme filtro circuito compressore 1; l'allarme guasto motore circuito compressore 2 ed i compressori STADIO R
134 A all'interno della centrale frigorifera, che andavano, questi ultimi, in continua fase di stallo, ovvero si attaccavano e staccavano continuamente, con conseguente risalita della bassa pressione all'interno dell'impianto stesso;
- riscontrava la denuncia con racc. del 21.4.2017 negando che l'opera fosse viziata, asserendo CP_1 che l'impianto era stato correttamente avviato e collaudato e che lo stesso necessitava di andare a regime di funzionamento e che, una volta raggiunto il pieno carico, gli allarmi sarebbero spariti, chiarendo, ad ogni buon conto, che avrebbe inviato un proprio tecnico per un sopralluogo il 27.4.2017
(doc.8);
- nonostante i sopralluoghi, non rimuoveva le difformità rilevate, limitandosi a assicurare la CP_1 committente sulla pronta cessazione degli allarmi una volta entrato a regime l'impianto;
- con mail del 3.7.2017 rappresentava nuovamente alla le anomalie riscontrate Parte_1 CP_1
nonché quelle intervenute successivamente (doc.9), chiedendole la risoluzione di tali problematiche e il rimborso degli esborsi sostenuti dalla committente sino a quel momento;
- con pec del 21.12.2017, la segnalava alla convenuta che l'impianto andava continuamente Parte_1
in allarme e che ciò si verificava sin dalla messa in funzione dello stesso, con il sistema della centrale che passava dalla posizione automatica a quella manuale per poi spegnersi (doc.10);
- stante il perdurare dei vizi e/o delle difformità, , tramite il proprio legale, il 4.4.2018 e il Parte_1
5.4.2018 reiterava la denuncia, sollecitando un intervento risolutivo della (doc. 11,12); CP_1
- l'attrice proponeva ricorso per ATP diretto alla verifica delle problematiche riscontrate dinnanzi al
Tribunale di Avellino, che si dichiarava tuttavia incompetente, in ragione di una clausola di competenza esclusiva contenuta nel contratto (doc.1 4);
- non riassumeva l'ATP dinnanzi all'intestato Tribunale, pendendo trattative con la Parte_1 CP_1
per la definizione stragiudiziale della Vicenda;
il 24.8.2018 tuttavia comunicava alla la CP_1
pagina 4 di 17 necessità di un immediato intervento, essendo l'impianto prossimo al fermo, perché le temperature della cella BT non scendevano al di sotto di - 15°C e ribadiva le difformità sino ad allora rilevate ossia:
i) le perdite di olio e gas a cui erano soggetti i due compressori a vita R134; ii) il continuo scatto della termica del motore della torre di raffreddamento;
iii) il ripristino dell'originale tubo di gas CO2 con annesso controllo di perdite ed eventuale rabbocco;
iv) la presenza di un'elevata quantità di ghiaccio nei tre evaporatori della BT;
v) i problemi nello scarico di condensa nella cella -15° (doc. n. 17);
- con distinta comunicazione del 24.8.2018, , al fine di comporre bonariamente la questione, Parte_1 richiedeva alla a) l'esecuzione del completamento del tratto isolamento linea liquida CP_1 alimentazione pacchi cella 0°; b) il rimborso di tutti i costi sostenuti;
c) l'installazione o il rimborso del costo dell'umidificatore non fornito, come da contratto;
d) l'estensione della garanzia per altri due anni dal momento della messa a regime della centrale (doc.18);
- la convenuta con pec del 27.8.2018 ribadiva tuttavia la propria posizione, di cui alla comunicazione del 21.6.2018, e le trattative intraprese si arrestavano definitivamente.
Ciò premesso, l'attrice deduceva l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla convenuta con la conferma d'ordine 027-14A ed oggetto delle riserve riportate nel verbale di collaudo (doc.3), e per l'effetto ne chiedeva la condanna: i) all'installazione dell'umidificatore, non fornito, ovvero, in via gradata, al rimborso del valore dello stesso, quantificato in € 25.000,00; ii) alla sostituzione dell'assorbitore manuale di umidità installato nella cella muletto con un assorbitore automatico;
iii) alla corretta coibentazione dei canali di distribuzione aria;
iv) alla sostituzione dei circuiti di distribuzione e dei collegamenti, installati in rame anziché nel concordato acciaio inox e alla relativa coibentazione.
Agiva altresì ex art.1668 c.c. per ottenere, a spese della l'esecuzione degli interventi necessari CP_1
alla rimozione dei lamentati vizi, previo loro accertamento, presenti nella centrale frigorifera ed evincibili dal report in atti (docc.23, 24), nonché chiedeva condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza del malfunzionamento dell'impianto, stimati in €
50.000,00. Lamentava infatti, quale danno emergente, il notevole investimento di denaro sostenuto
(pubblicità e ricerca e assunzione di risorse umane da destinare alla propria attività commerciale di
“logistica del freddo”) e, quanto al lucro cessante, l'aver dovuto rinunciare a commesse di deposito e stoccaggio a lungo termine di potenziali committenti, onde evitare il deperimento della merce per il malfunzionamento dell'impianto e così i possibili profili di responsabilità. Infine, avanzava richiesta di rimborso della cifra complessiva di € 10.626,20 per spese sostenute a causa del malfunzionamento dell'impianto, posto che aveva provveduto alla sostituzione di 4 filtri olio “362201-06 Parte_1 marca BITZER”, versando totali € 915,00 (cfr. fatture nn. 75 e 85/2017, emesse, rispettivamente, per €
427,00 e € 488,00, doc.20,21), e all'acquisto di 4 “Bombole R134A”, sopportando una spesa di €
pagina 5 di 17 9.711,20, (cfr. fattura n. 76/2018, doc.22). La prima udienza, indicata in citazione per il 28.2.2019, veniva differita al 25.6.2019
2. Si costituiva tempestivamente contestando le pretese dell'attrice e la sua ricostruzione. CP_1
Deduceva di aver adempiuto agli obblighi assunti con la conferma d'ordine n. 027-14 A del 15.5.2014, negando gli addebitati vizi che, al più, erano dipesi da fatto e colpa della . Deduceva altresì Parte_1
di aver dovuto sopperire a cambiamenti progettuali e costruttivi, operati dalla committente, con modifiche non previste dell'impianto e per cui non era stato chiesto alcun costo aggiuntivo, nonostante i maggiori oneri sostenuti, modifiche quali: i) fornitura di staffaggi principali;
ii) variazioni del layout che incidevano sulla parte elettrica dell'impianto frigo;
iii) adattamento del percorso delle tubazioni;
iv) avviamento e conseguente collaudo dell'impianto in momenti diversi. Assumeva inoltre di aver diligentemente riscontrato le richieste di intervento della , con interventi in garanzia Parte_1
effettuati tramite apposito frigorista di fiducia, Eurofrigo.
In ordine alle asserite difformità, deduceva che: a) l'assorbitore di umidità installato nella cella CP_1
era manuale, anziché automatico, poiché ciò era necessario per il massimo rendimento dell'impianto e tale soluzione non era stata contestata dalla attrice sino al verbale di collaudo 8.4.2017, firmato da solo per presa visione;
b) la mancata coibentazione dei canali di distribuzione aria era dovuta CP_1
alla scelta, condivisa fra le parti in fase di installazione, di adottare, attesa la conformazione dei luoghi, canali in lamiera in luogo dei previsti canali aria del tipo in pannello sandwich;
c) la tubazione dei circuiti di distribuzione e collegamenti era per la maggior parte in acciaio inox con solo alcuni dei pezzi più piccoli in rame - metallo avente le medesime caratteristiche dell'acciaio, la cui posa si era resa necessaria a causa delle modifiche apportate al progetto - mentre la mancata coibentazione della tubazione era dipesa da colpa della committente stessa, visto che il tratto di tubazione da coibentare, posto a circa 5 m di altezza, non era altrimenti raggiungibile dal momento che la posa della apposita piattaforma era stata resa impossibile dalla perdurante occupazione dell'area in oggetto da parte di aziende terze sino al termine dei lavori;
d) il presunto stallo dei compressori della centrale frigorifera, dovuto a problematiche di picchi di carico/scarico dei compressori, non dipendeva da difetti progettuali bensì dall'assenza di tecnico conduttore qualificato;
e) il frequente cambio dei filtri dell'olio operato dalla rientrava nella normalità di un impianto da poco avviato. Contestava la Parte_1
quantificazione dei danni, sia sotto il profilo del danno emergente, sia sotto il profilo del lucro cessante.
Concludeva come in epigrafe.
3. Alla prima udienza venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. Con provvedimento del
20.3.2020 venivano ammesse le richieste di prova orale articolate dalle parti e veniva fissata l'udienza del 17.12.2020 per l'assunzione. Intervenute modifiche tabellari nella titolarità e gestione del ruolo,
pagina 6 di 17 l'udienza, in ragione delle conseguenze dell'insorgenza del Coronavirus, veniva, con decreto del
24.11.2020, rinviata al 23.9.2021. A detta udienza veniva escusso il teste per parte attrice;
Tes_1 all'udienza del 3.2.2022 venivano sentiti i testi e per l'attrice ed infine Testimone_2 Tes_3
all'udienza del 22.9.2022 deponeva il teste attoreo Con provvedimento del 19.7.2022 veniva Tes_4 disposta c.t.u. sul seguente quesito: “il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, letti i verbali
d'udienza, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, eseguita ogni indagine ritenuta necessaria, previa ispezione ed esame dell'impianto di refrigerazione per cui è causa sita in zona P.I.P. loc. Pescarole di
Serino (AV), descriva l'impianto realizzato da presso la piattaforma logistica di CP_1 [...]
di cui alla conferma d'ordine n. 027-14A del 15.5.2014 (doc. 1), precisando in Parte_1
particolare se sussistono le difformità come indicate nel verbale di collaudo con riserva del 8.4.2017, punti 1, 2, 3 (doc. 3); dica se sussistono i vizi e difetti lamentati da nelle Parte_1
contestazioni del 11.4.2017 e del 14.4.2017 (doc. 4-5-6) e successive in atti (doc. 9-10-11-12) nonché tenuto conto dei report diagnostici (docc. 23-24) indicandone cause e responsabilità, precisando se e in che misura incidano sul funzionamento dell'impianto in termini di normale fruizione e utilizzo tenuto conto della destinazione dell'impianto; indichi gli interventi necessari per l'eliminazione dei detti vizi e difetti, quantificandone i relativi costi e le prevedibili tempistiche necessarie all'esecuzione dell'intervento; tenti la conciliazione tra le parti”. Per la nomina del CTU veniva delegato ex art. 203
c.p.c. il Tribunale di Avellino con assegnazione di termine di giorni 200 per l'espletamento della prova.
Intervenute plurime proroghe del termine per l'espletamento della prova delegata, il 4.12.2023 il CTU nominato, dott. depositava la relazione peritale presso il Tribunale irpino che Persona_1 disponeva la trasmissione degli atti all'intestato Tribunale. All'udienza del 28.3.2024 la causa veniva rinviata per p.c. al 5.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da deposito di note scritte. Pervenuto il giudizio allo scrivente Magistrato, con ordinanza resa il 6.12.2024 si riscontrava il deposito delle note in cui le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini per conclusionali e repliche.
4. L'oggetto della presente vertenza attiene alla valutazione della sussistenza o meno di un inadempimento imputabile alla nello specifico avuto riguardo alla progettazione e CP_1
realizzazione di centrale frigorifera e sistemi di refrigerazione di celle presso la piattaforma logistica della in Serino (Av), come da conferma d'ordine n° 027-14A del 15.05.2014 (doc.1 attoreo) Parte_1 per il corrispettivo di € 580.000,00 e alla sussistenza dei vizi e difformità lamentati dall'attrice: questa ha chiesto inizialmente la condanna ad adempiere1, per poi richiedere in sede di precisazione delle 1 Così l'attrice concludeva in citazione: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla nei confronti della contenute CP_1 Parte_1 pagina 7 di 17 conclusioni la risoluzione per inadempimento della odierna convenuta, che, d'altro canto, ha CP_1
contestato sia la sussistenza di vizi e difformità lamentate, sia di essere incorsa in inadempimento alcuno.
Anche al fine di valutare l'ammissibilità della modifica della domanda, è opportuno preliminarmente qualificare il contratto.
Ciò premesso – nonostante talune ambiguità nella denominazione contenute nell'accordo - nella fattispecie ricorrono tutti gli elementi del contratto di appalto attesa la prevalenza del lavoro sulla materia, avuto riguardo alla volontà dei contraenti, oltre che al senso oggettivo del negozio (Cass. civ. sez. II n. 5935 del 12/3/2018): il contratto concluso tra le parti (doc. 1) ha infatti avuto ad oggetto la progettazione – previa analisi della destinazione d'uso delle aree, cfr. punto 2, relazione tecnica – e realizzazione della centrale frigorifera e dei sistemi di registrazione delle celle, ma anche il suo collaudo (“condizioni di vendita”, art. 6). Ne consegue l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 1655 c.c. e seguenti, con particolare riferimento, per quanto riguarda i vizi dell'opera appaltata, all'art. 1667 c.c. e ss., disposizioni in cui vanno sussunte le domande attoree.
5. Si è detto che l'attrice (che in citazione e in prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., aveva chiesto l'esatto adempimento del contratto e l'eliminazione dei vizi/problematiche riscontrate) all'udienza di p.c. ha chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo.
Quanto alla domanda di risoluzione la modifica è ammissibile, perché in esercizio dello ius variandi ex art. 1453, co. 2 c.c., essendo ammissibile, con riferimento al contratto di appalto, la modifica della domanda di esatto adempimento ma anche di eliminazione dei vizi in quella di risoluzione, non esistendo con riferimento a detto contratto una norma quale l'art. 1492 c.c., che fissa l'irrevocabilità
nella conferma d'ordine n° 027-14A del 15.05.2014 - oggetto delle riserve riportate in calce al verbale di collaudo e consegna dell'impianto del 08.04.2017 (Cfr. doc. n. 1) - e, per l'effetto, condannare la medesima a) alla CP_1 installazione dell'umidificatore concordato nella conferma d'ordine, ma non fornito, il tutto come denunciato con mail del 24.08.2018 ovvero, in via subordinata, al rimborso del valore dello stesso, quantificabile in €.25.000,00 ovvero nella diversa somma che sarà dimostrata in corso di causa o che sarà determinata in via equitativa dall'On.le Tribunale adito;
b) a sostituire l'assorbitore manuale di umidità installato nella cella muletto con un assorbitore automatico, come concordato nella conferma d'ordine; c) alla corretta coibentazione dei canali di distribuzione aria secondo le modalità prescritte al punto 3.5.2. della conferma d'ordine; d) alla sostituzione dei circuiti di distribuzione e dei collegamenti installati in rame anziché in acciaio inox come concordato al punto 3.1.4. della conferma d'ordine e relativa coibentazione secondo le modalità previste nella medesima conferma d'ordine; 2) accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e/o difformità della
“centrale frigorifera e sistemi di refrigerazione per celle” commissionata dalla alla con Parte_1 CP_1 conferma d'ordine n° 027-14A del 15.05.2014 e, per l'effetto, condannare quest'ultima: a) ad eseguire, a proprie spese, ai sensi dell'art. 1668 c.c., tutti quei lavori e/o interventi necessari e/o opportuni atti ad eliminare i predetti vizi e/o difformità nonché ad impedire il ripetersi degli stessi, per il futuro, garantendo la piena e totale fruibilità della “centrale frigorifera e sistemi di refrigerazione per celle”; b) al risarcimento di tutti i danni - nessuno escluso - subiti e subendi dalla
[...] in conseguenza di quanto sopra evidenziato, stimati, in via prudenziale, in €. 50.000,00 ovvero da Parte_1 determinarsi nella maggiore o minore somma ritenuta equa e giusta dall'On.le Tribunale adito anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.; c) al rimborso della somma di €.10.626,20 sostenuta dalla per la sostituzione dei filtri olio e per Parte_1 l'acquisto di bombole R134A conseguenti al malfunzionamento dell'impianto, come sopra precisato e documentato;
3) condannare la al pagamento delle spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario per spese generali e CP_1 oneri fiscali e previdenziali come per legge” pagina 8 di 17 della scelta operata (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 19825 del 19/9/2014; cfr. in tal senso Cass. Sez. II, ord.
n. 12803 del 14/5/2019)
Quanto alla richiesta di restituzione del prezzo, si rammenta che “La parte che, ai sensi dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l'adempimento, può domandare, contestualmente all'esercizio dello
“ius variandi”, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale” (Cass. SS.UU., sent. n 8510 del
11/4/2014).
6. Nel caso di specie, ha fatto valere la sussistenza di vizi presenti nell'impianto in esame Parte_1 commissionato dalla stessa alla in forza di conferma d'ordine n. 027-14A del 15.5.2014 (cfr. CP_1
doc. 1), consistenti, nella prospettazione attorea, nella presenza di: un assorbitore di umidità (in luogo dei due concordati) manuale anziché automatico nella cella muletti;
nella mancata coibentazione dei canali di distribuzione aria;
nella realizzazione in rame, invece del concordato acciaio, della tubazione dei circuiti di distribuzione e collegamenti e nella mancata coibentazione degli stessi (doc.3). L'attrice ha dedotto anche altre problematiche, concernenti l'allarme filtro circuito compressore 1, l'allarme guasto motore circuito compressore 2 ed i compressori STADIO R 134 A all'interno della centrale frigorifera;
questi ultimi andavano in continua fase di stallo, ovvero si attaccavano e staccavano continuamente, con conseguente risalita della bassa pressione all'interno dell'impianto stesso (docc.4-
7). Tutte questi difetti – in parte già emersi in sede di collaudo (doc. 3), in parte manifestatisi dopo - comportavano, tra l'altro, l'impossibilità per l'impianto di abbassare la temperatura all'interno della cella oltre i – 15 gradi (doc. 17).
Infine, l'attrice ha ulteriormente segnalato: continue avarie ai motori 1 e 2 e costante reset degli stessi una volta staccata la corrente;
la palesatasi necessità di cambiare per 4 volte i filtri olio compressore;
gli avvenuti blocchi termici della pompa e ventilatore della torre evaporativa e del secondo ventilatore evaporativo della cella BT;
il non funzionamento del sensore del livello d'acqua della torre evaporativa;
il blocco della pompa e la rumorosità dei cuscinetti della torre evaporativa;
il continuo scattare dell'allarme dell'impianto dalla sua messa in funzione e il costante passaggio dalla posizione automatica e poi manuale del sistema della centrale frigorifera, con successivo spegnimento (docc.9-
11).
A fronte di tali contestazioni, la convenuta ha sostenuto che: l'impianto, regolarmente collaudato l'8.4.2017, era esente da vizi;
le problematiche relative agli allarmi erano imputabili al fatto che le celle non erano ancora a regime in quanto sottoutilizzate con carichi parziali e sarebbero scomparse una volta entrato a pieno regime l'impianto; gli allarmi scaturiti dai filtro olio rientravano nella normalità
pagina 9 di 17 dovuta al primo funzionamento della centrale, filtri che dovevano essere periodicamente sostituiti specie dopo il primo avviamento (doc.8). Ha altresì giustificato le residue difformità lamentate adducendo scelte progettuali resesi necessarie e mancanze imputabili all'attrice quali assenza di tecnico specializzato per operare sui compressori della centrale frigorifera e impossibilità di coibentare tratti di tubazione a causa della presenza di terzi.
6.1. Si deve poi ricordare che “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito
l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (Cass. civ. sez. II sent. n.19146 del
9/8/2013); l'accettazione, in altri termini, costituisce espressione, da parte del committente, del gradimento dell'opera, con conseguente manifestazione negoziale da cui scaturiscono effetti negoziali quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e difformità (Cass. civ. sez. I sent.
n.19019 del 31/7/2017).
6.2. Nel caso di specie non è dato ravvisare la sussistenza dell'accettazione, nemmeno tacita, dell'opera da parte del committente: l'opera, benché consegnata, è stata accettata con riserve da parte della società attrice, la quale ha lamentato ab origine la presenza di difformità (doc. 3). Gravava pertanto sulla convenuta l'onere di provare l'esecuzione dell'opera alle pattuizioni stabilite in contratto e a regola d'arte.
7. Tanto premesso, l'istruttoria ha dimostrato la fondatezza delle contestazioni mosse dalla Parte_1 alla convenuta quanto all'inadeguatezza della centrale frigorifera e sistemi di refrigerazione per celle, realizzati e installati da ad assicurare la normale fruizione e utilizzo dell'impianto in esame, CP_1
tenuto conto della destinazione dello stesso e comunque entro quanto contrattualmente stabilito.
7.1. Il CTU, ing. preliminarmente ha dato ampia descrizione dell'impianto frigorifero per cui è Per_1
causa (cfr. relazione CTU pagg. 4-6). Il CTU ha altresì precisato che l'impianto fornito da CP_1
mirava a soddisfare le esigenze di refrigerazione dei locali riportate nella tabella a pag. 6 della relazione peritale e che all'atto dell'ispezione permanevano le difformità rilevate dalla e Parte_1
trascritte nel verbale di collaudo ossia: la presenza di assorbitore di umidità manuale anziché automatico nella cella muletti;
canali di distribuzione aria non coibentati secondo le modalità concordate in contratto;
tubazione dei circuiti di distribuzione e collegamenti in rame in luogo dell'acciaio, parimenti non coibentata secondo le modalità pattuite. Ha proseguito poi con il compendiare, in risposta al secondo quesito sottopostogli, i vizi successivamente contestati dalla
: “- esplosione degli interruttori dei compressori CO2 il giorno successivo al collaudo Parte_1
pagina 10 di 17 (avvenuto il giorno 08/04/2017), secondo il problema era di natura elettrica (alimentazione CP_1
Enel) l'attore a proprie spese fece installare un monitoraggio sulla rete elettrica per circa 15 giorni senza riscontrare nessuna anomalia;
- rottura sensore di livello/temperatura acqua torre evaporativa.
Il sensore in questione causava un attacco e stacco continuo (periodo 2 secondi) del teleruttore che alimenta le resistenze presenti nella torre evaporativa questa dinamica ha causato un surriscaldamento elevatissimo dei cavi di alimentazione e conseguente danneggiamento degli stessi;
- rottura motopompa torre evaporativa;
- blocco motori 134a per sicurezza filtro olio;
- rottura tubo flessibile lato CO2 ad alta pressione di ritorno olio dal separatore al collettore con conseguente perdita totale della carica di CO2 e olio. Intervento di ripristino eseguito a carico - Parte_2 intervento sicurezze meccaniche (pressostati danfoss)” (cfr.pag.7), con il principale fra gli stessi, di natura ricorrente, costituito dalla “temperatura all'interno della cella BT che non scende oltre i -15°C con conseguente danneggiamento delle merci all'interno” che “causa il blocco dei compressori a vite
e richiede l'intervento meccanico di un operatore per lo sblocco dello stesso e riavvio delle macchine”
(cfr. relazione, pag.7).
Tale ultima conseguenza è stata, del resto, riconosciuta e confermata anche dai testi escussi, Tes_5
(cfr. verbale udienza 23.9.2021) ed (“anche ad oggi le celle non funzionano e
[...] Testimone_6 noi dipendenti dobbiamo monitorare l'impianto per tutta la durata del lavoro e manualmente andiamo
a ripristinarlo. E puntualmente la mattina dopo lo troviamo fermo la maggior parte delle volte”, cfr. verbale udienza 22.9.2022).
L'indagine del CTU si è dunque concentrata sul funzionamento dei compressori, responsabili dei blocchi dell'impianto e del conseguente innalzamento della temperatura all'interno della cella. All'esito dell'analisi dei report delle anomalie in atti (docc.23,24), dello storico delle temperature della cella BT
e delle avarie del sistema tra l'1.2.2023 e il 17.3.2023, il tecnico incaricato dal Tribunale ha infine rilevato ed appurato “la presenza di numerosi alert di allarme riferiti ai compressori a vite, nonché di svariati messaggi di blocco della cella BT per mancato avvio compressori” comportanti il blocco dell'impianto e il conseguente aumento della temperatura della cella BT (cfr. relazione di CTU, pag. 8 nonché allegato B). Non solo: all'atto dell'ispezione l'impianto è andato ripetutamente in blocco e si è dovuto procedere al reset manuale e riavvio della centrale, non permettendo il sistema di controllo dell'impianto tali operazioni da remoto, rendendosi pertanto necessaria “la presenza costante di personale per evitare un aumento di temperatura all'interno delle celle” (relazione, pag.9).
Constatato il non corretto funzionamento dell'impianto di refrigerazione, desumibile anche dal listato delle temperature della cella BT, indicanti una temperatura media che non scendeva al disotto dei 14 gradi centigradi in luogo dei richiesti -28℃ (può evidenziarsi anzi che nel contratto veniva previsto che pagina 11 di 17 l'impianto avrebbe potuto garantire una temperatura di lavoro fino a – 35° C., cfr. doc. 1, relazione tecnica, pag 5), il CTU ha poi volto la propria attenzione alle numerose sostituzioni di filtri, causate dalla presenza di scorie nelle tubazioni, riconducibili ad una non adeguata tecnica di montaggio (“La buona regola di montaggio impone che tutte le brasature e saldature vengano realizzate sotto pressione
d'azoto, tale procedura evita completamente la formazione di scorie nelle tubazioni e avrebbe evitato le numerose sostituzioni dei filtri”, cfr. relazione pag.10) e ad una realizzazione dell'impianto non conforme alle regole dell'arte al punto da evidenziare dapprima che “un impianto frigorifero fin da nuovo non può presentare tutti questi inconvenienti”, per poi aggiungere che “un impianto nuovo e realizzato a regola d'arte, inoltre, non può presentare una quantità' così elevata di impurità tali da rendere necessaria la sostituzione di un così elevato numero di filtri a pochi mesi dal collaudo” (cfr. relazione pag.10).
7.2. In conclusione, il consulente tecnico dell'Ufficio ha ricondotto i ripetuti blocchi dell'impianto ad
“un'errata valutazione in sede progettuale della tipologia di compressori a gas R134a da utilizzare: nello specifico i compressori a vite installati, non sono in grado, per loro caratteristiche costruttive - i compressori a vite a seguito cicli di funzionamento estremamente corti vanno in avaria più frequentemente rispetto ad altre tipologie - a garantire un corretto funzionamento ai c.d. carichi parziali, vale a dire in condizioni di variabilità di temperatura dei materiali stivati e caratteristiche degli stessi (consistenza e temperatura di conservazione media)” (cfr. relazione c.t.u. pag. 10), rendendo di fatto l'impianto commissionato non idoneo a garantire la corretta conservazione della merce – stante l'impossibilità di raggiungere le temperature richieste - all'interno della cella BT per una pluralità di carenze (vuoi per i materiali utilizzati, vuoi per le saldature, vuoi per la concezione generale dell'apparato, vuoi per scelte progettuali quali la scelta di compressori a gas R134a), riconducibili alla appaltatrice, con particolare riguardo ai compressori R134a che, bloccandosi, necessitano di operatori in loco pronti a riavviare manualmente l'impianto e sono altresì forieri di “elevati consumi energetici, bruciatura dei pacchi statorici, eccessivi stress ai teleruttori, sollecitazioni meccaniche eccessive alle bronzine e cuscinetti e sollecitazione pompa olio” (cfr. c.t.u. pag. 10). Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in ragione del rigore scientifico e metodologico utilizzato.
La stessa non ha peraltro mosso contestazioni all'operato del CTU e alla relazione peritale, CP_1
limitandosi a derubricare a meri inconvenienti fisiologici vizi rilevati dal tecnico del Tribunale (cfr. conclusionale, pag.4), senza tuttavia meglio argomentare sul punto e non ha negato l'esistenza di difformità presenti nell'impianto fornito posto che già in precedenza, a seguito delle contestazioni della
, si era fatta carico di emendare i difetti riscontrati, così implicitamente ammettendoli, Parte_1 elaborando una “sorta” di piano di interventi atto ad eliminare le problematiche lamentate dalla pagina 12 di 17 committente (doc.16).
8. Da quanto finora esposto può dirsi provata la sussistenza dei vizi lamentati da , così come Parte_1
accertati dalla c.t.u., al cui contenuto non vi è motivo di discostarsi, e richiamati ai punti 7.1. e 7.2., e dell'inadempimento di all'obbligazione assunta con il negozio del 15.5.2014 di progettazione e CP_1 realizzazione di centrale frigorifera e sistemi di refrigerazione per celle, non rispondendo l'opera realizzata alle regole della buona tecnica e presentando problematiche tali da pregiudicare il corretto funzionamento dell'impianto di refrigerazione, tanto costituendo indubbiamente inadempimento contrattuale a fronte della garanzia contrattualmente prevista.
9. La domanda di risoluzione è fondata.
9.1 L'art. 1668 c.c. attribuisce al committente, oltre all'azione per eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto (salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore): la disposizione citata, consente di addivenire alla risoluzione del contratto “soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione ovvero all'uso cui sia preordinata” (Cass. civ. sez. VI, Ord. n. 26965 del 15/12/2011). Al fine di ottenere la tutela caducatoria, i vizi e le difformità accertate dell'opera non debbono essere facilmente eliminabili posto che, in tal senso, la parte adempiente sarebbe invece autorizzata (e legittimata) a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 1668 c.c., salvo il risarcimento del danno in ipotesi di colpa dell'appaltatore (Cass. civ. sez. II. Ord. n. 21188 del
5/7/2022).
9.2. Nel caso di specie è stata provata la inattitudine/inidoneità dell'impianto di refrigerazione, fornito da a garantire le temperature minime concordate e dunque a consentire la conservazione delle CP_1
merci a causa dei vizi riscontrati. Può dirsi dimostrato pure che detti vizi non siano facilmente eliminabili: il CTU non è riuscito ad individuare esattamente gli interventi da eseguirsi per garantire la funzionalità dell'impianto (cfr. relazione CTU, pag. 11), ma ha proposto vari lavori al più “palliativi”, di incerta efficacia e che non ha potuto affermare come risolutivi delle problematiche sottese (con possibile necessità di nuovi interventi, come d'altronde osservato dal CTP attoreo e paventato dallo stesso CTU – cfr. pagg. 13-14), trattandosi di un impianto realizzato con parti di più produttori e progettato dalla convenuta per far fronte a specifiche esigenze della attrice;
non a caso il CTU non è stato in grado di quantificare, se non indicativamente, il costo degli interventi tesi ad eliminare i vizi
(cfr. c.t.u. pag.11) né la convenuta, in sede di osservazioni alla CTU o negli scritti conclusivi ha potuto chiarire quali siano le soluzioni per rimuovere in via definitiva le problematiche riscontrate.
10. In definitiva, essendo stato accertato che la centrale di refrigerazione commissionata dalla attrice pagina 13 di 17 non assolve all'uso concordato ed alla sua funzione propria di conservazione degli alimenti, compromessa da ripetuti blocchi del sistema imputabili a difetti di progettazione ed esecuzione che rendono, come detto, l'impianto non idoneo a serbare prodotti (in particolare deperibili), l'opera fornita da deve dirsi del tutto inadatta alla sua destinazione. Deve dunque dichiararsi la risoluzione del CP_1
contratto, stante il grave inadempimento di CP_1
11. Si esaminano quindi le ulteriori domande attoree.
12. In primo luogo, quale conseguenza della risoluzione, va condannata a restituire a CP_1
il corrispettivo da questa pacificamente corrisposto, pari ad € 580.000,00, oltre IVA e Parte_1 dunque € 707.600,00 (cfr. doc. 2 attoreo).
ha chiesto applicarsi su tale somma gli interessi moratori dal pagamento al soddisfo. La Parte_1
richiesta non può essere accolta.
Quanto alla decorrenza, non è stata dimostrata la malafede di alla ricezione dei pagamenti, CP_1
sicché gli interessi, ex art. 2033 c.c., saranno dovuti dalla domanda e dunque dal 3.12.2024, perché solo dall'udienza di p.c. l'attrice ha anche chiesto la restituzione degli importi. Quanto al saggio degli interessi, non potrà essere riconosciuto quello di cui al d.lgs. 231/2002, non applicabile in caso di indebito, pur quando le parti siano entrambe imprenditori commerciali (cfr. in tal senso, Cass. Sez. I, ord. n. 36595 del 14/12/2022); gli interessi saranno dunque dovuti al saggio legale, ex art. 1284, co. 1
c.c. Non va inoltre applicata la rivalutazione monetaria richiesta dalla attrice, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore.
13. Le domande di risarcimento danno sono solo in parte fondante.
13.1. Sotto il profilo del danno emergente ha dimostrato la corresponsione delle somme di Parte_1
cui alle fatture in atti (doc.20, 21, 22) che dimostrano gli esborsi per la sostituzione dei filtri olio e per l'acquisto di bombole R134A conseguenti al malfunzionamento dell'impianto, come chiarito anche dal
CTU, per complessivi € 10.626,20, esborsi corroborati dal teste che, sentito Testimone_7
all'udienza del 3.2.2022, in risposta al capitolo e) di parte attrice, ha confermato le fatture esibitegli ed affermato di aver effettuato personalmente gli interventi sostitutivi. Gli esborsi vanno pertanto rimborsati, posto il nesso causale tra la difettosità del macchinario realizzato da e le spese CP_1
sostenute da . Trattandosi di somma riconosciuta a risarcimento del danno e dunque debito Parte_1
di valore, su tale importo va riconosciuta la rivalutazione e gli interessi sulla somma via via rivalutata dal danno (coincidente, in ultima analisi, con il pagamento dei relativi importi dall'attrice ai terzi, identificabile nell'8.6.2018, data di emissione dell'ultima fattura da parte del terzo): l'importo rivalutato da tale data, comprensivo di interessi sul capitale via via rivalutato all'attualità, è pari ad €
13.825,78. Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data pagina 14 di 17 dell'effettivo pagamento, su detta somma dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi al tasso legale, ex art. 1284, co. 1 c.c.
13.2. Deve essere rigettata l'ulteriore domanda attorea, volta al risarcimento dei danni asseritamente patiti per gli investimenti di denaro dalla stessa sostenuti in vista della legittima aspettativa del funzionamento dell'impianto di refrigerazione, costi declinati in “pubblicità (marketing) e ricerca e assunzione di risorse umane da destinare alla propria attività commerciale di “logistica del freddo”, priva di diretta concorrenza nelle province di Salerno ed Avellino” (cfr. pag.6, citazione), poiché sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio.
13.3. Quanto al lucro cessante, la ha chiesto di vedersi riconosciuto, in conseguenza Parte_1 dell'inadempimento della il risarcimento dei danni subiti per via della “obbligata” astensione CP_1
della stessa dall'accettazione di commesse di deposito e stoccaggio di merce deperibile, onde evitare di incorrere in possibili profili di responsabilità (cfr. pagg. 6-7, citazione).
Anche tale domanda deve essere rigettata, perché rimasta indimostrata all'esito del giudizio. L'attrice era infatti tenuta a dimostrare: a) di aver effettivamente sostenuto tali maggiori costi e/o spese, ovvero di aver fruito di minor introiti;
b) che inoltre siffatti oneri, ovvero maggiori passività (o minor introiti), siano conseguenza immediata e diretta, secondo il paradigma del nesso eziologico, della difettosità dell'impianto. non ha fornito tale prova. L'attrice ha dedotto (conclusionale, pagg- 13-14) Parte_1
che le testimonianze assunte (in particolare testi e avrebbero dimostrato la perdita di un Tes_4 Tes_3
numero (non meglio precisato) di commesse di lavoro, che avrebbero, viceversa, senz'altro potuto essere accettate se l'impianto non fosse stato difettoso.
Dette testimonianze non sono sufficienti a dimostrare il danno. Infatti, il danno per mancato guadagno da responsabilità contrattuale, “concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” (Cass. civ., Sez. II, sent., n. 11254 del 20/5/2011)
I testi hanno reso dichiarazioni del tutto generiche, inidonee a ricostruire, in via anche indiziaria, il danno: ha dichiarato che “a causa di questo malfunzionamento l'azienda ha perso anche delle Tes_4
pagina 15 di 17 commesse di lavoro” (cfr. verbale ud. 22.9.2022), mentre il teste che si occupava di trasportare Tes_3 prodotti dai frigoriferi della società di cui era dipendente (Terminio Frutta s.a.s.) a quelli dell'odierna attrice, dopo aver confermato le circostanze di cui ai capitoli f) e g) della , così si è espresso Parte_1
“ non ci ha mai dato piena disponibilità di flusso, noi abbiamo capito che i frigoriferi Parte_1
erano in sistema di allarme e quindi abbiamo cercato di affidare meno ordini possibili, rivolgendoci anche ad altri” (cfr. verbale ud. 3.2.2022). Ambedue le dichiarazioni testimoniali pagano una eccessiva genericità e vaghezza, dal momento che non è dato comprendere, nemmeno indicativamente, né la tipologia delle commesse rifiutate né il numero delle stesse né la loro asserita rilevanza. Inoltre, parte attrice non ha prodotto in giudizio alcun elemento (in particolare scritture contabili, o comunque dimostrazione a conferma del suo fatturato), da cui possa inferirsi la consistenza della riduzione degli utili.
Non vi sono i presupposti per poter giungere ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., giacché “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito ai giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma che ciò non esime la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur dei diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 20889 del
17/10/2016).
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) individuato in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuate in considerazione della somma concretamente riconosciuta a parte attrice in quello da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00 ex art. 6, co 1 d.l. 55/2014 –, applicati ai minimi in ragione della linearità in fatto e diritto del giudizio e precisamente: € 2.304,00 per la fase di studio della controversia, € 1.520,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase istruttoria ed €
4.007,00 per la fase decisionale, per complessivi € 14.598,00 oltre accessori. All'attrice dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per € 545,00 (CU, marca).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 16 di 17 (i) in parziale accoglimento delle domande attoree:
a) dichiara risolto il contratto per cui è causa, stipulato tra e per Parte_1 CP_1
grave inadempimento di CP_1
b) condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
707.600,00, oltre interessi legali al saggio ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 3.12.2024 al saldo;
c) condanna al pagamento in favore di dell'importo di € 13.825,78, CP_1 Parte_1
oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(ii) rigetta per il resto le domande attoree;
(iii) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di liquidate in CP_1 Parte_1
€ 14.598,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre accessori sui compensi;
(iv) pone definitivamente a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Vicenza, 28 marzo 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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