Ordinanza cautelare 25 agosto 2023
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 24 luglio 2024
Decreto presidenziale 4 settembre 2024
Ordinanza cautelare 30 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/06/2025, n. 5316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5316 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 05316/2025REG.PROV.COLL.
N. 06643/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6643 del 2024, proposto da DO CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Terlizzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. DO Di Veroli in Roma, via di Villa Ada 57;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della cultura, Commissione interministeriale Ripam, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Formez PA e Avvocatura generale dello Stato, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NZ ER e CH MA, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione IV- ter) n. 1964 del 1° febbraio 2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della cultura, della Commissione interministeriale Ripam, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, di Formez PA e dell’Avvocatura generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla prima graduatoria finale di merito del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato ” di cui al bando pubblicato in G.U. n.104 del 31 dicembre 2021, pubblicata in data 24 febbraio 2023 sul sito del Formez PA;
- dalla graduatoria finale rettificata del suddetto concorso, pubblicata in data 19 aprile 2023 sul sito del Formez PA;
- da tutti gli atti antecedenti, conseguenti o comunque connessi della procedura.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per il Lazio dal sig. DO CE, a seguito di trasposizione del ricorso originariamente proposto al Presidente della Repubblica, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione di legge, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990 per omessa applicazione del principio del soccorso istruttorio, violazione degli artt. 97 e 3 della costituzione e dei principi di imparzialità, efficienza, buon andamento per la scelta dei “migliori” e favor partecipationis nell’accesso all’impiago delle p.a., eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, della irragionevolezza, del difetto di motivazione della illogicità e del travisamento dei fatti, nella parte in cui l’Amministrazione non ha riconosciuto al ricorrente la valutazione del diploma di laurea di cui è in possesso e il conseguente corretto punteggio aggiuntivo di 1 punto nella graduatoria finale di merito (ultima approvata e rettificata), valutazioni sulla prova di resistenza;
b) violazione e falsa applicazione di legge, violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art.97 Cost., eccesso di potere per vizio della motivazione, per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, per irragionevolezza, per illogicità, per erronea valutazione per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti e per violazione del principio della par condicio , nella parte in cui l’Amministrazione ha somministrato al candidato il quesito situazionale n. 36 e il quesito n. 1 del questionario che si assumono illegittimi perché incompleti oltreché mal posti fuorvianti, ambigui sia nella loro formulazione che nelle soluzioni prospettate (valutazioni sulla prova di resistenza).
3. Con la sentenza n. 1964 del 1° febbraio 2024 il T.a.r. per il Lazio, pur accogliendo in parte il ricorso, in relazione all’erroneità del quesito “situazionale” n. 36 e alla conseguente illegittimità del punteggio attribuito al ricorrente per la risposta data ad esso, lo ha respinto per il resto, in rapporto ai motivi proposti dal ricorrente contro il quesito n. 1 della prova e con riguardo alla mancata attribuzione del punteggio per la laurea magistrale in Scienze politiche (non dichiarata dal ricorrente al momento della presentazione della domanda di partecipazione).
4. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione dell’esecutività, la suddetta pronuncia solo per quanto concerneva la denunciata ambiguità ed erroneità del quesito n. 1 della prova scritta e, prestando acquiescenza rispetto alle altre statuizioni della sentenza n. 1964/2024, ha affidato il proprio appello ad un unico motivo così rubricato: error in iudicando, nella parte in cui il T.a.r. del Lazio non ravvisa l’illegittimità del quesito n. 1 “sulla scorta dell’orientamento di questo Tribunale espresso con riguardo a fattispecie sovrapponibili a quella in esame”.
5. Con decreto presidenziale n. 1072 del 4 settembre 2024 l’appellante è stato autorizzato ad integrare il contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami.
6. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione interministeriale RIPAM, Formez P.A., il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno, il Ministero della cultura e l’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’infondatezza dell’appello. La signora MA, unico contro-interessato costituitosi in prime cure, è invece rimasta estranea al presente giudizio, nonostante la ritualità della notificazione del ricorso in appello a lei individualmente rivolta.
7. Con ordinanza n. 4030 del 30 ottobre 2024 è stata accolta l’istanza cautelare ai fini dell’art. 55 comma 10 c.p.a.
8. Con memoria del 13 febbraio 2025 l’appellante ha ulteriormente sviluppato le sue argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già formulate e, con nota del 19 marzo 2025, ha chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati senza previa discussione.
9. All’udienza pubblica del 20 marzo 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
10. Con l’appello proposto l’originario ricorrente ha censurato la sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui questa aveva respinto le doglianze svolte in rapporto alla “ingiustizia” del punteggio assegnato alla sua prova scritta in ragione dell’ambiguità del quesito contraddistinto dal n. 1, concernente le caratteristiche dell’atto amministrativo.
11. In dettaglio, tale quesito era così formulato: “Unilateralità – Inoppugnabilità. Quale/quali costituiscono caratteri propri del provvedimento amministrativo” e indicava come possibili risposte: “a) entrambi; b) unilateralità; c) nessuno”, prevedendo come corretta solo la prima. L’originario ricorrente ha sostenuto, invece, che la risposta corretta sarebbe stata quella da lui data, ovvero la seconda, poiché l’inoppugnabilità avrebbe indicato una caratteristica non del provvedimento amministrativo in quanto tale, ma del solo provvedimento per cui fosse già scaduto il termine di impugnazione.
12. Ciò posto, l’appello nel merito è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
13. Come affermato dalla Sezione, che ha già avuto modo di pronunciarsi sul medesimo quesito, (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 maggio 2024 n. 4183) “deve, infatti, rilevarsi che il provvedimento amministrativo come tale non nasce inoppugnabile, ma lo diviene ove non venga impugnato con uno dei mezzi di tutela previsti dall’ordinamento entro il termine di decadenza stabilito dalla legge. Pertanto, avuto riguardo alla formulazione della domanda, si deve ritenere corretta la risposta data dal candidato ricorrente appellante, il quale ha indicato come carattere del provvedimento amministrativo la sola unilateralità, e non anche l’inoppugnabilità. Di conseguenza, a lui doveva essere attribuito il relativo punteggio per la risposta esatta”.
14. L’appello è, dunque, come detto, fondato, con conseguente accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado anche con riguardo alla censura di erroneità del quesito n. 1, annullamento dei provvedimenti impugnati, nei limiti dell’interesse dell’odierno appellante, ed obbligo dell’Amministrazione di rivalutare la posizione di quest’ultimo alla luce dell’attribuzione in suo favore del punteggio come corretto.
15. In considerazione della particolarità della controversia e dell’esito complessivo del giudizio, sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Luca Lamberti |
IL SEGRETARIO