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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15157/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 14/12/1973), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FERRA IVAN;
E
(CASTELLANZA (VA), 16/11/1972), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. FERRA IVAN;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Controparte_1 la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in Roma il 7 dicembre 1996
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1996, numero
1486, parte 2, serie A04).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
12267/2013 del 20/05/2013 RG n. 3500/2013 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“
1. I coniugi vivranno ciascuno per proprio conto, provvedendo da se medesimi alle proprie esigenze: la sig.ra continuerà a vivere in Cerveteri (RM) alla Controparte_1
Via dei Mughetti n. 8, abitazione di cui ha la legittima disponibilità, provvedendo a se medesima con i proventi del proprio lavoro di operaia come da documentazione reddituale allegata;
il sig. di professione ebanista, al momento Parte_1 ristretto in detenzione domiciliare, continuerà a dimorare in Roma, alla Via Naide n.
56/A, interno 1, sul quale vanta diritto di usufrutto, assieme alla attuale convivente more uxorio sig.ra , nata a [...] il 03. 09. 1983; Parte_2
2. In virtù della autosufficienza del figlio della coppia, allo stesso non saranno dovuti emolumenti od assistenze da parte dei ricorrenti”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 07/12/1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
15157/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 7 dicembre
1996 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1996, numero 1486, parte 2, serie A04) tra (ROMA (RM), Parte_1
14/12/1973) e (CASTELLANZA (VA), 16/11/1972), alle Controparte_1 condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15157/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 14/12/1973), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FERRA IVAN;
E
(CASTELLANZA (VA), 16/11/1972), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. FERRA IVAN;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Controparte_1 la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in Roma il 7 dicembre 1996
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1996, numero
1486, parte 2, serie A04).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
12267/2013 del 20/05/2013 RG n. 3500/2013 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“
1. I coniugi vivranno ciascuno per proprio conto, provvedendo da se medesimi alle proprie esigenze: la sig.ra continuerà a vivere in Cerveteri (RM) alla Controparte_1
Via dei Mughetti n. 8, abitazione di cui ha la legittima disponibilità, provvedendo a se medesima con i proventi del proprio lavoro di operaia come da documentazione reddituale allegata;
il sig. di professione ebanista, al momento Parte_1 ristretto in detenzione domiciliare, continuerà a dimorare in Roma, alla Via Naide n.
56/A, interno 1, sul quale vanta diritto di usufrutto, assieme alla attuale convivente more uxorio sig.ra , nata a [...] il 03. 09. 1983; Parte_2
2. In virtù della autosufficienza del figlio della coppia, allo stesso non saranno dovuti emolumenti od assistenze da parte dei ricorrenti”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 07/12/1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
15157/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 7 dicembre
1996 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1996, numero 1486, parte 2, serie A04) tra (ROMA (RM), Parte_1
14/12/1973) e (CASTELLANZA (VA), 16/11/1972), alle Controparte_1 condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi