Decreto cautelare 15 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 10 novembre 2021
Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Ordinanza cautelare 22 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/07/2025, n. 5704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5704 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 05704/2025REG.PROV.COLL.
N. 08186/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8186 del 2024, proposto da
Sape S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Raffo Foschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RO CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso il suo studio in RO, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 15313/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RO CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte dell'avvocato Siracusa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla SAPE s.r.l. contro RO CA per l’annullamento del provvedimento di rigetto della SCIA n. prot. 63774, del 9 giugno 2021.
1.1. La società - in qualità di titolare di un’autorizzazione amministrativa di somministrazione, nonché richiedente la voltura della concessione di suolo pubblico permanente a ridosso dell’esercizio commerciale sito in RO viale Ippocrate 114 - ha impugnato il provvedimento su indicato poiché lesivo del proprio interesse al mantenimento delle strutture installate.
Col ricorso ha prospettato: violazione di legge con riferimento al d.l. 34/2020 (c.d. decreto rilancio convertito in l n. 77/2020) recepito in materia di osp dalla d.a.c. 81/2020; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, inosservanza di legge e circolari; violazione della legge 241/90 art 1, nello specifico del principio costituzionale del buon andamento ex art 97 cost. e del principio del legittimo affidamento, atteso il valore e la portata dell’art. 181 del decreto “rilancio” citato che avrebbe indotto la parte istante ad avere un legittimo affidamento sulla legittimità delle opere realizzate.
1.2. Il T.a.r. ha integralmente richiamato il proprio precedente n. 7982 del 22 aprile 2024, che, a sua volta, aveva basato la decisione sulla sentenza del Consiglio di Stato, V, 1° settembre 2023, n. 8120.
1.3. Le spese processuali sono state compensate.
2. La società SAPE s.r.l. ha proposto appello con due motivi.
RO CA si è costituita per resistere all’appello.
2.1. Con ordinanza cautelare del 22 novembre 2024 n. 4414 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza, avanzata dalla società appellante e questa è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare.
2.2. All’udienza pubblica del 15 maggio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, previo deposito di memoria difensiva da parte di RO CA.
3. Col primo motivo ( Error in procedendo. Violazione degli artt. 2, 60, 72 bis e 73 del codice del processo amministrativo. Violazione del contraddittorio. Violazione art. 24 Costituzione ), l’appellante sostiene che il tribunale avrebbe deciso su un profilo preliminare di inammissibilità del ricorso, d’ufficio, senza attivare il contraddittorio sul punto attraverso la concessione di un termine congruo per il deposito di memorie.
3.1. Col secondo motivo ( Error in procedendo. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione degli artt. 1, 3, 88 c.p.a. Violazione art. 24 Costituzione. Nullità. Manifesto travisamento degli atti e dei fatti di causa. Violazione dei canoni di diligenza nell’esercizio della funzione giurisdizionale ) l’appellante sostiene che il T.a.r. avrebbe omesso di considerare le seguenti circostanze fondamentali: le caratteristiche che il Codice della Strada attribuisce alle strade ad alta percorrenza e a viabilità principale, tra le quali non rientrerebbe viale Ippocrate, per le sue caratteristiche; un dehor sarebbe stato installato in piazza delle Province e altri in viale delle Province, proseguimento di viale Ippocrate; la rimozione della pedana da parte della SAPE comporterebbe un notevole pregiudizio per l’attività commerciale, considerato che altri operatori del settore usufruiscono di dehors sulla medesima via, anche a ridosso delle fermate dei mezzi pubblici, mentre unica destinataria dell’ordine di rimozione sarebbe stata la società ricorrente, con evidente disparità di trattamento.
4. I motivi sono infondati.
4.1. La decisione di primo grado non ha rilevato d’ufficio una ragione di inammissibilità del ricorso, come affermato dal primo motivo di appello, ma si è pronunciata nel merito dei motivi, ritenendo gli stessi infondati.
Non trova perciò applicazione la norma – cui sembra fare riferimento l’appellante – dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dal momento che questa riguarda la decisione basata su una questione rilevata d’ufficio.
Nel caso di specie, peraltro, il T.a.r., non solo non si è pronunciato d’ufficio, ma ha affrontato esattamente la questione così come fatta oggetto del dibattito processuale ed argomentata nella memoria di RO CA, esplicitamente richiamata in sentenza.
4.2. Nel merito, il provvedimento impugnato ha opposto il diniego di s.c.i.a. per nuova concessione per ampliamento di occupazione di suolo pubblico ai sensi della normativa sull’emergenza Covid 19 in viale Ippocrate n. 114, perché trattasi di strada << classificata in base al PGTU/2015 nella definizione Stradale di Traffico Urbano come “Viabilità principale” >>, sulla quale le richieste di OSP c.d. Covid 19 sono inammissibili, come da note del Dipartimento Mobilità e Trasporti indicate nel provvedimento.
Quest’ultimo è conforme alla disciplina transitoria ed emergenziale in materia di occupazione di suolo pubblico, formulata con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 81 del 6 luglio 2020 e con l’art. 25 “Normativa transitoria COVID-19” della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 4 del 22 gennaio 2021, che ha trovato pieno riscontro nella giurisprudenza amministrativa, di questa Sezione del Consiglio di Stato in particolare.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale che può ritenersi oramai consolidato, la normativa comunale richiamata dall’amministrazione capitolina comporta che nelle strade classificate di viabilità principale non è consentito posizionare le OSP in zone di parcheggio, comunque codificate, al di fuori dei marciapiedi.
In proposito, è sufficiente fare integrale rinvio, pure ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. alla motivazione della sentenza, già richiamata dal T.a.r., di questa Sezione, 1° settembre 2023, n. 8120, nonché, anche per l’approfondimento della questione concernente l’applicabilità dell’art. 20 del Codice della strada, alla motivazione della sentenza della Sezione, 8 gennaio 2024, n. 262, cui hanno fatto seguito, nel medesimo senso, le sentenze 20 marzo 2024, n. 2728 e 24 luglio 2024, n. 6684.
4.2.1. L’appellante non muove alcuna specifica censura concernente l’impianto argomentativo che sorregge la conclusione del divieto di OSP in zone di parcheggio, cioè al di fuori dei marciapiedi, nelle strade della viabilità principale.
Piuttosto, con una prima censura, sostiene che viale Ippocrate, pur ricadendo nel centro abitato, non avrebbe le caratteristiche della strada di viabilità principale.
L’assunto è infondato considerato che: la classificazione delle strade nei centri abitati è effettuata dal P.U.T. (Piano Urbano nel Traffico ex art. 36, comma 1, Codice della strada), nel territorio di RO CA dal P.G.T.U., adottato con D.A.C. n. 21/2015; ai sensi del Regolamento Viario di RO CA, ‘ con il termine viabilità o rete principale si intende (secondo quanto previsto dalle Direttive ministeriali sui PUT del 1995) l’insieme di tutte le strade non a carattere locale ’; la Direttiva per la redazione, adozione e attuazione dei piani urbani del traffico del Ministero LL. PP. del 12 aprile 1995 (prevista dall’art. 36 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada) espressamente prevede al punto 3.1.2 che ‘ L’insieme di tutti i tipi di strade dianzi esposte (Autostrade, strade di scorrimento, strade di quartiere e strade locali), escluse le strade locali, assume la denominazione di rete principale urbana, caratterizzata dalla preminente funzione di soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione (movimenti motorizzati), attraverso in particolare l’esclusione della sosta veicolare dalle relative carreggiate stradali. L’insieme delle rimanenti strade (strade locali) assume la denominazione di rete locale urbana, con funzione preminente di soddisfare le esigenze dei pedoni e della sosta veicolare ’; il P.G.T.U. di RO CA, in applicazione di tale direttiva, ha effettuato la classificazione delle strade di viabilità principale, includendo, tra le altre, viale Ippocrate nell’allegato D alla citata DAC n. 21/2015, sul punto nemmeno impugnata.
4.2.2. Con una seconda censura si deduce il vizio di disparità di trattamento perché su viale Ippocrate e sulle vie limitrofe vi sarebbero collocati dei dehors dei quali RO CA non risulta aver ordinato la rimozione.
In disparte il profilo di novità eccepito da RO CA (perché il vizio sarebbe stato dedotto per la prima volta in appello in violazione dell’art. 104 c.p.a.), la censura è, per un verso, assolutamente generica, quindi inammissibile (anche) per tale profilo; per altro verso, infondata.
Essa è generica nella parte in cui fa riferimento a vie diverse da viale Ippocrate, poiché non chiarisce se si tratti o meno di strade inserite nell’elenco di quelle rientranti nella viabilità principale; così come nella parte in cui fa riferimento ad occupazione di suolo pubblico da parte di terzi, senza indicare la normativa di riferimento della relativa concessione né l’effettivo stato dei luoghi. Pertanto, manca anche già l’allegazione della sovrapponibilità delle situazioni di riferimento a quella oggetto del presente contenzioso.
Essa è comunque infondata alla stregua del principio giurisprudenziale, cui va dato seguito, secondo il quale la disparità di trattamento non è invocabile rispetto a situazioni contrarie alla legge.
5. L’appello va quindi respinto.
5.1. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di RO CA, nell’importo di € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO