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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/10/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 428/2023 RG vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Bellandi e dall'avv. Parte_1
CA NN ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Firenze,
via Santa Reparata, n. 40; APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Baricchi ed CP_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in IN e NC RN (FI),
Corso Giacomo Matteotti, n. 13; APPELLATO
E
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi dall'avv. CA Staderini ed Controparte_5
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, Lungarno della Zecca
Vecchia, n. 28; APPELLATI
1 E
, , Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
e quest'ultima non in proprio ma quale CP_10 Controparte_11
unico genitore esercente la responsabilità sul minore Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza del 1°.
4.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per <Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, per le Parte_1
ragioni sopra illustrate, ogni contraria istanza disattesa e respinta: in via istruttoria,
disporre il rifacimento della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel primo grado di
giudizio circa la integrale riferibilità del testamento olografo in esame alla mano del Sig.
affidando l'incarico ad altro Consulente Tecnico d'Ufficio, provvisto delle Persona_2
necessarie competenze scientifiche;
nel merito, preso atto della integrale riferibilità del
testamento olografo in esame alla mano del Sig. riformare totalmente Persona_2
l'impugnata sentenza in accoglimento dell'appello e, per l'effetto: in tesi, respingere la
domanda di nullità del testamento del 14.7.2007 di proposta dal Sig. Persona_2
in quanto infondata e non provata, per essere la scheda testamentaria CP_1
olografa riferibile interamente al testatore, ed ordinare alla Conservatoria territorialmente
competente la cancellazione, a cura e spese di della trascrizione della CP_1
domanda avente ad oggetto i beni immobili facenti parte del compendio ereditario di
e più precisamente Beni immobili posti in Reggello, alla Via Viesca n. 13/G Persona_2
descritti al Catasto Fabbricati fg 113, p.lla 116, sub 1 (abitazione cat. A4), fg 113, p.lla
116 sub 2 e sub 3 (Magazzini e depositi cat. C2), fg 113, p.lla 116 sub 1 (Abitazione cat.
A3), nonché al Catasto terreni al foglio di mappa 113, p.lla 357 (terreno di consistenza di
85 centiare); in ipotesi, dichiararne l'inammissibilità e/o improponibilità in applicazione
del disposto di cui all'art. 590 c.c., avendo le controparti, consapevoli dell'ipotetica causa
di nullità, dato spontanea esecuzione alle disposizioni testamentarie asseritamente viziate
2 o tenuto comportamenti incompatibili con la volontà di impugnarle. Il tutto con vittoria
di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio>>.
Per <Voglia, l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, rigettare CP_1
in ogni sua parte l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 2295/2022 Parte_1
del Tribunale di Firenze in composizione collegiale, e pertanto confermare integralmente
le statuizioni ivi contenute, con condanna di alla refusione, in favore di Parte_1
delle spese e compensi legali di tutti i gradi di giudizio>>. CP_1
Per , e <si conclude per la CP_4 CP_5 CP_2 Controparte_3
reiezione dell'impugnazione proposta dal sig. anche per quanto Parte_1
riguarda l'ammissione di una nuova consulenza tecnica, confermando in toto il
contenuto dell'impugnata sentenza n. 2295 del 28 luglio 2022 emessa dal Tribunale di
Firenze. Con vittoria di onorari, rimborso spese, Cpa e Iva>>.
I FATTI DI CAUSA
nato a [...] il [...], celibe e senza figli, Persona_2
decedeva il 18.7.2007 a Lugano.
Il de cuius aveva cinque fratelli, tutti premorti tranne CP_1 Per_3
(madre di , , e ,
[...] CP_6 CP_5 CP_2 CP_3 CP_8 Controparte_4
Cont (padre di , (padre di EL e Persona_4 CP_10 Persona_5
anch'essi deceduti, lasciando quest'ultimo il figlio minore Per_6 Per_7
rappresentato dalla madre e (padre di
[...] Controparte_11 Per_8
e . Parte_1 CP_7
impugnava il testamento olografo, datato 14.7.2007 e CP_1
pubblicato il 21.8.2007, col quale il de cuius aveva apparentemente istituito quale suo unico erede Parte_1
Il Tribunale di Firenze, espletata una consulenza grafologica tramite la dott. con sentenza n. 76/2019, dichiarava la nullità del Controparte_12
testamento perché la scheda testamentaria non era interamente riconducibile alla
3 mano del sig. essendovi elementi grafo – motori sintomatici della Persona_2
scrittura a mano guidata.
La sentenza, impugnata da era annullata dalla Corte Parte_1
d'appello di Firenze per vizio di contraddittorio, essendo stati pretermessi tutti gli altri chiamati all'eredità in ipotesi di successione ab intestato, e la causa era rimessa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c..
riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, ove si CP_1
costituivano , e Parte_1 CP_6 CP_2 CP_5 CP_3 CP_4
e insistendo ciascuno nelle rispettive
[...] Controparte_11 CP_7
pretese, mentre gli altri convenuti restavano contumaci.
Rinnovata la consulenza grafologica d'ufficio a mezzo della stessa consulente, dott. il Tribunale di Firenze, con sentenza n. Controparte_12
2295/2022, pubblicata il 28.7.2022, accertava che il testamento era stato scritto a mano guidata e così statuiva: <dichiara la nullità del testamento olografo del
testamento olografo di del 14.7.2007, pubblicato il 21 agosto 2007 dal Dott. Persona_2
Notaio in Reggello (FI), Rep. n. 913 e raccolta n. 767, registrato a Firenze 1 Persona_9
il 27 agosto 2007 al n° 9084 e per l'effetto aperta la successione legittima di Per_2
Ordina al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio di
[...]
trascrivere la presente sentenza sui beni immobili posti in Reggello, alla via Viesca n°
13/G descritti al Catasto Fabbricati al fg. 113, p.lla 110, sub 1 (abitazione cat. A4), fg.
113, p.lla 116, sub 2 e sub 3 (Magazzini e depositi cat. C2), fg. 113, p.lla 116, sub 1
(Abitazione cat. A3), nonché al Catasto terreni al foglio di mappa 113, p.lla 357 (terreno
di consistenza di 85 centiare). condanna i convenuti e in Parte_1 CP_7
solido tra loro a rimborsare all'attore le spese di lite che vengono liquidate in complessivi
euro 6.500,00, oltre euro 714,56 di spese non imponibili, oltre spese generali, IVA e CAP
di legge;
condanna i convenuti e in solido tra loro a Parte_1 CP_7
rimborsare ai convenuti Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3
4 e le spese di lite che vengono liquidate in Controparte_4 Controparte_5
complessivi euro 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CAP di legge. condanna i convenuti
e in solido tra loro a rimborsare alla convenuta Parte_1 CP_7 CP_11
le spese di lite che vengono liquidate in complessivi euro 3.700,00, oltre spese
[...]
generali, IVA e CAP di legge. condanna i convenuti e in Parte_1 CP_7
solido tra loro a rimborsare all'attore ed ai convenuti Controparte_6 [...]
e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_11
quanto dagli stessi pagato al C.T.U. ed ai rispettivi CC.TT.PP. in acconto e
[...]
quanto dagli stessi verrà pagato delle somme liquidate, con separati provvedimenti, a
titolo di compensi per l'attività prestata>>.
Con citazione notificata in data 24.2./7.3.2023 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo censurava la sentenza impugnata che aveva aderito alla consulenza tecnica d'ufficio della dott. la quale, ricalcando la CP_12
precedente relazione peritale, aveva concluso per la presenza di mano guidata.
Faceva rilevare che la rinnovazione dell'indagine tecnica doveva essere affidata ad altro consulente e lamentavano i gravi errori metodologici commessi dalla c.t.u. che aveva omesso una seria indagine grafopatologica che avrebbe consentito di rilevare le caratteristiche tipiche della scrittura del malato oncologico e non aveva considerato le risultanze delle cartelle cliniche e le certificazioni mediche attestanti la persistente capacità di intendere e di volere del de cuius. Lamentavano che il consulente si era avvalso, peraltro travisandone il contenuto, della sola relazione del dottor consulente di parte Per_10
avversaria, senza chiedere la nomina di un ausiliario terzo e senza valutare la difforme documentazione medica richiamata dal proprio consulente di parte;
2) col secondo motivo lamentava l'inattendibilità della consulenza d'ufficio della dott. richiamando sul punto le considerazioni espresse CP_12
5 dal proprio consulente di parte, prof. , evidenziando che il de Persona_11
cuius, alla data del testamento, era affetto da una patologia neoplastica terminale
(adenocarcinoma tubulare solido dell'antro gastrico diagnosticato e rimosso nel
2004, metastasi epatiche e polmonari individuate nel 2007, squilibri metabolici ed elettrolitici di vario tipo, in paziente cardiopatico e ischemico), con evidenti ripercussioni cliniche generali, seppure senza incidenza alcuna sul piano neuro-
psichico, che aveva influito significativamente sulla sua normale grafia, ovvero sulla usuale capacità di far scorrere fluentemente la penna sul foglio. Per cui era necessario, oltre all'attento esame delle cartelle cliniche, procedere alla nomina di un grafopatologo o di un medico;
3) col terzo motivo censurava l'omessa considerazione delle risultanze delle cartelle cliniche e delle certificazioni dei medici che avevano avuto in cura il de cuius presso il centro geriatrico elvetico, attestanti sia la persistente capacità
di intendere e di volere sia la capacità di muovere e utilizzare gli arti superiori e le mani. Invocava le risultanze della cartella clinica attestanti che il giorno
14.7.2007 vi era stato un miglioramento delle condizioni cliniche generali, tanto che il paziente aveva ripreso a camminare, aveva fatto la doccia e lo shampoo e mangiato tutta la colazione, manifestando un buon tono dell'umore;
4) col quarto motivo impugnava l'accertamento dell'evidenza della mano guidata, giacché, come esaustivamente illustrato dal prof. , tutte le Per_11
alterazioni della grafia del testamento erano compatibili con la patologia oncologica terminale ed i sintomi che avevano colpito il de cuius degli ultimi giorni di vita, che determinavano alcune criticità della capacità di coordinazione motoria, rammentando che una grafia stesa dopo un evento morboso irreversibile può essere perfettamente naturale e coerente con l'evento, ma del tutto eterogenea rispetto ad altra anteriore all'evento medesimo. Evidenziava che le medesime compromissioni di coordinazione motoria presenti nel testamento
6 erano rinvenibili anche nelle grafie comparative di epoca successiva all'insorgere della patologia oncologica, prima fra tutte la delega postale compilata alla stessa data dell'olografo (documento C11) e che l'inserto, nel corsivo, di lettere o parole a stampatello era da sempre una modalità abituale del de cuius legata anche alla sua scolarità elementare;
5) col quinto motivo eccepiva l'erroneità e l'illogicità anche delle considerazioni puramente grafologiche svolte dalla c.t.u. e recepite in sentenza,
richiamando anche sul punto le considerazioni svolte dal proprio consulente di parte, prof. ; Per_11
6) col sesto motivo lamentava l'erroneo rigetto dell'eccezione di inammissibilità ex art. 590 c.c. della domanda di nullità per avere i chiamati alla successione ab intestato, consapevoli del possibile vizio del testamento, tenuto condotte di acquiescenza. In particolare, allegava che pur avendo CP_1
contestato la genuinità del testamento in una lettera del 2009, aveva poi tenuto negli anni successivi comportamenti inconciliabili con la volontà di impugnarlo,
difendendosi nelle due cause civili contro di lui promosse dal nipote Parte_1
per danni da infiltrazione di umidità nell'appartamento ricevuto in eredità
[...]
e per regolamento dei confini di un terreno pure ricevuto in eredità dal de cuius,
senza mai eccepire che non fosse proprietario degli immobili e Parte_1
proponendo, nel giudizio di regolamento dei confini, una domanda riconvenzionale di usucapione, sul presupposto, indiscusso, che Parte_1
fosse proprietario dei beni a lui pervenuti per successione ereditaria di
[...]
Persona_2
Concludeva chiedendo il rinnovo della c.t.u. ed il rigetto della domanda di nullità del testamento olografo di proposta da Persona_12 CP_1
con ordine al Conservatore dei RR.II. di procedere alla cancellazione. In
subordine, chiedeva che fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda di
7 nullità, avendo le controparti, consapevoli dell'ipotetica nullità, dato spontanea esecuzione alle disposizioni testamentarie del de cuius e tenuto condotte incompatibili con la volontà di impugnarle.
Si costituiva facendo rilevare che il prof. non era CP_1 Per_11
mai stato nominato consulente di parte nel corso del giudizio di primo grado ed eccependo l'inammissibilità della consulenza da lui redatta. Ciò nonostante che la originaria consulente di parte di ritualmente nominata nel Parte_1
corso delle operazioni peritali nel primo giudizio dinanzi al tribunale di Firenze,
avesse riconosciuto l'esistenza della mano guidata. Argomentava la correttezza delle conclusioni cui era pervenuta la c.t.u. della dott. e chiedeva il CP_12
rigetto dei primi cinque motivi di appello. Con riguardo all'asserita inammissibilità dell'azione ex art. 590 c.c., contestava di aver dato alcuna esecuzione alle disposizioni testamentarie del de cuius e ciò a prescindere dalla conoscenza della relativa nullità che poteva reputarsi perfezionata solo dopo l'accertamento giudiziale. Né poteva individuarsi nelle difese svolte da CP_1
in altri giudizi la volontà di quest'ultimo di dare esecuzione alle
[...]
disposizioni testamentarie nulle, considerato che era Parte_1
proprietario di terreni limitrofi che non gli erano pervenuti in eredità dal de cuius
e che in tali giudizi egli aveva semplicemente esercitato il proprio diritto di difesa. Concludeva per il rigetto dell'appello, col favore delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Si costituivano anche , , e per CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
chiedere il rigetto dell'appello, rimarcando la correttezza della c.t.u. la CP_12
quale, nell'esaminare la scheda testamentaria, non aveva affatto fondato la propria relazione peritale sulla scorta della sola relazione medica del dott.
ma aveva tenuto conto anche delle risultanze della consulenza del dott. Per_10
e provveduto alla comparazione della scrittura successiva dello stesso Per_13
8 giorno (doc. C11) con quella dell'olografo, giungendo a conclusioni autonome e autonomamente motivate sotto il profilo grafologico, immuni dalle censure sollevate dall'appellante. Contestavano, infine, di aver dato esecuzione alle disposizioni testamentarie invalide come già correttamente evidenziato dal primo giudice.
Con ordinanza in data 4.12.2024 era dichiarata la contumacia di CP_6
di e di quest'ultima quale unico
[...] CP_7 Controparte_11
genitore esercente la responsabilità sul figlio minore e l'appellante Persona_7
era invitato a documentare la prova della notifica a e CP_10 CP_9 [...]
CP_8
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 1°.4.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare vi è da dichiarare la contumacia di CP_8
e di le quali, citate per l'udienza del 26.6.2023 e già CP_10 CP_9
contumaci anche in primo grado, non si sono costituite nonostante la rituale notificazione dell'appello eseguita a mezzo del servizio postale con plico ricevuto dalle destinatarie il 7.3.2023 ( , il 1°.3.2023 ( ed il 2.3.2023 CP_9 CP_10
( . CP_8
I primi cinque motivi di appello si esaminano congiuntamente siccome connessi.
Essi sono infondati.
Le caratteristiche della scrittura a mano guidata, in base alla migliore scienza grafologica indicata dalla c.t.u., sono ravvisabili nei seguenti parametri:
9 - irrigidimento evidente di alcuni passaggi del percorso grafico dovuto alla tensione e all'attrito delle due forze applicate sulla penna;
- segmentazione dei tratti, per il contrasto delle diverse spinte direzionali;
- angolosità disordinata per la mancata coordinazione delle coppie neuromuscolari;
- sconnessioni, legata alla mancanza di continuità logica del tratto che subisce delle interruzioni innaturali ed incoerenti;
- congestionamenti da concentrazione di più mani in uno stesso momento grafico;
- contrazioni, per l'intervento di una mano estranea che modifica le spinte propulsive in modo da ridurre l'espansione del movimento;
- rallentamento, dovuto al freno della mano guidante che viene azionato a danno della libertà di movimento del guidato;
- carenza di sinergie fini e coordinate dove infatti i movimenti fini spariscono per dare spazio ad appesantimenti del tratto e irregolarità nei gesti grafici;
- disordine di pressione per cui spesso si osserva la presenza di parti di lettera più marcate rispetto alle precedenti o alle seguenti;
- disordinato aumento della dimensione letterale, dovuto al sommarsi di spinte contrastanti e non gestibili in modo armonico;
- disordine nell'allineamento sul rigo che risulterà pertanto discendente a scaglioni;
- interruzione del flusso scrittorio che si manifesta attraverso contrazioni congestioni e seghettature dei tratti, disarticolazione e cambi di direzioni anomali e repentini, del gesto grafico;
- presenza di piccoli tratti invadenti di alcune lettere sulle precedenti sia in senso orizzontale che verticale;
10 - ritocchi e ripassi, nel tentativo di rendere meglio leggibile la lettera, la parola o la frase;
- interrigo disomogeneo dove lo spazio, a tratti, si riduce fino a sfiorare il rigo precedente.
Tali parametri sono obiettivamente riscontrabili nel testamento olografo di del 14.7.2007 che, in esito all'approfondita ed analitica Persona_2
valutazione della c.t.u. è caratterizzato: CP_12
a) dall'irrigidimento del percorso grafico;
b) dalla segmentazione dei tratti per il contrasto di diverse spinte direzionali;
c) dalla presenza di congestionamenti per la presenza di più mani in uno stesso movimento grafico;
d) dalla carenza di sinergie fini e coordinati dove i movimenti spariscono per dare spazio ad appesantimenti del tratto e irregolarità nei gesti grafici;
e) dal disordine della pressione (parti di lettere sono più o meno pressate rispetto alle precedenti o alle seguenti);
f) dalla presenza di piccoli tratti invadenti alcune lettere sulle precedenti;
g) dal disordine di allineamento del rigo (eloquente al riguardo l'immagine a pag. 38 della c.t.u.);
h) dalla presenza di ritocchi o ripassi nel tentativo di rendere meglio leggibile la lettera o la parola.
Tali caratteristiche intrinseche dell'olografo in contestazione non corrispondono, infatti, alla grafia autografa del de cuius, ma derivano dal fatto che il testamento è stato scritto a mano guidata.
Ciò trova importante riscontro nel fatto che la scrittura della scheda testamentaria diverge, in modo rilevante, dal documento indicato come C11
(delega postale del 14.7.2007 rilasciata dal de cuius al nipote ed Parte_1
11 allegato alla consulenza quale scrittura di comparazione, che è CP_12
particolarmente significativo perché è stato redatto lo stesso giorno del testamento (14.7.2007), pochi giorni prima della morte di vvenuta Persona_2
il 18.7.2007.
Mentre il doc. C11 evidenzia un'assenza di irrigidimento, ma solo tremore,
del tutto compatibile con le condizioni psico-fisiche del de cuius quale paziente cardiopatico, ischemico ed in fase terminale oncologica, nel testamento si rileva,
invece, un significativo irrigidimento in alcuni passaggi del percorso grafico dovuto alla tensione e all'attrito delle due forze applicate alla penna.
Inoltre, nel C11 è assente la segmentazione dei tratti, presente invece lungo tutto il tracciato grafico del testamento per contrasto tra le diverse spinte direzionali.
Ancora: nel C11 il tracciato è pulito, mancano ripassi o grumi di inchiostro,
mentre nel testamento sono presenti numerosi congestionamenti dovuti alla presenza di una maggior carica pressoria su uno stesso movimento grafico che danno luogo a ripassi e grumi di inchiostro. E mentre nel C11 la pressione è
omogenea, nel testamento si rilevano una pressione disomogenea con tratti maggiormente inchiostrati.
Le ulteriori differenze tra il C11 e il testamento rilevate dalla c.t.u.
(presenza di piccoli tratti invadenti alcune lettere sulle precedenti sia in senso verticale che orizzontale, disordine dell'allineamento grafico del rigo, ritocchi e ripassi non presenti nel C11 al fine di rendere alcune lettere più leggibili,
disomogeneità dell'interrigo), concorrono a restituire la certa evidenza della mano guidata che determina la nullità dell'olografo.
Le conclusioni cui è pervenuta la consulente d'ufficio, dopo attenta ed approfondita analisi dell'olografo e delle scritture di comparazione, non sono
12 contraddette dalla consulenza tecnica di parte del prof. esibita Per_11
dall'appellante.
Al riguardo va preliminarmente rilevato che, sebbene il prof. Per_11
non sia stato nominato consulente di parte in primo grado, ma solo in appello, il suo elaborato, redatto in assenza del contraddittorio proprio della fase delle operazioni peritali, è tuttavia valutabile in questa sede come mera difesa dell'appellante.
L'elaborato del prof. non consente, però, di pervenire ad un Per_11
accertamento difforme da quello operato dal primo giudice, né giustifica la rinnovazione della consulenza d'ufficio.
Il presunto errore metodologico lamentato dall'appellante e consistente nel fatto di non aver fatto ricorso all'ausilio di un medico, ovvero nel non aver nominato un grafopatologo come c.t.u., non è in concreto apprezzabile nel caso di specie, sia perché nell'elaborato della dott. lo stato di salute del de CP_12
cuius è stato ben tenuto in considerazione anche con riguardo alle terapie farmacologiche somministrate, sia perché le condizioni psicofisiche del de cuius
al momento della redazione dell'olografo e la loro incidenza sulla sua capacità di scrittura trovano diretto e immediato riscontro nella scrittura di comparazione indicata come documento C11 (delega postale in favore del nipote Parte_1
che, siccome redatta lo stesso giorno del testamento, consente di operare
[...]
una valutazione immediata sommamente attendibile in merito alle caratteristiche della grafia del testatore in relazione alla sua grave e complessa condizione patologica.
Le rilevanti differenze tra l'olografo e il doc. C11 (delega postale) e le caratteristiche intrinseche della grafia dell'olografo (connotata da differente motricità, irrigidimenti e correzioni) di cui si è dato atto costituiscono quindi il principale motivo di riscontro della correttezza delle valutazioni della consulente
13 d'ufficio in merito al difetto del requisito dell'autografia della scheda testamentaria perché redatta a mano guidata.
Ma di tali differenze la relazione del prof. , grafopatologo, non Per_11
dà adeguata spiegazione. Da tale relazione non è, infatti, rilevabile perché il de
cuius, nello stesso giorno, abbia potuto stilare due scritture che presentano le innegabili differenze sopra evidenziate ovvero giustificare come le condizioni di salute del de cuius abbiano potuto dare ragione di tali disomogeneità nell'arco della stessa giornata, considerato altresì che lo stesso prof. ha Per_11
sottolineato come il transitorio miglioramento del giorno 14.7.2007 era rimasto relativamente stabile anche nei giorni successivi, mettendo in evidenza le annotazioni del diario clinico del 14.7.2007 (<alle ore 10 si legge: “stamattina
nettamente meglio ha voluto fare una doccia e shampoo, ha camminato fino in bagno …
Mangiato tutta la colazione e osservato la terapia”. Alle ore 19 sempre del 14 luglio si
legge: “tono dell'umore buono, presente il nipote …) e del 15.7.2007 (alle ore 19:
“paziente ha molta fame praticamente ha fatto due colazioni. Dolori gestibili, arrivano i
parenti già alle ore 8,15 …>> e rilevando che: <il 18.07.07 all'improvviso compare uno
stato comatoso e decede dopo due ore>> (v. pag. 41 della relazione del prof.
). Per_11
Sicché il prof. , ha tentato di risolvere il problema della Per_11
comparazione tra la grafia del testamento e quello del documento C11 (delega postale) affermando, ma infondatamente, che: <il testamento al confronto con le
scritture coeve, soprattutto con la scrittura apposta lo stesso giorno sulla procura postale,
non mostra diversità di comportamento motorio e tantomeno elementi che possano far
pensare che altra mano possa averlo guidato>> quando, invece, tali differenze, per le considerazioni che precedono, sono marcatamente evidenti.
Va, infatti, negato che il testamento presenti l'allineamento del rigo affermato dal prof. , posto che il rigo dell'olografo è, invece, fortemente Per_11
14 disorganico e privo di orientamento spaziale (v. immagine a pag. 38 della c.t.u.).
Né appare corretto fare riferimento a campioni di scrittura risalenti nel tempo per affermare l'omogeneità del tratto grafico di alcune lettere, che non tengono conto della condizione patologica in cui versava il de cuius il 14.7.2007, né del fatto che la mano guidata non comporta necessariamente l'integrale sostituzione della mano del de cuius da parte di chi gli ha guidato la mano, essendo sufficiente che l'intervento della mano guidante sia intervenuta anche solo per correggere o adiuvare il de cuius nella redazione di alcune parole del testamento (v. Cass.
9319/2025: <la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di
per sé il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a
nulla rilevando che l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla
volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta
su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare
la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della
validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze – quali l'effettiva finalità
dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato – che
minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del
testamento olografo>>).
Va quindi negato che la consulenza d'ufficio sia inattendibile perché non ha tenuto conto della condizione patologica che affliggeva il de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria.
Non vi è dubbio, infatti, che il testatore mantenesse la capacità di scrivere,
pur con i tremolii che contraddistinguono la sua grafia in considerazione delle gravi e complesse patologie da cui era affetto, tanto da poter vergare di suo pugno anche il documento C11 (che la consulenza e lo stesso prof. CP_12
reputano, condivisibilmente, del tutto genuino). Di conseguenza le Per_11
capacità motorie del de cuius, sebbene compromesse, non erano affatto assenti.
15 Né la c.t.u. ha mai prospettato tale ipotesi, neppure facendo riferimento alla relazione del dott. se non per evidenziare l'ovvio, ossia che la situazione Per_10
di salute del de cuius era grave, che il paziente era sottoposto a cure palliative che comportavano l'assunzione di antidepressivi e oppiacei importanti, che anche la sua capacità motoria era compromessa, tanto che le infermiere della struttura in cui era ricoverato avevano annotato che il 14 luglio del 2007 aveva Persona_2
avuto un miglioramento, compiendo operazioni e movimenti, come il camminare
(ma solo fino al bagno) e il mangiare tutta la colazione, che evidentemente nei giorni precedenti non era sempre stato in grado di fare con la stessa validità e che, in definitiva, egli si trovava in una condizione di fragilità, anche psicologica,
connotata dalla scelta degli oncologi di non somministrare ulteriori trattamenti chemioterapici, ma solo cure palliative in attesa dell'exitus avvenuto appena quattro giorni dopo.
Del tutto ultronea è poi l'analisi sulle condizioni psichiche del de cuius,
posto che l'invalidità del testamento non risiede nel fatto che osse Persona_2
o meno capace di intendere e di volere al momento in cui ha redatto l'olografo,
quanto piuttosto nel fatto che il testamento è stato scritto a mano guidata, nella condizione patologica del de cuius sopra descritta.
Pertanto, i primi cinque motivi di appello vanno respinti.
Il sesto motivo è un per verso inammissibile e per altro verso infondato.
E' inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. perché, stante l'assoluta genericità delle allegazioni, non dà conto delle asserite condotte inconciliabili con la volontà di impugnare il testamento tenute dai litisconsorti necessari
, CP_8 Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
, , , e Controparte_2 Controparte_3 CP_9 CP_10 CP_7
(quest'ultima per il figlio minore , in tal modo Controparte_11 Persona_7
difettando di specificità rispetto alle argomentate ragioni illustrate dal primo
16 giudice e di concludenza, considerato altresì che non risulta che le predette parti appellate fossero state a conoscenza della causa di nullità e che, al momento della notificazione della citazione in riassunzione da parte di alcune di CP_1
esse si sono costituite in giudizio per far valere detta nullità.
Ed è comunque infondato anche rispetto alla posizione di CP_1
non potendosi ravvisare nelle mere difese svolte da quest'ultimo in altri giudizi
(nei quali era convenuto) alcuna volontà di dare esecuzione al CP_1
testamento impugnato, né manifestazioni tacite dell'intento di non impugnarlo,
tenuto altresì conto del fatto che non sono state depositate in atti le comparse di costituzione di in tali giudizi, il cui contenuto non è pertanto CP_1
conoscibile da questa Corte.
Ne deriva che l'appello va integralmente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo in favore delle parti appellate costituite, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità) e delle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello, con l'aumento previsto dall'art. 4 comma 2 del DM 55/2014 per la pluralità di parti
Spese irripetibili quanto ai contumaci. CP_3
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ,
[...] CP_8 Controparte_6 Controparte_4 CP_3
17 , , , CP_5 Controparte_2 Controparte_3 CP_9 CP_10 CP_7
e quale genitore esercente la responsabilità sul figlio
[...] Controparte_11
minore con atto notificato in data 24.2/7.3.2023 avverso la sentenza Persona_7
n. 2295/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 28.7.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia anche di di e di CP_9 CP_10 [...]
CP_8
2) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3) condanna al rimborso delle spese del grado in favore Parte_1
di che liquida in € 8.470,00 per compensi, nonché in favore di CP_1
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
questi ultimi quattro in solido tra loro, che liquida in € 10.000,00 per compensi,
oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
5) spese irripetibili quanto ai contumaci;
5) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 7.10.2025.
L'Estensore
HI ER
La Presidente
EL OC
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili
18 in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
19
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 428/2023 RG vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Bellandi e dall'avv. Parte_1
CA NN ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Firenze,
via Santa Reparata, n. 40; APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Baricchi ed CP_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in IN e NC RN (FI),
Corso Giacomo Matteotti, n. 13; APPELLATO
E
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi dall'avv. CA Staderini ed Controparte_5
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, Lungarno della Zecca
Vecchia, n. 28; APPELLATI
1 E
, , Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
e quest'ultima non in proprio ma quale CP_10 Controparte_11
unico genitore esercente la responsabilità sul minore Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
All'udienza del 1°.
4.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per <Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, per le Parte_1
ragioni sopra illustrate, ogni contraria istanza disattesa e respinta: in via istruttoria,
disporre il rifacimento della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel primo grado di
giudizio circa la integrale riferibilità del testamento olografo in esame alla mano del Sig.
affidando l'incarico ad altro Consulente Tecnico d'Ufficio, provvisto delle Persona_2
necessarie competenze scientifiche;
nel merito, preso atto della integrale riferibilità del
testamento olografo in esame alla mano del Sig. riformare totalmente Persona_2
l'impugnata sentenza in accoglimento dell'appello e, per l'effetto: in tesi, respingere la
domanda di nullità del testamento del 14.7.2007 di proposta dal Sig. Persona_2
in quanto infondata e non provata, per essere la scheda testamentaria CP_1
olografa riferibile interamente al testatore, ed ordinare alla Conservatoria territorialmente
competente la cancellazione, a cura e spese di della trascrizione della CP_1
domanda avente ad oggetto i beni immobili facenti parte del compendio ereditario di
e più precisamente Beni immobili posti in Reggello, alla Via Viesca n. 13/G Persona_2
descritti al Catasto Fabbricati fg 113, p.lla 116, sub 1 (abitazione cat. A4), fg 113, p.lla
116 sub 2 e sub 3 (Magazzini e depositi cat. C2), fg 113, p.lla 116 sub 1 (Abitazione cat.
A3), nonché al Catasto terreni al foglio di mappa 113, p.lla 357 (terreno di consistenza di
85 centiare); in ipotesi, dichiararne l'inammissibilità e/o improponibilità in applicazione
del disposto di cui all'art. 590 c.c., avendo le controparti, consapevoli dell'ipotetica causa
di nullità, dato spontanea esecuzione alle disposizioni testamentarie asseritamente viziate
2 o tenuto comportamenti incompatibili con la volontà di impugnarle. Il tutto con vittoria
di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio>>.
Per <Voglia, l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, rigettare CP_1
in ogni sua parte l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 2295/2022 Parte_1
del Tribunale di Firenze in composizione collegiale, e pertanto confermare integralmente
le statuizioni ivi contenute, con condanna di alla refusione, in favore di Parte_1
delle spese e compensi legali di tutti i gradi di giudizio>>. CP_1
Per , e <si conclude per la CP_4 CP_5 CP_2 Controparte_3
reiezione dell'impugnazione proposta dal sig. anche per quanto Parte_1
riguarda l'ammissione di una nuova consulenza tecnica, confermando in toto il
contenuto dell'impugnata sentenza n. 2295 del 28 luglio 2022 emessa dal Tribunale di
Firenze. Con vittoria di onorari, rimborso spese, Cpa e Iva>>.
I FATTI DI CAUSA
nato a [...] il [...], celibe e senza figli, Persona_2
decedeva il 18.7.2007 a Lugano.
Il de cuius aveva cinque fratelli, tutti premorti tranne CP_1 Per_3
(madre di , , e ,
[...] CP_6 CP_5 CP_2 CP_3 CP_8 Controparte_4
Cont (padre di , (padre di EL e Persona_4 CP_10 Persona_5
anch'essi deceduti, lasciando quest'ultimo il figlio minore Per_6 Per_7
rappresentato dalla madre e (padre di
[...] Controparte_11 Per_8
e . Parte_1 CP_7
impugnava il testamento olografo, datato 14.7.2007 e CP_1
pubblicato il 21.8.2007, col quale il de cuius aveva apparentemente istituito quale suo unico erede Parte_1
Il Tribunale di Firenze, espletata una consulenza grafologica tramite la dott. con sentenza n. 76/2019, dichiarava la nullità del Controparte_12
testamento perché la scheda testamentaria non era interamente riconducibile alla
3 mano del sig. essendovi elementi grafo – motori sintomatici della Persona_2
scrittura a mano guidata.
La sentenza, impugnata da era annullata dalla Corte Parte_1
d'appello di Firenze per vizio di contraddittorio, essendo stati pretermessi tutti gli altri chiamati all'eredità in ipotesi di successione ab intestato, e la causa era rimessa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c..
riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, ove si CP_1
costituivano , e Parte_1 CP_6 CP_2 CP_5 CP_3 CP_4
e insistendo ciascuno nelle rispettive
[...] Controparte_11 CP_7
pretese, mentre gli altri convenuti restavano contumaci.
Rinnovata la consulenza grafologica d'ufficio a mezzo della stessa consulente, dott. il Tribunale di Firenze, con sentenza n. Controparte_12
2295/2022, pubblicata il 28.7.2022, accertava che il testamento era stato scritto a mano guidata e così statuiva: <dichiara la nullità del testamento olografo del
testamento olografo di del 14.7.2007, pubblicato il 21 agosto 2007 dal Dott. Persona_2
Notaio in Reggello (FI), Rep. n. 913 e raccolta n. 767, registrato a Firenze 1 Persona_9
il 27 agosto 2007 al n° 9084 e per l'effetto aperta la successione legittima di Per_2
Ordina al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio di
[...]
trascrivere la presente sentenza sui beni immobili posti in Reggello, alla via Viesca n°
13/G descritti al Catasto Fabbricati al fg. 113, p.lla 110, sub 1 (abitazione cat. A4), fg.
113, p.lla 116, sub 2 e sub 3 (Magazzini e depositi cat. C2), fg. 113, p.lla 116, sub 1
(Abitazione cat. A3), nonché al Catasto terreni al foglio di mappa 113, p.lla 357 (terreno
di consistenza di 85 centiare). condanna i convenuti e in Parte_1 CP_7
solido tra loro a rimborsare all'attore le spese di lite che vengono liquidate in complessivi
euro 6.500,00, oltre euro 714,56 di spese non imponibili, oltre spese generali, IVA e CAP
di legge;
condanna i convenuti e in solido tra loro a Parte_1 CP_7
rimborsare ai convenuti Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3
4 e le spese di lite che vengono liquidate in Controparte_4 Controparte_5
complessivi euro 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CAP di legge. condanna i convenuti
e in solido tra loro a rimborsare alla convenuta Parte_1 CP_7 CP_11
le spese di lite che vengono liquidate in complessivi euro 3.700,00, oltre spese
[...]
generali, IVA e CAP di legge. condanna i convenuti e in Parte_1 CP_7
solido tra loro a rimborsare all'attore ed ai convenuti Controparte_6 [...]
e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_11
quanto dagli stessi pagato al C.T.U. ed ai rispettivi CC.TT.PP. in acconto e
[...]
quanto dagli stessi verrà pagato delle somme liquidate, con separati provvedimenti, a
titolo di compensi per l'attività prestata>>.
Con citazione notificata in data 24.2./7.3.2023 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo censurava la sentenza impugnata che aveva aderito alla consulenza tecnica d'ufficio della dott. la quale, ricalcando la CP_12
precedente relazione peritale, aveva concluso per la presenza di mano guidata.
Faceva rilevare che la rinnovazione dell'indagine tecnica doveva essere affidata ad altro consulente e lamentavano i gravi errori metodologici commessi dalla c.t.u. che aveva omesso una seria indagine grafopatologica che avrebbe consentito di rilevare le caratteristiche tipiche della scrittura del malato oncologico e non aveva considerato le risultanze delle cartelle cliniche e le certificazioni mediche attestanti la persistente capacità di intendere e di volere del de cuius. Lamentavano che il consulente si era avvalso, peraltro travisandone il contenuto, della sola relazione del dottor consulente di parte Per_10
avversaria, senza chiedere la nomina di un ausiliario terzo e senza valutare la difforme documentazione medica richiamata dal proprio consulente di parte;
2) col secondo motivo lamentava l'inattendibilità della consulenza d'ufficio della dott. richiamando sul punto le considerazioni espresse CP_12
5 dal proprio consulente di parte, prof. , evidenziando che il de Persona_11
cuius, alla data del testamento, era affetto da una patologia neoplastica terminale
(adenocarcinoma tubulare solido dell'antro gastrico diagnosticato e rimosso nel
2004, metastasi epatiche e polmonari individuate nel 2007, squilibri metabolici ed elettrolitici di vario tipo, in paziente cardiopatico e ischemico), con evidenti ripercussioni cliniche generali, seppure senza incidenza alcuna sul piano neuro-
psichico, che aveva influito significativamente sulla sua normale grafia, ovvero sulla usuale capacità di far scorrere fluentemente la penna sul foglio. Per cui era necessario, oltre all'attento esame delle cartelle cliniche, procedere alla nomina di un grafopatologo o di un medico;
3) col terzo motivo censurava l'omessa considerazione delle risultanze delle cartelle cliniche e delle certificazioni dei medici che avevano avuto in cura il de cuius presso il centro geriatrico elvetico, attestanti sia la persistente capacità
di intendere e di volere sia la capacità di muovere e utilizzare gli arti superiori e le mani. Invocava le risultanze della cartella clinica attestanti che il giorno
14.7.2007 vi era stato un miglioramento delle condizioni cliniche generali, tanto che il paziente aveva ripreso a camminare, aveva fatto la doccia e lo shampoo e mangiato tutta la colazione, manifestando un buon tono dell'umore;
4) col quarto motivo impugnava l'accertamento dell'evidenza della mano guidata, giacché, come esaustivamente illustrato dal prof. , tutte le Per_11
alterazioni della grafia del testamento erano compatibili con la patologia oncologica terminale ed i sintomi che avevano colpito il de cuius degli ultimi giorni di vita, che determinavano alcune criticità della capacità di coordinazione motoria, rammentando che una grafia stesa dopo un evento morboso irreversibile può essere perfettamente naturale e coerente con l'evento, ma del tutto eterogenea rispetto ad altra anteriore all'evento medesimo. Evidenziava che le medesime compromissioni di coordinazione motoria presenti nel testamento
6 erano rinvenibili anche nelle grafie comparative di epoca successiva all'insorgere della patologia oncologica, prima fra tutte la delega postale compilata alla stessa data dell'olografo (documento C11) e che l'inserto, nel corsivo, di lettere o parole a stampatello era da sempre una modalità abituale del de cuius legata anche alla sua scolarità elementare;
5) col quinto motivo eccepiva l'erroneità e l'illogicità anche delle considerazioni puramente grafologiche svolte dalla c.t.u. e recepite in sentenza,
richiamando anche sul punto le considerazioni svolte dal proprio consulente di parte, prof. ; Per_11
6) col sesto motivo lamentava l'erroneo rigetto dell'eccezione di inammissibilità ex art. 590 c.c. della domanda di nullità per avere i chiamati alla successione ab intestato, consapevoli del possibile vizio del testamento, tenuto condotte di acquiescenza. In particolare, allegava che pur avendo CP_1
contestato la genuinità del testamento in una lettera del 2009, aveva poi tenuto negli anni successivi comportamenti inconciliabili con la volontà di impugnarlo,
difendendosi nelle due cause civili contro di lui promosse dal nipote Parte_1
per danni da infiltrazione di umidità nell'appartamento ricevuto in eredità
[...]
e per regolamento dei confini di un terreno pure ricevuto in eredità dal de cuius,
senza mai eccepire che non fosse proprietario degli immobili e Parte_1
proponendo, nel giudizio di regolamento dei confini, una domanda riconvenzionale di usucapione, sul presupposto, indiscusso, che Parte_1
fosse proprietario dei beni a lui pervenuti per successione ereditaria di
[...]
Persona_2
Concludeva chiedendo il rinnovo della c.t.u. ed il rigetto della domanda di nullità del testamento olografo di proposta da Persona_12 CP_1
con ordine al Conservatore dei RR.II. di procedere alla cancellazione. In
subordine, chiedeva che fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda di
7 nullità, avendo le controparti, consapevoli dell'ipotetica nullità, dato spontanea esecuzione alle disposizioni testamentarie del de cuius e tenuto condotte incompatibili con la volontà di impugnarle.
Si costituiva facendo rilevare che il prof. non era CP_1 Per_11
mai stato nominato consulente di parte nel corso del giudizio di primo grado ed eccependo l'inammissibilità della consulenza da lui redatta. Ciò nonostante che la originaria consulente di parte di ritualmente nominata nel Parte_1
corso delle operazioni peritali nel primo giudizio dinanzi al tribunale di Firenze,
avesse riconosciuto l'esistenza della mano guidata. Argomentava la correttezza delle conclusioni cui era pervenuta la c.t.u. della dott. e chiedeva il CP_12
rigetto dei primi cinque motivi di appello. Con riguardo all'asserita inammissibilità dell'azione ex art. 590 c.c., contestava di aver dato alcuna esecuzione alle disposizioni testamentarie del de cuius e ciò a prescindere dalla conoscenza della relativa nullità che poteva reputarsi perfezionata solo dopo l'accertamento giudiziale. Né poteva individuarsi nelle difese svolte da CP_1
in altri giudizi la volontà di quest'ultimo di dare esecuzione alle
[...]
disposizioni testamentarie nulle, considerato che era Parte_1
proprietario di terreni limitrofi che non gli erano pervenuti in eredità dal de cuius
e che in tali giudizi egli aveva semplicemente esercitato il proprio diritto di difesa. Concludeva per il rigetto dell'appello, col favore delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Si costituivano anche , , e per CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
chiedere il rigetto dell'appello, rimarcando la correttezza della c.t.u. la CP_12
quale, nell'esaminare la scheda testamentaria, non aveva affatto fondato la propria relazione peritale sulla scorta della sola relazione medica del dott.
ma aveva tenuto conto anche delle risultanze della consulenza del dott. Per_10
e provveduto alla comparazione della scrittura successiva dello stesso Per_13
8 giorno (doc. C11) con quella dell'olografo, giungendo a conclusioni autonome e autonomamente motivate sotto il profilo grafologico, immuni dalle censure sollevate dall'appellante. Contestavano, infine, di aver dato esecuzione alle disposizioni testamentarie invalide come già correttamente evidenziato dal primo giudice.
Con ordinanza in data 4.12.2024 era dichiarata la contumacia di CP_6
di e di quest'ultima quale unico
[...] CP_7 Controparte_11
genitore esercente la responsabilità sul figlio minore e l'appellante Persona_7
era invitato a documentare la prova della notifica a e CP_10 CP_9 [...]
CP_8
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 1°.4.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare vi è da dichiarare la contumacia di CP_8
e di le quali, citate per l'udienza del 26.6.2023 e già CP_10 CP_9
contumaci anche in primo grado, non si sono costituite nonostante la rituale notificazione dell'appello eseguita a mezzo del servizio postale con plico ricevuto dalle destinatarie il 7.3.2023 ( , il 1°.3.2023 ( ed il 2.3.2023 CP_9 CP_10
( . CP_8
I primi cinque motivi di appello si esaminano congiuntamente siccome connessi.
Essi sono infondati.
Le caratteristiche della scrittura a mano guidata, in base alla migliore scienza grafologica indicata dalla c.t.u., sono ravvisabili nei seguenti parametri:
9 - irrigidimento evidente di alcuni passaggi del percorso grafico dovuto alla tensione e all'attrito delle due forze applicate sulla penna;
- segmentazione dei tratti, per il contrasto delle diverse spinte direzionali;
- angolosità disordinata per la mancata coordinazione delle coppie neuromuscolari;
- sconnessioni, legata alla mancanza di continuità logica del tratto che subisce delle interruzioni innaturali ed incoerenti;
- congestionamenti da concentrazione di più mani in uno stesso momento grafico;
- contrazioni, per l'intervento di una mano estranea che modifica le spinte propulsive in modo da ridurre l'espansione del movimento;
- rallentamento, dovuto al freno della mano guidante che viene azionato a danno della libertà di movimento del guidato;
- carenza di sinergie fini e coordinate dove infatti i movimenti fini spariscono per dare spazio ad appesantimenti del tratto e irregolarità nei gesti grafici;
- disordine di pressione per cui spesso si osserva la presenza di parti di lettera più marcate rispetto alle precedenti o alle seguenti;
- disordinato aumento della dimensione letterale, dovuto al sommarsi di spinte contrastanti e non gestibili in modo armonico;
- disordine nell'allineamento sul rigo che risulterà pertanto discendente a scaglioni;
- interruzione del flusso scrittorio che si manifesta attraverso contrazioni congestioni e seghettature dei tratti, disarticolazione e cambi di direzioni anomali e repentini, del gesto grafico;
- presenza di piccoli tratti invadenti di alcune lettere sulle precedenti sia in senso orizzontale che verticale;
10 - ritocchi e ripassi, nel tentativo di rendere meglio leggibile la lettera, la parola o la frase;
- interrigo disomogeneo dove lo spazio, a tratti, si riduce fino a sfiorare il rigo precedente.
Tali parametri sono obiettivamente riscontrabili nel testamento olografo di del 14.7.2007 che, in esito all'approfondita ed analitica Persona_2
valutazione della c.t.u. è caratterizzato: CP_12
a) dall'irrigidimento del percorso grafico;
b) dalla segmentazione dei tratti per il contrasto di diverse spinte direzionali;
c) dalla presenza di congestionamenti per la presenza di più mani in uno stesso movimento grafico;
d) dalla carenza di sinergie fini e coordinati dove i movimenti spariscono per dare spazio ad appesantimenti del tratto e irregolarità nei gesti grafici;
e) dal disordine della pressione (parti di lettere sono più o meno pressate rispetto alle precedenti o alle seguenti);
f) dalla presenza di piccoli tratti invadenti alcune lettere sulle precedenti;
g) dal disordine di allineamento del rigo (eloquente al riguardo l'immagine a pag. 38 della c.t.u.);
h) dalla presenza di ritocchi o ripassi nel tentativo di rendere meglio leggibile la lettera o la parola.
Tali caratteristiche intrinseche dell'olografo in contestazione non corrispondono, infatti, alla grafia autografa del de cuius, ma derivano dal fatto che il testamento è stato scritto a mano guidata.
Ciò trova importante riscontro nel fatto che la scrittura della scheda testamentaria diverge, in modo rilevante, dal documento indicato come C11
(delega postale del 14.7.2007 rilasciata dal de cuius al nipote ed Parte_1
11 allegato alla consulenza quale scrittura di comparazione, che è CP_12
particolarmente significativo perché è stato redatto lo stesso giorno del testamento (14.7.2007), pochi giorni prima della morte di vvenuta Persona_2
il 18.7.2007.
Mentre il doc. C11 evidenzia un'assenza di irrigidimento, ma solo tremore,
del tutto compatibile con le condizioni psico-fisiche del de cuius quale paziente cardiopatico, ischemico ed in fase terminale oncologica, nel testamento si rileva,
invece, un significativo irrigidimento in alcuni passaggi del percorso grafico dovuto alla tensione e all'attrito delle due forze applicate alla penna.
Inoltre, nel C11 è assente la segmentazione dei tratti, presente invece lungo tutto il tracciato grafico del testamento per contrasto tra le diverse spinte direzionali.
Ancora: nel C11 il tracciato è pulito, mancano ripassi o grumi di inchiostro,
mentre nel testamento sono presenti numerosi congestionamenti dovuti alla presenza di una maggior carica pressoria su uno stesso movimento grafico che danno luogo a ripassi e grumi di inchiostro. E mentre nel C11 la pressione è
omogenea, nel testamento si rilevano una pressione disomogenea con tratti maggiormente inchiostrati.
Le ulteriori differenze tra il C11 e il testamento rilevate dalla c.t.u.
(presenza di piccoli tratti invadenti alcune lettere sulle precedenti sia in senso verticale che orizzontale, disordine dell'allineamento grafico del rigo, ritocchi e ripassi non presenti nel C11 al fine di rendere alcune lettere più leggibili,
disomogeneità dell'interrigo), concorrono a restituire la certa evidenza della mano guidata che determina la nullità dell'olografo.
Le conclusioni cui è pervenuta la consulente d'ufficio, dopo attenta ed approfondita analisi dell'olografo e delle scritture di comparazione, non sono
12 contraddette dalla consulenza tecnica di parte del prof. esibita Per_11
dall'appellante.
Al riguardo va preliminarmente rilevato che, sebbene il prof. Per_11
non sia stato nominato consulente di parte in primo grado, ma solo in appello, il suo elaborato, redatto in assenza del contraddittorio proprio della fase delle operazioni peritali, è tuttavia valutabile in questa sede come mera difesa dell'appellante.
L'elaborato del prof. non consente, però, di pervenire ad un Per_11
accertamento difforme da quello operato dal primo giudice, né giustifica la rinnovazione della consulenza d'ufficio.
Il presunto errore metodologico lamentato dall'appellante e consistente nel fatto di non aver fatto ricorso all'ausilio di un medico, ovvero nel non aver nominato un grafopatologo come c.t.u., non è in concreto apprezzabile nel caso di specie, sia perché nell'elaborato della dott. lo stato di salute del de CP_12
cuius è stato ben tenuto in considerazione anche con riguardo alle terapie farmacologiche somministrate, sia perché le condizioni psicofisiche del de cuius
al momento della redazione dell'olografo e la loro incidenza sulla sua capacità di scrittura trovano diretto e immediato riscontro nella scrittura di comparazione indicata come documento C11 (delega postale in favore del nipote Parte_1
che, siccome redatta lo stesso giorno del testamento, consente di operare
[...]
una valutazione immediata sommamente attendibile in merito alle caratteristiche della grafia del testatore in relazione alla sua grave e complessa condizione patologica.
Le rilevanti differenze tra l'olografo e il doc. C11 (delega postale) e le caratteristiche intrinseche della grafia dell'olografo (connotata da differente motricità, irrigidimenti e correzioni) di cui si è dato atto costituiscono quindi il principale motivo di riscontro della correttezza delle valutazioni della consulente
13 d'ufficio in merito al difetto del requisito dell'autografia della scheda testamentaria perché redatta a mano guidata.
Ma di tali differenze la relazione del prof. , grafopatologo, non Per_11
dà adeguata spiegazione. Da tale relazione non è, infatti, rilevabile perché il de
cuius, nello stesso giorno, abbia potuto stilare due scritture che presentano le innegabili differenze sopra evidenziate ovvero giustificare come le condizioni di salute del de cuius abbiano potuto dare ragione di tali disomogeneità nell'arco della stessa giornata, considerato altresì che lo stesso prof. ha Per_11
sottolineato come il transitorio miglioramento del giorno 14.7.2007 era rimasto relativamente stabile anche nei giorni successivi, mettendo in evidenza le annotazioni del diario clinico del 14.7.2007 (<alle ore 10 si legge: “stamattina
nettamente meglio ha voluto fare una doccia e shampoo, ha camminato fino in bagno …
Mangiato tutta la colazione e osservato la terapia”. Alle ore 19 sempre del 14 luglio si
legge: “tono dell'umore buono, presente il nipote …) e del 15.7.2007 (alle ore 19:
“paziente ha molta fame praticamente ha fatto due colazioni. Dolori gestibili, arrivano i
parenti già alle ore 8,15 …>> e rilevando che: <il 18.07.07 all'improvviso compare uno
stato comatoso e decede dopo due ore>> (v. pag. 41 della relazione del prof.
). Per_11
Sicché il prof. , ha tentato di risolvere il problema della Per_11
comparazione tra la grafia del testamento e quello del documento C11 (delega postale) affermando, ma infondatamente, che: <il testamento al confronto con le
scritture coeve, soprattutto con la scrittura apposta lo stesso giorno sulla procura postale,
non mostra diversità di comportamento motorio e tantomeno elementi che possano far
pensare che altra mano possa averlo guidato>> quando, invece, tali differenze, per le considerazioni che precedono, sono marcatamente evidenti.
Va, infatti, negato che il testamento presenti l'allineamento del rigo affermato dal prof. , posto che il rigo dell'olografo è, invece, fortemente Per_11
14 disorganico e privo di orientamento spaziale (v. immagine a pag. 38 della c.t.u.).
Né appare corretto fare riferimento a campioni di scrittura risalenti nel tempo per affermare l'omogeneità del tratto grafico di alcune lettere, che non tengono conto della condizione patologica in cui versava il de cuius il 14.7.2007, né del fatto che la mano guidata non comporta necessariamente l'integrale sostituzione della mano del de cuius da parte di chi gli ha guidato la mano, essendo sufficiente che l'intervento della mano guidante sia intervenuta anche solo per correggere o adiuvare il de cuius nella redazione di alcune parole del testamento (v. Cass.
9319/2025: <la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di
per sé il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a
nulla rilevando che l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla
volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta
su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare
la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della
validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze – quali l'effettiva finalità
dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato – che
minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del
testamento olografo>>).
Va quindi negato che la consulenza d'ufficio sia inattendibile perché non ha tenuto conto della condizione patologica che affliggeva il de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria.
Non vi è dubbio, infatti, che il testatore mantenesse la capacità di scrivere,
pur con i tremolii che contraddistinguono la sua grafia in considerazione delle gravi e complesse patologie da cui era affetto, tanto da poter vergare di suo pugno anche il documento C11 (che la consulenza e lo stesso prof. CP_12
reputano, condivisibilmente, del tutto genuino). Di conseguenza le Per_11
capacità motorie del de cuius, sebbene compromesse, non erano affatto assenti.
15 Né la c.t.u. ha mai prospettato tale ipotesi, neppure facendo riferimento alla relazione del dott. se non per evidenziare l'ovvio, ossia che la situazione Per_10
di salute del de cuius era grave, che il paziente era sottoposto a cure palliative che comportavano l'assunzione di antidepressivi e oppiacei importanti, che anche la sua capacità motoria era compromessa, tanto che le infermiere della struttura in cui era ricoverato avevano annotato che il 14 luglio del 2007 aveva Persona_2
avuto un miglioramento, compiendo operazioni e movimenti, come il camminare
(ma solo fino al bagno) e il mangiare tutta la colazione, che evidentemente nei giorni precedenti non era sempre stato in grado di fare con la stessa validità e che, in definitiva, egli si trovava in una condizione di fragilità, anche psicologica,
connotata dalla scelta degli oncologi di non somministrare ulteriori trattamenti chemioterapici, ma solo cure palliative in attesa dell'exitus avvenuto appena quattro giorni dopo.
Del tutto ultronea è poi l'analisi sulle condizioni psichiche del de cuius,
posto che l'invalidità del testamento non risiede nel fatto che osse Persona_2
o meno capace di intendere e di volere al momento in cui ha redatto l'olografo,
quanto piuttosto nel fatto che il testamento è stato scritto a mano guidata, nella condizione patologica del de cuius sopra descritta.
Pertanto, i primi cinque motivi di appello vanno respinti.
Il sesto motivo è un per verso inammissibile e per altro verso infondato.
E' inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. perché, stante l'assoluta genericità delle allegazioni, non dà conto delle asserite condotte inconciliabili con la volontà di impugnare il testamento tenute dai litisconsorti necessari
, CP_8 Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
, , , e Controparte_2 Controparte_3 CP_9 CP_10 CP_7
(quest'ultima per il figlio minore , in tal modo Controparte_11 Persona_7
difettando di specificità rispetto alle argomentate ragioni illustrate dal primo
16 giudice e di concludenza, considerato altresì che non risulta che le predette parti appellate fossero state a conoscenza della causa di nullità e che, al momento della notificazione della citazione in riassunzione da parte di alcune di CP_1
esse si sono costituite in giudizio per far valere detta nullità.
Ed è comunque infondato anche rispetto alla posizione di CP_1
non potendosi ravvisare nelle mere difese svolte da quest'ultimo in altri giudizi
(nei quali era convenuto) alcuna volontà di dare esecuzione al CP_1
testamento impugnato, né manifestazioni tacite dell'intento di non impugnarlo,
tenuto altresì conto del fatto che non sono state depositate in atti le comparse di costituzione di in tali giudizi, il cui contenuto non è pertanto CP_1
conoscibile da questa Corte.
Ne deriva che l'appello va integralmente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo in favore delle parti appellate costituite, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità) e delle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello, con l'aumento previsto dall'art. 4 comma 2 del DM 55/2014 per la pluralità di parti
Spese irripetibili quanto ai contumaci. CP_3
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ,
[...] CP_8 Controparte_6 Controparte_4 CP_3
17 , , , CP_5 Controparte_2 Controparte_3 CP_9 CP_10 CP_7
e quale genitore esercente la responsabilità sul figlio
[...] Controparte_11
minore con atto notificato in data 24.2/7.3.2023 avverso la sentenza Persona_7
n. 2295/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata il 28.7.2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia anche di di e di CP_9 CP_10 [...]
CP_8
2) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3) condanna al rimborso delle spese del grado in favore Parte_1
di che liquida in € 8.470,00 per compensi, nonché in favore di CP_1
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
questi ultimi quattro in solido tra loro, che liquida in € 10.000,00 per compensi,
oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
5) spese irripetibili quanto ai contumaci;
5) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 7.10.2025.
L'Estensore
HI ER
La Presidente
EL OC
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili
18 in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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