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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2152/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 28.3.2022 da
(C.F. ), elettivamente domiciliati Parte_1 C.F._1
in VIA D'AZEGLIO, N. 29, BOLOGNA, presso gli avv. VERDE MANUEL e
CERELLA ELIO, che lo rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA MANIN, 37/A, TREVISO, presso l'Avv. MUNARI LAURA, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta;
CONVENUTA con l'intervento volontario in giudizio di
Controparte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in PIAZZA CRISPI, N. 8, TREVISO, P.IVA_2
presso l'Avv. MEDEA PIERGIANNI, per procura allegata alla comparsa di intervento;
TERZA INTERVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTORE (conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., in mancanza di note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e richiesta, in accoglimento delle eccezioni,
1 deduzioni e richieste innanzi avanzate:
Quanto al contratto di mutuo n. 1047614016 del 29.04.2016 in via principale:
1) Accertare e dichiarare l'applicazione di un TAEG diverso e maggiore di quello indicato nei contratti di mutuo in violazione dell'artt. 117 TUB, 1346 e 1284 c.c., con conseguente nullità ex art. 1419 c. II
c.c. della clausola espressiva di tale tasso;
per l'effetto, previa applicazione del tasso di interesse sostitutivo di cui agli artt. 117 TUB o 1284 c.c, condannare a restituire la somma versata Controparte_1
in eccedenza a titolo di interessi come contrattualmente previsti, o con imputazione della medesima somma in sorte capitale.
Quanto al contratto di apertura di credito del 25.10.2018, a valere su conto corrente n.
50380/1000/00004287
In via principale:
1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'usura originaria del contratto di apertura di credito ex art. 1815 comma II c.c. e la nullità ex art. 1419 comma II c.c. di tutte le clausole espressive di interessi, oneri o spese;
per l'effetto, condannarla alla restituzione di tutto quanto pagato dall'attore a titolo di interessi nel corso del rapporto, ovvero con imputazione della medesima somma in sorte capitale ed eventuale restituzione di ogni importo eccedente detta sorte.
In via subordinata:
1) per effetto della declaratoria di nullità, inefficacia e/o invalidità parziale dei contratti di apertura di credito a valere su conto corrente n. 50380/1000/00004287 per cui è causa, accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare/avere tra le parti sulla scorta della riclassificazione contabile dei predetti rapporti con l'applicazione del corretto tasso legale, senza le commissioni di massimo scoperto (CDF);
2) Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia delle richieste di per interessi, spese, commissioni e competenze in dipendenza della Controparte_1
violazione della l. 108/1996 in quanto eccedenti il c.d. tasso soglia trimestre per trimestre.
3) Condannare la convenuta alla rettifica dei saldi contabili, con diversa imputazione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione al conto corrente 50380/1000/00004287, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione in favore dell'attrice, dovuti per effetto del ricalcolo dei numeri debitori, realizzata rettificando quelli originari così come riportati negli estratti conto scalari.
2 Quanto al contratto di mutuo n. 1047614016 del 29.04.2016 ed al contratto di apertura di credito del
25.10.2018, a valere su conto corrente n. 50380/1000/00004287; nonché al contratto di mutuo n.
47614018 del 29.04.2016
In via subordinata e di ulteriore subordine
1) In considerazione di tutto quanto osservato ai punti 3) e 3.1) dell'atto di citazione, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 cc dei finanziamenti “baciati” e di cui all'accordo con del CP_2
18.03.206, con ogni ulteriore conseguenza di legge o ritenuta di giustizia.
In ogni caso
1) Con vittoria di spese e compensi di avvocato, 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria
Si richiede anche in questa sede CTU tecnico contabile sui contratti per cui è causa.
PER Controparte_3
- in via preliminare di merito: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il difetto di legittimazione/titolarità passiva in capo a in relazione alle domande avversarie Controparte_1
di cui ai punti 1, 3 e 3.1 della parte narrativa della citazione, con conseguente rigetto delle stesse nei confronti della odierna convenuta;
CP_1
- in subordine, nel merito (e con riserva di impugnativa): respingere integralmente le domande attoree di cui ai punti 1, 3 e 3.1 della parte narrativa della citazione in quanto infondate in fatto ed in diritto, assolvendo da ogni pretesa;
Controparte_1
- ancora nel merito, respingere integralmente le domande attoree di cui ai punti 2, 2.1, 2.2 e 2.3 della parte narrativa della citazione in quanto inammissibili e/o prescritte e/o infondate in fatto ed in diritto, assolvendo da ogni pretesa;
Controparte_1
- in ogni caso: condannare parte attrice alla rifusione delle spese e delle competenze di causa.
Si ribadisce l'opposizione alle istanze istruttorie attoree per i motivi esposti in atti e si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PER Controparte_2
[...]
Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche con riguardo alla legittimazione passiva (e/o titolarità del rapporto) di CP_2
in LCA come meglio espressa nel presente atto
[...]
3 in via preliminare: dichiararsi improcedibili e/o inammissibili e/o improseguibili le domande di parte attrice per tutti i motivi di cui in atti, respingendosi le avversarie richieste;
nel merito: rigettarsi le domande proposte da parte attrice poiché inammissibili, infondate in fatto e in diritto nonché prescritte per tutti i motivi di cui in atti;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi del presente procedimento.
Con opposizione alle istanze istruttorie ex adverso formulate, per tutti i motivi già esposti dalla LCA di
con la propria terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. di data 10.2.2023. CP_2
Si chiede, infine, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
espone: Parte_1
1) di avere stipulato, in data 29.04.2016, con contratto Controparte_1
di mutuo n. 1047614016 per euro 150.000,00 da restituirsi in 120 rate mensili continuative, ad un tasso nominale annuo del 1,00% indicizzato all'Euribor 6 mesi e con uno spread del 1,00%;
2) di avere altresì stipulato con il medesimo istituto di credito il contratto di apertura di credito di euro 550.000,00 del 25.10.2018, successivamente rinnovata fino al
30.09.2021, a valere su conto corrente n. 50380/1000/00004287 (interamente utilizzato a copertura del mutuo di pari importo n. 47614018 del 29.04.2016 di cui si dirà infra).
Lamenta, quanto al contratto di cui al punto 1), che il TAEG ivi indicato nella misura del
1,09% sia, in realtà, inferiore a quello effettivamente applicato, che andrebbe individuato nella misura reale del 1,11%, con conseguente necessità di sostituire il tasso ivi previsto ai sensi dell'art. 117 TUB.
Sostiene poi che il contratto di cui al punto 2) sia affetto da usura originaria (il TAEG nella misura del 14,7827% sarebbe stato superiore al tasso soglia previsto dalla L. n. 108/1996 per la categoria ed il periodo di riferimento, pari al 14,6750%) e da ciò discenderebbe la gratuità dell'intero contratto quale sanzione prevista dall'art. 1815 cc.
Inoltre, sul contratto di conto corrente n. 50380/1000/00004287, cui accedeva l'apertura di credito, vi sarebbe stata applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni in difetto di esplicita previsione del metodo di calcolo e di computo (secondo
4 la prospettazione, nulle per violazione degli artt. 117, 117 bis e 118 TUB, nonché degli artt. 1325 e 1346 cc in relazione all'art. 1418 cc, ovvero inefficaci perché applicate in violazione dell'art. 2 bis comma III della L. 2/2009, nonché delle leggi nn. 214/2011,
27/2010 e 62/2012), nonché, nel corso del rapporto, di interessi superiori al tasso soglia
(usura sopravvenuta).
Espunte quindi tutte le voci illegittimamente addebitate, l'attore chiede che
[...]
venga condannata a procedere alla rettifica dei saldi ed alla restituzione di Controparte_1
quanto eventualmente ricevuto in eccedenza rispetto al dovuto.
L'attore prospetta altresì di rivestire la qualifica di socio azionista di oggi in CP_2
liquidazione coatta amministrativa.
L'investimento in azioni proprie di (che l'attore afferma essere stato peraltro CP_2
posto in essere in violazione di quanto previsto ex art. 2358 c.c.), avvenne - secondo quanto rappresentato - “mediante la sottoscrizione del contratto deposito titoli in custodia e amministrazione
n. 2047218 del 21.02.2008 (Doc. 7) e rinnovato il 23.05.2016 (Doc. 7 bis)” (così riportato a pag.
3 dell'atto di citazione).
evidenzia che, nello stesso periodo del rinnovo, (allora Parte_1 CP_2
ancora in bonis) gli concesse un prestito personale di euro 550.000,00 e altro prestito di euro 150.000,00 con due distinti contratti (docc. 8 e 8-bis) entrambi sottoscritti in data
29.04.2016.
Evidenzia come vi sia stata quella che egli definisce una ‹‹“curiosa” coincidenza temporale›› tra il rinnovo del contratto deposito titoli e la concessione dei due finanziamenti da parte di nonché l'esatta coincidenza della data di sottoscrizione dei due mutui CP_2
chirografari concessigli da e quella del contratto di mutuo n. 1047614016 CP_2
per euro 150.000,00 (doc. 1 attoreo) stipulato con . Controparte_1
Ciò, secondo l'attore, avrebbe costituito materiale applicazione di quanto oggetto del piano del 18.03.2016 (doc. 9 attoreo) ‹‹fatto sottoscrivere all'attore da – e dalla stessa CP_2
controfirmato – di risanamento dell'esposizione debitoria “procurato dall'improvvisa ed inaspettata perdita di valore delle azioni TO AN”››.
Disposte la liquidazione coatta amministrativa di con DL n. 99 del CP_2
25.06.2017 e la successiva cessione delle attività a i rapporti in Controparte_1
5 essere sarebbero proseguiti senza soluzione di continuità con la nuova banca cessionaria, che ‹‹ad integrale ratifica dei pregressi rapporti bancari e, altresì, dell'illegittima condotta dapprima tenuta da , ridefiniva le precedenti esposizioni debitorie dell'odierno attore derivante dai testé CP_2
menzionati contratti (all. doc. 8 e 8 bis), di euro 700.000,00 (550.000 + 150.000) sempre secondo il modello del piano del 18.03.2016 fatto sottoscrivere da TO AN e, segnatamente:
- Contratto di mutuo n. 1047614016 per euro 150.000,00 del 29.04.2016 (all. doc. 1).
- Apertura di credito per euro 550.000,00 (all. doc. 3) del 25.10.2018 e successivamente rinnovata fino al 30.09.2021, a valere su conto corrente n. 50380/1000/00004287 (concessa ed interamente utilizzata a copertura dell'esposizione di pari importo, di cui al precedente mutuo n. 47614018 del
29.04.2016 (Doc. 10)››
In altre parole, agendo con condotta “simmetrica” e coincidente Controparte_1
sul piano temporale con quella di avrebbe assunto un ruolo attivo nella CP_2
causazione della perdita economica subita dall'attore, già prima della formale acquisizione dell'Istituto poi posto in liquidazione coatta.
L'attore configura quindi l'esistenza di una complessa ed articolata operazione negoziale, qualificabile come “baciata”, posta in essere in violazione dell'art. 2358 c.c. e comunque invalida sotto molteplici profili, tale da condurre a declaratoria di nullità del contratto di mutuo n. 1047614016 del 29.04.2016 e del contratto di apertura di credito del 25.10.2018
a valere su c/c n. 50380/1000/00004287, stipulati con soggetto Controparte_1
nei confronti de quale è stata proposta la domanda.
Ciò sul presupposto che, un'interpretazione rigida dell'art. 3, comma 1, lett. b del D.L.
99/2017, che includa nel perimetro della cessione i soli contratti, ma ne escluda le passività che dagli stessi dovessero in seguito emergere (che rimarrebbero a carico della cedente) sarebbe irragionevole ed in contrasto con i precetti costituzionali.
*** si è costituita, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della Controparte_1
domanda per mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, questione superata in corso di causa con il - seppur infruttuoso - avvio della procedura.
Ha poi eccepito la propria carenza di titolarità di qualsivoglia posizione giuridica, dal lato passivo, rispetto alle pretese avanzate dall'attore.
6 In primo luogo ha ricostruito i rapporti negoziali intercorsi tra i tre soggetti coinvolti
( , e in termini parzialmente differenti Parte_1 Controparte_1 CP_2
rispetto a quanto esposto dall'attore.
In particolare, richiamato il contenuto del doc. 9 attoreo, afferma che, secondo quanto richiesto - per quanto qui di rilievo - dall'attore, stipulò in data 29.04.16 un CP_2 mutuo chirografario di euro 150.000,00 ‹‹(il “Mutuo Chirografario” n.459823, che a seguito di migrazione in a assunto il n. 47614016, doc. 3) – destinato a Controparte_1
“riequilibrio finanziario”, da rimborsare in 120 rate a decorrere dall'1.05.2016 con scadenza al
30.04.2026 – e un mutuo chirografario di € 550.000,00(il “Finanziamento Bullet” n. 459824, che alla migrazione in a assunto il n. 47614018, doc. 4), anch'esso Controparte_1
destinato a “riequilibrio finanziario”, da rimborsare mediante pagamento di 29 rate di interessi da far data dal 31.05.2016 e sino al 30.09.2018 e l'ultima rata, di quota capitale di € 550.000,00, oltre interesse convenuto, in scadenza il 28.10.2018 ››.
Il Mutuo Chirografario n. 459823VB non sarebbe quindi stato stipulato dalla convenuta
(come prospettato dall'attore), ma sarebbe semplicemente “migrato” a Controparte_1
a seguito della cessione da parte della Liquidatela di VB.
[...]
Quanto al “Finanziamento Bullet”, essendosi trovato alla scadenza il cliente nell'impossibilità di rimborsare il debito, - subentrata anche in Controparte_1
questo rapporto a seguito della cessione - in un'ottica di supporto al cliente ‹‹gli concedeva, in data 25.10.2018(confermata il 7.12.2018, doc.5), un'apertura di credito in conto corrente (l'“APC”,
a valere sul conto corrente n. 50380/1000/00004287INTESA già n. Controparte_1
735968 VB, e successivamente n. 2443INTESA SANPAOLO S.P.A. prima della variazione finale
a seguito di cambio filiale) dell'importo di € 550.000,00 con scadenza al 31.10.2019, che veniva utilizzata per estinguere il Controparte_4
Richiamate le norme del D.L. n. 99/2017 e le previsioni del Contratto di Cessione,
[...]
conclude nel senso che essa non risponda di alcuna passività, eccezion Controparte_1
fatta per quelle di cui abbia espressamente dichiarato di rendersi cessionaria nell'offerta vincolante e, quindi, nel Contratto di Cessione (opponibile ai terzi), riconducibili al perimetro del c.d. Insieme Aggregato.
Ciò anche con riferimento alle insussistenze/diminuzioni di attivo conseguenti alla pretesa
7 rettifica del saldo conto e/o alla declaratoria di nullità dei finanziamenti migrati a
[...]
con estinzione delle relative obbligazioni restitutorie e delle pretese Controparte_1
nascenti da vicende legate alla commercializzazione di azioni delle BA VE (oggetto delle domande attoree), che ne sarebbero anzi espressamente escluse.
Riconosce invece di essere - in astratto - titolata a rispondere delle doglianze attoree sub 2
–2.1 –2.2 –2.3 –2.4della citazione, relative all'APC concessa da nel Controparte_1
2018(trattandosi di rapporto ab origine di sua competenza).
Contesta però nel merito la fondatezza delle prospettazioni attore riferite a tale posizione e, in ogni caso, in via subordinata di merito, anche quella dei rimanenti rapporti già intrattenuti dall'attore con in bonis, rispetto ai quali - in principalità - ha CP_2
eccepito la propria carenza di titolarità passiva.
è intervenuta volontariamente in giudizio, aderendo alla Parte_2
prospettazione di ed affermando quindi l'(astratta) esclusiva Controparte_1
titolarità passiva in capo a sé del rapporto, con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 2358 c.c., nonché con riguardo alle doglianze relative al mutuo n. 1047614016, per le ragioni già dedotte dall'istituto di credito convenuto.
Rispetto alle domande attoree relative ai predetti rapporti - che qualifica come in ogni caso infondate - solleva eccezione di improcedibilità, ai sensi dell'art. 83 TUB.
Alcuna domanda è stata però estesa dall'attore nei confronti della terza intervenuta, così che l'esame di tale ultimo profilo risulta irrilevante.
***
Così sinteticamente riportati i termini della controversia, appare opportuno - perché, per quanto la questione sia stata trattata solo nella seconda parte dell'atto di citazione, assume rilievo pregiudiziale - esaminare per prima la prospettazione secondo cui sarebbe stata posta in essere, nell'aprile 2016, un'articolata operazione c.d. “baciata”.
In particolare, essa sarebbe stata realizzata in attuazione di un piano di “rimodulazione delle posizioni a debito e credito” - per quanto qui di rilievo - di , datato 18.03.16, Parte_1
che gli avrebbe “fatto sottoscrivere”. CP_2
Nell'operazione sarebbe stata peraltro coinvolta la stessa , in quanto nello Controparte_1
stesso giorno (29.04.16) in cui stipulò con l'attore due contratti di CP_2
8 finanziamento (n. 459823 e n. 459824), la convenuta a propria volta avrebbe concesso a un prestito di euro 150.000,00 con contratto di mutuo n. 1047614016. Parte_1
Tale ricostruzione è viziata innanzitutto da un errore di fondo - evidenziato dalla convenuta - ovvero ritenere che l'attore abbia stipulato due distinti contratti di mutuo per euro 150.000,00, uno con ed uno con quando in CP_2 Controparte_1
realtà (il rilievo in questo senso svolto dalla convenuta non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore) si tratta del medesimo contratto, semplicemente rinumerato a seguito della “migrazione” dall'uno all'altro istituto di credito, avvenuta per effetto della cessione realizzata dopo l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Peraltro, non si vede quale interesse, nell'aprile 2016 - e quindi oltre un anno prima dell'apertura della procedura a carico di - sussistesse in capo ad CP_2 [...]
a divenire parte di un'operazione di ripianamento di debiti a cui essa era Controparte_1
del tutto estranea.
Ciò posto e così evidenziato un primo profilo di incongruenza della ricostruzione attorea, osservato altresì che l'affermazione secondo cui il piano sopra richiamato (doc. 9 attoreo) sarebbe stato sostanzialmente imposto dalla banca (“fatto sottoscrivere”) è del tutto priva di riscontro, un rilievo decisivo e per questo di carattere assorbente rispetto alle ulteriori deduzioni dell'attore è che mai viene indicato quando sia avvenuto l'acquisto delle azioni
CP_2
Egli si limita ad evidenziare una ‹‹“curiosa” coincidenza temporale›› tra il rinnovo del contratto deposito titoli (avvenuto il 23.05.16 - doc.
7-bis attoreo) e la concessione dei due finanziamenti da parte di CP_2
In realtà, anche prescindendo dal rilievo che tale coincidenza temporale a rigore non sussiste (essendo avvenuto il rinnovo a distanza di quasi un mese dalla concessione dei due finanziamenti), va considerato: 1) che tra l'attore e era già in essere un CP_2
contratto di deposito titoli risalente all'anno 2008 (doc. 7 attoreo); 2) che, in ogni caso, la titolarità di un contratto comprendente non solo la custodia, ma anche la prestazione di servizi di negoziazione ed esecuzione di ordini di investimento da parte del cliente, non prova nulla quanto al momento dell'acquisto delle azioni.
9 Dal doc. 9 si desume anzi che le azioni fossero già nel patrimonio dell'attore CP_2
(precisamente nel numero di 14.282) e che il piano di risanamento di un'esposizione debitoria di complessivi euro 800.000 assumesse quale proprio presupposto, già nel marzo
2016, “l'enorme danno procurato (…) dall'improvvisa ed inaspettata perdita di valore delle azioni della vostra banca”.
Le azioni erano quindi già esistenti nel portafoglio dell'attore:, dal piano in questione si desume che egli fosse consapevole della perdita di valore delle stesse e che il progetto di
“rimodulazione” delle posizioni a debito e a credito del cliente non presupponesse alcun acquisto di nuove azioni, ma anzi - in suo favore - la valorizzazione dei titoli (comprese obbligazioni emesse dalla banca) già in suo possesso, in funzione della quale veniva prevista una riduzione del debito complessivo da 800mila a 700mila euro.
Difetta dunque in radice l'elemento che contraddistingue le c.d. operazioni baciate, ovvero la concessione da parte della banca di un finanziamento funzionalmente collegato all'acquisto di azioni proprie da parte del cliente.
In mancanza di tale collegamento negoziale (e, anzi, a fronte di dati documentali che depongono in senso contrario), la nullità dei contratti di finanziamento intercorsi con
(che dovrebbe, secondo la prospettazione, riverberarsi sui rapporti con CP_2
è del tutto destituita di fondamento. Controparte_1
Secondo il criterio della “ragione più liquida”, tale rilievo rende superfluo l'esame dell'ulteriore questione di nullità prospettata dall'attore rispetto all'art. 2358 c.c., nonché qualsiasi valutazione in ordine alla complessa questione della ricomprensione o meno di tali rapporti, anche dal lato passivo, nel perimetro del c.d. Insieme Aggregato.
***
Si è già evidenziato come il contratto di mutuo n. 1047614016 non venne stipulato in data 29.04.2016 con ma sia quello già sottoscritto in quella data Controparte_1
con seppur contrassegnato con altro numero, e “migrato” e rinumerato CP_2
per effetto della cessione in capo ad (tant'è che l'attore non produce Controparte_1
il contratto, ma un mero prospetto di sintesi contenente le “condizioni economiche” al 31.12.18 ed al 31.12.19 e il piano di ammortamento, né il contratto è stato allegato alla perizia di parte prodotta sub doc. 2 attoreo).
10 Rispetto a tale contratto, l'opponente eccepisce che il TAEG indicato nella misura del
1,09% risulti, in realtà, inferiore a quello effettivamente applicato, rideterminato al valore del 1,11% e ne fa discendere l'applicazione della “sanzione” di cui all'art. 117, settimo comma TUB e del tasso sostitutivo ivi previsto
Si tratta di affermazione del tutto generica, apodittica e non verificabile, in mancanza peraltro di documentazione comprovante gli addebiti eseguiti (non sono stati prodotti estratti conto o riassunti scalari), così che la CTU richiesta - su cui l'attore insiste in comparsa conclusionale - sarebbe non solo del tutto esplorativa, ma in radice non eseguibile per carenza della documentazione necessaria su cui dovrebbe essere condotta.
L'onere di produrre, almeno in parte, gli estratti conto o altra documentazione dalla quale evincere le movimentazioni effettuate sul conto incombeva sull'attore, che non lo ha assolto.
Non è dunque possibile effettuare alcuna operazione di riconteggio e rettifica, richiesti dall'attore (che nemmeno quantifica la somma complessiva che, a suo dire, gli sarebbe stata indebitamente addebitata e dovrebbe pertanto formare oggetto di ripetizione).
Sul punto, si veda Cass. 24948/17: “Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rIntesa ad essi, di una valida “causa debendi”, sicchè il medesimo ha Parte_3
l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute”.
Peraltro, si rammenta che “in tema di rapporti bancari, il cd. "documento di sintesi", nel riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto, vale a consentire al cliente una più agevole e rapida lettura delle sue clausole;
esso assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso 8…)” (Cass. 14000/23) e che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG),
è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
11 ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass.
39169/219).
Anche in questo caso, l'esclusione della dedotta nullità ha carattere assorbente e rende superfluo valutare se, astrattamente, un eventuale ricalcolo del dovuto in favore della correntista fosse questione ricompresa o meno nel perimetro del c.d. Insieme Aggregato.
***
Resta infine da esaminare il contratto di apertura di credito di euro 550.000,00 del
25.10.2018 (doc. 3 attoreo), successivamente rinnovata fino al 30.09.2021, l'unico rispetto al quale la convenuta riconosce di essere astrattamente “titolata” a rispondere delle doglianze attoree sub 2 –2.1 –2.2 –2.3 –2.4 della citazione, trattandosi di rapporto ab origine sorto con Controparte_1
Come si ricava dal doc. 3, si tratta di apertura di credito “a valere su conto corrente n.
50380/1000/00004287”.
In questo caso è stato prodotto dall'attore un unico estratto conto (doc. 6), relativo all'ultimo trimestre 2021, che tuttavia non consente la ricostruzione di movimentazioni significative, essendo le (poche) operazioni di addebito annotate relative esclusivamente a rate di mutuo (e relativi storni), nonché a spese di chiusura.
Nulla dunque che riguardi le censure sollevate in relazione a vizi originari (pattuizione di tasso oltre soglia) che, quand'anche fossero desumibili da atti negoziali, non potrebbero essere valutate nella loro concreta incidenza sui rapporti dare/avere tra banca e correntista, né - a fortiori - riguardanti l'addebito nel corso del rapporto di poste negative non dovute perché - secondo la prospettazione - non pattuite (CSM, CIV, altre commissioni) o integranti ipotesi di usura sopravvenuta.
Anche in questo caso, è assorbente il rilievo del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del correntista, che - ad eccezione dell'e/c sopra indicato - non ha prodotto alcun documento che consenta di ricostruire l'andamento del rapporto e le singole operazioni annotate in conto, essendosi limitato alla produzione di una perizia di parte (doc. 5), priva di allegati, senza assolvere quindi l'onere probatorio su di esso gravante.
Tali considerazioni, anche in questo caso, sono assorbenti e rendono superfluo procedere
12 all'esame del contenuto negoziale e della validità delle relative clausole, nonché valutare l'eventuale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
***
In conclusione, tutte le domande attoree vanno respinte, in quanto infondate, con condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che segue la Controparte_1
soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di valore “indeterminabile - complessità media”, nella misura richiesta dalla convenuta (euro 7.616,00), inferiore a valori medi per ciascuna fase processuale.
Vanno invece compensate le spese di lite tra attore e posto CP_2 CP_2 Parte_2
che, a seguito dell'intervento in giudizio, l'attore non ha esteso, neppure in parte, le sue domande nei confronti di quest'ultima.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in euro 7.616,00 per onorari, oltre Controparte_1
rimborso spese generali, IVA e CPA;
- compensa le spese di lite tra e Parte_1 [...]
Parte_2
Treviso, 26 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2152/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 28.3.2022 da
(C.F. ), elettivamente domiciliati Parte_1 C.F._1
in VIA D'AZEGLIO, N. 29, BOLOGNA, presso gli avv. VERDE MANUEL e
CERELLA ELIO, che lo rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA MANIN, 37/A, TREVISO, presso l'Avv. MUNARI LAURA, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta;
CONVENUTA con l'intervento volontario in giudizio di
Controparte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in PIAZZA CRISPI, N. 8, TREVISO, P.IVA_2
presso l'Avv. MEDEA PIERGIANNI, per procura allegata alla comparsa di intervento;
TERZA INTERVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTORE (conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., in mancanza di note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e richiesta, in accoglimento delle eccezioni,
1 deduzioni e richieste innanzi avanzate:
Quanto al contratto di mutuo n. 1047614016 del 29.04.2016 in via principale:
1) Accertare e dichiarare l'applicazione di un TAEG diverso e maggiore di quello indicato nei contratti di mutuo in violazione dell'artt. 117 TUB, 1346 e 1284 c.c., con conseguente nullità ex art. 1419 c. II
c.c. della clausola espressiva di tale tasso;
per l'effetto, previa applicazione del tasso di interesse sostitutivo di cui agli artt. 117 TUB o 1284 c.c, condannare a restituire la somma versata Controparte_1
in eccedenza a titolo di interessi come contrattualmente previsti, o con imputazione della medesima somma in sorte capitale.
Quanto al contratto di apertura di credito del 25.10.2018, a valere su conto corrente n.
50380/1000/00004287
In via principale:
1) Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'usura originaria del contratto di apertura di credito ex art. 1815 comma II c.c. e la nullità ex art. 1419 comma II c.c. di tutte le clausole espressive di interessi, oneri o spese;
per l'effetto, condannarla alla restituzione di tutto quanto pagato dall'attore a titolo di interessi nel corso del rapporto, ovvero con imputazione della medesima somma in sorte capitale ed eventuale restituzione di ogni importo eccedente detta sorte.
In via subordinata:
1) per effetto della declaratoria di nullità, inefficacia e/o invalidità parziale dei contratti di apertura di credito a valere su conto corrente n. 50380/1000/00004287 per cui è causa, accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare/avere tra le parti sulla scorta della riclassificazione contabile dei predetti rapporti con l'applicazione del corretto tasso legale, senza le commissioni di massimo scoperto (CDF);
2) Accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia delle richieste di per interessi, spese, commissioni e competenze in dipendenza della Controparte_1
violazione della l. 108/1996 in quanto eccedenti il c.d. tasso soglia trimestre per trimestre.
3) Condannare la convenuta alla rettifica dei saldi contabili, con diversa imputazione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione al conto corrente 50380/1000/00004287, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione in favore dell'attrice, dovuti per effetto del ricalcolo dei numeri debitori, realizzata rettificando quelli originari così come riportati negli estratti conto scalari.
2 Quanto al contratto di mutuo n. 1047614016 del 29.04.2016 ed al contratto di apertura di credito del
25.10.2018, a valere su conto corrente n. 50380/1000/00004287; nonché al contratto di mutuo n.
47614018 del 29.04.2016
In via subordinata e di ulteriore subordine
1) In considerazione di tutto quanto osservato ai punti 3) e 3.1) dell'atto di citazione, accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 cc dei finanziamenti “baciati” e di cui all'accordo con del CP_2
18.03.206, con ogni ulteriore conseguenza di legge o ritenuta di giustizia.
In ogni caso
1) Con vittoria di spese e compensi di avvocato, 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria
Si richiede anche in questa sede CTU tecnico contabile sui contratti per cui è causa.
PER Controparte_3
- in via preliminare di merito: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il difetto di legittimazione/titolarità passiva in capo a in relazione alle domande avversarie Controparte_1
di cui ai punti 1, 3 e 3.1 della parte narrativa della citazione, con conseguente rigetto delle stesse nei confronti della odierna convenuta;
CP_1
- in subordine, nel merito (e con riserva di impugnativa): respingere integralmente le domande attoree di cui ai punti 1, 3 e 3.1 della parte narrativa della citazione in quanto infondate in fatto ed in diritto, assolvendo da ogni pretesa;
Controparte_1
- ancora nel merito, respingere integralmente le domande attoree di cui ai punti 2, 2.1, 2.2 e 2.3 della parte narrativa della citazione in quanto inammissibili e/o prescritte e/o infondate in fatto ed in diritto, assolvendo da ogni pretesa;
Controparte_1
- in ogni caso: condannare parte attrice alla rifusione delle spese e delle competenze di causa.
Si ribadisce l'opposizione alle istanze istruttorie attoree per i motivi esposti in atti e si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PER Controparte_2
[...]
Ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche con riguardo alla legittimazione passiva (e/o titolarità del rapporto) di CP_2
in LCA come meglio espressa nel presente atto
[...]
3 in via preliminare: dichiararsi improcedibili e/o inammissibili e/o improseguibili le domande di parte attrice per tutti i motivi di cui in atti, respingendosi le avversarie richieste;
nel merito: rigettarsi le domande proposte da parte attrice poiché inammissibili, infondate in fatto e in diritto nonché prescritte per tutti i motivi di cui in atti;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi del presente procedimento.
Con opposizione alle istanze istruttorie ex adverso formulate, per tutti i motivi già esposti dalla LCA di
con la propria terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. di data 10.2.2023. CP_2
Si chiede, infine, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
espone: Parte_1
1) di avere stipulato, in data 29.04.2016, con contratto Controparte_1
di mutuo n. 1047614016 per euro 150.000,00 da restituirsi in 120 rate mensili continuative, ad un tasso nominale annuo del 1,00% indicizzato all'Euribor 6 mesi e con uno spread del 1,00%;
2) di avere altresì stipulato con il medesimo istituto di credito il contratto di apertura di credito di euro 550.000,00 del 25.10.2018, successivamente rinnovata fino al
30.09.2021, a valere su conto corrente n. 50380/1000/00004287 (interamente utilizzato a copertura del mutuo di pari importo n. 47614018 del 29.04.2016 di cui si dirà infra).
Lamenta, quanto al contratto di cui al punto 1), che il TAEG ivi indicato nella misura del
1,09% sia, in realtà, inferiore a quello effettivamente applicato, che andrebbe individuato nella misura reale del 1,11%, con conseguente necessità di sostituire il tasso ivi previsto ai sensi dell'art. 117 TUB.
Sostiene poi che il contratto di cui al punto 2) sia affetto da usura originaria (il TAEG nella misura del 14,7827% sarebbe stato superiore al tasso soglia previsto dalla L. n. 108/1996 per la categoria ed il periodo di riferimento, pari al 14,6750%) e da ciò discenderebbe la gratuità dell'intero contratto quale sanzione prevista dall'art. 1815 cc.
Inoltre, sul contratto di conto corrente n. 50380/1000/00004287, cui accedeva l'apertura di credito, vi sarebbe stata applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni in difetto di esplicita previsione del metodo di calcolo e di computo (secondo
4 la prospettazione, nulle per violazione degli artt. 117, 117 bis e 118 TUB, nonché degli artt. 1325 e 1346 cc in relazione all'art. 1418 cc, ovvero inefficaci perché applicate in violazione dell'art. 2 bis comma III della L. 2/2009, nonché delle leggi nn. 214/2011,
27/2010 e 62/2012), nonché, nel corso del rapporto, di interessi superiori al tasso soglia
(usura sopravvenuta).
Espunte quindi tutte le voci illegittimamente addebitate, l'attore chiede che
[...]
venga condannata a procedere alla rettifica dei saldi ed alla restituzione di Controparte_1
quanto eventualmente ricevuto in eccedenza rispetto al dovuto.
L'attore prospetta altresì di rivestire la qualifica di socio azionista di oggi in CP_2
liquidazione coatta amministrativa.
L'investimento in azioni proprie di (che l'attore afferma essere stato peraltro CP_2
posto in essere in violazione di quanto previsto ex art. 2358 c.c.), avvenne - secondo quanto rappresentato - “mediante la sottoscrizione del contratto deposito titoli in custodia e amministrazione
n. 2047218 del 21.02.2008 (Doc. 7) e rinnovato il 23.05.2016 (Doc. 7 bis)” (così riportato a pag.
3 dell'atto di citazione).
evidenzia che, nello stesso periodo del rinnovo, (allora Parte_1 CP_2
ancora in bonis) gli concesse un prestito personale di euro 550.000,00 e altro prestito di euro 150.000,00 con due distinti contratti (docc. 8 e 8-bis) entrambi sottoscritti in data
29.04.2016.
Evidenzia come vi sia stata quella che egli definisce una ‹‹“curiosa” coincidenza temporale›› tra il rinnovo del contratto deposito titoli e la concessione dei due finanziamenti da parte di nonché l'esatta coincidenza della data di sottoscrizione dei due mutui CP_2
chirografari concessigli da e quella del contratto di mutuo n. 1047614016 CP_2
per euro 150.000,00 (doc. 1 attoreo) stipulato con . Controparte_1
Ciò, secondo l'attore, avrebbe costituito materiale applicazione di quanto oggetto del piano del 18.03.2016 (doc. 9 attoreo) ‹‹fatto sottoscrivere all'attore da – e dalla stessa CP_2
controfirmato – di risanamento dell'esposizione debitoria “procurato dall'improvvisa ed inaspettata perdita di valore delle azioni TO AN”››.
Disposte la liquidazione coatta amministrativa di con DL n. 99 del CP_2
25.06.2017 e la successiva cessione delle attività a i rapporti in Controparte_1
5 essere sarebbero proseguiti senza soluzione di continuità con la nuova banca cessionaria, che ‹‹ad integrale ratifica dei pregressi rapporti bancari e, altresì, dell'illegittima condotta dapprima tenuta da , ridefiniva le precedenti esposizioni debitorie dell'odierno attore derivante dai testé CP_2
menzionati contratti (all. doc. 8 e 8 bis), di euro 700.000,00 (550.000 + 150.000) sempre secondo il modello del piano del 18.03.2016 fatto sottoscrivere da TO AN e, segnatamente:
- Contratto di mutuo n. 1047614016 per euro 150.000,00 del 29.04.2016 (all. doc. 1).
- Apertura di credito per euro 550.000,00 (all. doc. 3) del 25.10.2018 e successivamente rinnovata fino al 30.09.2021, a valere su conto corrente n. 50380/1000/00004287 (concessa ed interamente utilizzata a copertura dell'esposizione di pari importo, di cui al precedente mutuo n. 47614018 del
29.04.2016 (Doc. 10)››
In altre parole, agendo con condotta “simmetrica” e coincidente Controparte_1
sul piano temporale con quella di avrebbe assunto un ruolo attivo nella CP_2
causazione della perdita economica subita dall'attore, già prima della formale acquisizione dell'Istituto poi posto in liquidazione coatta.
L'attore configura quindi l'esistenza di una complessa ed articolata operazione negoziale, qualificabile come “baciata”, posta in essere in violazione dell'art. 2358 c.c. e comunque invalida sotto molteplici profili, tale da condurre a declaratoria di nullità del contratto di mutuo n. 1047614016 del 29.04.2016 e del contratto di apertura di credito del 25.10.2018
a valere su c/c n. 50380/1000/00004287, stipulati con soggetto Controparte_1
nei confronti de quale è stata proposta la domanda.
Ciò sul presupposto che, un'interpretazione rigida dell'art. 3, comma 1, lett. b del D.L.
99/2017, che includa nel perimetro della cessione i soli contratti, ma ne escluda le passività che dagli stessi dovessero in seguito emergere (che rimarrebbero a carico della cedente) sarebbe irragionevole ed in contrasto con i precetti costituzionali.
*** si è costituita, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della Controparte_1
domanda per mancato preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, questione superata in corso di causa con il - seppur infruttuoso - avvio della procedura.
Ha poi eccepito la propria carenza di titolarità di qualsivoglia posizione giuridica, dal lato passivo, rispetto alle pretese avanzate dall'attore.
6 In primo luogo ha ricostruito i rapporti negoziali intercorsi tra i tre soggetti coinvolti
( , e in termini parzialmente differenti Parte_1 Controparte_1 CP_2
rispetto a quanto esposto dall'attore.
In particolare, richiamato il contenuto del doc. 9 attoreo, afferma che, secondo quanto richiesto - per quanto qui di rilievo - dall'attore, stipulò in data 29.04.16 un CP_2 mutuo chirografario di euro 150.000,00 ‹‹(il “Mutuo Chirografario” n.459823, che a seguito di migrazione in a assunto il n. 47614016, doc. 3) – destinato a Controparte_1
“riequilibrio finanziario”, da rimborsare in 120 rate a decorrere dall'1.05.2016 con scadenza al
30.04.2026 – e un mutuo chirografario di € 550.000,00(il “Finanziamento Bullet” n. 459824, che alla migrazione in a assunto il n. 47614018, doc. 4), anch'esso Controparte_1
destinato a “riequilibrio finanziario”, da rimborsare mediante pagamento di 29 rate di interessi da far data dal 31.05.2016 e sino al 30.09.2018 e l'ultima rata, di quota capitale di € 550.000,00, oltre interesse convenuto, in scadenza il 28.10.2018 ››.
Il Mutuo Chirografario n. 459823VB non sarebbe quindi stato stipulato dalla convenuta
(come prospettato dall'attore), ma sarebbe semplicemente “migrato” a Controparte_1
a seguito della cessione da parte della Liquidatela di VB.
[...]
Quanto al “Finanziamento Bullet”, essendosi trovato alla scadenza il cliente nell'impossibilità di rimborsare il debito, - subentrata anche in Controparte_1
questo rapporto a seguito della cessione - in un'ottica di supporto al cliente ‹‹gli concedeva, in data 25.10.2018(confermata il 7.12.2018, doc.5), un'apertura di credito in conto corrente (l'“APC”,
a valere sul conto corrente n. 50380/1000/00004287INTESA già n. Controparte_1
735968 VB, e successivamente n. 2443INTESA SANPAOLO S.P.A. prima della variazione finale
a seguito di cambio filiale) dell'importo di € 550.000,00 con scadenza al 31.10.2019, che veniva utilizzata per estinguere il Controparte_4
Richiamate le norme del D.L. n. 99/2017 e le previsioni del Contratto di Cessione,
[...]
conclude nel senso che essa non risponda di alcuna passività, eccezion Controparte_1
fatta per quelle di cui abbia espressamente dichiarato di rendersi cessionaria nell'offerta vincolante e, quindi, nel Contratto di Cessione (opponibile ai terzi), riconducibili al perimetro del c.d. Insieme Aggregato.
Ciò anche con riferimento alle insussistenze/diminuzioni di attivo conseguenti alla pretesa
7 rettifica del saldo conto e/o alla declaratoria di nullità dei finanziamenti migrati a
[...]
con estinzione delle relative obbligazioni restitutorie e delle pretese Controparte_1
nascenti da vicende legate alla commercializzazione di azioni delle BA VE (oggetto delle domande attoree), che ne sarebbero anzi espressamente escluse.
Riconosce invece di essere - in astratto - titolata a rispondere delle doglianze attoree sub 2
–2.1 –2.2 –2.3 –2.4della citazione, relative all'APC concessa da nel Controparte_1
2018(trattandosi di rapporto ab origine di sua competenza).
Contesta però nel merito la fondatezza delle prospettazioni attore riferite a tale posizione e, in ogni caso, in via subordinata di merito, anche quella dei rimanenti rapporti già intrattenuti dall'attore con in bonis, rispetto ai quali - in principalità - ha CP_2
eccepito la propria carenza di titolarità passiva.
è intervenuta volontariamente in giudizio, aderendo alla Parte_2
prospettazione di ed affermando quindi l'(astratta) esclusiva Controparte_1
titolarità passiva in capo a sé del rapporto, con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 2358 c.c., nonché con riguardo alle doglianze relative al mutuo n. 1047614016, per le ragioni già dedotte dall'istituto di credito convenuto.
Rispetto alle domande attoree relative ai predetti rapporti - che qualifica come in ogni caso infondate - solleva eccezione di improcedibilità, ai sensi dell'art. 83 TUB.
Alcuna domanda è stata però estesa dall'attore nei confronti della terza intervenuta, così che l'esame di tale ultimo profilo risulta irrilevante.
***
Così sinteticamente riportati i termini della controversia, appare opportuno - perché, per quanto la questione sia stata trattata solo nella seconda parte dell'atto di citazione, assume rilievo pregiudiziale - esaminare per prima la prospettazione secondo cui sarebbe stata posta in essere, nell'aprile 2016, un'articolata operazione c.d. “baciata”.
In particolare, essa sarebbe stata realizzata in attuazione di un piano di “rimodulazione delle posizioni a debito e credito” - per quanto qui di rilievo - di , datato 18.03.16, Parte_1
che gli avrebbe “fatto sottoscrivere”. CP_2
Nell'operazione sarebbe stata peraltro coinvolta la stessa , in quanto nello Controparte_1
stesso giorno (29.04.16) in cui stipulò con l'attore due contratti di CP_2
8 finanziamento (n. 459823 e n. 459824), la convenuta a propria volta avrebbe concesso a un prestito di euro 150.000,00 con contratto di mutuo n. 1047614016. Parte_1
Tale ricostruzione è viziata innanzitutto da un errore di fondo - evidenziato dalla convenuta - ovvero ritenere che l'attore abbia stipulato due distinti contratti di mutuo per euro 150.000,00, uno con ed uno con quando in CP_2 Controparte_1
realtà (il rilievo in questo senso svolto dalla convenuta non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte dell'attore) si tratta del medesimo contratto, semplicemente rinumerato a seguito della “migrazione” dall'uno all'altro istituto di credito, avvenuta per effetto della cessione realizzata dopo l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Peraltro, non si vede quale interesse, nell'aprile 2016 - e quindi oltre un anno prima dell'apertura della procedura a carico di - sussistesse in capo ad CP_2 [...]
a divenire parte di un'operazione di ripianamento di debiti a cui essa era Controparte_1
del tutto estranea.
Ciò posto e così evidenziato un primo profilo di incongruenza della ricostruzione attorea, osservato altresì che l'affermazione secondo cui il piano sopra richiamato (doc. 9 attoreo) sarebbe stato sostanzialmente imposto dalla banca (“fatto sottoscrivere”) è del tutto priva di riscontro, un rilievo decisivo e per questo di carattere assorbente rispetto alle ulteriori deduzioni dell'attore è che mai viene indicato quando sia avvenuto l'acquisto delle azioni
CP_2
Egli si limita ad evidenziare una ‹‹“curiosa” coincidenza temporale›› tra il rinnovo del contratto deposito titoli (avvenuto il 23.05.16 - doc.
7-bis attoreo) e la concessione dei due finanziamenti da parte di CP_2
In realtà, anche prescindendo dal rilievo che tale coincidenza temporale a rigore non sussiste (essendo avvenuto il rinnovo a distanza di quasi un mese dalla concessione dei due finanziamenti), va considerato: 1) che tra l'attore e era già in essere un CP_2
contratto di deposito titoli risalente all'anno 2008 (doc. 7 attoreo); 2) che, in ogni caso, la titolarità di un contratto comprendente non solo la custodia, ma anche la prestazione di servizi di negoziazione ed esecuzione di ordini di investimento da parte del cliente, non prova nulla quanto al momento dell'acquisto delle azioni.
9 Dal doc. 9 si desume anzi che le azioni fossero già nel patrimonio dell'attore CP_2
(precisamente nel numero di 14.282) e che il piano di risanamento di un'esposizione debitoria di complessivi euro 800.000 assumesse quale proprio presupposto, già nel marzo
2016, “l'enorme danno procurato (…) dall'improvvisa ed inaspettata perdita di valore delle azioni della vostra banca”.
Le azioni erano quindi già esistenti nel portafoglio dell'attore:, dal piano in questione si desume che egli fosse consapevole della perdita di valore delle stesse e che il progetto di
“rimodulazione” delle posizioni a debito e a credito del cliente non presupponesse alcun acquisto di nuove azioni, ma anzi - in suo favore - la valorizzazione dei titoli (comprese obbligazioni emesse dalla banca) già in suo possesso, in funzione della quale veniva prevista una riduzione del debito complessivo da 800mila a 700mila euro.
Difetta dunque in radice l'elemento che contraddistingue le c.d. operazioni baciate, ovvero la concessione da parte della banca di un finanziamento funzionalmente collegato all'acquisto di azioni proprie da parte del cliente.
In mancanza di tale collegamento negoziale (e, anzi, a fronte di dati documentali che depongono in senso contrario), la nullità dei contratti di finanziamento intercorsi con
(che dovrebbe, secondo la prospettazione, riverberarsi sui rapporti con CP_2
è del tutto destituita di fondamento. Controparte_1
Secondo il criterio della “ragione più liquida”, tale rilievo rende superfluo l'esame dell'ulteriore questione di nullità prospettata dall'attore rispetto all'art. 2358 c.c., nonché qualsiasi valutazione in ordine alla complessa questione della ricomprensione o meno di tali rapporti, anche dal lato passivo, nel perimetro del c.d. Insieme Aggregato.
***
Si è già evidenziato come il contratto di mutuo n. 1047614016 non venne stipulato in data 29.04.2016 con ma sia quello già sottoscritto in quella data Controparte_1
con seppur contrassegnato con altro numero, e “migrato” e rinumerato CP_2
per effetto della cessione in capo ad (tant'è che l'attore non produce Controparte_1
il contratto, ma un mero prospetto di sintesi contenente le “condizioni economiche” al 31.12.18 ed al 31.12.19 e il piano di ammortamento, né il contratto è stato allegato alla perizia di parte prodotta sub doc. 2 attoreo).
10 Rispetto a tale contratto, l'opponente eccepisce che il TAEG indicato nella misura del
1,09% risulti, in realtà, inferiore a quello effettivamente applicato, rideterminato al valore del 1,11% e ne fa discendere l'applicazione della “sanzione” di cui all'art. 117, settimo comma TUB e del tasso sostitutivo ivi previsto
Si tratta di affermazione del tutto generica, apodittica e non verificabile, in mancanza peraltro di documentazione comprovante gli addebiti eseguiti (non sono stati prodotti estratti conto o riassunti scalari), così che la CTU richiesta - su cui l'attore insiste in comparsa conclusionale - sarebbe non solo del tutto esplorativa, ma in radice non eseguibile per carenza della documentazione necessaria su cui dovrebbe essere condotta.
L'onere di produrre, almeno in parte, gli estratti conto o altra documentazione dalla quale evincere le movimentazioni effettuate sul conto incombeva sull'attore, che non lo ha assolto.
Non è dunque possibile effettuare alcuna operazione di riconteggio e rettifica, richiesti dall'attore (che nemmeno quantifica la somma complessiva che, a suo dire, gli sarebbe stata indebitamente addebitata e dovrebbe pertanto formare oggetto di ripetizione).
Sul punto, si veda Cass. 24948/17: “Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rIntesa ad essi, di una valida “causa debendi”, sicchè il medesimo ha Parte_3
l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute”.
Peraltro, si rammenta che “in tema di rapporti bancari, il cd. "documento di sintesi", nel riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto, vale a consentire al cliente una più agevole e rapida lettura delle sue clausole;
esso assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso 8…)” (Cass. 14000/23) e che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG),
è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
11 ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass.
39169/219).
Anche in questo caso, l'esclusione della dedotta nullità ha carattere assorbente e rende superfluo valutare se, astrattamente, un eventuale ricalcolo del dovuto in favore della correntista fosse questione ricompresa o meno nel perimetro del c.d. Insieme Aggregato.
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Resta infine da esaminare il contratto di apertura di credito di euro 550.000,00 del
25.10.2018 (doc. 3 attoreo), successivamente rinnovata fino al 30.09.2021, l'unico rispetto al quale la convenuta riconosce di essere astrattamente “titolata” a rispondere delle doglianze attoree sub 2 –2.1 –2.2 –2.3 –2.4 della citazione, trattandosi di rapporto ab origine sorto con Controparte_1
Come si ricava dal doc. 3, si tratta di apertura di credito “a valere su conto corrente n.
50380/1000/00004287”.
In questo caso è stato prodotto dall'attore un unico estratto conto (doc. 6), relativo all'ultimo trimestre 2021, che tuttavia non consente la ricostruzione di movimentazioni significative, essendo le (poche) operazioni di addebito annotate relative esclusivamente a rate di mutuo (e relativi storni), nonché a spese di chiusura.
Nulla dunque che riguardi le censure sollevate in relazione a vizi originari (pattuizione di tasso oltre soglia) che, quand'anche fossero desumibili da atti negoziali, non potrebbero essere valutate nella loro concreta incidenza sui rapporti dare/avere tra banca e correntista, né - a fortiori - riguardanti l'addebito nel corso del rapporto di poste negative non dovute perché - secondo la prospettazione - non pattuite (CSM, CIV, altre commissioni) o integranti ipotesi di usura sopravvenuta.
Anche in questo caso, è assorbente il rilievo del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del correntista, che - ad eccezione dell'e/c sopra indicato - non ha prodotto alcun documento che consenta di ricostruire l'andamento del rapporto e le singole operazioni annotate in conto, essendosi limitato alla produzione di una perizia di parte (doc. 5), priva di allegati, senza assolvere quindi l'onere probatorio su di esso gravante.
Tali considerazioni, anche in questo caso, sono assorbenti e rendono superfluo procedere
12 all'esame del contenuto negoziale e della validità delle relative clausole, nonché valutare l'eventuale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
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In conclusione, tutte le domande attoree vanno respinte, in quanto infondate, con condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che segue la Controparte_1
soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo, per lo scaglione di valore “indeterminabile - complessità media”, nella misura richiesta dalla convenuta (euro 7.616,00), inferiore a valori medi per ciascuna fase processuale.
Vanno invece compensate le spese di lite tra attore e posto CP_2 CP_2 Parte_2
che, a seguito dell'intervento in giudizio, l'attore non ha esteso, neppure in parte, le sue domande nei confronti di quest'ultima.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in euro 7.616,00 per onorari, oltre Controparte_1
rimborso spese generali, IVA e CPA;
- compensa le spese di lite tra e Parte_1 [...]
Parte_2
Treviso, 26 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
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