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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/05/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione della parte costituita mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3570 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Napoli giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
intimato contumace oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2024 il ricorrente in epigrafe, già dipendente del
, in quiescenza dall'1.9.2019 con pensione di Controparte_2 vecchiaia erogata dall' , esponeva di aver presentato, in data 2.12.2018, alle autorità scolastiche CP_3
compenti, domanda di cessazione del rapporto con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019, chiedendo di essere collocato a riposo dall'1.9.2019, per il compimento dei 67 anni di età tra l'1 settembre e il 31 dicembre 2019; in data 19.03.2019 il funzionario incaricato dell'istruttoria trasmetteva al docente il provvedimento di computo/riscatto e/o sistemazione contributiva invitandolo a manifestare la volontà di aderire alla
1 proposta e optare per una delle forme di pagamento proposte: in unica soluzione o con pagamento rateale;
in data 20.3.2019 l'interessato inoltrava all'ufficio preposto la propria risposta con cui accettava di pagare a titolo di riscatto la cifra di euro 6.834,78 in 49 rate mensili da euro 139,49, cui seguiva il decreto n. 29770 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale A.T di Reggio Calabria che deliberava in senso conforme alla proposta di contabilizzazione del riscatto per come accettata dal docente.
Rappresentava che nel cedolino stipendiale di marzo 2019 risultava una ritenuta di 58,58 euro, per
“riscatto servizio straordinario”, con scadenza 9/2028 e che la Ragioneria Territoriale dello Stato di
Reggio Calabria cui si era rivolto per ottenere spiegazioni, comunicava che la ritenuta di euro 58,58, per 115 rate, inserita sullo stipendio dall' 1/3/2019 era stata operata «in applicazione del riscatto n.
1237 del 24/1/2019» emesso dall'Ufficio Scolastico di Reggio Calabria.
L'ufficio Scolastico Regionale, in data 18.4.2019, inviava alla Ragioneria Territoriale dello Stato una comunicazione con la quale trasmetteva il decreto di riscatto n. 29770 del 20.03.2019, specificando che il suddetto sostituiva integralmente il precedente n. 1237 del 24.01.2019 e che il nuovo provvedimento si era reso necessario a seguito del riesame della domanda dell'interessato, con conseguente variazione sia dell'onere complessivo da pagare da parte del richiedente, euro
6.834,78, sia del numero delle rate mensili, 49 da 139,49 euro ciascuna anziché 115 da 58,58 euro.
Lamentava che la inspiegabilmente continuava a trattenere le originarie 58,58 euro a Parte_2 cui, a partire da giugno 2019, aggiungeva l'ulteriore ritenuta mensile – prevista dal richiamato atto di riesame n. 29770 del 20.3.2019 – di euro 139,49 con scadenza 6/2023 e che la doppia ritenuta veniva successivamente operata anche dall' sulla pensione, a partire da giugno 2019. CP_3
Argomentava di aver segnalato più volte l'errore all' , senza mai ricevere riscontro o CP_3
chiarimenti di sorta in merito alle due contemporanee detrazioni ed evidenziava che, una volta completato, nel giugno 2023, il pagamento dell'importo di euro 6.834,78 portato dal decreto 29770 del 20.3.2019, dal luglio 2023 continuavano a essere trattenuti, a titolo di riscatto servizi, i 58,58 euro con scadenza 9/2028 previsti dal decreto n.1237 del 24.1.2019, annullato già in data 20.3.2019.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, al fine di sentire accertare e dichiarare non dovuta la ritenuta mensile di euro 58,58 prelevata sulla sua pensione e, per l'effetto, ordinare all' la cessazione/annullamento del prelievo con condanna CP_3
alla restituzione di tutte le rate da 58,58 euro illegittimamente prelevate da marzo 2019 fino al momento dell'ultima ritenuta, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria – calcolati mensilmente
– dalla data del primo prelievo, di marzo 2019, a quella di effettivo ristoro.
L' ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio e ne deve essere dichiarata la CP_3
contumacia.
2 La causa, acquisita tutta la produzione documentale, anche quella depositata con le note scritte in sostituzione dell'udienza di formazione sicuramente successiva al ricorso e rilevante ai fini del decidere in quanto comprovante la reiterazione dei prelievi, è decisa sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita.
La prova testimoniale, pure offerta da parte ricorrente, appare superflua in quanto i testi indicati, nella loro qualità di funzionari, dovrebbero riferire circa circostanze documentalmente provate e non contestate, attesa la contumacia dell . CP_3
Con il ricorso che ci occupa il ricorrente si rivolge al giudice al fine di ottenere la restituzione di somme che assume indebitamente trattenute dall' : la domanda, pertanto, va qualificata come CP_3 ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 del c.c. in quanto si contesta che il pagamento (nella specie una trattenuta) si è verificato senza che vi sia un'obbligazione o una causa giustificatrice.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il giudice rileva che la ricostruzione di fatto operata dal ricorrente appare fedele a quanto emerge dai documenti allegati dai quali si evince che, in esito alla richiesta del docente pensionando di riscatto di periodi contributivi, l'ufficio scolastico competente ha emanato due distinti decreti: il decreto n. 1237 del 24.1.2019, con il quale fissava il recupero del contributo di riscatto in 115 rate da 58,58 euro ciascuna;
provvedimento mai comunicato al ricorrente e di cui lo stesso è venuto a conoscenza accidentalmente solo dopo aver rilevato il prelievo dal cedolino stipendiale di marzo
2019, dal quale risultava una trattenuta di € 58,58 con la causale: riscatto servizio straordinario
(doc. n.4); il decreto di riscatto n. 29770 del 20.03.2019 il cui piano di pagamento (euro 6.834,78 in 49 rate mensili da euro 139,49) è stato oggetto di accettazione da parte del destinatario (doc. n. 2), trasmesso in data 18.4.2019 dall'Ufficio Scolastico regionale alla Ragioneria Territoriale di Reggio
Calabria.
Nella nota di trasmissione veniva espressamente specificato che il decreto di riscatto n. 29770 del
20.03.2019 sostituiva integralmente il precedente n. 1237 del 24.01.2019 e che l'emissione di un nuovo provvedimento si è resa necessaria a seguito del riesame della domanda dell'interessato, con conseguente variazione sia dell'onere complessivo da pagare da parte del richiedente, sia del numero delle rate mensili.
Non vi è dubbio, pertanto, che le ritenute rateali previste dai due successivi provvedimenti non possono coesistere in quanto il secondo rettifica e sostituisce il precedente, di fatto annullandolo.
3 Ha errato dunque la tesoreria dello stato ad effettuare il prelievo di € 58,58 a decorrere da marzo
2019, aggiungendo, a partire da giugno 2019, anche l'ulteriore trattenuta mensile di euro 139,49 con scadenza 6/2023, come comprovato dal cedolino di pagamento (doc. n. 7.)
L'errore in cui è incorsa la tesoreria scolastica è stato reiterato dall' che, in sede di erogazione CP_3
della pensione con decorrenza settembre 2019 ha continuato a trattenere entrambe le somme nonostante le ripetute richieste inviate dal legale nell'interesse del ricorrente, finalizzate a sollecitare una revisione dei calcoli e ad ottenere la restituzione delle somme trattenute eccedenti il dovuto (doc. da 9 a 13).
Risulta accertato, pertanto, che i prelievi dell'importo di 58,58 effettuati dal marzo 2019, ancora in corso alla data odierna e scadenti nel settembre 2028, sono privi di causa giustificatrice essendo il provvedimento che li aveva previsti decaduto in seguito all'annullamento effettuato dal successivo decreto che ha sostituito integralmente il precedente.
Esauritosi con il pagamento dell'ultima delle 49 rate mensili da euro 139,49, risulta evidente che quanto in eccesso trattenuto rispetto alla somma di € 6.834,78 deve essere restituito al sig. . Pt_1
Il ricorrente legittimamente chiede all la restituzione delle somme ingiustamente trattenute CP_3
con decorrenza da marzo 2019, anche se decurtate dallo stipendio, trattandosi di somme trattenute a titolo di riscatto contributivo, comunque confluite alla Gestione EX-INPDAP dell . CP_3
Quanto alla decorrenza degli interessi, è noto, in via generale, che in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso. In tale ottica, la Corte di Cassazione ha ritenuto che anche il dubbio particolarmente qualificato circa l'effettiva debenza della prestazione è compatibile con la buona fede (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17848 del 31/07/2009; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 5330 del 10/03/2005; Cass., Sez. L, Sentenza n. 8587 del 05/05/2004) e, per il caso in cui l'indebito è derivato dalla risoluzione del contratto per inadempimento, ha precisato che, agli effetti dell'art. 2033 c.c., la mera condotta inadempiente della parte non può essere considerata, di per sé, dimostrazione della mala fede di quest'ultima (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3912 del
16/02/2018). La buona fede è, infatti, presunta per principio generale, sicché grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020;
Cass, Sez. 6-3, Ordinanza n. 23543 del 18/11/2016).
4 Nel caso di specie è doveroso sottolineare che, quanto alle rate trattenute dalla tesoreria scolastica, non può ritenersi alcuna malafede in capo all'odierno destinatario del ricorso che non è stato l'autore delle prime indebite trattenute.
Quanto alla trattenute effettuate direttamente dall'Istituto previdenziale, con decorrenza settembre
2019 non risulta dimostrata la malafede dell' in quanto la consapevolezza dell'insussistenza CP_3
del diritto a trattenere le somme non può essere desunta dalla mail del 4.10.2019, inviata direttamente dal sig. al funzionario preposto in occasione della trasmissione del cedolino Pt_1
stipendiale, nella quale si legge testualmente: della ritenuta di 58,58 euro con scadenza 9/28 ancora oggi non mi è stata data nessuna informazione in merito! (doc.8).
Gli interessi legali, ex art. 2033 c.c. pertanto decorrono dalla domanda intesa nel senso di atto di messa in mora. In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della “domanda”, contenuta nell'art. 2033
c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cassazione civile sez. un., 13/06/2019, n.15895).
Quanto alla rivalutazione monetaria deve rilevarsi con Cass. Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7091, che “la rivalutazione monetaria in tema di crediti contributivi non costituisce un accessorio naturale credito ed infatti, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass.
4402/2009) quando il maggior danno, a norma dell'art. 1224 c.c., comma 2, subito dal creditore, a causa della mora del debitore, nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, è costituito dalla svalutazione monetaria, il relativo ulteriore risarcimento spettante al creditore consiste nella differenza, su base annua, tra il saggio degli interessi legali ed il tasso di svalutazione monetaria;
– va, quindi, riconosciuta la sola rivalutazione (con decorrenza dal giorno di inizio della mora e fino al pagamento) ove la relativa entità sia superiore al tasso degli interessi legali, restando in caso diverso attribuibili soltanto questi ultimi” (tra tante, Cass. sent. n. 13359 del 2007, n. 12758 del
2000, n. 2644 del 1993, n. 7967 del 1990); Tale principio non subisce eccezioni pur quando (come nella specie) il credito derivi dall'indebito versamento di contributi a un ente di previdenza obbligatoria (cfr. Cass. n. 4402/2009 cit.): infatti, in materia previdenziale, la speciale disciplina
(effetto della sentenza costituzionale n. 156 del 1991 e poi venuta meno con la legge n. 412 del
1991), che – a differenza di quella dettata dall'art. 1224 c.c., per i comuni crediti pecuniari – impone di liquidare il danno da ritardato adempimento cumulando interessi legali e rivalutazione, riguarda unicamente i crediti relativi a prestazioni di previdenza e assistenza sociale, le prestazioni cioè (pensionistiche o temporanee) che l'ente previdenziale (o assistenziale) è tenuto, per legge, a corrispondere ai lavoratori assicurati o ai cittadini in stato di bisogno;
5 – deve, quindi, escludersi che la restituzione dei contributi assicurativi versati dal datore di lavoro in misura maggiore di quella dovuta (anche in dipendenza del suo diritto al beneficio dello sgravio o della fiscalizzazione) implichi tout court la corresponsione della rivalutazione monetaria ed affermarsi anzi che essa costituisce oggetto di una obbligazione pecuniaria di fonte legale (art. 2033
c.c.) ed è assoggettata alla disciplina propria di tali obbligazioni, in particolare alla disposizione dell'art. 1224 c.c., in tema di interessi moratori e risarcimento del maggior danno per il ritardo nell'adempimento, restando invece inapplicabile, all'indicata obbligazione restitutoria, la speciale disciplina del cumulo di interessi legali e rivalutazione (esclusivamente) dettata per i crediti di previdenza sociale e di assistenza sociale obbligatoria.”
Aderendo ai suddetti canoni ermeneutici, pertanto, l deve essere condannata, alla restituzione CP_3
della somma capitale indebitamente trattenuta sin da marzo 2019, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria, con decorrenza dal primo atto di messa in mora, ravvisato nell' atto di diffida del 17 marzo 2022 (doc.
n.10 pec inviata dall'avv. Antonino Napoli), non essendovi in atti prova dell'invio della pec e del contenuto della stessa, che si dichiara inviata in data 21.11.2021.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_3 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ritenuta mensile di euro 58,58 prelevata sulla pensione del ricorrente, con giustificativo riscatto servizi, non è dovuta e che i prelievi successivi al maggio 2025 devono cessare in quanto privi di causa giustificatrice;
condanna l' alla restituzione di tutte le somme prelevate dal marzo 2019 fino al maggio 2025, CP_3
oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 17 marzo 2022 e per le trattenute successive dalla data della maturazione del diritto sino al soddisfo;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, secondo le tabelle CP_3 vigenti, (cause previdenza, scaglione da euro 5.201 a 26.000, esclusa la fase istruttoria), in €
2.424,50, valori minimi aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 della tariffa, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta e valore del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore che ne fatto richiesta.
Palmi lì, 22- 23 maggio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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