Articolo 8 della Legge 8 agosto 1995, n. 335
Articolo 7Articolo 9
Versione
17 agosto 1995
Art. 8. (Finanziamento) 1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dai seguenti: "Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo e' definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di societa' cooperative il contributo e' definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori":
2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui all' articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, e' sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data.
Entrata in vigore il 17 agosto 1995
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