Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 54 /2025, promossa da
(c.f. ), nt. a NOVARA (NO) il 28/07/1976. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. COSTANZO PATRIZIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 28/06/1980 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. COSSU DANIELA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
• a parziale modifica del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di Torino in data 9.2/18.02.2011, pone a carico di la somma mensile di euro 450,00 mensili, con decorrenza dal mese di giugno 2025, da CP_1 corrispondere a entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Parte_1
Istat;
• spese straordinarie a carico di nella misura del 60% e di nella misura del CP_1 Parte_1
40%, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Torino;
• assegno unico percepito integralmente dalla madre;
• spese di lite compensate.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14/01/2025 , chiedeva la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minorenne nato dalla relazione more Per_1 uxorio con . CP_1
In particolare, la resistente evidenziava che i rapporti erano regolati dal decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Torino in data 9.2/18.02.2011 che poneva a carico del resistente il versamento dell'importo di € 300,00 a titolo di mantenimento. Lamentava l'inadeguatezza della somma, stabilita nell'anno 2011, e chiedeva l'aumento del contributo al mantenimento, oltre che una diversa suddivisione delle spese straordinarie. Si costituiva parte resistente che chiedeva il rigetto del ricorso.
* All'udienza del 27 maggio 2025, a seguito dell'interrogatorio libero, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che è stata accettata dalle parti. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata, quindi, rimessa in decisione. Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore del figlio minore della coppia. L'ascolto del minore è impossibile per l'età dello stesso e, comunque, è superfluo, considerato l'equo e condivisibile accordo raggiunto. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 30/05/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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