Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/1964, n. 2601
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Sentenza 16 ottobre 1964

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L'erronea indicazione della sentenza denunziata non importa inammissibilita del ricorso quando si tratti di errori materiali circa la data di essa che non implichino alcuna incertezza della pronunzia che si intende impugnare. ( V 485/64; Conf 1994/50; 181/51; 392/50; 1171/47; 24/46 sub 3).*

La condanna al risarcimento dei danni derivati dalla illegittima occupazione di un immobile da parte della pa, ancorche si identifichi nella attribuzione del valore venale di esso, non ne determina il trasferimento all'ente occupante, non potendosi inquadrare, per la sua intrinseca natura tra gli Atti giudiziari traslativi a titolo oneroso della proprieta o di altro diritto reale di godimento. Pertanto sulla relativa sentenza non deve essere corrisposta l'imposta di trasferimento prevista dall'art. 1 della tariffa all a legge di registro ( RD. 30 12 1923 n. 3269)ne in forza dell'art 8 l Reg che ha riguardo alla intrinseca natura degli Atti, ne presuntivamente in forza dell'art 18 stessa legge, perche il presupposto della pronunzia esclude il trasferimento negoziale.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/1964, n. 2601
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2601
    Data del deposito : 16 ottobre 1964

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